Lexipedia

150.200

Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni

(ODPC)

del 20.09.2005 (stato 01.01.2026)

Preambolo

emanata dal Governo il 20 settembre 2005

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 104 della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni[2]

1. Catalogo elettorale

Art. 1 Tenuta

La sovrastanza comunale designa una persona che si occupa della tenuta del catalogo elettorale e delle attestazioni del diritto di voto.

Art. 2 Forma *

Il catalogo elettorale deve essere tenuto mediante elaborazione elettronica dei dati (EED). La soluzione informatica deve consentire il trasferimento elettronico dei dati verso il sistema cantonale di voto elettronico. *

… *

Art. 3 Funzione, contenuto

Il catalogo elettorale costituisce l'unica base della votazione. Il diritto di voto può essere esercitato esclusivamente dalle persone iscritte nel catalogo.

Nel catalogo elettorale figurano tutti gli aventi diritto di voto in affari federali, cantonali, regionali e comunali. *

Art. 3a * Trasferimento dei dati

Su richiesta, i comuni sono tenuti a trasmettere elettronicamente e gratuitamente al Cantone i dati del catalogo elettorale per l'allestimento di un catalogo elettorale cantonale virtuale temporaneo quale presupposto per il voto elettronico.

Art. 4 * Dati contenuti nel catalogo, base

Il catalogo elettorale contiene le indicazioni necessarie per l'identificazione di ogni persona, nonché riguardo al suo diritto di voto e di elezione secondo l'elenco federale delle caratteristiche per l'armonizzazione dei registri e le norme dell'associazione per l'elaborazione di standard per l'e-government (eCH).

Il catalogo elettorale si basa per quanto possibile sui dati del registro degli abitanti.

Art. 5 Nuovi arrivati

Nessuno può essere al contempo iscritto nel catalogo elettorale di più comuni. Se sono date le premesse legali, i nuovi arrivati devono essere iscritti nel catalogo elettorale immediatamente dopo la notifica alla polizia.

Il responsabile della tenuta del catalogo si informa presso il comune di provenienza circa eventuali fatti determinanti per la valutazione del nuovo arrivato.

Art. 6 Radiazioni

Le persone che hanno effettivamente abbandonato il loro domicilio nel comune devono essere radiate dal catalogo, anche se non hanno notificato la loro partenza.

Art. 7 Consultazione

Il diritto di consultazione può essere negato o limitato, se il catalogo elettorale è necessario per la preparazione e l'esecuzione indisturbata di un'elezione o di una votazione.

Art. 8 Ricorsi

Su richiesta degli interessati, il responsabile della tenuta del catalogo deve motivare e comunicare per iscritto le decisioni concernenti le iscrizioni, le radiazioni e la consultazione. Esse possono essere impugnate con ricorso di diritto di voto.

2. Carta di legittimazione e schede di voto

Art. 9 Carta di legittimazione 1. Contenuto, perdita *

La carta di legittimazione viene compilata sulla base del catalogo elettorale e contiene:

  1. le indicazioni necessarie alla chiara identificazione dell'avente diritto di voto;
  2. la data dell'elezione o della votazione;
  3. una parte destinata alla sottoscrizione in caso di voto per corrispondenza o per rappresentanza.

Qualora un avente diritto di voto renda credibile il mancato recapito o la perdita della sua carta di legittimazione, gli deve essere rilasciato un duplicato contrassegnato come tale.

Art. 9a * 2. Produzione, invio

Le carte di legittimazione per il voto elettronico vengono date in produzione dal Cantone e trasmesse agli elettori per posta. Le spese risultanti sono a carico dei comuni. *

… *

Art. 10 Schede di voto, timbro di controllo

I comuni, e con riferimento ai propri affari anche le regioni, possono disporre che le schede di voto vengano munite di un timbro prima della consegna agli aventi diritto di voto e che le schede di voto prive del timbro siano da considerare nulle. *

I comuni possono disporre che le schede di voto vengano timbrate sul retro al momento dell'esercizio del diritto di voto e che le schede di voto prive di questo timbro siano da considerare nulle.

Art. 11 Invio delle schede

Qualora un avente diritto di voto renda credibile tempestivamente, vale a dire prima della chiusura dei seggi, il mancato recapito o la perdita delle schede di voto, queste devono venirgli consegnate.

Nei giorni di votazione e di elezione deve essere preparato un numero adeguato di schede di voto ufficiali nei locali di voto.

3. Collocazione e chiusura dei seggi

Art. 12 Apertura e chiusura dei seggi

La sovrastanza comunale fissa, tenendo conto delle circostanze locali, gli orari in cui gli aventi diritto di voto possono recarsi alle urne nei giorni prescritti. Essa stabilisce il numero e l'ubicazione dei seggi. Gli aventi diritto di voto devono essere informati tempestivamente mediante una comunicazione ufficiale.

