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150.410

Ordinanza sull'elezione del Gran Consiglio

(OEGC)

del 21.09.2021 (stato 01.10.2021)

Preambolo

emanata dal Governo il 21 settembre 2021

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Direzione e vigilanza

La direzione generale e la sorveglianza sulle elezioni del Gran Consiglio competono alla Cancelleria dello Stato.

Essa emana in particolare le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni a destinazione delle regioni e dei comuni.

Art. 2 Ausiliari

La Cancelleria dello Stato può avvalersi dei servizi della Polizia cantonale per trasportare il materiale elettorale dai comuni alla Cancelleria dello Stato dopo l'elezione.

Art. 3 Regioni

Le regioni svolgono i compiti loro delegati in relazione alla presentazione e alla rettifica delle proposte di candidatura per i circondari elettorali sul loro territorio.

Art. 4 Comuni

I comuni svolgono i compiti loro delegati in relazione all'invio del materiale elettorale agli elettori, alla determinazione e alla trasmissione del risultato comunale nonché alla restituzione del protocollo e delle schede elettorali alla Cancelleria dello Stato.

Art. 5 Utilizzo di strumenti informatici

I comuni e la Cancelleria dello Stato determinano i risultati delle elezioni utilizzando il programma informatico che il Cantone mette gratuitamente a disposizione dei comuni.

Il Cantone mette gratuitamente a disposizione dei partiti e dei gruppi un programma informatico per la registrazione elettronica delle proposte di candidatura. Le proposte di candidatura devono essere presentate in forma cartacea.

La Cancelleria dello Stato emana le istruzioni necessarie per le regioni, i comuni e i partiti o gruppi.

Art. 6 Spese

Il Cantone, le regioni e i comuni si fanno carico delle spese per il personale e per il materiale loro risultanti in relazione alla procedura di elezione.

Art. 7 Sorteggio

I sorteggi previsti dalla legge competono al Cancelliere, in caso di impedimento al suo vice.

I sorteggi non pubblici vengono effettuati sotto la supervisione di un notaio.

2. Preparazione delle elezioni

2.1. Proposte di candidatura

Art. 8 Abbreviazione della proposta di candidatura

Per ogni proposta di candidatura, oltre alla denominazione deve essere indicata anche un'abbreviazione (al massimo 12 caratteri) che può essere utilizzata dalle autorità per pubblicazioni ufficiali.

Art. 9 Certificato di eleggibilità per i candidati

Insieme alla proposta di candidatura, per ogni candidato deve essere inoltrato un certificato di eleggibilità rilasciato dal comune di domicilio (domicilio politico).

I candidati che al momento della presentazione della proposta di candidatura sono membri del Gran Consiglio non sono tenuti a presentare un certificato di eleggibilità.

Art. 10 Attestazione del diritto di voto per i firmatari

Insieme alla proposta di candidatura, per ogni firmatario deve essere inoltrata un'attestazione del diritto di voto rilasciata dal comune di domicilio (domicilio politico).

Art. 11 Certificato di eleggibilità, attestazione del diritto di voto

I comuni devono rilasciare gratuitamente i certificati di eleggibilità e le attestazioni del diritto di voto.

Art. 12 Rappresentante della proposta di candidatura

Possono fungono da rappresentante della proposta di candidatura anche i candidati oppure i presidenti o i segretari di un partito o di un gruppo.

Una persona può fungere da rappresentante di diverse proposte di candidatura.

Il rappresentante della proposta di candidatura ha il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

Art. 13 Presentazione della proposta di candidatura

Le proposte di candidatura devono pervenire al comitato regionale competente per il circondario elettorale entro le ore 12.00 del dodicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione.

Art. 14 Rettifica della proposta di candidatura

Se una persona ha firmato più di una proposta di candidatura, il suo nome viene stralciato su tutte le proposte di candidatura interessate.

Art. 15 Trasmissione delle liste

Il comitato regionale competente trasmette le liste rettificate in forma elettronica e cartacea entro le ore 12.00 dell'undicesimo mercoledì precedente il giorno dell'elezione alla Cancelleria dello Stato.

2.2. Schede elettorali

Art. 16 Aspetto

La Cancelleria dello Stato provvede affinché le schede elettorali vengano stampate su carta dello stesso colore e della stessa dimensione nonché in forma trilingue nelle lingue ufficiali cantonali.

La Cancelleria dello Stato stabilisce l'ulteriore layout delle schede elettorali. Essa può in particolare formulare direttive concernenti l'entità delle informazioni relative ai candidati.

Essa mette a disposizione dei comuni un elenco alfabetico dei candidati del corrispondente circondario elettorale.

3. Determinazione e comunicazione dei risultati comunali

Art. 17 Stralci o modifiche ufficiali

Gli stralci o le modifiche effettuati nei comuni durante i lavori di conteggio e di controllo devono essere presentati per verifica alla presidenza dell'Ufficio elettorale.

Gli stralci o le modifiche devono essere effettuati in rosso. Quale contrassegno deve essere aggiunta la sigla "UE" (ufficio elettorale).

Art. 18 Comunicazione

I risultati dell'elezione devono essere comunicati alla Cancelleria dello Stato entro le ore 17.00 del giorno dell'elezione.

Art. 19 Invio del materiale di voto e dei protocolli

Dopo aver comunicato i risultati, i comuni inviano le schede elettorali e i protocolli elettorali alla Cancelleria dello Stato secondo istruzioni particolari o li tengono a disposizione per il servizio di ritiro.

4. Supplenti

Art. 20 Elenco

La Cancelleria dello Stato tiene un elenco accessibile al pubblico dei supplenti in Gran Consiglio.

Le regioni comunicano in tempi rapidi alla Cancelleria dello Stato eventuali cambiamenti duraturi riguardo ai supplenti in Gran Consiglio per i loro circondari elettorali.

Egress

2021-033

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
21.09.2021 01.10.2021 atto normativo prima versione 2021-033

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 21.09.2021 01.10.2021 prima versione 2021-033