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Ordinanza sulla gestione dei parcheggi dell'Amministrazione cantonale

(OGP)

del 05.07.2022 (stato 01.01.2023)

Preambolo

emanata dal Governo il 5 luglio 2022

visto l'art. 45 cpv. 1 e l'art. 75 cpv. 4 della Costituzione cantonale[1]

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina la messa a disposizione, la gestione e l'utilizzo dei parcheggi di proprietà del Cantone e di quelli presi in affitto dal Cantone (gestione dei parcheggi).

Essa vale per tutti i Dipartimenti e i servizi dell'Amministrazione cantonale.

Essa è parte della gestione della mobilità aziendale (GMA) dell'Amministrazione cantonale.

Art. 2 Obiettivi

Al Cantone spetta una funzione di modello in relazione alla realizzazione del traffico aziendale.

Il traffico di servizio e il traffico per recarsi sul luogo di lavoro in seno all'Amministrazione cantonale deve essere organizzato in modo sostenibile e in modo da salvaguardare le risorse.

Il Cantone stabilisce incentivi a favore dell'utilizzo dei trasporti pubblici nonché di vettori di mobilità ecocompatibili, in particolare biciclette e biciclette elettriche, e nel quadro della GMA li mette a disposizione dei propri collaboratori in forma adeguata per il traffico di servizio.

Il Cantone gestisce in modo sostenibile i propri parcheggi ed evita incentivi sbagliati a favore dell'utilizzo di automobili private per trasferte di servizio e per recarsi al lavoro.

Art. 3 Competenza e compiti

Il Governo nomina una commissione dei parcheggi (CP). Essa è composta da almeno un rappresentante di ciascun Dipartimento e si autocostituisce.

In considerazione degli obiettivi sovraordinati della GMA, la CP valuta l'assegnazione dei parcheggi necessari in relazione all'utilizzo di automobili private per scopi di servizio e l'assegnazione delle autorizzazioni di parcheggio.

Fatta eccezione per i compiti attribuiti alla CP, all'Ufficio edile (UE) compete la gestione dei parcheggi dell'intera Amministrazione cantonale. Fatto salvo il capoverso 2, esso decide in particolare in merito all'aggiudicazione delle autorizzazioni di parcheggio e per motivi importanti, segnatamente in caso di esigenze aziendali, può revocare in qualsiasi momento un'autorizzazione di parcheggio assegnata.

Art. 4 Parcheggi per biciclette, biciclette elettriche e motociclette

Il Cantone mette a disposizione dei suoi collaboratori un numero sufficiente di parcheggi per biciclette e biciclette elettriche.

Per quanto possibile offre anche parcheggi per motociclette a due ruote e ciclomotori.

Art. 5 Parcheggi per l'utilizzo di automobili private per scopi di servizio

Il Cantone mette a disposizione dei servizi che hanno bisogno di automobili private dei collaboratori per scopi di servizio i parcheggi necessari, per quanto possibile dal profilo aziendale e per quanto economicamente sostenibile. Il bisogno è dato se non sono a disposizione alternative adeguate e ragionevoli dal profilo economico.

L'utilizzo dell'automobile privata per raggiungere il luogo di servizio in relazione a interventi lavorativi al di fuori degli orari d'esercizio dei trasporti pubblici è equiparato al bisogno di utilizzare l'automobile privata per scopi di servizio conformemente al capoverso 1. Questo vale in particolare per il lavoro a turni durante la notte.

La domanda per un'autorizzazione di parcheggio deve essere inoltrata dalla direzione del servizio all'UE corredata di una motivazione sufficiente.

Non sussiste un diritto assoluto all'assegnazione di un parcheggio.

Art. 6 Parcheggio per persone con disabilità fisica

Per quanto possibile, il Cantone mette un parcheggio adeguato alle esigenze dei disabili a disposizione dei collaboratori con una disabilità fisica che hanno bisogno di un'automobile privata per recarsi al lavoro.

La domanda deve essere inoltrata dal collaboratore all'UE, allegando il contrassegno di parcheggio ufficiale per persone disabili.

Art. 7 Parcheggi per altri utilizzi

Qualora presso un'ubicazione dell'Amministrazione cantonale siano disponibili parcheggi in esubero, questi possono essere utilizzati in conformità alla regolamentazione relativa alle tasse.

L'ordine di assegnazione dei parcheggi in esubero si orienta in primo luogo alla durata del viaggio con i trasporti pubblici dal luogo di domicilio al luogo di lavoro. È determinante il collegamento più rapido. La priorità viene data ai collaboratori con una durata di viaggio più lunga.

In relazione al diritto di utilizzo è inoltre possibile tenere conto anche del volume di lavoro e della quota di telelavoro.

Un utilizzo soggetto a tassa può avvenire indipendentemente dalla durata del viaggio con i trasporti pubblici, specialmente in presenza di particolari circostanze in relazione a un collaboratore.

La domanda deve essere presentata dal collaboratore all'UE.

Art. 8 Utilizzo gratuito

L'utilizzo dei parcheggi è gratuito per:

  1. veicoli di servizio;
  2. automobili di collaboratori che dispongono di un'autorizzazione di parcheggio conformemente all'articolo 5 o all'articolo 6.

L'utilizzo dei parcheggi conformemente all'articolo 4 è gratuito.

In tutti gli altri casi viene riscossa una tassa dagli utenti.

Art. 9 Utilizzo soggetto a tassa

Le tasse per l'utilizzo dei parcheggi sono calcolate come segue (importi IVA inclusa):

  1. parcheggi coperti: 120 franchi al mese;
  2. parcheggi scoperti: 80 franchi al mese;
  3. per collaboratori senza autorizzazione di parcheggio: 5 franchi per mezza giornata;
  4. per terzi: 1.50 franchi all'ora.

L'autorizzazione di parcheggio viene garantita in loco mediante registrazione elettronica oppure mediante un dispositivo tecnico. Le tasse secondo il capoverso 1 lettera a e lettera b vengono dedotte mensilmente dal salario dei collaboratori.

In caso di inosservanza del regolamento relativo alle tasse l'UE può prelevare una tassa amministrativa di 50 franchi.

Egress

2022-027

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
05.07.2022 01.01.2023 atto normativo prima versione 2022-027

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 05.07.2022 01.01.2023 prima versione 2022-027