Se una votazione cantonale o federale coincide con un'assemblea comunale, i seggi vengono chiusi all'inizio dell'assemblea.

Art. 13 Comunicazione dei risultati comunali

I risultati comunali devono essere comunicati telefonicamente alla Cancelleria dello Stato al più tardi entro le ore 13.30 conformemente al modulo inviato.

4. Agevolazioni di voto

Art. 14 Pubblicazione

Le prescrizioni sulle agevolazioni di voto devono essere adeguatamente pubblicate dalla sovrastanza comunale prima di ogni votazione o elezione le.

Art. 15 Voto anticipato

La sovrastanza comunale stabilisce il numero e l'ubicazione dei seggi da tenere aperti in orari determinati nei giorni prescritti precedenti la data di votazione oppure l'ufficio comunale presso il quale l'avente diritto di voto può consegnare la scheda di voto in busta chiusa.

Essa dispone inoltre la conservazione delle buste di voto consegnate, che devono rimanere chiuse ed essere messe a disposizione all'ufficio elettorale, e provvede a garantire il segreto di voto, ad evitare abusi e al regolare rilevamento di tutte le schede.

Art. 16 Voto per corrispondenza 1. Principio

Il voto per corrispondenza può avvenire per posta oppure mediante impostazione in una bucalettere dell'amministrazione comunale designata dalla sovrastanza comunale.

Art. 17 2. Procedura

Fatti salvi i casi di cui all'articolo 21, chi elegge o vota per corrispondenza deve compilare personalmente la sua scheda elettorale o di voto, inserirla nella busta di voto e chiudere quest'ultima. In caso di più votazioni aventi luogo contemporaneamente viene utilizzata un'unica busta.

La busta chiusa, che non può recare delle scritte, deve poi essere messa, se del caso, nella busta di trasmissione unitamente alla carta di legittimazione. La carta di legittimazione o la busta di trasmissione deve essere firmata. Dopo di che la busta di trasmissione deve essere chiusa e trasmessa per tempo al comune.

Art. 18 3. Trattamento

L'ufficio comunale controlla le buste di trasmissione pervenute circa il diritto di voto dei loro mittenti, le apre, conserva le buste di voto chiuse e le mette a disposizione dell'ufficio elettorale per l'apertura e lo spoglio.

I voti per corrispondenza risultati nulli devono essere muniti di una relativa annotazione e conservati d'ufficio fino alla scadenza del termine di ricorso contro il risultato della votazione. Le relative schede elettorali o di voto sono nulle e come tali devono essere dichiarate al momento della determinazione dei risultati.

Art. 19 4. Segreto di voto

Chi vota per corrispondenza ha lo stesso diritto alla tutela del segreto di voto di chi si reca alle urne.

Art. 20 5. Consegna delle buste di voto e di trasmissione

La busta di voto e la busta di trasmissione, nonché eventuali moduli vengono consegnati gratuitamente dal comune agli aventi diritto di voto.

La Cancelleria dello Stato mette gratuitamente a disposizione dei comuni e delle regioni un numero sufficiente di buste di voto, buste di trasmissione ed eventuale ulteriore documentazione.I comuni e le regioni possono tuttavia prevedere anche soluzioni proprie, le quali devono però soddisfare i requisiti di cui all'articolo 17. *

Art. 21 Rappresentanza di invalidi

La persona di fiducia autorizzata deve compilare le schede elettorali o di voto secondo l'istruzione del rappresentato. In seguito la votazione può avvenire recandosi alle urne o per corrispondenza.

La persona di fiducia può deporre nell'urna una busta contenente il voto presentando la procura.

La sovrastanza comunale designa l'organo comunale competente per il rilascio ed il controllo periodico della procura.

In caso di voto per corrispondenza, la busta di trasmissione deve recare, oltre che al mittente, anche il cognome, l'indirizzo e la firma della persona di fiducia.

5. Prove di voto elettronico (e-voting) *

Art. 21a * Responsabilità, competenze e vigilanza *

La Cancelleria dello Stato è la responsabile generale per il corretto svolgimento delle chiamate alle urne con voto elettronico nel Cantone e vigila sulle regioni, sui tribunali regionali e sui comuni. *

Essa emana in particolare le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle chiamate alle urne con voto elettronico a destinazione delle regioni, dei tribunali regionali e dei comuni. *

Le regioni, i tribunali regionali e i comuni eseguono i compiti loro delegati in relazione alle chiamate alle urne con voto elettronico. *

Art. 21b * Procedura di annuncio e di revoca relativa al voto elettronico 1. Organo di notifica e termine

Annunci e revoche relativi al voto elettronico devono avvenire presso il comune di domicilio (domicilio politico) dell'avente diritto di voto.

