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173.165

Regolamento interno del Tribunale regionale Surselva

del 02.01.2025 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanato dal Tribunale regionale Surselva e approvato dal Tribunale d'appello il 2 gennaio 2025

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 76 della legge sull'organizzazione giudiziaria[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento interno precisa l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia del Tribunale regionale Surselva.

2. Organizzazione

Art. 2 Camere

Il Tribunale regionale Surselva è composto da una camera civile e da una camera penale.

Ogni camera è composta almeno da un presidente, da un supplente e da ulteriori tre giudici.

Art. 3 Composizione del collegio giudicante

Il collegio giudicante di una camera è composto di norma dal relativo presidente e da un supplente nonché da ulteriori due giudici.

Il presidente esercita la funzione di giudice unico qualora sia prevista una competenza di giudice unico. Per un determinato ambito giuridico o per un determinato tipo di procedimento la corte plenaria può nominare un altro membro della camera come giudice unico.

In caso di più presidenti, l'assegnazione avviene secondo una chiave specifica stabilita in precedenza dalla corte plenaria, che viene determinata in base all'ordine di ricezione degli affari, in base agli ambiti giuridici o in base ad altri criteri oggettivi.

Nella misura in cui la composizione del collegio giudicante non sia già stabilita dai capoversi 1 e 3, in sede di nomina degli altri membri del collegio giudicante occorre tenere conto in particolare dei seguenti criteri:

  1. competenze specialistiche in un determinato ambito;
  2. equilibrio del carico di lavoro dei giudici;
  3. partecipazione di entrambi i sessi a seconda della natura del litigio;
  4. partecipazione a precedenti decisioni nella medesima materia;
  5. connessione dei casi;
  6. assenze, in particolare malattia o vacanze.

La composizione del collegio giudicante secondo il capoverso 4 è di competenza del presidente.

3. Processo decisionale e decisioni

Art. 4 Presa della decisione

I membri del collegio giudicante devono approvare il contenuto delle decisioni (dispositivo) a maggioranza, in caso di decisioni per circolazione degli atti, all'unanimità.

La motivazione della decisione viene portata a conoscenza di tutti i membri del collegio giudicante. Il presidente è responsabile del fatto che la maggioranza dei giudici a latere confermi di essere d'accordo con la motivazione, prima che questa venga comunicata.

Art. 5 Deliberazione virtuale

In casi motivati e con il consenso di tutti i membri del collegio giudicante, singoli membri o tutti i membri del collegio giudicante possono partecipare alla deliberazione mediante trasmissione audiovisiva (videoconferenza).

Per l'esecuzione devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. la trasmissione audiovisiva tra tutte le persone partecipanti alla deliberazione avviene contemporaneamente;
  2. all'inizio il presidente identifica tutti i partecipanti sulla base della trasmissione audiovisiva e accerta la loro presenza;
  3. durante la deliberazione virtuale deve essere garantito il funzionamento della trasmissione audiovisiva. In caso di importanti problemi tecnici la deliberazione deve essere interrotta. Se questi problemi possono essere risolti, la deliberazione deve essere proseguita; in caso contrario deve essere interrotta;
  4. non si procede a una registrazione. La stesura del verbale si conforma alle disposizioni valide per deliberazioni in presenza;
  5. la protezione e la sicurezza dei dati sono garantite.

Con il consenso di tutti i membri del collegio giudicante è possibile rinunciare alla trasmissione dell'immagine.

Se la decisione viene presa durante la deliberazione, i membri del collegio giudicante che hanno partecipato in forma virtuale confermano il dispositivo per via elettronica.

Per il resto le condizioni tecniche e i requisiti posti alla protezione e alla sicurezza dei dati si conformano all'articolo 141b del Codice di procedura civile[3] e all'ordinanza federale sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili[4].

4. Amministrazione della giustizia

4.1. Corte plenaria

Art. 6 Corte plenaria

La corte plenaria è composta da tutti i giudici a titolo principale e a titolo accessorio, senza i giudici straordinari.

Art. 7 Competenze e compiti

La corte plenaria è diretta dal presidente. Essa esercita tutte le competenze ad essa attribuite dalla legge sull'organizzazione giudiziaria[5].

