In caso di inabilità al lavoro prolungata a seguito di malattia, l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia (IGM) versa prestazioni conformemente alla presente ordinanza.
170.440
Ordinanza sull'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia
(Ordinanza IGM, OIGM)
Preambolo
emanata dal Governo il 20 ottobre 2025
1. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s'intende per:
- assicurati: i collaboratori e gli ex collaboratori secondo l'articolo 3 capoverso 1 e capoverso 2 della legge sul personale (LCPers);
- datori di lavoro: i datori di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 1 e capoverso 2 LCPers;
- amministrazione dell'IGM: l'Ufficio del personale (UP).
Art. 3 Protezione assicurativa
La protezione assicurativa inizia il primo giorno:
- di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di oltre tre mesi;
- del quarto mese di un rapporto di lavoro a tempo determinato di tre mesi o di una durata più breve, se il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi.
La protezione assicurativa cessa l'ultimo giorno del rapporto di lavoro, tuttavia al più tardi il giorno conformemente all'articolo 15 capoverso 1 LCPers.
Un'inabilità al lavoro insorta successivamente non è né assicurata, né assicurabile presso l'IGM.
2. Prestazioni
Art. 4 Diritto alle prestazioni
In caso di inabilità al lavoro a seguito di malattia insorta durante la copertura assicurativa esiste un diritto a prestazioni dell'IGM conformemente alle disposizioni seguenti.
Durante il rapporto di lavoro le prestazioni spettano ai datori di lavoro e successivamente agli ex collaboratori.
L'inabilità al lavoro viene calcolata in base alla misura in cui i compiti di servizio possono essere adempiti. A partire dal 545º giorno di continuazione del versamento dello stipendio o dalla cessazione del rapporto di lavoro viene considerato anche in che misura può essere svolto un lavoro esigibile in altre professioni.
L'articolo 3 e l'articolo 6 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali[3] fanno stato per analogia.
Art. 5 Indennità giornaliere
Per ogni giorno civile per il quale esiste un diritto alle prestazioni viene versata un'indennità giornaliera calcolata secondo la formula seguente: stipendio assicurato x 12 / 365.
Lo stipendio assicurato corrisponde all'ultimo stipendio mensile prima dell'inizio della durata delle prestazioni secondo l'articolo 6 o, in caso di volume di lavoro variabile, alla dodicesima parte dello stipendio versato nei 365 giorni precedenti. Se lo stipendio annuo supera il massimo della classe di stipendio più alta, lo stipendio assicurato corrisponde alla dodicesima parte di tale massimo all'inizio della durata delle prestazioni secondo l'articolo 6.
Fanno parte dello stipendio assicurato anche la tredicesima mensilità pro rata nonché le indennità mensili permanenti come le indennità sociali speciali, i supplementi per lavoro notturno, durante il fine settimana e a turni oppure le indennità di funzione, ad eccezione degli assegni per i figli e gli assegni di formazione, ovvero degli assegni familiari.
Non fanno parte dello stipendio assicurato le assegnazioni una tantum come i premi di prestazione e i premi spontanei, i contributi di sostegno per l'assistenza ai figli da parte di terzi o le indennità per sostenibilità.
In caso di inabilità al lavoro provocata intenzionalmente, l'indennità giornaliera si riduce alla metà, se lo stipendio assicurato non è già ridotto in misura corrispondente.
Durante un'inabilità al lavoro parziale nonché in caso di adeguamenti dello stipendio a seguito di modifiche del volume d'impiego concordate prima dell'insorgere dell'inabilità al lavoro, l'indennità giornaliera viene adeguata di conseguenza. Non vengono considerati altri adeguamenti dello stipendio.
Art. 6 Durata delle prestazioni
Le prestazioni vengono versate a partire dal giorno successivo al 365º giorno della continuazione del versamento dello stipendio. Se il rapporto di lavoro cessa prima, le prestazioni vengono versate in anticipo a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno della continuazione del versamento dello stipendio. La durata della continuazione del versamento dello stipendio si conforma all'articolo 39 dell'ordinanza sul personale.
La durata delle prestazioni viene calcolata in base ai seguenti principi:
- essa ammonta al massimo a 365 giorni, più il numero di giorni precedenti il raggiungimento del 365º giorno di continuazione del versamento dello stipendio per i quali vengono versate in anticipo prestazioni secondo il capoverso 1;
- durante un'inabilità al lavoro parziale i relativi giorni vengono calcolati come giorni interi;
- in caso di rinnovata inabilità al lavoro a seguito di malattia (ricaduta) viene computata la precedente durata delle prestazioni, a condizione che prima non sia sussistita la piena capacità lavorativa ininterrotta per almeno sei mesi;
- durante un congedo non pagato non vengono versate prestazioni, i relativi giorni vengono però computati alla durata delle prestazioni.
