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Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni

(Legge sul personale, LCPers)

del 14.06.2006 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti gli art. 31 e 50 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 7 marzo 2006[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Politica del personale

Il Cantone e gli istituti soggetti alla legge configurano la loro politica del personale in modo tale che i loro compiti possano essere adempiuti in qualsiasi momento in modo economico, tempestivo e con la qualità necessaria nonché nel rispetto delle loro responsabilità per quanto riguarda la famiglia e la società nonché delle pari opportunità. *

A questo scopo i collaboratori vengono impiegati in modo adeguato ed economicamente e socialmente sostenibile, nonché vengono adottate le relative misure necessarie e opportune.

Art. 2 Definizione giuridica della denominazione di Cantone

La denominazione di Cantone contenuta nella presente legge si riferisce a tutti gli altri datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a e b, se dal senso della legge non risulta altrimenti.

Art. 3 Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina il rapporto di lavoro dei collaboratori dell'Amministrazione cantonale. *

Essa fa stato inoltre per i collaboratori

  1. degli istituti cantonali autonomi;
  2. dei tribunali e delle autorità di conciliazione.

I collaboratori della Banca cantonale grigione sono esclusi dal campo d'applicazione della presente legge.

I collaboratori a titolo accessorio svolgono la propria attività al di fuori dell'Amministrazione in senso stretto. Essi vengono designati come tali dalla legge, dal Governo o dai tribunali. *

Art. 4 Diritto sussidiario e divergente

Per le questioni non contemplate nella presente legge o nei suoi atti normativi esecutivi fanno stato a titolo complementare le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

… *

2. Costituzione e cessazione dei rapporti di lavoro

Art. 5 Messa a pubblico concorso dei posti

I posti vacanti devono di regola essere messi a pubblico concorso.

Il Governo decide in quali casi si può rinunciare alla messa a pubblico concorso.

Art. 6 Contratto di lavoro e limitazione temporale *

I rapporti di lavoro vengono costituiti con un contratto di lavoro scritto di diritto pubblico. *

In presenza di motivi materialmente giustificati, segnatamente in caso di un progetto a tempo determinato, possono essere concordati rapporti di lavoro a tempo determinato. *

Art. 7 Periodo di prova

Il periodo di prova dura tre mesi. Per determinate funzioni il Governo può fissare periodi di prova fino a sei mesi. *

Specialmente nei casi in cui le prestazioni o il comportamento non convincono, è possibile concordare un prolungamento una tantum del periodo di prova fino al doppio della sua durata. *

… *

Per rapporti di lavoro di durata inferiore a un anno è possibile concordare un periodo di prova più breve o vi si può rinunciare del tutto. *

Art. 8 Termini e scadenza di disdetta *

Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese nel rispetto dei seguenti termini di disdetta: *

  1. tre mesi, dopo il periodo di prova;
  2. quattro mesi, a partire del 10° anno di servizio;
  3. sei mesi, per i quadri superiori.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento rispettando un termine di disdetta di sette giorni. *

Nelle disposizioni esecutive possono essere stabiliti altri termini e scadenze di disdetta per gli insegnanti di scuole cantonali e per gli ispettori scolastici. *

Per rapporti di lavoro di durata inferiore a un anno può essere stabilito un termine di disdetta più breve. *

L'altra parte contraente può accettare una disdetta che non rispetta il termine o la scadenza. *

Art. 9 Disdetta ordinaria da parte del Cantone

La disdetta da parte del Cantone presuppone un motivo materialmente giustificato.

Motivi concreti sufficienti sono in particolare:

  1. prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente;
  2. violazione di obblighi legali o contrattuali;
  3. incapacità o il venir meno rispettivamente l'inadempimento di condizioni di assunzione legali o contrattuali;
  4. soppressione di un posto per motivi di ordine aziendale o economico.

Art. 10 Disdetta immediata

Per motivi gravi entrambe le parti contraenti possono disdire in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza osservare i termini. *

È considerato grave ogni motivo che non permette di esigere la continuazione del rapporto di lavoro da chi dà la disdetta.

Art. 11 Riconfigurazione del rapporto di lavoro

Se una parte contraente non accetta una riconfigurazione ragionevole e materialmente giustificata delle condizioni di impiego, offerta dalla controparte, quest'ultima può disdire il rapporto di lavoro nel rispetto dei termini. In questo caso fino alla cessazione del rapporto di lavoro valgono le condizioni di impiego valide fino a quel momento.

Art. 12 Conseguenze in caso di disdetta abusiva o ingiustificata

In caso di disdetta abusiva o ingiustificata ai sensi del Codice delle obbligazioni[4] o dell'articolo 9 capoverso 2 l'indennità massima è di dodici stipendi mensili.

Art. 13 Contratto d'annullamento

I rapporti di lavoro possono essere annullati in qualsiasi momento con un contratto d'annullamento scritto. *

Art. 14 Esonero dal lavoro

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro secondo le disposizioni degli articoli 9 e 13 e se sono in gioco interessi pubblici, l'autorità di assunzione decide sull'esonero dal lavoro e sul versamento totale o parziale dello stipendio.

Art. 15 Pensionamento *

Il rapporto di lavoro cessa l'ultimo giorno del mese nel quale il collaboratore compie i 65 anni. I rapporti di lavoro di insegnanti di scuole cantonali e di ispettori scolastici cessano l'ultimo giorno dell'ultimo mese del semestre scolastico in cui compiono i 65 anni. *

Il Governo può disporre il pensionamento anticipato se la rioccupazione del posto è di interesse pubblico. Esso fissa la liquidazione in base alle disposizioni dell'articolo 17.

