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173.020

Regolamento interno del Tribunale della magistratura

del 31.10.2024 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanato dal Tribunale della magistratura il 31 ottobre 2024

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 68 della legge sull'organizzazione giudiziaria[2]

Art. 1 Sede

Il Tribunale della magistratura ha la propria sede a Coira.

Art. 2 Corte plenaria

Il presidente, i due giudici e i due supplenti costituiscono la Corte plenaria.

La Corte plenaria:

  1. emana il presente regolamento interno nonché l'ordinanza concernente le tasse[3];
  2. approva il rapporto di gestione a destinazione del Gran Consiglio;
  3. nomina tra i due giudici il vicepresidente per il periodo di carica ordinario.

Essa è in numero legale se almeno quattro membri della Corte plenaria sono presenti o partecipano alla procedura per circolazione degli atti.

Essa decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del presidente conta doppio.

Art. 3 Commissione amministrativa

Il presidente e i due giudici formano la commissione amministrativa.

La commissione amministrativa:

  1. approva il preventivo e il conto annuale a destinazione del Gran Consiglio;
  2. nomina l'attuariato e il segretariato;
  3. autorizza attività accessorie dei giudici della magistratura;
  4. licenzia prese di posizione.

Essa è in numero legale se almeno due dei suoi membri sono presenti o partecipano alla procedura per circolazione degli atti.

Essa decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del presidente conta doppio.

Art. 4 Presidente

Il presidente:

  1. detiene la presidenza in seno alla Corte plenaria e alla commissione amministrativa;
  2. prepara le pratiche per la Corte plenaria e la commissione amministrativa;
  3. rappresenta il Tribunale verso l'esterno;
  4. all'occorrenza nomina un attuariato e un segretariato e vigila su di essi;
  5. sbriga gli affari, nella misura in cui non siano competenti la Corte plenaria o la commissione amministrativa.

In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente.

Art. 5 Attuariato

Può essere impiegato come attuario chi dispone di una formazione conclusa in diritto e di regola di una patente d'avvocato.

Gli attuari non possono esercitare un'attività a titolo principale o accessorio che potrebbe pregiudicare l'esercizio della funzione, l'indipendenza o la reputazione del Tribunale della magistratura. L'articolo 63 capoverso 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria[4] fa stato per analogia.

Nuove attività esercitate a titolo principale o accessorio devono essere notificate al presidente.

Art. 6 Deliberazione delle decisioni, riunione, espressione del voto e nomina virtuali

Deliberazioni delle decisioni, riunioni, espressioni del voto e nomine virtuali sono ammesse.

Per le condizioni e le modalità fa stato per analogia l'ordinanza concernente il voto e la nomina in forma elettronica in seno agli organi di condotta dei tribunali[5].

Art. 7 Compilazione delle decisioni

Se non è coinvolto un attuario, in deroga all'articolo 13 capoverso 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria[6] il presidente firma da solo le decisioni di competenza del giudice unico e insieme a un secondo membro del collegio giudicante le decisioni prese dall'autorità collegiale.

Art. 8 Traffico postale e archiviazione

Gli scritti a destinazione del Tribunale della magistratura vanno inviati al seguente indirizzo: Tribunale della magistratura, Reichsgasse 35, casella postale, 7001 Coira.

Gli atti del Tribunale della magistratura vengono archiviati presso la Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni.

Egress

2024-032

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
31.10.2024 01.01.2025 atto normativo prima versione 2024-032

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 31.10.2024 01.01.2025 prima versione 2024-032