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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

(LCOGA)

del 15.06.2006 (stato 01.01.2017)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale [2];

visto il messaggio del Governo del 7 marzo 2006 [3],

decide:

1. Governo

1.1. Funzione e compiti

Art. 1 Funzione

Fatte salve le competenze del Gran Consiglio, il Governo è l'autorità direttiva ed esecutiva suprema del Cantone.

Ogni consigliere di Stato è direttore di un Dipartimento dell'Amministrazione cantonale e come tale sottostà al Governo quale autorità complessiva.

Art. 2 Compiti

I compiti del Governo si conformano in particolare all'articolo 42 e segg. della Costituzione cantonale[4] e alle disposizioni contenute nella rimanente legislazione.

Art. 3 Incompatibilità

Le funzioni di consigliere di Stato sono incompatibili con cariche in comuni, nonché con cariche in regioni. Per il resto si applicano le disposizioni sull'incompatibilità secondo l'articolo 22 della Costituzione cantonale[5]*

Art. 4 Esclusione

Parenti e affini fino al quarto grado, coniugi, partner registrati, nonché persone con cui esiste un vincolo per convivenza di fatto non possono far parte contemporaneamente del Governo. Questi motivi di esclusione valgono anche per il cancelliere.

Art. 5 Segreto d'ufficio

I consiglieri di Stato sono tenuti a serbare il silenzio sugli affari ufficiali se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza secondo la legge sulla trasparenza o se lo prevede una disposizione legislativa particolare. Il segreto d'ufficio deve essere serbato anche dopo l'abbandono della carica. *

Il Governo può autorizzare un consigliere di Stato ad esprimersi in una procedura civile, penale o amministrativa su oggetti del suo segreto d'ufficio o a consegnare atti.

Art. 6 Divieto di accettare regali

I consiglieri di Stato non sono in linea di principio autorizzati ad accettare regali o a beneficiare di altri vantaggi nell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio

Fanno eccezione i regali usuali nella situazione concreta e di scarso valore.

1.2. Organizzazione e procedura

Art. 7 Convocazione

Il Governo si riunisce ogniqualvolta gli affari lo richiedano. La seduta si tiene di regola una volta la settimana.

Ogni consigliere di Stato può in qualsiasi momento chiedere la convocazione di una seduta.

Le discussioni del Governo non sono pubbliche.

Art. 8 Partecipazione

Alle sedute del Governo prendono parte i consiglieri di Stato e il cancelliere.

Il cancelliere ha voto consultivo, mette a verbale le decisioni prese e provvede alla loro comunicazione. Egli ha diritto di proposta per gli affari della Cancelleria dello Stato. In caso di impedimento, il sostituto prende parte alle sedute.

Per la propria informazione, il Governo può fare capo a collaboratori o ad altre persone competenti.

Art. 9 Deliberazione 1. In generale

Il Governo delibera validamente se sono presenti almeno tre consiglieri di Stato aventi diritto di voto.

Le votazioni e le elezioni sono aperte. Ogni consigliere di Stato avente diritto di voto è tenuto a votare.

Determinante è la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti decide il presidente.

Art. 10 2. Circolazione degli atti

In casi urgenti una decisione può essere presa mediante circolazione degli atti, se non è possibile tenere una seduta in tempo utile.

Decisioni mediante circolazione degli atti necessitano dell'approvazione di almeno tre consiglieri di Stato.

Art. 11 Ricusa

Un consigliere di Stato deve ricusarsi se *

  1. egli stesso, il coniuge, il partner registrato, una persona con la quale vive in una convivenza di fatto o un suo parente o affine fino al quarto grado ha un interesse personale diretto ad una decisione del Governo;
  2. il Governo decide in merito a ricorsi contro decisioni dei propri Dipartimenti.

Per il resto, in ambito giudiziario la ricusa si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa

Si può supporre un interesse personale diretto solo se dalla relativa decisione può risultare un vantaggio o uno svantaggio diretto per una delle persone menzionate al capoverso 1.

Questo ordinamento di ricusa viene applicato per analogia anche alle attività dei consiglieri di Stato in quanto direttori di un Dipartimento e del cancelliere.

In merito a questioni di ricusa decide il Governo escludendo l'interessato.

Art. 12 Presidente del Governo

Il presidente del Governo dirige l'attività del Governo. Egli gestisce la presidenza, provvede ad un disbrigo adeguato e tempestivo degli affari del Governo e vigila sulla collaborazione tra i Dipartimenti.

Il presidente rappresenta il Governo verso l'esterno, salvo che in singoli casi il Governo disponga altrimenti.

Se un affare è improrogabile, egli può emanare decisioni presidenziali in vece dell'autorità complessiva. Queste devono essere comunicate a posteriori e senza indugio al Governo.

Art. 13 Comitati

Il Governo può costituire dei comitati.