I collaboratori possono andare in pensione anticipata integrale o parziale non prima della fine del mese in cui compiono i 60 anni. Un pensionamento anticipato a partire da 62 anni può essere sostenuto finanziariamente con un contributo a favore di una rendita transitoria AVS. Il Governo disciplina i dettagli, in particolare un eventuale diritto al riguardo e l'ammontare del contributo. La regolamentazione transitoria viene determinata secondo l'articolo 72a della presente legge. *

Dopo il momento stabilito nel capoverso 1 il rapporto di lavoro può essere proseguito a tempo determinato. *

Art. 16 Adeguamento o scioglimento per motivi di salute *

Su richiesta del collaboratore, secondo l'inabilità al lavoro accertata nel quadro di una procedura svolta dall'ufficio AI competente, il volume di impiego o le mansioni vengono adeguati oppure il rapporto di lavoro viene sciolto del tutto o in parte. *

Nel caso di collaboratori che per motivi di salute sono impossibilitati del tutto o in parte a svolgere la prestazione lavorativa per almeno dodici mesi e che presumibilmente saranno inabili al lavoro per almeno altri sei mesi, il volume di impiego o le mansioni possono essere adeguati di conseguenza o il rapporto di lavoro può essere disdetto. *

Il Governo disciplina i dettagli, in particolare: *

  1. il momento a partire dal quale il volume di impiego o le mansioni vengono adeguati o il rapporto di lavoro viene sciolto secondo il capoverso 1;
  2. le competenze, la forma e la procedura per adeguamenti e disdette secondo il capoverso 1 e il capoverso 2.

Art. 17 Soppressione di un posto

Se un posto viene soppresso per motivi di ordine economico o aziendale senza che possa essere offerto al collaboratore un altro posto esigibile o senza che vi sia la possibilità di una riqualificazione con un dispendio proporzionato che consenta la continuazione del rapporto di lavoro, viene versata una liquidazione adeguata se:

  1. il rapporto di lavoro è durato almeno dieci anni e di regola senza alcuna interruzione oppure
  2. al momento della cessazione del rapporto di lavoro il collaboratore ha compiuto il 40° anno di età e non ha più di 63 anni oppure
  3. il collaboratore deve far fronte ad obblighi di mantenimento.

Il Governo disciplina l'ammontare della liquidazione.

La liquidazione ammonta di regola al massimo a dodici stipendi mensili incluse le indennità di funzione di cui all'articolo 26. Per i collaboratori con un volume di impiego variabile è determinante lo stipendio medio degli ultimi cinque anni.

3. Diritti dei collaboratori

3.1. Retribuzione

Art. 18 Classi di stipendio, stipendio base

Esistono 28 classi di stipendio. 1 è la più bassa, 28 la più alta.

Lo stipendio annuo minimo incl. tredicesima mensilità della classe di stipendio 1 ammonta a circa 36 000 franchi, quello della classe di stipendio 28 a circa 154 000 franchi. La differenza tra una classe di stipendio e l'altra ammonta a circa il cinque fino al sei per cento. *

In ogni classe di stipendio tra l'importo minimo e quello massimo vi è una differenza del 42 per cento.

Gli importi di cui al capoverso 2 corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,4 punti (indice base dicembre 2005) e costituiscono lo stipendio base. *

Il Governo stabilisce lo stipendio minimo che nelle classi di stipendio inferiori è superiore al minimo previsto, se ciò risulta opportuno per motivi di politica sociale e se serve a garantire il minimo vitale dei collaboratori interessati.

Art. 19 Preventivo *

Mediante i preventivi, il Gran Consiglio determina i mezzi necessari per la compensazione del rincaro nonché per gli sviluppi degli stipendi individuali e per la gestione degli impieghi. *

In sede di determinazione dei mezzi per gli sviluppi degli stipendi individuali si considerano in particolare: *

  1. la situazione finanziaria del Cantone;
  2. la situazione economica generale;
  3. la concorrenzialità del Cantone sul mercato del lavoro;
  4. l'evoluzione generale degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche e nell'economia privata.

… *

Art. 20 Indennità di rincaro

Il Governo compensa il rincaro alla fine di ogni anno per l'anno civile successivo. Al riguardo è determinante l'indice nazionale dei prezzi al consumo di fine novembre. In tempi di bassa congiuntura e di situazione precaria delle finanze cantonali è possibile rinunciare all'indennità totale di rincaro. In caso di mutamento delle condizioni il Governo può, in un secondo tempo, reintegrare totalmente o parzialmente nello stipendio base il rincaro non compensato.

Il Governo fissa ogni anno l'importo minimo e massimo di ogni classe di stipendio. Questi consistono negli importi secondo le disposizioni degli articoli 18 e 19, nonché nell'indennità di rincaro integrata.

Art. 21 Piano di classificazione e principi per la determinazione degli stipendi

Il Governo stabilisce il piano di classificazione. Esso contiene le funzioni-tipo classificate in base ai settori di attività e alle classi di stipendio, valide anche per gli istituti cantonali autonomi, i tribunali e le autorità di conciliazione. *

Nella valutazione dei singoli posti vengono considerati in particolare i requisiti di base, i requisiti intellettuali, caratteriali e fisici, nonché il carico di lavoro e le condizioni di lavoro.

Art. 22 Determinazione individuale degli stipendi

I servizi ristabiliscono di regola per il 1° gennaio lo stipendio dei loro collaboratori. Quest'ultimo si basa:

  1. su un'eventuale compensazione del rincaro;
  2. sulla prestazione e sul comportamento del collaboratore;
  3. sul livello di stipendio del collaboratore nel confronto interno ed esterno;
  4. sulla precedente evoluzione dello stipendio del collaboratore;
  5. sulle direttive finanziarie.

Allo stipendio base dell'anno precedente viene dapprima aggiunta un'eventuale indennità di rincaro. In seguito lo stipendio può venire aumentato al massimo del dieci per cento all'interno della classe di stipendio in considerazione dei criteri di cui al capoverso 1 lettere b-e.

Art. 23 Riduzione dello stipendio

Il servizio può ridurre la retribuzione, se le prestazioni sono insufficienti o se il comportamento non soddisfa.

Art. 24 Premio di prestazione e spontaneo

Il premio di prestazione viene versato in particolare per:

  1. attività che superano in misura importante i compiti secondo il mansionario o gli obiettivi prefissati;
  2. attività che richiedono un onere superiore alla media o un impegno particolare;
  3. lavori di progetto particolarmente impegnativi e coronati da successo;
  4. prestazioni costantemente molto buone.

Il premio di prestazione ammonta almeno all'uno per cento della massa salariale.

Prestazioni o impegni particolari unici di singole persone o gruppi possono essere premiati con un premio spontaneo. Il Governo chiede al Gran Consiglio con il preventivo un relativo credito.

