Lexipedia

170.415

Ordinanza sull'orario di lavoro

(OOL)

del 08.03.2011 (stato 01.01.2023)

Preambolo

emanata dal Governo l'8 marzo 2011

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 49 della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (legge sul personale, LCPers)[2].

Allegati

1. Campo d'applicazione, competenza e condizioni quadro

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'orario di lavoro dei collaboratori cantonali conformemente all'articolo 3 capoverso 1 della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (legge sul personale, LCPers)[3].

Art. 2 Autorità competenti

Le autorità competenti sono i servizi, la Cancelleria dello Stato, i segretariati dei Dipartimenti e il Controllo delle finanze.

Le autorità competenti stabiliscono le forme di orario di lavoro conformemente all'articolo 15 segg. e i modelli di orario di lavoro conformemente all'appendice.

Sentito l'Ufficio del personale, le autorità competenti possono, in singoli casi, derogare dalle disposizioni della presente ordinanza e dall'appendice, se lo richiedono interessi aziendali sovraordinati. I servizi e i segretariati dei Dipartimenti necessitano del consenso del Dipartimento.

Art. 3 Principi

Le prestazioni lavorative in termini di orario devono allinearsi alle esigenze dei compiti da svolgere. Gli interessi della clientela esterna ed interna hanno la precedenza sugli interessi del team, gli interessi del team hanno la precedenza su quelli dei singoli collaboratori.

I collaboratori non hanno un diritto assoluto a una determinata forma di orario di lavoro o a un determinato modello di orario di lavoro.

2. Disposizioni generali

Art. 4 Ore di lavoro computabili 1. In generale

Le assenze pagate vengono riconosciute quale tempo di lavoro in misura delle ore di lavoro dovute.

Per il lavoro secondo il piano d'impiego fa stato la seguente regolamentazione: le assenze pagate non pianificabili, quali malattia, infortunio e congedi brevi vengono riconosciute quale tempo di lavoro in misura delle ore di lavoro dovute secondo il piano d'impiego. Se queste assenze durano più del tempo previsto dal piano d'impiego, fa stato il capoverso 1.

Art. 5 2. Viaggi di servizio *

In linea di principio il tempo di trasferta dal luogo di lavoro al luogo d'intervento e ritorno è considerato orario di lavoro. *

Il tempo di trasferta dal domicilio o da un altro luogo al luogo d'intervento e ritorno è considerato orario di lavoro se tale tempo di trasferta è più breve. *

D'intesa con il Dipartimento e l'UP è possibile stabilire regolamentazioni divergenti, in particolare se il lavoro si svolge principalmente in un luogo diverso dal luogo di lavoro o in viaggio. *

Art. 6 Visite mediche

Le visite mediche e dentistiche, nonché le terapie ordinate dal medico vanno in linea di principio collocate nel tempo libero.

In casi eccezionali, previo accordo con il superiore il tempo di assenza effettivo, ma al massimo due ore al giorno, può essere riconosciuto quale orario di lavoro.

Le visite mediche resesi necessarie a seguito di incidenti professionali e terapie di durata superiore ordinate dal medico che avvengono durante l'orario di lavoro, vengono riconosciute come orario di lavoro al massimo in misura delle ore di lavoro dovute.

Art. 7 Orario d'esercizio

L'orario d'esercizio risulta dal modello di orario di lavoro stabilito dall'autorità competente o dall'orario di lavoro fisso.

Art. 8 Orari di apertura al pubblico e reperibilità telefonica

Gli orari di apertura coprono la fascia che va dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00. In questi orari va garantita la reperibilità telefonica.

Se le esigenze dell'utenza lo richiedono, gli orari di apertura vanno estesi. In singoli casi, gli utenti devono essere ricevuti anche al di fuori degli orari di apertura.

Se le attività aziendali lo permettono, l'autorità competente può limitare gli orari di apertura e la reperibilità telefonica. I servizi e i segretariati dei Dipartimenti necessitano del consenso del Dipartimento.

Art. 9 Giorni festivi

Sono giorni festivi Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e Santo Stefano. Se per ragioni aziendali non si può usufruire di questi giorni festivi, si ha diritto alla compensazione con tempo libero. I giorni festivi che cadono durante le vacanze non vengono conteggiati come giorni di vacanza.

I giorni festivi locali supplementari designati dai comuni o dalle frazioni valgono per i collaboratori il cui luogo di lavoro si trova nel rispettivo comune, fatti salvi gli interessi aziendali. *

Nei giorni in cui cadono le festività locali i collaboratori possono essere impiegati altrove per ragioni aziendali.

