La Polizia cantonale è competente per la disposizione e l'esecuzione della sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a della legge cantonale sulla protezione dei dati[3]. *
171.120
Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile
(Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini, OSImm)
Preambolo
Art. 1 Autorità competenti 1. Sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LCPD *
Art. 2 2. Sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b LCPD *
Se per una sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b della legge cantonale sulla protezione dei dati[4] è necessaria una decisione generale, quest'ultima viene emanata: *
- dal Governo;
- dal tribunale interessato;
- dal Dipartimento competente;
- dalla Cancelleria dello Stato;
- dall'organo direttivo di altri enti che svolgono compiti pubblici.
Nei casi di cui all'articolo 15 capoverso 4 della legge cantonale sulla protezione dei dati i servizi cantonali che utilizzano l'edificio oggetto di sorveglianza per l'adempimento di un compito pubblico del Cantone sono autorizzati a disporre la sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b della legge cantonale sulla protezione dei dati. *
I servizi cantonali che utilizzano l'edificio oggetto di sorveglianza per l'adempimento di un compito pubblico del Cantone sono competenti per l'esecuzione della sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b della legge cantonale sulla protezione dei dati. *
Art. 3 3. Competenza plurima
Qualora in caso di competenza plurima i servizi cantonali non riescano ad accordarsi in merito alla sorveglianza con acquisizione di immagini, è l'autorità di vigilanza comune a decidere in merito alla sorveglianza con acquisizione di immagini. Se non esiste un'autorità di vigilanza comune, decide il Governo.
Art. 4 Domanda per la sorveglianza con acquisizione di immagini
Il servizio cantonale che desidera effettuare una sorveglianza con acquisizione di immagini deve inoltrare al servizio che dispone la sorveglianza una domanda per una sorveglianza con acquisizione di immagini ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b della legge cantonale sulla protezione dei dati[5], se esso stesso non è autorizzato a disporre la sorveglianza con acquisizione di immagini. *
Nella domanda devono essere indicati lo scopo, la tipologia e la durata della sorveglianza, i luoghi oggetto di sorveglianza, le ubicazioni degli apparecchi di sorveglianza, le misure con le quali viene segnalata la sorveglianza, i diritti d'accesso e le misure adottate per garantire la sicurezza dei dati.
Art. 5 Procedura di obiezione
Il dispositivo della decisione generale da emanare deve essere pubblicato nell'organo di pubblicazione ufficiale, dietro rimando al fatto che entro 30 giorni è possibile sollevare obiezioni dinanzi all'autorità disponente contro la decisione generale e prendere visione della decisione generale motivata.
La versione pubblicata della decisione generale deve essere inviata all'organo di vigilanza per la protezione dei dati. *
Art. 6 Messa in atto della sorveglianza con acquisizione di immagini
Qualora per una sorveglianza con acquisizione di immagini sia necessario emanare una decisione generale, la sorveglianza può essere messa in atto soltanto quando la decisione generale è passata in giudicato.
Art. 7 Comunicazione e pubblicazione
I servizi che dispongono la sorveglianza comunicano all'organo di vigilanza per la protezione dei dati decisioni generali con le quali vengono disposte delle sorveglianze con acquisizione di immagini, dopo il passaggio in giudicato delle stesse. *
L'organo di vigilanza per la protezione dei dati pubblica le decisioni generali pervenutegli per la durata delle sorveglianze con acquisizione di immagini. *
Art. 8 Segnalazione
Davanti all'area soggetta alle riprese, mediante pittogrammi si deve rendere attenti alla sorveglianza con acquisizione di immagini, indicando l'autorità che la effettua.
Art. 9 Presa in visione a posteriori
Le registrazioni di immagini possono essere prese in visione soltanto se si sono verificati degli eventi che devono essere perseguiti a livello penale oppure se le registrazioni sono necessarie a prevenire una minaccia concreta per la sicurezza e l'ordine pubblici.
La presa in visione deve essere limitata a un numero esiguo e chiaramente definito di persone. *
Art. 10 Protocollo della presa in visione a posteriori
L'accesso a registrazioni di immagini deve essere protocollato. Devono essere indicati il motivo dell'accesso, il nome della persona che ha preso visione e il materiale preso in visione.
I protocolli degli accessi devono essere conservati per cinque anni.
I protocolli degli accessi possono essere presi in visione soltanto da persone:
- che devono garantire o controllare il rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati;
- che sono autorizzate alla presa in visione a posteriori.
Art. 11 Cancellazione di registrazioni di immagini
La cancellazione di registrazioni di immagini avviene automaticamente.
Art. 12 Sicurezza dei dati
Il servizio che effettua la sorveglianza deve conservare le registrazioni di immagini in un unico luogo.
Esso adotta le misure tecniche per proteggere le registrazioni di immagini dall'accesso da parte di persone non autorizzate, per garantire una trasmissione sicura dei dati e per assicurare la loro cancellazione.
Art. 13 Costi
Il servizio cantonale che effettua la sorveglianza con acquisizione di immagini si assume i costi per l'installazione e l'esercizio degli apparecchi di sorveglianza con acquisizione di immagini nonché della relativa infrastruttura.
Le registrazioni vengono messe gratuitamente a disposizione dei servizi autorizzati. *
I costi per l'analisi delle registrazioni di immagini vengono assunti dal servizio che effettua l'analisi.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2018 | 01.01.2019 | atto normativo | prima versione | 2018-026 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 1 | modifica titolo | 2025-050 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 1 cpv. 1 | modifica | 2025-050 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 2 | modifica titolo | 2025-050 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 2 cpv. 1 | modifica | 2025-050 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 2 cpv. 2 | modifica | 2025-050 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 2 cpv. 3 | modifica | 2025-050 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 4 cpv. 1 | modifica | 2025-050 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 5 cpv. 2 | modifica | 2025-050 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 7 cpv. 1 | modifica | 2025-050 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 7 cpv. 2 | modifica | 2025-050 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 9 cpv. 2 | modifica | 2025-050 |
| 16.09.2025 | 01.01.2026 | Art. 13 cpv. 2 | modifica | 2025-050 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 18.12.2018 | 01.01.2019 | prima versione | 2018-026 |
| Art. 1 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica titolo | 2025-050 |
| Art. 1 cpv. 1 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-050 |
| Art. 2 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica titolo | 2025-050 |
| Art. 2 cpv. 1 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-050 |
| Art. 2 cpv. 2 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-050 |
| Art. 2 cpv. 3 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-050 |
| Art. 4 cpv. 1 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-050 |
| Art. 5 cpv. 2 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-050 |
| Art. 7 cpv. 1 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-050 |
| Art. 7 cpv. 2 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-050 |
| Art. 9 cpv. 2 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-050 |
| Art. 13 cpv. 2 | 16.09.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-050 |