Il premio spontaneo può essere utilizzato anche per il finanziamento di manifestazioni o eventi comuni.

Art. 25 Tredicesima mensilità

Qualora il rapporto di lavoro sia durato più di sei mesi o sia stato contratto per oltre sei mesi, viene versata una tredicesima mensilità in novembre ai collaboratori assunti con stipendio mensile e di regola in dicembre agli altri collaboratori.

La tredicesima mensilità ammonta ad 1/12 dello stipendio percepito secondo l'articolo 22 nel relativo anno civile incluse le indennità di funzione secondo l'articolo 26.

Il Governo può ridurre, revocare o sospendere la tredicesima mensilità, se le prestazioni sono insufficienti o se il comportamento non soddisfa.

Art. 26 Indennità di funzione

Se i compiti affidati a un collaboratore vengono notevolmente estesi dal punto di vista qualitativo, l'autorità di assunzione può concedere un'indennità di funzione, pari al massimo al dieci per cento dello stipendio base mensile.

In casi eccezionali l'autorità di assunzione può superare lo stipendio base per assicurarsi o conservare collaboratori particolarmente capaci.

Art. 27 Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso di un collaboratore viene versato per il mese in cui è avvenuto il decesso lo stipendio base incluse le indennità di funzione e le indennità sociali.

I superstiti sostenuti finanziariamente dalla persona deceduta ricevono queste prestazioni per ulteriori tre mesi.

3.2. Indennità sociali, fondo di previdenza per il personale

Art. 28 Assegno per i figli

L'assegno per i figli si conforma alla legge cantonale sugli assegni familiari.

Art. 28a * Sostegno per l'assistenza ai bambini da parte di terzi

Ai collaboratori che in qualità di titolari dell'autorità parentale affidano l'assistenza dei propri figli a terzi può essere versato un contributo fino a un terzo dei costi di assistenza. Il Governo disciplina i dettagli, in particolare:

  1. il diritto al contributo;
  2. l'ammontare del contributo;
  3. la competenza e la procedura.

Art. 29 Indennità sociale speciale

L'indennità sociale speciale ammonta annualmente a 2640 franchi e in linea di principio viene versata ai collaboratori che hanno obblighi finanziari di mantenimento.

Il Governo può adeguare periodicamente al rincaro l'indennità sociale speciale.

Art. 30 Assegni familiari per i lavoratori agricoli

Gli assegni per i figli e gli assegni per l'economia domestica per i lavoratori agricoli si conformano al diritto federale. Se l'importo totale di questi due assegni è inferiore, essi vengono aumentati fino a raggiungere gli importi previsti negli articoli 28 e 29.

Art. 31 Fondo di previdenza per il personale

Il Cantone tiene un fondo di previdenza per il personale.

In caso di necessità i collaboratori possono essere sostenuti finanziariamente a carico del fondo. *

Rimborsi dell'assicurazione contro gli infortuni del personale confluiscono nel fondo di previdenza per il personale. *

Il Governo disciplina i dettagli, in particolare: *

  1. le modalità di calcolo degli interessi e le modalità di rimborso;
  2. la gestione del fondo;
  3. la competenza e la procedura.

3.3. Indennità speciali e spese

Art. 32 Indennità per compiti e incombenze speciali

Vengono versate indennità per compiti, incombenze e spese speciali che risultano dall'adempimento del lavoro, come il trasferimento in un altro luogo di lavoro o in un luogo di lavoro discosto, spese di sostentamento più elevate nel nuovo luogo di lavoro o inconvenienti e adempimento di incarichi nel tempo libero.

Art. 33 Indennizzo di prestazioni speciali

Le prestazioni speciali quali il lavoro durante giorni festivi generali, il lavoro domenicale e notturno, il servizio di picchetto, il servizio di presenza e a turni, nonché le ore supplementari vengono compensate con tempo libero o in denaro.

Art. 34 Spese

Le spese e gli esborsi dei collaboratori vengono rimborsati in caso di

  1. adempimento di compiti di servizio;
  2. trasferimenti per motivi di servizio;
  3. locali e installazioni di lavoro in spazi privati dei collaboratori.

3.4. Retribuzione in caso di inabilità al lavoro, previdenza professionale

Art. 35 Versamento dello stipendio durante il servizio militare, civile e di protezione civile

Durante il servizio militare, civile e di protezione civile obbligatori viene corrisposto l'intero stipendio. Sono fatte salve le disposizioni speciali per il servizio attivo e la scuola reclute.

In caso di disdetta del rapporto di lavoro può essere pretesa la parziale restituzione dello stipendio corrisposto durante i servizi di avanzamento.

Durante il periodo in cui un collaboratore è impedito al lavoro perché sta scontando una pena fuori dal regolare servizio militare, civile o di protezione civile, lo stipendio non viene versato.

II Governo disciplina il versamento dello stipendio durante i servizi volontari ed il diritto all'indennità per perdita di guadagno.

Art. 36 Versamento dello stipendio in caso di malattia

Per la durata della comprovata inabilità al lavoro causa malattia di regola lo stipendio viene corrisposto fino a 24 mesi, se il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi o se è stato contratto per più di tre mesi.

Il Governo

  1. può ridurre il versamento dello stipendio al 90 per cento, dopo il dodicesimo mese di inabilità al lavoro;
  2. decide sul mantenimento dell'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia interna o sulla stipulazione di un'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia esterna e sulla ripartizione dei premi;
  3. disciplina il versamento dello stipendio durante i congedi per convalescenza;
  4. disciplina il versamento dello stipendio in caso di inabilità al lavoro di cui il collaboratore ha colpa.

L'adesione all'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia è obbligatoria.

Art. 37 Versamento dello stipendio in caso di infortunio professionale e non professionale

Per la durata della comprovata inabilità al lavoro causa infortunio professionale o non professionale viene corrisposto l'intero stipendio fino alla ripresa del lavoro o alla disdetta del rapporto di lavoro.

Il Governo disciplina

  1. il computo di prestazioni assicurative sullo stipendio;
  2. il versamento dello stipendio durante il periodo di inabilità al lavoro di cui il collaboratore ha colpa;
  3. la ripartizione dei premi tra le parti contraenti.