Questi preparano deliberazioni e decisioni del Governo o conducono in nome del Collegio governativo trattative con altre autorità oppure con privati.

Art. 14 Retribuzione e assicurazione

La retribuzione e l'assicurazione si conformano alla legislazione speciale.

2. Amministrazione cantonale

Art. 15 Articolazione generale

L'Amministrazione cantonale si articola in cinque Dipartimenti e nella Cancelleria dello Stato quale organo di coordinamento.

Questi comprendono unità amministrative che sono ad essi subordinate o assegnate dal profilo amministrativo.

Compiti amministrativi vengono inoltre assunti, in conformità alle prescrizioni legali, da parte di enti esterni all'Amministrazione cantonale.

Art. 16 Subordinazione e attribuzione amministrative

Qualora prescrizioni speciali lo richiedano, unità amministrative vengono eccezionalmente subordinate dal profilo amministrativo ad un Dipartimento o alla Cancelleria dello Stato. La subordinazione dal punto di vista delle funzioni specifiche si conforma alla regolamentazione relativa all'attribuzione.

Responsabili di compiti con personalità giuridica propria vengono attribuiti dal profilo amministrativo ad un Dipartimento o alla Cancelleria dello Stato, salvo che una prescrizione speciale disponga altrimenti. Conformemente alle prescrizioni speciali essi sono autonomi nell'adempimento dei compiti.

Art. 17 Dipartimenti 1. Attribuzione, supplenza

Il Governo attribuisce ad ogni consigliere di Stato la direzione di un Dipartimento.

Esso designa un sostituto per ogni Dipartimento.

L'attribuzione avviene all'inizio di ogni legislatura, dopo elezioni sostitutive o se circostanze particolari lo richiedono.

Art. 18 2. Denominazione, settori di competenza

Il Governo denomina i Dipartimenti e attribuisce loro i settori di competenza.

Nell'attribuzione bada in particolare allo svolgimento efficiente dei compiti e al peso politico equilibrato.

Art. 19 3. Competenze

I Dipartimenti collaborano alla preparazione degli affari del Governo e adempiono ai compiti amministrativi assegnati loro per legge, ordinanza o decreto governativo.

Essi dirigono e sorvegliano le unità amministrative loro subordinate.

Art. 20 4. Organizzazione

Il Governo stabilisce nei tratti essenziali la struttura organizzativa dei Dipartimenti.

Art. 21 Cancelleria dello Stato quale organo di coordinamento

La Cancelleria dello Stato è lo stato maggiore con funzione di organo di coordinamento e di collegamento generale fra il Governo e l'Amministrazione e adempie ai compiti assegnatile per legge, ordinanza o decreto governativo.

Essa dirige e sorveglia le unità amministrative ad essa subordinate.

Essa viene diretta dal cancelliere che a sua volta è subordinato al presidente del Governo.

Il Governo stabilisce nei tratti essenziali la struttura organizzativa della Cancelleria dello Stato.

Art. 22 Delega di compiti amministrativi

Il Governo e i Dipartimenti possono delegare in generale o nel caso singolo alle unità amministrative subordinate compiti amministrativi assegnati loro per legge o ordinanza.

La delega di competenze per l'emanazione di decisioni amministrative è ammessa soltanto se essa avviene tramite ordinanza. Sono inoltre fatte salve le competenze di cui si deve assolutamente tenere conto secondo la legislazione sulla giustizia amministrativa.

Art. 23 Collaborazione

I Dipartimenti e le altre unità amministrative sono tenuti a collaborare nell'esercizio delle loro attività.

Per il disbrigo di affari importanti il Governo può istituire speciali gruppi di lavoro, commissioni, conferenze o organizzazioni di progetto dei quali possono far parte anche esperti esterni.

Qualora un affare interessi la sfera di competenza di più Dipartimenti, in caso di conflitto il Governo decide a chi assegnare la direzione.

3. Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive, in particolare

  1. sull'andamento degli affari in Governo;
  2. sulla denominazione dei cinque Dipartimenti e sull'attribuzione dei settori di competenza;
  3. sulla struttura organizzativa dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato nei tratti essenziali;
  4. sul diritto di firma del Governo, dei Dipartimenti e delle unità amministrative subordinate.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[7].

Essa viene posta in vigore dal Governo[8].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
15.06.2006 01.01.2007 atto normativo prima versione -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 11 cpv. 1 modifica 2010, 2550
13.01.2015 01.01.2016 Art. 3 cpv. 1 modifica 2015-005
20.10.2015 01.01.2017 Art. 3 cpv. 1 modifica 2016-001
19.04.2016 01.11.2016 Art. 5 cpv. 1 modifica 2016-019

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 15.06.2006 01.01.2007 prima versione -
Art. 3 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 3 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 5 cpv. 1 19.04.2016 01.11.2016 modifica 2016-019
Art. 11 cpv. 1 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2550