Le prestazioni sorte in base al vecchio diritto con effetto al 1° gennaio 2007 rimangono invariate. Se i capitali a risparmio individuali accumulati non sono sufficienti per finanziare queste prestazioni, il Cantone si assume il loro finanziamento secondo un sistema di ripartizione.
Gli averi a risparmio individuali accumulati dai giudici a tempo pieno del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo in conformità all'ordinanza sulla previdenza professionale dei membri a tempo pieno dei tribunali cantonali del 2 ottobre 2000 vengono trasferiti alla Cassa pensioni a favore di ogni giudice quale prestazione di libero passaggio. L'importo della loro rendita di vecchiaia rimane garantito. Gli aumenti dell'avere a risparmio necessari per garantire la rendita sono a carico del Cantone.
Fino all'entrata in vigore del nuovo diritto, i giudici ordinari in carica del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo possono scegliere se beneficiare delle prestazioni straordinarie della previdenza professionale conformemente all'articolo 5 o all'articolo 6 della legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo oppure conformemente all'articolo 11a capoverso 2 e capoverso 3. In assenza di una dichiarazione relativa alla scelta oppure se viene scelta la nuova regolamentazione, l'avere a risparmio viene aumentato a carico del Cantone fino all'entrata in vigore del nuovo diritto. Il supplemento ammonta al 2,5 per cento per ogni anno di carica completo quale giudice ordinario del Tribunale cantonale o del Tribunale amministrativo, tuttavia al massimo al 15 per cento.