Art. 38 Versamento dello stipendio durante la gravidanza *

Per la durata della comprovata inabilità al lavoro causa gravidanza viene corrisposto l'intero stipendio. *

… *

Art. 38a * Versamento dello stipendio in caso di rinuncia alla prestazione lavorativa

Il servizio può rinunciare in qualsiasi momento, del tutto o in parte, alla prestazione lavorativa, con versamento dell'intero stipendio.

Art. 39 Previdenza professionale

L'assicurazione contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della morte si conforma alle disposizioni della legge sulla Cassa cantonale pensioni. I collaboratori sono obbligati ad aderire alla Cassa cantonale pensioni, se la legge lo prevede.

I contributi alla Cassa pensioni vengono ripartiti tra i collaboratori e il Cantone. Il Cantone si assume almeno la metà dei contributi fino al compimento del 40° anno di età, dopo il compimento del 40° anno di età esso si assume più della metà di essi in percentuale crescente.

Art. 40 Indennità di partenza

L'indennità di partenza ai collaboratori che non sono assicurati presso la Cassa cantonale pensioni per via del loro basso reddito ammonta ad almeno due e al massimo a otto stipendi mensili.

3.5. Altri diritti

Art. 41 Vacanze

Il diritto annuale a vacanze ammonta, fino e compreso l'anno civile nel quale i collaboratori: *

  1. compiono 49 anni: cinque settimane;
  2. compiono 59 anni: cinque settimane e mezzo;
  3. vanno in pensione per ragioni di età: sei settimane.

Ogni anno i collaboratori possono acquistare fino a due settimane di vacanza supplementari, se non vi si oppongono motivi aziendali. *

… *

… *

… *

Art. 42 Congedo per anzianità di servizio, omaggio, regalo di commiato

A partire dal 10° anno di servizio viene concesso un congedo pagato ogni cinque anni. Questo ammonta per 10, 15 e 20 anni di servizio a due settimane e a partire dal 25° anno di servizio a quattro settimane.

Se per motivi aziendali non è possibile usufruire del congedo, esso può venire interamente o parzialmente retribuito sotto forma di indennità. Un giorno di congedo di cui il collaboratore non ha fatto uso corrisponde ad un ventesimo dello stipendio base mensile incluse le indennità di funzione secondo l'articolo 26.

I collaboratori in servizio da tanti anni ricevono un omaggio e al momento della partenza un regalo di commiato.

Art. 43 Congedi

I Dipartimenti hanno la facoltà di concedere, su proposta del servizio e dopo aver sentito l'Ufficio del personale, congedi pagati fino a una settimana. Per congedi pagati più lunghi è competente il Governo.

I servizi concedono brevi congedi pagati per eventi come paternità, adozioni, feste di famiglia, assistenza a familiari, decessi, cambiamenti di abitazione, manifestazioni sportive e culturali. *

I servizi decidono sulla concessione di congedi non pagati in considerazione delle esigenze aziendali e individuali.

Art. 43a * Congedo maternità

Dopo il parto, alla collaboratrice viene concesso un congedo pagato della durata di 16 settimane.

In caso di ospedalizzazione del neonato la durata del congedo di maternità diventa pari alla durata prolungata del versamento dell'indennità di maternità. *

Art. 44 Certificato di lavoro

I collaboratori possono richiedere in ogni momento un certificato attestante il genere e la durata del rapporto di lavoro, come pure la prestazione e il comportamento in servizio.

Se il collaboratore lo richiede, le indicazioni devono limitarsi al genere e alla durata del rapporto di lavoro.

Art. 45 Restrizioni del diritto di sciopero

Il diritto di sciopero è soppresso se con lo sciopero vengono compromesse prestazioni di servizio indispensabili per la vita, la salute e la sicurezza della popolazione oppure se compiti di sicurezza fondamentali non vengono adempiuti o non vengono adempiuti per tempo.

Art. 46 Protezione della personalità, della salute e della sicurezza

Il Cantone rispetta e protegge la personalità dei collaboratori. Esso promuove la salute e la sicurezza dei collaboratori sul posto di lavoro.

Art. 46a * Protezione della salute in caso di gravidanza e maternità

Durante la gravidanza, la collaboratrice può assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso.

La collaboratrice non può essere occupata durante le prime otto settimane dopo il parto e durante le otto settimane successive può esserlo solo con il suo consenso. Il Governo può prevedere che, in via eccezionale, per interventi lavorativi di scarsa entità è possibile derogare al divieto reciproco di occupazione. Se durante questo periodo la collaboratrice lavora di nuovo a tempo parziale o a tempo pieno, le viene corrisposto l'intero stipendio corrispondente a tali interventi.

Art. 47 Assistenza giudiziaria

Il Cantone protegge i collaboratori da attacchi e pretese ingiustificate che si presentano in relazione alle loro attività di servizio.

Il Governo disciplina l'assunzione delle spese risultanti.

Art. 47a * Segnalazione di irregolarità

In buona fede i collaboratori possono segnalare in modo anonimo irregolarità a un servizio di segnalazione.

I collaboratori che presentano una segnalazione secondo il capoverso 1 non violano i loro obblighi di servizio e non possono subire svantaggi a seguito di questa segnalazione.

Il Governo designa un servizio di segnalazione esterno all'organizzazione dell'Amministrazione il quale adempie i compiti previsti da questa disposizione in modo competente, autonomo, indipendente e non vincolato a direttive nonché nel rispetto della protezione dei dati e della segretezza.

Il servizio di segnalazione:

  1. registra la fattispecie;
  2. adotta misure idonee per proteggere l'anonimato e la personalità dei collaboratori che procedono a una segnalazione e di eventuali altre persone;
  3. informa il Governo, il Dipartimento, la Cancelleria dello Stato, il Controllo delle finanze, il tribunale o l'istituto cantonale autonomo, se ritiene urgente l'adozione di una misura;
  4. informa i collaboratori che procedono a una segnalazione in merito alla procedura, ai loro diritti e ai loro doveri nonché, se non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, in merito all'evasione del procedimento;
  5. presenta rapporto ogni anno al Governo in merito alla sua attività e alle misure raccomandate;
  6. sostiene il Governo, il Dipartimento, la Cancelleria dello Stato, il Controllo delle finanze, il tribunale o l'istituto cantonale autonomo nel chiarimento delle fattispecie e nell'attuazione delle misure.