Se i giorni festivi locali cadono durante le vacanze, i giorni di vacanza in questione non possono essere compensati.

Art. 10 Giorni non lavorativi *

Il 2 gennaio, il giorno dopo l'Ascensione, il 24 e il 31 dicembre sono giorni non lavorativi. Se cadono durante le vacanze, non vengono considerati come vacanze.

Il 2 gennaio, la mattina del 24 dicembre e il 31 dicembre vengono dedotti dai cinque giorni liberi conformemente all'articolo 49 capoverso 1 LCPers[4]. Se questi giorni cadono durante una giornata libera, l'Ufficio del personale stabilisce la compensazione dopo aver consultato il Dipartimento delle finanze e dei comuni.

I rimanenti due giorni e mezzo conformemente all'articolo 49 capoverso 1 LCPers[5] vengono aggiunti alle vacanze.

Art. 12 Pausa pranzo, pause di lavoro

La pausa per il pranzo è di almeno 30 minuti. Per ragioni aziendali, in casi eccezionali l'autorità competente può autorizzare od ordinare una pausa per il pranzo più breve.

La pausa di lavoro computabile come tempo di lavoro ammonta al massimo a 15 minuti per ogni mezza giornata di lavoro.

Art. 13 Lavoro straordinario

Sono considerate lavoro straordinario solo le ore lavorative ordinate o autorizzate dall'autorità competente

  1. al di fuori dell'orario d'esercizio valido secondo il modello di orario di lavoro stabilito, in caso di orario di lavoro mensile;
  2. al di fuori dell'orario d'esercizio stabilito dall'autorità competente, in caso di orario di lavoro fisso.

Il lavoro straordinario va compensato con tempo libero di pari durata. Il saldo del lavoro straordinario va ridotto una volta all'anno ad al massimo 25 ore.

Se la compensazione con ore di tempo libero non è possibile, l'indennità finanziaria in caso di occupazione al 100 per cento ammonta a 1/183 del salario base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, inclusa la quota per la 13a mensilità, più un supplemento del 25 per cento.

Se non si fa uso della possibilità di compensare il lavoro straordinario con ore di tempo libero, al periodo di conteggio successivo possono essere riportate al massimo 25 ore di lavoro straordinario. Le ore di lavoro straordinario che eventualmente eccedono tale misura decadono senza diritto a indennizzo.

Art. 14 Rilevamento dell'orario di lavoro e delle prestazioni

I collaboratori la cui durata d'impiego supera i tre mesi devono rilevare in forma elettronica il tempo di lavoro e le assenze. Le prestazioni devono essere rilevate in modo opportuno in accordo con il calcolo dei costi e delle prestazioni. *

Nel sistema non vengono rilevati i periodi di pratica, nonché i collaboratori con salario orario, giornaliero o forfetario. L'autorità competente decide in merito alle eccezioni.

I capi servizio, i loro supplenti, nonché i segretari generali devono rilevare solo le assenze di mezza giornata o di giornate intere. Essi suddividono autonomamente il proprio orario di lavoro in base ai loro compiti. Un eventuale lavoro supplementare è considerato incluso nel salario. Le prestazioni possono venire rilevate con indicazioni forfetarie.

3. Forme di orario di lavoro

3.1. Orario di lavoro mensile

Art. 15 Orari flessibili e orari fissi

In caso di orario di lavoro mensile vigono i seguenti orari flessibili e orari fissi:

Orari flessibili: Orari fissi:
dalle 06.00 alle 08.30 dalle 08.30 alle 11.00
dalle 11.00 alle 14.00 dalle 14.00 alle 16.30
dalle 16.30 alle 20.00

Fa eccezione il venerdì pomeriggio, quando l'orario fisso va dalle 14.00 alle 16.00 e l'orario flessibile dalle 16.00 alle 20.00.

Durante gli orari fissi in linea di principio tutti i collaboratori devono essere presenti sul luogo di lavoro o essere reperibili. *

Art. 16 Saldo dell'orario flessibile

Il saldo dell'orario flessibile risulta dalle ore di lavoro giornalmente computabili dedotte le ore di lavoro dovute.

