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170.450

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni

(LCPG)

del 23.04.2013 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[2], visto il messaggio del Governo del 15 gennaio 2013[3],

decide:

1. In generale e organizzazione

Art. 1 Nome, forma giuridica, scopo

La Cassa pensioni dei Grigioni (Cassa pensioni) è un istituto autonomo di diritto pubblico del Cantone dei Grigioni con sede a Coira. Essa è iscritta nel registro di commercio del Cantone dei Grigioni.

Essa offre ai suoi assicurati e ai loro superstiti protezione contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso.

Art. 2 Vigilanza, Gran Consiglio

La Cassa pensioni sottostà alla vigilanza dell'autorità designata dal Cantone.

Il Gran Consiglio va posto ogni anno a conoscenza del conto annuale e del rapporto di gestione.

Art. 3 Commissione amministrativa

L'organo supremo della Cassa pensioni è la Commissione amministrativa. Essa si compone di dieci membri. I cinque rappresentanti dei datori di lavoro vengono designati dal Governo; ai comuni spetta almeno un seggio. I cinque rappresentanti dei lavoratori vengono nominati dai lavoratori.

La Commissione amministrativa assume la direzione generale della Cassa pensioni, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali, stabilisce gli obiettivi e principi strategici della Cassa pensioni, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Essa definisce l'organizzazione della Cassa pensioni, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

La Commissione amministrativa si costituisce da sé, tenendo conto delle direttive di diritto federale sulla parità.

Art. 4 Direzione

La direzione è competente per la gestione operativa della Cassa pensioni. I suoi compiti si conformano alle direttive della Commissione amministrativa.

2. Principi e finanziamento delle prestazioni

Art. 5 Principi

Per la Cassa pensioni vale il principio della capitalizzazione integrale.

Le prestazioni di vecchiaia vengono calcolate secondo il primato dei contributi. Le prestazioni temporanee d'invalidità e le prestazioni per i superstiti vengono stabilite quale percentuale dello stipendio assicurato. *

Art. 6 Datori di lavoro affiliati

Il Cantone dei Grigioni e i suoi istituti autonomi di diritto pubblico, assicurano obbligatoriamente presso la Cassa pensioni i loro collaboratori.

La Banca Cantonale Grigione, i comuni, le corporazioni di comuni e altre istituzioni che svolgono prevalentemente compiti di carattere pubblico possono essere affiliati per contratto. *

… *

La Commissione amministrativa stabilisce quali lavoratori vengono assicurati. *

Art. 7 Stipendio assicurato

Viene assicurato lo stipendio annuo AVS ridotto di una deduzione di coordinamento. La deduzione di coordinamento ammonta al 25 per cento dello stipendio annuo AVS, tuttavia al massimo a sette ottavi della rendita massima di vecchiaia AVS annua. La deduzione massima viene ridotta in proporzione al grado di occupazione. La soglia d'entrata corrisponde allo stipendio minimo LPP. *

Lo stipendio annuo determinante per stabilire lo stipendio assicurato corrisponde al presunto stipendio base annuo compresa la 13ª mensilità. Le componenti dello stipendio occasionali, le indennità sociali e le indennità variabili o temporanee non vengono assicurate. *

Lo stipendio massimo assicurabile corrisponde allo stipendio annuo massimo secondo la scala cantonale degli stipendi, al netto della deduzione di coordinamento. Per gli assicurati impiegati a tempo parziale, il massimo dello stipendio assicurato viene ridotto in proporzione al grado di occupazione. *

Art. 8 Contributi

I contributi di risparmio sono graduati secondo l'età e secondo il piano standard dei contributi ammontano, in per cento dello stipendio assicurato, a: *

Età Contributi di risparmio
20–24 14,0 *
25–29 15,0 *
30–34 17,0 *
35–39 19,0 *
40–44 22,0 *
45–49 25,0 *
50 e oltre * 27,5 *
... *

La Commissione amministrativa stabilisce i contributi di rischio secondo le basi tecniche riconosciute.

I datori di lavoro devono assumersi almeno la metà dei contributi.

Art. 9 Prestazioni

Le prestazioni assicurative vengono stabilite dalla Commissione amministrativa.

Art. 11 Ulteriori piani

La Commissione amministrativa può emanare nuovi piani previdenziali.

Art. 11a * Membri di autorità giudiziarie

I membri delle autorità giudiziarie sono assicurati per la previdenza professionale presso la Cassa pensioni fino al compimento dei 65 anni.

Su richiesta di un membro di un'autorità giudiziaria, dopo il compimento dei 65 anni la previdenza per la vecchiaia può essere proseguita fino al compimento dell'età di pensionamento stabilita dalla legge.

I contributi di risparmio annuali dei giudici del Tribunale d'appello vengono aumentati del 25 per cento a carico del Cantone alla fine di ogni anno. Il supplemento è limitato agli importi massimi del piano previdenziale. In caso di partenza nel corso dell'anno o in un caso di previdenza il supplemento viene concesso proporzionalmente.

Versamenti facoltativi effettuati nel quadro del piano previdenziale del Cantone con l'importo di riscatto massimo vengono aumentati del dieci per cento a favore del membro in carica e a carico del Cantone cinque anni dopo il versamento.

Art. 12 Misure in caso di copertura insufficiente

La Commissione amministrativa decide in merito a misure in caso di copertura insufficiente. Le misure devono essere adeguate all'entità della copertura insufficiente ed essere parte di una concezione globale equilibrata. Devono poter essere attuate in tempo utile e condurre a un'eliminazione della copertura insufficiente entro un termine adeguato.