4. Obblighi dei collaboratori

Art. 48 Obblighi generali di servizio

I collaboratori devono tutelare gli interessi pubblici. Essi devono astenersi da qualsiasi azione che comprometta questi ultimi.

Se risulta necessario dal punto di vista aziendale, i collaboratori sono tenuti a prestare ore supplementari e ad assumere supplenze. Possono venire loro affidati anche lavori esigibili che non rientrano nella loro particolare sfera di attività. fIn casi eccezionali può venire assegnato anche un luogo di lavoro diverso.

Art. 49 Orario di lavoro

In caso di impiego al 100 per cento, nella media annua l'orario di lavoro settimanale ammonta a 42 ore. L'orario di lavoro annuo dovuto viene raggiunto lavorando in media 43 ore alla settimana e prendendo in cambio cinque giorni liberi all'anno.

I servizi possono adottare una regolamentazione diversa, se risulta necessario dal punto di vista aziendale oppure se in tal modo il lavoro può essere organizzato in modo migliore e con maggiore orientamento alla clientela.

L'orario di lavoro per i collaboratori del settore agricolo viene fissato dal Governo.

L'orario di lavoro e il numero di lezioni nelle scuole cantonali vengono fissati nei relativi atti normativi.

Il Governo disciplina le modalità dell'orario di lavoro e fissa i giorni festivi, nonché i giorni non lavorativi.

Dopo la nascita di figli propri o dopo un'adozione possono essere concessi una riduzione e un successivo nuovo aumento del volume di impiego. Il Governo disciplina i dettagli, in particolare un eventuale diritto al riguardo. *

Art. 50 Obbligo di segretezza, edizione di atti, deposizione, informazione dei massmedia *

I collaboratori sono tenuti a serbare il segreto nei confronti di terzi sugli affari di servizio se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza secondo la legge sulla trasparenza o se lo prevede una disposizione legislativa particolare. *

L'obbligo di segretezza sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Il Governo disciplina la competenza per la liberazione dall'obbligo di segretezza, per l'edizione di atti, per la deposizione dinanzi ai tribunali e per l'informazione dei massmedia. *

Art. 51 Ricusa

I collaboratori devono ricusarsi se

  1. essi stessi;
  2. il coniuge;
  3. il partner registrato;
  4. una persona con la quale vivono in una convivenza di fatto;
  5. o un loro parente e affine fino al quarto grado

hanno un interesse personale diretto alla pratica.

In casi motivati l'autorità di assunzione può estendere l'obbligo di ricusa.

Per il resto, in ambito giudiziario la ricusa si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa[5]*

Art. 52 Divieto di accettare regali

I collaboratori non possono chiedere, accettare o farsi promettere per sé o per altri regali o altri vantaggi in relazione all'esercizio delle proprie attività di servizio. Il Governo disciplina i dettagli e può prevedere deroghe, in particolare per regali di poco valore. *

Le condizioni privilegiate che le organizzazioni professionali concordano a favore dei propri soci non sono considerati regali o altri vantaggi ai sensi del capoverso 1.

I collaboratori devono notificare al servizio se vengono loro offerti dei regali o dei vantaggi che secondo il capoverso 1 non possono accettare. *

Art. 53 Domicilio, abitazione di servizio

I collaboratori sono liberi di scegliere il proprio domicilio.

Se compiti di servizio lo richiedono, l'autorità di assunzione può obbligare i collaboratori a

  1. eleggere il proprio domicilio in una determinata località o in una determinata zona;
  2. occupare un'abitazione di servizio.

Art. 54 Abiti di servizio e protettivi

I Dipartimenti disciplinano l'uso e la consegna gratuita degli abiti di servizio e protettivi.

Art. 55 Uso di veicoli a motore privati per trasferte di servizio

I collaboratori possono essere obbligati ad usare dietro indennizzo i propri veicoli a motore privati per trasferte di servizio.

5. Altre disposizioni

Art. 56 Prestazioni in natura

Il Governo regola la compensazione delle prestazioni in natura, quali spese di vitto, alloggio e di lavanderia.

Art. 57 Altre cariche pubbliche e attività accessorie

I collaboratori possono ricoprire altre cariche pubbliche ed esercitare attività accessorie, se e fintantoché sono compatibili con la loro funzione di servizio e con l'esecuzione dei loro compiti. *

I collaboratori devono notificare tempestivamente al servizio cariche pubbliche e attività accessorie. *

Il Governo disciplina i particolari. Esso emana disposizioni per: *

  1. l'obbligo di notifica e la procedura di notifica;
  2. le cariche e attività accessorie soggette ad autorizzazione e la procedura di autorizzazione;
  3. la concessione di congedi pagati e l'obbligo di consegnare eventuali proventi.

Per cariche o attività accessorie di importanza irrilevante, esso può prevedere eccezioni all'obbligo di notifica o altre agevolazioni.

In accordo con l'Ufficio del personale, il Dipartimento prende le decisioni necessarie. *

Non è considerata carica o attività accessoria la collaborazione in autorità, commissioni o altre istituzioni o organi di cui i collaboratori fanno parte a seguito della loro attività di servizio o in qualità di rappresentanti del Cantone. *

Art. 58 Incompatibilità di cariche

I collaboratori non possono fare parte contemporaneamente dell'Assemblea federale, del Gran Consiglio, del Governo, del Tribunale d'appello o del Consiglio di Banca. Fanno eccezione i collaboratori con un volume di impiego totale presso il Cantone di al massimo il 40 per cento. *

Se un collaboratore con un volume di impiego superiore viene nominato in una di queste autorità, il volume di impiego deve essere ridotto di conseguenza. Se per motivi aziendali ciò non è possibile, il rapporto di lavoro deve essere disdetto entro sei mesi dalla nomina.

Art. 59 Ufficio specializzato e di consulenza

L'Ufficio del personale è l'ufficio specializzato e di consulenza per questioni relative al personale e all'organizzazione. Esso sostiene il Governo e l'Amministrazione nell'attuazione della politica del personale e nell'applicazione unitaria del diritto del personale.

