Gli istituti cantonali autonomi, nonché il Tribunale d'appello hanno le stesse competenze del Governo. Fanno eccezione le disposizioni dell'articolo 20, dell'articolo 29 capoverso 2, dell'articolo 35 capoverso 4, dell'articolo 36 capoverso 2, dell'articolo 37 capoverso 2, dell'articolo 47a capoverso 3 e capoverso 4 nonché dell'articolo 73 capoverso 2. *
Gli istituti cantonali autonomi nonché il Tribunale d'appello stabiliscono le autorità competenti. Sono fatte salve disposizioni particolari contenute nelle leggi sull'organizzazione. *
Su richiesta l'Ufficio del personale prepara dietro indennizzo i contratti, le disposizioni e le decisioni in materia di diritto del personale degli istituti cantonali autonomi, nonché dei tribunali e delle autorità di conciliazione ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2. *
La classificazione dei posti deve essere concordata con l'Ufficio del personale. Se l'istituto o il Tribunale e l'Ufficio del personale non giungono ad un accordo, decide in via definitiva: *
- il Governo per gli istituti cantonali autonomi;
- la Commissione designata dal Gran Consiglio per il Tribunale d'appello.
Gli istituti cantonali autonomi possono emanare per i propri collaboratori le disposizioni esecutive della presente legge.