Gli annunci e le revoche possono essere considerati fino a otto settimane prima della data di una chiamata alle urne. Notifiche pervenute in ritardo avranno validità per la chiamata alle urne successiva alla prossima.

Art. 21c * 2. Eccezioni

Gli aventi diritto di voto annunciati che nel corso di una chiamata alle urne sono impediti dall'esprimere in modo regolare il voto in forma elettronica possono comunicare questo fatto al comune di domicilio.

Se la persona annunciata presenta un motivo d'impedimento oggettivo o soggettivo, il comune deve verificare un'eventuale doppia espressione del voto.

Se dalla verifica risulta che la persona annunciata non ha ancora espresso il voto in forma elettronica, il voto può avvenire per corrispondenza o alle urne.

Art. 21d * Date per chiamate alle urne supplementari

La Cancelleria dello Stato stabilisce le date nelle quali sono possibili chiamate alle urne con voto elettronico in aggiunta alle date di votazione in bianco della Confederazione.

Essa comunica pubblicamente queste date al più tardi nel mese di marzo dell'anno precedente.

Art. 21e * Trasmissione degli oggetti in caso di chiamate alle urne regionali e comunali

In caso di chiamate alle urne con voto elettronico, regioni, tribunali regionali e comuni devono trasmettere i propri oggetti in forma elettronica conformemente alle istruzioni della Cancelleria dello Stato.

Art. 21f * Apertura e chiusura dell'urna elettronica

L'urna elettronica viene aperta alle ore 12:00 del quartultimo lunedì precedente la domenica della votazione o dell'elezione e chiusa alle ore 12:00 del sabato precedente la domenica della votazione o dell'elezione.

Per tutte le indicazioni di orari in relazione al voto elettronico è determinante l'ora svizzera, vale a dire l'ora dell'Europa centrale (CET) tenendo conto dell'ora estiva conformemente all'articolo 15 della legge federale sulla metrologia[3] e all'articolo 2 dell'ordinanza sull'ora estiva[4].

Art. 21g * Commissione elettorale e di voto e-voting 1. Composizione

Il Governo nomina per la durata di quattro anni una commissione elettorale e di voto e-voting (CEVE) composta da almeno cinque membri. Esso designa presidente uno dei membri.

Le persone competenti per lo svolgimento tecnico della chiamata alle urne con voto elettronico non possono fare parte della commissione.

La nomina e la composizione della commissione devono essere rese note pubblicamente.

A una chiamata alle urne devono collaborare almeno tre membri della commissione.

Art. 21h * 2. Compiti, diritti e doveri

La commissione elettorale e di voto e-voting vigila su tutte le chiamate alle urne con voto elettronico e le sorveglia. Essa collabora in particolare ai passi procedurali seguenti:

  1. messa a disposizione dell'urna;
  2. decodifica dei voti e determinazione dei risultati.

Gli ulteriori diritti e doveri della commissione si conformano alla strategia concernente la verificabilità completa approvata dalla Cancelleria dello Stato.

Art. 21i * 3. Segreto d'ufficio e di voto

I membri della commissione elettorale e di voto e-voting devono serbare il segreto d'ufficio e di voto.

Art. 21j * 4. Ricusazione

I membri della commissione elettorale e di voto e-voting devono ricusarsi se:

  1. essi stessi;
  2. il coniuge;
  3. il partner registrato;
  4. una persona con la quale convivono di fatto; oppure
  5. un loro parente o affine fino al quarto grado

sono candidati a un'elezione o hanno un interesse personale diretto a una votazione.

Art. 21k * 5. Indennità

Nel decreto di istituzione il Governo disciplina le indennità per i membri della commissione elettorale e di voto e-voting.

Art. 21l * Successione dei candidati

Sull'elenco di selezione per il voto elettronico i candidati validamente proposti devono essere elencati in ordine alfabetico. Nel caso di candidati uscenti deve essere aggiunta l'annotazione «uscente». *

5a. Procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario *

Art. 21m * Utilizzo di strumenti informatici

Il Cantone può mettere gratuitamente a disposizione di singole persone, partiti o gruppi un programma informatico per la registrazione elettronica delle proposte di candidatura. La presentazione giuridicamente vincolante delle proposte di candidatura deve avvenire in forma cartacea.

La Cancelleria dello Stato emana le necessarie guide.

Art. 21n * Spese

Il Cantone, i tribunali regionali e i comuni si fanno carico delle spese per il personale e per il materiale loro risultanti in relazione alle procedure di elezione.

Art. 21o * Eleggibilità dei candidati, diritto di voto dei firmatari

Le autorità competenti per la ricezione delle proposte di candidatura controllano l'eleggibilità dei candidati indicati sulle proposte di candidatura e il diritto di voto dei firmatari delle proposte di candidatura.

Art. 21p * Rappresentante della proposta di candidatura

Possono fungere da rappresentante della proposta di candidatura anche i candidati oppure i presidenti o i segretari di un partito o di un gruppo.