L'Ufficio del personale collabora direttamente con tutti i rami dell'Amministrazione. Esso prepara i contratti, le disposizioni e le decisioni in materia di diritto del personale, qualora il Governo non disponga altrimenti. Esso esamina la conformità delle decisioni previste agli atti normativi sul personale e alla prassi e può emanare direttive specifiche nell'ambito della sua sfera di attività.

Art. 60 Elaborazione dei dati 1. Principi *

Le autorità competenti elaborano dati personali per quanto ciò sia utile e necessario per la motivazione, l'attuazione e la cessazione di un rapporto di lavoro. *

L'Ufficio del personale adotta i provvedimenti tecnici necessari, emana direttive specifiche e fornisce consulenza alle autorità competenti con riguardo al rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati. *

Il Governo disciplina i particolari. *

Art. 60a * 2. Dossier centrali del personale, gestione elettronica dei dati, accesso ai dati

L'Ufficio del personale tiene dossier centrali del personale e gestisce sistemi elettronici di informazione concernente il personale che servono a un'evasione uniforme, adeguata e completa degli affari del settore risorse umane.

Nel quadro di una procedura di richiamo, ai collaboratori possono essere resi accessibili i dati personali che li concernono. Ai superiori può essere concesso l'accesso agli stessi dati.

Il Governo emana disposizioni per:

  1. l'organizzazione e la gestione dei dossier e dei sistemi di informazione;
  2. i diritti d'accesso ai dati;
  3. la conservazione e il salvataggio dei dati;
  4. le misure per garantire la sicurezza dei dati.

Art. 61 Commissione del personale 1. Compiti

La Commissione del personale funge da interlocutrice e organo consultivo del Governo in affari del personale.

Ad essa vengono sottoposti importanti affari del personale, quali modifiche della legge sul personale e dell'ordinanza sul personale, nonché la determinazione dell'indennità di rincaro.

Art. 62 2. Composizione e nomina

La Commissione del personale si compone di undici membri e di dieci supplenti.

Il direttore del Dipartimento delle finanze detiene la presidenza. Il Governo nomina gli altri membri, i supplenti e l'attuario.

Le associazioni del personale hanno un diritto di proposta vincolante per la nomina di sei membri e di sei supplenti. Se non si giunge ad un accordo sulla distribuzione dei seggi, il Governo decide in via definitiva.

Le associazioni del personale possono essere invitate a partecipare alle sedute in qualità di osservatrici.

6. Competenze, protezione giuridica e procedura

6.1. Competenze

Art. 63 Contratti di lavoro e di annullamento nonché disdette *

Se la legge o gli atti normativi esecutivi non stabiliscono diversamente, per i contratti di lavoro e di annullamento nonché per le disdette sono competenti: *

  1. il Governo per i capi servizio, i loro supplenti e i segretari generali;
  2. i Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato per gli altri collaboratori a partire dalla classe di funzione 20;
  3. i servizi per i collaboratori nelle classi di funzione da 1 a 19.

Gli istituti cantonali autonomi possono stabilire le competenze in materia di assunzione e di disdetta in base ad altri criteri.

Art. 64 Altre competenze 1. Per l'Amministrazione

Se la presente legge o i relativi atti normativi esecutivi non stabiliscono diversamente, per tutte le decisioni in materia di diritto del personale sono considerate autorità competenti i Dipartimenti, la Cancelleria dello Stato o il Controllo delle finanze. *

Se secondo la legge o gli atti normativi esecutivi la competenza spetta al servizio, per decisioni in materia di diritto del personale sono competenti: *

  1. il presidente del Governo per il cancelliere;
  2. i Dipartimenti per i capiservizio.

Se l'autorità competente e l'Ufficio del personale non giungono ad un accordo, il Governo decide in via definitiva.

Art. 65 2. Per gli istituti cantonali autonomi, nonché i tribunali e le autorità di conciliazione *

Gli istituti cantonali autonomi, nonché il Tribunale d'appello hanno le stesse competenze del Governo. Fanno eccezione le disposizioni dell'articolo 20, dell'articolo 29 capoverso 2, dell'articolo 35 capoverso 4, dell'articolo 36 capoverso 2, dell'articolo 37 capoverso 2, dell'articolo 47a capoverso 3 e capoverso 4 nonché dell'articolo 73 capoverso 2. *

Gli istituti cantonali autonomi nonché il Tribunale d'appello stabiliscono le autorità competenti. Sono fatte salve disposizioni particolari contenute nelle leggi sull'organizzazione. *

Su richiesta l'Ufficio del personale prepara dietro indennizzo i contratti, le disposizioni e le decisioni in materia di diritto del personale degli istituti cantonali autonomi, nonché dei tribunali e delle autorità di conciliazione ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2. *

La classificazione dei posti deve essere concordata con l'Ufficio del personale. Se l'istituto o il Tribunale e l'Ufficio del personale non giungono ad un accordo, decide in via definitiva: *

  1. il Governo per gli istituti cantonali autonomi;
  2. la Commissione designata dal Gran Consiglio per il Tribunale d'appello.

Gli istituti cantonali autonomi possono emanare per i propri collaboratori le disposizioni esecutive della presente legge.

6.2. Protezione giuridica e procedura

Art. 66 Controversie in materia di diritto del personale, protezione giuridica *

Se in caso di controversie risultanti dal rapporto di lavoro non si giunge a un'intesa, su richiesta l'autorità competente emana una decisione impugnabile. *

Le decisioni dei servizi possono essere impugnate dinanzi al Dipartimento preposto e le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria dello Stato e del Controllo delle finanze dinanzi al Governo. *

Le decisioni e le decisioni su ricorso del Governo nonché le decisioni su ricorso dei Dipartimenti possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d'appello. *

I procedimenti sono gratuiti, tranne nei casi di temerarietà. *

Le decisioni in materia di diritto del personale degli istituti cantonali autonomi possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d'appello. *

Le decisioni in materia di diritto del personale dei tribunali regionali e delle autorità di conciliazione possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d'appello. *

Le decisioni in materia di diritto del personale del Tribunale d'appello che riguardano collaboratori di quest'ultimo possono essere impugnate dinanzi al Tribunale della magistratura e le decisioni in materia di diritto del personale del Tribunale della magistratura che riguardano collaboratori di quest'ultimo possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d'appello. *

Art. 67 Decisioni giudiziarie

Se un tribunale ritiene ingiustificata una disdetta da parte del Cantone, esso emana una relativa decisione di accertamento. *

Art. 68 Procedura in caso di decisione immediata

Se nell'interesse pubblico è necessaria una decisione immediata, essa può essere presa provvisoriamente. La concessione del diritto di essere sentito deve essere recuperata il più presto possibile.

