I circoli e i distretti cedono senza dovere indennizzo alcuno alla regione gli strumenti di lavoro necessari disponibili al momento del trasferimento, nonché il mobilio necessario.
Con l'entrata in vigore della presente legge, i fondi di proprietà dei circoli e dei distretti e i diritti reali limitati che la relativa regione necessita per l'adempimento dei compiti passano alla regione senza che questa debba indennizzo alcuno. L'iscrizione nel registro fondiario avviene senza la riscossione di tasse su notificazione da parte della regione.
I rimanenti fondi e i diritti reali limitati dei circoli vengono rilevati dai comuni del circolo, in proporzione a un'eventuale partecipazione al deficit del circolo al momento dello scioglimento. Il trapasso di proprietà avviene con l'entrata in vigore della presente legge. I comuni interessati riprendono i fondi nella loro proprietà comune (società semplice). I comuni possono adottare anche una soluzione diversa. L'iscrizione nel registro fondiario avviene senza la riscossione di tasse su notificazione da parte dei comuni del circolo.
Se il circolo o il distretto e la regione non giungono a un'intesa per quanto riguarda l'attribuzione di fondi e di diritti reali limitati, decide il Governo in via definitiva.