La durata delle prestazioni ha termine al più tardi:
- il 90º giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, se il rapporto di lavoro viene sciolto durante il periodo di prova;
- una volta decorsa la doppia durata di un rapporto di lavoro a tempo determinato secondo l'articolo 6 capoverso 2 o l'articolo 15 capoverso 4 LCPers, al più tardi però il 180º giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro quando esso cessa a seguito della limitazione temporale o cesserebbe a seguito della cessazione anticipata dello stesso;
- il giorno in cui il rapporto di lavoro cessa a seguito di pensionamento secondo l'articolo 15 LCPers o cesserebbe in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
- l'ultimo giorno del mese in cui è avvenuto il decesso, in caso di morte dell'assicurato.
Art. 7 Prestazioni di terzi
Le prestazioni in denaro con la stessa finalità, versate per lo stesso periodo da assicurazioni obbligatorie, vengono computate alle prestazioni dell'IGM.
Se l'assicurazione infortuni obbligatoria, l'assicurazione per l'invalidità (AI), la Cassa pensioni dei Grigioni o l'assicurazione militare concede una rendita a posteriori a seguito di malattia o infortunio, il Cantone può esigere dall'assicuratore che la rendita venga versata al Cantone a favore dell'IGM fino a concorrenza dell'importo da esso anticipato o nella misura in cui esso ha versato prestazioni dell'IGM per il periodo durante il quale la rendita viene versata a posteriori.
Art. 8 Esercizio del diritto e decadenza
I diritti alle prestazioni devono essere esercitati dal datore di lavoro entro il 300º giorno dalla continuazione del versamento dello stipendio oppure dall'assicurato entro il 1º giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Con l'esercizio del diritto, all'amministrazione dell'IGM devono essere fornite le informazioni e le prove necessarie per accertare il diritto alle prestazioni.
I diritti alle prestazioni non esercitati decadono due anni dopo il giorno a cui si riferiscono.
3. Obbligo di collaborare e di ridurre il danno
Art. 9 Principi
Nei limiti dell'esigibilità, i datori di lavoro e gli assicurati sono tenuti a:
- trasmettere immediatamente i relativi certificati medici all'amministrazione dell'IGM entro il 30º giorno dall'insorgere di un'inabilità al lavoro e in seguito su base continua;
- fare tutto il possibile per ridurre la durata e l'entità di un'inabilità al lavoro promuovendo la guarigione e il (re)inserimento degli assicurati in un processo lavorativo, in particolare avviando, svolgendo e sostenendo attivamente per tempo e in modo professionale la gestione delle assenze e della riabilitazione, consulenze per l'inserimento e coaching;
- richiedere il prima possibile sostegno e prestazioni di terzi secondo l'articolo 7, in particolare mediante l'annuncio per il rilevamento tempestivo e la richiesta di prestazioni AI entro sei mesi dall'insorgere dell'inabilità al lavoro;
- informare tempestivamente e costantemente l'amministrazione dell'IGM in merito a tutte le circostanze essenziali per la verifica, il calcolo e la durata delle prestazioni, come lo stipendio assicurato, i cambiamenti relativi all'inabilità al lavoro, i congedi non pagati, i referti e le decisioni dell'AI, le prestazioni di terzi secondo l'articolo 7, gli adeguamenti dello stipendio secondo l'articolo 5 capoverso 6 o la cessazione del rapporto di lavoro;
- dare seguito a ordini e raccomandazioni dell'amministrazione dell'IGM, in particolare sottoponendosi a visite mediche da parte del medico di fiducia nonché a quelli di persone appartenenti alla professione medica, di responsabili della gestione della riabilitazione o del case management, di consulenti per l'inserimento e di coach;
- mettere a disposizione dell'amministrazione dell'IGM, su richiesta, altre informazioni e documenti utili;
- incaricare i responsabili della gestione della riabilitazione o del case management, i consulenti per l'inserimento e i coach attivi su incarico dell'amministrazione dell'IGM di mettere a disposizione di quest'ultima, su richiesta, informazioni e documentazione utili.
Art. 10 Sospensione, riduzione e rimborso di prestazioni, risarcimento danni
Se i datori di lavoro o gli assicurati non adempiono ai loro obblighi conformemente alla presente ordinanza, le prestazioni possono essere sospese temporaneamente o ridotte adeguatamente e ne può essere richiesto il rimborso e il colpevole deve indennizzare l'IGM per eventuali spese supplementari che ne derivano.