Il saldo dell'orario flessibile deve di principio essere compensato durante l'orario flessibile. Se la situazione aziendale lo permette, d'intesa con l'autorità competente il saldo dell'orario flessibile può essere compensato con giornate intere e mezze giornate libere. Per anno civile possono essere compensate al massimo cinque giornate lavorative intere. Per ragioni aziendali, in particolare se ci sono forti oscillazioni della mole di lavoro, l'autorità competente può disporre o autorizzare fino a quindici giorni di compensazione.

In caso di impiegati a tempo pieno e a tempo parziale il saldo riportato al mese successivo può ammontare al massimo a +/–50 ore. In casi eccezionali, l'autorità competente può fissare questi limiti a +/–100 ore.

Art. 17 Cessazione del rapporto di lavoro

Prima della conclusione del rapporto di lavoro, il saldo dell'orario flessibile, positivo o negativo, deve essere compensato.

Un saldo positivo viene indennizzato finanziariamente senza supplemento, se per ragioni di servizio o a seguito di lunghe assenze pagate non è stato possibile ridurre le ore supplementari prima della partenza. Un saldo positivo inferiore a tre ore decade senza diritto a indennizzo.

Un eventuale saldo negativo residuo di tre ore e più comporta una riduzione proporzionale del salario o una richiesta di rimborso del salario versato in eccesso.

3.2. Orario di lavoro annuale

Art. 18 Scopo

L'orario di lavoro annuale mira alla maggior flessibilità possibile nell'organizzazione dell'orario di lavoro. L'orario di lavoro deve essere adeguato a oscillazioni nel volume di lavoro durante l'anno e alle differenti esigenze dei collaboratori.

Art. 19 Ore di lavoro annue dovute, retribuzione

Le ore di lavoro annue dovute possono essere prestate in un periodo inferiore a dodici mesi. Le ore possono essere compensate in blocco.

La retribuzione avviene in rate mensili uniformi.

Art. 20 Saldo delle ore

In caso di impiegati a tempo pieno e a tempo parziale il saldo annuale delle ore riportato può ammontare al massimo a +/–50 ore. In casi eccezionali, l'autorità competente può fissare questi limiti a +/–100 ore.

Il riporto annuale del saldo delle ore avviene a fine dicembre. Se necessario, l'autorità competente può stabilire una data diversa per il riporto del saldo delle ore.

In caso di conclusione del rapporto di lavoro fa stato l'articolo 17.

Art. 21 Restrizioni

Sentito l'Ufficio del personale, le autorità competenti possono limitare le disposizioni relative all'orario di lavoro annuale, se lo richiedono interessi aziendali sovraordinati. I servizi e i segretariati dei Dipartimenti necessitano del consenso del Dipartimento

3.3. Orario di lavoro fisso

Art. 22 Orario di lavoro fisso

Per ragioni organizzative o altre ragioni aziendali, l'autorità competente può fissare l'orario d'inizio e di fine del lavoro per settori o individualmente.

4. Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione del diritto previgente, entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2011 e sostituisce l'ordinanza sull'orario di lavoro del 12 dicembre 2006[6].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.03.2011 01.05.2011 atto normativo prima versione -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 14 cpv. 1 modifica -
22.09.2020 01.10.2020 Art. 5 modifica titolo 2020-040
22.09.2020 01.10.2020 Art. 5 cpv. 1 modifica 2020-040
22.09.2020 01.10.2020 Art. 5 cpv. 2 modifica 2020-040
22.09.2020 01.10.2020 Art. 5 cpv. 3 introduzione 2020-040
22.09.2020 01.10.2020 Art. 9 cpv. 2 modifica 2020-040
22.09.2020 01.10.2020 Art. 15 cpv. 2 modifica 2020-040
05.12.2022 01.01.2023 Art. 10 modifica titolo 2022-043
05.12.2022 01.01.2023 Art. 11 abrogazione 2022-043

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.03.2011 01.05.2011 prima versione -
Art. 5 22.09.2020 01.10.2020 modifica titolo 2020-040
Art. 5 cpv. 1 22.09.2020 01.10.2020 modifica 2020-040
Art. 5 cpv. 2 22.09.2020 01.10.2020 modifica 2020-040
Art. 5 cpv. 3 22.09.2020 01.10.2020 introduzione 2020-040
Art. 9 cpv. 2 22.09.2020 01.10.2020 modifica 2020-040
Art. 10 05.12.2022 01.01.2023 modifica titolo 2022-043
Art. 11 05.12.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-043
Art. 14 cpv. 1 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 15 cpv. 2 22.09.2020 01.10.2020 modifica 2020-040