7. Diritti e doveri dei collaboratori a titolo accessorio

Art. 69 Campo d'applicazione

Per i collaboratori a titolo accessorio si applicano le disposizioni della presente sezione, qualora la legge o gli atti normativi esecutivi non prevedano diversamente e il Governo non disponga altrimenti.

Il Governo emana un'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio.

L'ordinanza

  1. disciplina il campo d'applicazione e la natura giuridica dei rapporti di servizio;
  2. designa l'autorità di nomina, se questa non è stabilita a norma di legge;
  3. disciplina la durata e lo scioglimento dei rapporti di servizio;
  4. stabilisce l'indennità di lavoro in base all'articolo 70;
  5. regola il rimborso delle spese;
  6. stabilisce i dettagli delle indennità forfettarie, delle indennità fisse e delle quote parte delle tasse;
  7. contiene altre disposizioni come sull'obbligo di segretezza, l'edizione di atti, la testimonianza dinanzi ai tribunali, l'informazione dei massmedia, l'assistenza giudiziaria, la protezione dei dati e la ricusa.

Art. 70 Indennità di lavoro

Le indennità di lavoro giornaliere ammontano a:

Classe Franchi
1 250
2 220
3 190
4 175
5 160

In casi motivati il Governo può aumentare le indennità di cui al capoverso 1 fino al massimo al 50 per cento oppure introdurre gradi intermedi. In particolari situazioni d'eccezione il Governo può derogare da questi importi.

Il Governo può adeguare periodicamente al rincaro questi importi.

8. Disposizioni finali

Art. 72 Disposizioni transitorie

La presente legge è valida anche per procedure pendenti. Nel caso in cui l'autorità o il servizio stia già trattando un affare, la loro competenza permane.

… *

… *

Art. 72a * Disposizione transitoria dell'articolo 15 capoverso

I collaboratori che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 60 anni possono chiedere un pensionamento anticipato a partire dal 63° anno d'età secondo il Regolamento sul pensionamento anticipato del 19 marzo 2013 (stato 1° aprile 2013).

Il Governo disciplina in particolare le competenze e la procedura nonché le modalità e l'ammontare dei contributi in modo tale che sia garantito un passaggio graduale e praticabile alla nuova regolamentazione secondo l'articolo 15 capoverso 3 e siano rispettati i mezzi di preventivo autorizzati. A tale scopo prevede contributi adeguatamente ridotti e decide in generale in merito a domande per l'anno successivo. *

Art. 73 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[7].

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore[8] della presente legge.

… *

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
14.06.2006 01.01.2007 atto normativo prima versione -
17.10.2006 01.05.2007 Art. 4 cpv. 2 abrogazione -
09.12.2008 01.04.2009 Art. 18 cpv. 2 modifica -
09.12.2008 01.04.2009 Art. 18 cpv. 4 modifica -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 51 cpv. 3 introduzione 2010, 2550
19.10.2011 01.03.2012 Art. 64 cpv. 1 modifica -
19.10.2011 01.03.2012 Art. 66 cpv. 1 modifica -
19.10.2011 01.03.2012 Art. 66 cpv. 2 modifica -
20.10.2015 01.01.2017 Art. 3 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 3 cpv. 2, b) modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 3 cpv. 4 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 21 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 50 modifica titolo 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 50 cpv. 3 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 58 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 65 modifica titolo 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 65 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 65 cpv. 2 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 65 cpv. 3 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 65 cpv. 4 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 65 cpv. 4, b) modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 66 cpv. 5bis introduzione 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 66 cpv. 6 modifica 2016-001
19.04.2016 01.11.2016 Art. 50 cpv. 1 modifica 2016-019
31.08.2016 01.01.2017 Art. 15 cpv. 3 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 19 modifica titolo 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 19 cpv. 1 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 19 cpv. 2 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 19 cpv. 3 abrogazione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 38 modifica titolo 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 38 cpv. 1 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 38 cpv. 2 abrogazione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 43 cpv. 2 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 43a introduzione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 46a introduzione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 1 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 2 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 2, a) abrogazione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 2, b) abrogazione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 2, c) abrogazione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 3 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 3, a) introduzione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 3, b) introduzione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 3, c) introduzione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 4 introduzione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 57 cpv. 5 introduzione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 60 modifica titolo 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 60 cpv. 1 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 60 cpv. 2 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 60 cpv. 3 introduzione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 60a introduzione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 63 cpv. 1, c) modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 63 cpv. 1, d) introduzione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 66 modifica titolo 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 66 cpv. 1 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 66 cpv. 2 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 66 cpv. 3 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 66 cpv. 4 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 66 cpv. 4, a) abrogazione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 66 cpv. 4, b) abrogazione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 66 cpv. 4, c) abrogazione 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 66 cpv. 5 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 66 cpv. 5bis modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 66 cpv. 6 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 67 cpv. 1 modifica 2016-031
31.08.2016 01.01.2017 Art. 72 cpv. 2 modifica 2016-031
26.08.2021 01.01.2022 Art. 15 cpv. 3 modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 72a introduzione 2021-045
14.06.2022 01.01.2025 Art. 58 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 65 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 65 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 65 cpv. 4, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 66 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 66 cpv. 5 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 66 cpv. 5bis modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 66 cpv. 6 modifica 2023-008
01.09.2022 01.01.2023 Art. 1 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 6 modifica titolo 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 6 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 6 cpv. 2 introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 7 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 7 cpv. 2 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 7 cpv. 3 abrogazione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 7 cpv. 4 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 8 modifica titolo 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 1, a) introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 1, b) introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 1, c) introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 2 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 2bis introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 3 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 8 cpv. 4 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 10 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 13 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 15 modifica titolo 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 15 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 15 cpv. 4 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 16 modifica titolo 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 16 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 16 cpv. 2 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 16 cpv. 3 introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 28a introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 31 cpv. 2 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 31 cpv. 3 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 31 cpv. 4 introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 38a introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 41 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 41 cpv. 1, a) modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 41 cpv. 1, b) modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 41 cpv. 1, c) modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 41 cpv. 2 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 41 cpv. 3 abrogazione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 41 cpv. 4 abrogazione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 41 cpv. 5 abrogazione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 43 cpv. 2 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 43a cpv. 2 introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 47a introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 49 cpv. 6 introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 52 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 52 cpv. 3 introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 63 modifica titolo 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 63 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 63 cpv. 1, b) modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 63 cpv. 1, c) modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 63 cpv. 1, d) abrogazione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 64 cpv. 1bis introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 65 cpv. 1 modifica 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 72 cpv. 2 abrogazione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 72 cpv. 3 abrogazione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 72a cpv. 2 introduzione 2022-042
01.09.2022 01.01.2023 Art. 73 cpv. 3 abrogazione 2022-042

