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170.375

Ordinanza concernente il rimborso di spese e il divieto di accettare regali

del 14.01.2003 (stato 01.04.2013)

Preambolo

emanata dal Governo il 14 gennaio 2003

in virtù dell'art. 1 cpv. 1 del regolamento organico del Governo del 26 febbraio 1972

Art. 1 Principi

Tutti i membri del Governo e il Cancelliere hanno diritto al rimborso delle spese in relazione diretta con la loro attività ufficiale.

È consentito accettare soltanto regali personali consueti nella situazione concreta e che non superano un determinato valore. In casi dubbi va con-sultato il Governo.

Art. 2 Definizioni

Sono considerate spese professionali che danno diritto al rimborso in particolare:

  1. spese di viaggio;
  2. spese di vitto;
  3. spese di pernottamento;
  4. spese per dispositivi di telecomunicazione e per il loro uso;
  5. spese di perfezionamento professionale;
  6. spese per inviti e regali per terzi nell'interesse del Cantone.

I regali sono considerati consuetise sono l'espressione di una stima generale nei confronti del Cantone o del suo rappresentante e se non sono stati offerti in relazione a un concreto atto d'ufficio. Il limite di valore per un regalo è di 200 franchi. *

Art. 3 Corporate card

Le spese, fatte salve le spese forfetarie di cui all'articolo 3a, vengono di principio saldate con una carta di credito emessa a nome del Cantone (corporate card). *

Con essa il Cancelliere salda le spese del Governo in corpore, nonché le spese della Cancelleria dello Stato a carico del credito di spesa del Governo.

… *

Art. 3a * Spese forfetarie

Ai membri del Governo viene versata una forfetaria annua pari a 2400 franchi e al Cancelliere una pari a 1200 franchi per piccole spese.

Con la forfetaria vengono compensate tutte le piccole spese fino a 50 franchi per evento.

Art. 4 Rimborso delle spese e conteggio

I membri del Governo e il Cancelliere pagano le spese direttamente con la corporate card, ad eccezione delle spese forfetarie di cui all'articolo 3a. *

Il giustificativo della carta di credito relativo alla spesa attuata viene trasmesso alla Cancelleria dello Stato insieme a un semplice modulo di conteggio. *

La Cancelleria dello Stato controlla la completezza del conteggio e dei giustificativi, nonché la conformità con i conteggi della società di carte di credito. Essa allestisce le necessarie ricevute di pagamento.

La Cancelleria dello Stato chiarisce eventuali dubbi con il membro del Governo interessato. È fatto salvo l'articolo 6.

Art. 5 Allestimento del preventivo e informazione

Sul conto 1100.3170 (rimborso delle spese di viaggio e di altre spese) vengono preventivati ogni anno 57 000 franchi quale rimborso delle spese.

La Cancelleria dello Stato allestisce ogni anno un conteggio del totale delle spese individuali dei membri del Governo, nonché delle spese effettuate dal Cancelliere e lo sottopone al Governo affinché ne prenda atto. *

Art. 6 Decreti

Fatte salve le disposizioni sulla gestione finanziaria, il Governo decide in via definitiva in merito a tutte le questioni inerenti l'interpretazione, la valutazione e la contabilizzazione in relazione alle spese dei singoli membri, del Cancelliere e del Governo in corpore.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
14.01.2003 01.01.2003 atto normativo prima versione -
19.03.2013 01.04.2013 Art. 2 cpv. 2 modifica -
19.03.2013 01.04.2013 Art. 3 cpv. 1 modifica -
19.03.2013 01.04.2013 Art. 3 cpv. 3 abrogazione -
19.03.2013 01.04.2013 Art. 3a introduzione -
19.03.2013 01.04.2013 Art. 4 cpv. 1 modifica -
19.03.2013 01.04.2013 Art. 4 cpv. 2 modifica -
19.03.2013 01.04.2013 Art. 5 cpv. 2 modifica -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 14.01.2003 01.01.2003 prima versione -
Art. 2 cpv. 2 19.03.2013 01.04.2013 modifica -
Art. 3 cpv. 1 19.03.2013 01.04.2013 modifica -
Art. 3 cpv. 3 19.03.2013 01.04.2013 abrogazione -
Art. 3a 19.03.2013 01.04.2013 introduzione -
Art. 4 cpv. 1 19.03.2013 01.04.2013 modifica -
Art. 4 cpv. 2 19.03.2013 01.04.2013 modifica -
Art. 5 cpv. 2 19.03.2013 01.04.2013 modifica -