4. Organizzazione e finanziamento
Art. 11 Amministrazione
L'amministrazione dell'IGM provvede all'attuazione dell'IGM. Essa:
- sostiene i datori di lavoro e gli assicurati nell'esercizio del diritto alle prestazioni e nell'adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza;
- verifica i diritti esercitati e versa le prestazioni;
- adotta o dispone i provvedimenti necessari per accertare i diritti alle prestazioni esercitati e per ridurre l'inabilità al lavoro, come visite mediche presso un medico di fiducia, coaching e case management;
- richiede, a favore del fondo IGM, i premi, le prestazioni di terzi nonché il rimborso e il risarcimento dei danni o li compensa con prestazioni future;
- presenta ogni anno un rapporto al Dipartimento delle finanze e dei comuni (DFC) sulle entrate e le uscite del fondo IGM;
- richiede al DFC l'adeguamento dei premi, se risulta necessario secondo l'articolo 12 capoverso 2;
- può richiedere al DFC l'adeguamento del rimborso delle spese per l'amministrazione, se la condizione secondo l'articolo 14 capoverso 2 è soddisfatta;
- può emanare istruzioni, in particolare se risulta necessario allo scopo di precisare gli obblighi dei datori di lavoro e degli assicurati.
Art. 12 Fondi
Per l'attuazione degli scopi dell'IGM esiste un fondo autonomo nel patrimonio speciale del Cantone (fondo IGM).
Per garantire gli scopi dell'IGM e un onere in termini di premi adeguato ed equilibrato, il patrimonio del fondo IGM non deve essere né inferiore all'importo corrispondente alle prestazioni versate in media negli ultimi cinque anni né ammontare a più del doppio delle stesse.
Art. 13 Premi
Finché sussiste la protezione assicurativa secondo l'articolo 3, i collaboratori sono tenuti a pagare i premi.
I premi vengono utilizzati per finanziare le prestazioni. Essi vengono calcolati in base a un'aliquota di contributo uniforme e possibilmente a copertura delle spese stabilita dal DFC per l'anno civile.
I premi vengono riscossi sullo stipendio determinante secondo la legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale contesto, l'articolo 6 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti[4] è irrilevante in relazione alle prestazioni dell'IGM. Se lo stipendio annuo è superiore allo stipendio massimo della classe di stipendio più alta, per la parte eccedente non sono dovuti premi.
I datori di lavoro deducono i premi mensilmente o, in caso di premi dovuti per il periodo di congedo non pagato, nel mese successivo dallo stipendio dei collaboratori e versano l'importo complessivo per anno civile all'IGM entro il 31 gennaio dell'anno seguente.
Art. 14 Spese di amministrazione
Per l'amministrazione dell'IGM, l'UP riceve ogni anno 150 000 franchi a carico del fondo IGM.
Se le spese annue di amministrazione risultano sensibilmente inferiori o superiori, il DFC può ridurre o aumentare in maniera adeguata l'importo secondo il capoverso 1.
Art. 15 Indennizzo e restituzione di prestazioni indebitamente versate
I datori di lavoro devono indennizzare l'IGM per le prestazioni che sono state versate in anticipo secondo l'articolo 6 capoverso 1 nonché per eventuali spese supplementari provocate dalla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Si rinuncia a un indennizzo secondo il capoverso 1 se è possibile dimostrare in maniera plausibile:
- che il rapporto di lavoro è cessato a causa di una limitazione temporale secondo l'articolo 6 capoverso 2 LCPers;
- che sussisteva un motivo legale di disdetta e che sono stati rispettati i termini e le scadenze legali di disdetta;
- che l'assicurato ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro e che sono stati rispettati i termini e le scadenze legali di disdetta.
Le prestazioni percepite o versate indebitamente devono essere rimborsate.
5. Protezione giuridica
Art. 16 Protezione giuridica
Se in caso di controversie concernenti questioni disciplinate dalla presente ordinanza non si giunge a un accordo:
- nei casi che riguardano da un lato i datori di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 1 e capoverso 2 lettera b LCPers e dall'altro l'amministrazione dell'IGM, decide in via definitiva il Governo;
- negli altri casi, su richiesta o d'ufficio, l'amministrazione dell'IGM emana una decisione impugnabile.
6. Disposizioni finali
Art. 17 Diritto transitorio
I diritti alle prestazioni nonché i diritti al pagamento dei premi, a prestazioni di terzi, al rimborso e al risarcimento danni si conformano:
- al vecchio diritto, se riguardano fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza;
- al nuovo diritto, se riguardano fattispecie verificatesi dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 01.01.2026 | atto normativo | prima versione | 2025-053 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 20.10.2025 | 01.01.2026 | prima versione | 2025-053 |