In particolare, possono essere riscossi contributi di risanamento dai datori di lavoro affiliati e dagli assicurati ed è possibile applicare un tasso d'interesse LPP inferiore a quello minimo prescritto per gli interessi sull'avere a risparmio.

I datori di lavoro devono assumersi almeno la metà dei contributi di risanamento. I contributi di risanamento non fanno parte dell'avere a risparmio.

Art. 12a * Garanzia per rendite in corso

Il Cantone garantisce a tempo indeterminato tutte le rendite in corso al 31 dicembre 2021. L'effettivo di beneficiari di rendite in tale data viene gestito in una cassa di previdenza chiusa. A garanzia del pagamento delle rendite in corso, il Cantone concede alla Cassa pensioni mutui senza interessi e rimborsabili condizionalmente per la cassa di previdenza chiusa. I mutui concessi devono essere rimborsati se il grado di copertura supera il 100 per cento.

Il Governo disciplina i dettagli in un contratto con la Cassa pensioni.

Art. 13 Diritto sugli appalti pubblici *

La Cassa pensioni non è assoggettata al diritto sugli appalti pubblici. *

Art. 14 Rimedi giuridici

Le vie di ricorso si orientano alla legge sulla giustizia amministrativa.

3. Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni (LCPG) del 16 giugno 2005.

Art. 15a * Disposizioni transitorie per i membri di autorità giudiziarie

Le prestazioni sorte in base al vecchio diritto con effetto al 1° gennaio 2007 rimangono invariate. Se i capitali a risparmio individuali accumulati non sono sufficienti per finanziare queste prestazioni, il Cantone si assume il loro finanziamento secondo un sistema di ripartizione.

Gli averi a risparmio individuali accumulati dai giudici a tempo pieno del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo in conformità all'ordinanza sulla previdenza professionale dei membri a tempo pieno dei tribunali cantonali del 2 ottobre 2000 vengono trasferiti alla Cassa pensioni a favore di ogni giudice quale prestazione di libero passaggio. L'importo della loro rendita di vecchiaia rimane garantito. Gli aumenti dell'avere a risparmio necessari per garantire la rendita sono a carico del Cantone.

Fino all'entrata in vigore del nuovo diritto, i giudici ordinari in carica del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo possono scegliere se beneficiare delle prestazioni straordinarie della previdenza professionale conformemente all'articolo 5 o all'articolo 6 della legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo oppure conformemente all'articolo 11a capoverso 2 e capoverso 3. In assenza di una dichiarazione relativa alla scelta oppure se viene scelta la nuova regolamentazione, l'avere a risparmio viene aumentato a carico del Cantone fino all'entrata in vigore del nuovo diritto. Il supplemento ammonta al 2,5 per cento per ogni anno di carica completo quale giudice ordinario del Tribunale cantonale o del Tribunale amministrativo, tuttavia al massimo al 15 per cento.

Art. 16 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[4].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[5] della presente legge.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
23.04.2013 01.01.2014 atto normativo prima versione -
12.06.2014 01.01.2015 Art. 8 cpv. 1 modifica -
26.08.2021 01.01.2022 Art. 5 cpv. 2 modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 6 cpv. 2 modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 6 cpv. 3 abrogazione 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 6 cpv. 4 modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 7 cpv. 1 modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 7 cpv. 2 modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 7 cpv. 3 modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 1 modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Contributi di risparmio" modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Contributi di risparmio" modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Contributi di risparmio" modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Contributi di risparmio" modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Contributi di risparmio" modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Contributi di risparmio" modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 1, tabella, "50 e oltre" rinominato 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 1, tabella, "50 e oltre" / "Contributi di risparmio" modifica 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 1, tabella, "..." abrogazione 2021-045
26.08.2021 01.01.2022 Art. 10 abrogazione 2021-045
26.08.2021 31.12.2021 Art. 12a introduzione 2021-045
07.12.2021 01.10.2022 Art. 13 modifica titolo 2022-029
07.12.2021 01.10.2022 Art. 13 cpv. 1 modifica 2022-029
14.06.2022 01.01.2025 Art. 11a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 15a introduzione 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 23.04.2013 01.01.2014 prima versione -
Art. 5 cpv. 2 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 6 cpv. 2 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 6 cpv. 3 26.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-045
Art. 6 cpv. 4 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 7 cpv. 1 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 7 cpv. 2 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 7 cpv. 3 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 8 cpv. 1 12.06.2014 01.01.2015 modifica -
Art. 8 cpv. 1 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 8 cpv. 1, tabella, "20–24" / "Contributi di risparmio" 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 8 cpv. 1, tabella, "25–29" / "Contributi di risparmio" 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 8 cpv. 1, tabella, "30–34" / "Contributi di risparmio" 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 8 cpv. 1, tabella, "35–39" / "Contributi di risparmio" 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 8 cpv. 1, tabella, "40–44" / "Contributi di risparmio" 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 8 cpv. 1, tabella, "45–49" / "Contributi di risparmio" 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 8 cpv. 1, tabella, "50 e oltre" 26.08.2021 01.01.2022 rinominato 2021-045
Art. 8 cpv. 1, tabella, "50 e oltre" / "Contributi di risparmio" 26.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-045
Art. 8 cpv. 1, tabella, "..." 26.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-045
Art. 10 26.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-045
Art. 11a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 12a 26.08.2021 31.12.2021 introduzione 2021-045
Art. 13 07.12.2021 01.10.2022 modifica titolo 2022-029
Art. 13 cpv. 1 07.12.2021 01.10.2022 modifica 2022-029
Art. 15a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008