Una persona può fungere da rappresentante di diverse proposte di candidatura.

Il rappresentante della proposta di candidatura ha il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

Art. 21q * Presentazione della proposta di candidatura

Le proposte di candidatura devono pervenire all'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura entro le ore 12:00 del termine di presentazione.

Art. 21r * Rettifica della proposta di candidatura

Se una persona ha firmato più di una proposta di candidatura, il suo nome viene stralciato da tutte le proposte di candidatura interessate.

Art. 21s * Ritiro della proposta di candidatura

Ritiri di proposte di candidatura devono pervenire in forma scritta all'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura entro le ore 12:00 del termine di ritiro.

6. Disposizione finale *

Art. 22 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

La presente ordinanza entra in vigore[5] insieme alla legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 17 giugno 2005.

A tale data viene abrogata l'ordinanza sulla tenuta dei cataloghi dei votanti e la procedura delle votazioni del 18 dicembre 1978[6].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
20.09.2005 01.01.2006 atto normativo prima versione -
02.06.2009 01.07.2009 Art. 2 modifica titolo -
02.06.2009 01.07.2009 Art. 2 cpv. 1 modifica -
02.06.2009 01.07.2009 Art. 2 cpv. 2 abrogazione -
02.06.2009 01.07.2009 Art. 3 cpv. 2 modifica -
02.06.2009 01.07.2009 Art. 3a introduzione -
02.06.2009 01.07.2009 Art. 4 revisione totale -
02.06.2009 01.07.2009 Art. 9 modifica titolo -
02.06.2009 01.07.2009 Art. 9a introduzione -
01.07.2014 01.01.2015 Titolo 5. modifica -
01.07.2014 01.01.2015 Art. 21a introduzione -
01.07.2014 01.01.2015 Titolo 6. introduzione -
23.06.2015 01.01.2016 Art. 3 cpv. 2 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 10 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 20 cpv. 2 modifica 2015-019
24.05.2016 01.01.2017 Art. 3 cpv. 2 modifica 2016-010
24.05.2016 01.01.2017 Art. 10 cpv. 1 modifica 2016-010
15.08.2023 01.01.2024 Art. 9a cpv. 1 modifica 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 9a cpv. 2 abrogazione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Titolo 5. modifica 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21a modifica titolo 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21a cpv. 1 modifica 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21a cpv. 2 introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21a cpv. 3 introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21b introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21c introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21d introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21e introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21f introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21g introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21h introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21i introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21j introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21k introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21l introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Titolo 5a. introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21m introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21n introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21o introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21p introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21q introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21r introduzione 2023-030
15.08.2023 01.01.2024 Art. 21s introduzione 2023-030
12.08.2025 01.01.2026 Art. 21l cpv. 1 modifica 2025-046

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 20.09.2005 01.01.2006 prima versione -
Art. 2 02.06.2009 01.07.2009 modifica titolo -
Art. 2 cpv. 1 02.06.2009 01.07.2009 modifica -
Art. 2 cpv. 2 02.06.2009 01.07.2009 abrogazione -
Art. 3 cpv. 2 02.06.2009 01.07.2009 modifica -
Art. 3 cpv. 2 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 3 cpv. 2 24.05.2016 01.01.2017 modifica 2016-010
Art. 3a 02.06.2009 01.07.2009 introduzione -
Art. 4 02.06.2009 01.07.2009 revisione totale -
Art. 9 02.06.2009 01.07.2009 modifica titolo -
Art. 9a 02.06.2009 01.07.2009 introduzione -
Art. 9a cpv. 1 15.08.2023 01.01.2024 modifica 2023-030
Art. 9a cpv. 2 15.08.2023 01.01.2024 abrogazione 2023-030
Art. 10 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 10 cpv. 1 24.05.2016 01.01.2017 modifica 2016-010
Art. 20 cpv. 2 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Titolo 5. 01.07.2014 01.01.2015 modifica -
Titolo 5. 15.08.2023 01.01.2024 modifica 2023-030
Art. 21a 01.07.2014 01.01.2015 introduzione -
Art. 21a 15.08.2023 01.01.2024 modifica titolo 2023-030
Art. 21a cpv. 1 15.08.2023 01.01.2024 modifica 2023-030
Art. 21a cpv. 2 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21a cpv. 3 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21b 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21c 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21d 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21e 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21f 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21g 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21h 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21i 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21j 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21k 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21l 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21l cpv. 1 12.08.2025 01.01.2026 modifica 2025-046
Titolo 5a. 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21m 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21n 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21o 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21p 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21q 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21r 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Art. 21s 15.08.2023 01.01.2024 introduzione 2023-030
Titolo 6. 01.07.2014 01.01.2015 introduzione -