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 14.06.2006 01.01.2007 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 3 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 3 cpv. 2, b) 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 3 cpv. 4 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 4 cpv. 2 17.10.2006 01.05.2007 abrogazione -
Art. 6 01.09.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-042
Art. 6 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 6 cpv. 2 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 7 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 7 cpv. 2 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 7 cpv. 3 01.09.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-042
Art. 7 cpv. 4 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 8 01.09.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-042
Art. 8 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 8 cpv. 1, a) 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 8 cpv. 1, b) 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 8 cpv. 1, c) 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 8 cpv. 2 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 8 cpv. 2bis 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 8 cpv. 3 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 8 cpv. 4 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 10 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 13 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 15 01.09.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-042
Art. 15 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 15 cpv. 3 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 15 cpv. 3 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 15 cpv. 4 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 16 01.09.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-042
Art. 16 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 16 cpv. 2 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 16 cpv. 3 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 18 cpv. 2 09.12.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 18 cpv. 4 09.12.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 19 31.08.2016 01.01.2017 modifica titolo 2016-031
Art. 19 cpv. 1 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 19 cpv. 2 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 19 cpv. 3 31.08.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-031
Art. 21 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 28a 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 31 cpv. 2 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 31 cpv. 3 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 31 cpv. 4 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 38 31.08.2016 01.01.2017 modifica titolo 2016-031
Art. 38 cpv. 1 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 38 cpv. 2 31.08.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-031
Art. 38a 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 41 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 41 cpv. 1, a) 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 41 cpv. 1, b) 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 41 cpv. 1, c) 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 41 cpv. 2 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 41 cpv. 3 01.09.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-042
Art. 41 cpv. 4 01.09.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-042
Art. 41 cpv. 5 01.09.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-042
Art. 43 cpv. 2 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 43 cpv. 2 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 43a 31.08.2016 01.01.2017 introduzione 2016-031
Art. 43a cpv. 2 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 46a 31.08.2016 01.01.2017 introduzione 2016-031
Art. 47a 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 49 cpv. 6 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 50 20.10.2015 01.01.2017 modifica titolo 2016-001
Art. 50 cpv. 1 19.04.2016 01.11.2016 modifica 2016-019
Art. 50 cpv. 3 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 51 cpv. 3 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2550
Art. 52 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 52 cpv. 3 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 57 cpv. 1 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 57 cpv. 2 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 57 cpv. 2, a) 31.08.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-031
Art. 57 cpv. 2, b) 31.08.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-031
Art. 57 cpv. 2, c) 31.08.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-031
Art. 57 cpv. 3 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 57 cpv. 3, a) 31.08.2016 01.01.2017 introduzione 2016-031
Art. 57 cpv. 3, b) 31.08.2016 01.01.2017 introduzione 2016-031
Art. 57 cpv. 3, c) 31.08.2016 01.01.2017 introduzione 2016-031
Art. 57 cpv. 4 31.08.2016 01.01.2017 introduzione 2016-031
Art. 57 cpv. 5 31.08.2016 01.01.2017 introduzione 2016-031
Art. 58 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 58 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 60 31.08.2016 01.01.2017 modifica titolo 2016-031
Art. 60 cpv. 1 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 60 cpv. 2 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 60 cpv. 3 31.08.2016 01.01.2017 introduzione 2016-031
Art. 60a 31.08.2016 01.01.2017 introduzione 2016-031
Art. 63 01.09.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-042
Art. 63 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 63 cpv. 1, b) 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 63 cpv. 1, c) 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 63 cpv. 1, c) 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 63 cpv. 1, d) 31.08.2016 01.01.2017 introduzione 2016-031
Art. 63 cpv. 1, d) 01.09.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-042
Art. 64 cpv. 1 19.10.2011 01.03.2012 modifica -
Art. 64 cpv. 1bis 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 65 20.10.2015 01.01.2017 modifica titolo 2016-001
Art. 65 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 65 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 65 cpv. 1 01.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-042
Art. 65 cpv. 2 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 65 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 65 cpv. 3 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 65 cpv. 4 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 65 cpv. 4, b) 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 65 cpv. 4, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 66 31.08.2016 01.01.2017 modifica titolo 2016-031
Art. 66 cpv. 1 19.10.2011 01.03.2012 modifica -
Art. 66 cpv. 1 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 66 cpv. 2 19.10.2011 01.03.2012 modifica -
Art. 66 cpv. 2 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 66 cpv. 3 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 66 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 66 cpv. 4 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 66 cpv. 4, a) 31.08.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-031
Art. 66 cpv. 4, b) 31.08.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-031
Art. 66 cpv. 4, c) 31.08.2016 01.01.2017 abrogazione 2016-031
Art. 66 cpv. 5 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 66 cpv. 5 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 66 cpv. 5bis 20.10.2015 01.01.2017 introduzione 2016-001
Art. 66 cpv. 5bis 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 66 cpv. 5bis 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 66 cpv. 6 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 66 cpv. 6 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 66 cpv. 6 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 67 cpv. 1 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 72 cpv. 2 31.08.2016 01.01.2017 modifica 2016-031
Art. 72 cpv. 2 01.09.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-042
Art. 72 cpv. 3 01.09.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-042
Art. 72a 26.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-045
Art. 72a cpv. 2 01.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-042
Art. 73 cpv. 3 01.09.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-042