Art. 8 Sedute

La corte plenaria si riunisce all'inizio del periodo di carica, dopo elezioni complementari, dopo elezioni di giudici straordinari e quando lo richiedano gli affari.

Una seduta straordinaria può essere convocata dal presidente o se almeno tre giudici richiedono che un affare venga inserito all'ordine del giorno.

Le decisioni della corte plenaria sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei membri della corte plenaria.

Ogni membro della corte plenaria dispone di un voto ed è tenuto a esprimerlo, tranne in caso di elezioni.

Le decisioni di competenza della corte plenaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei giudici presenti alla seduta o che partecipano alla procedura per circolazione degli atti. In caso di parità di voti decide il presidente.

In caso di elezioni, al primo turno elettorale decide la maggioranza assoluta. La maggioranza assoluta è il numero intero immediatamente superiore che risulta dividendo il numero totale di tutti i voti validi per il doppio dei seggi vacanti. Le astensioni, le schede bianche e i voti nulli non vengono conteggiati. Se il numero di persone che hanno ottenuto la maggioranza assoluta è superiore al numero di seggi da occupare, risultano eletti i candidati con il numero di voti più alto. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta o se i candidati eletti sono meno rispetto al numero di seggi da occupare, si procede a un secondo turno elettorale, in cui risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Per il resto si applica per analogia la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.

I verbali delle sedute della corte plenaria possono essere redatti da un attuario. Essi vengono sottoposti per approvazione alla corte plenaria stessa.

4.2. Commissione amministrativa

Art. 9 Compiti e competenze

La commissione amministrativa esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge o dalla presente ordinanza.

Essa è competente tra l'altro per:

  1. decisioni concernenti elezioni sostitutive di giudici a titolo accessorio del tribunale regionale;
  2. proposte di elezione di giudici straordinari per il tribunale regionale;
  3. richieste al Tribunale d'appello di avvio di un procedimento di destituzione nei confronti di un membro del tribunale regionale;
  4. l'assunzione e la definizione dello stipendio iniziale dei collaboratori del tribunale regionale impiegati a tempo indeterminato.

Art. 10 Sedute

La commissione amministrativa si riunisce al bisogno. Ogni membro della commissione amministrativa può chiedere la convocazione di una seduta o l'inserimento di un affare all'ordine del giorno.

La convocazione e l'ordine del giorno, con la relativa documentazione, vengono trasmessi ai membri della commissione amministrativa.

Ogni membro dispone di un voto ed è tenuto a esprimerlo, tranne in caso di elezioni.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei giudici presenti alla seduta o che partecipano alla procedura per circolazione degli atti. In caso di parità di voti decide il presidente. In caso di elezioni si applica l'articolo 8 capoverso 6.

Le decisioni della Commissione amministrativa sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due membri.

4.3. Presidenza

Art. 11 Compiti e competenze del presidente

Il presidente dirige il tribunale regionale e ne controlla l'attività. Egli svolge tutti i compiti di amministrazione della giustizia che non sono attribuiti a un altro organo.

Oltre ai compiti elencati nell'articolo 74 capoverso 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria[6], gli competono in particolare:

  1. la garanzia del controllo dei crediti nonché la responsabilità per un impiego parsimonioso ed economico dei crediti e per un sistema di controllo adeguato;
  2. l'inoltro di eventuali prese di posizione a destinazione della Conferenza dei tribunali regionali;
  3. la vigilanza sugli attuari nonché l'autorizzazione delle attività accessorie degli attuari;
  4. la vigilanza sui collaboratori della Cancelleria del tribunale;
  5. l'assunzione di praticanti e l'assunzione di collaboratori a tempo determinato;
  6. la determinazione annua dello stipendio nonché dei premi di prestazione e dei premi spontanei dei collaboratori;
  7. la vigilanza sulla giudicatura di pace e sull'autorità di conciliazione in materia di locazione nonché sui loro membri.

Il vicepresidente supporta il presidente nell'adempimento dei suoi compiti.

In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente. A esso competono le competenze del presidente.

Il presidente viene sgravato da compiti di giurisprudenza nella misura del tempo impiegato per l'attività presidenziale.

Per attività particolari che rientrano nella sua competenza, il presidente è autorizzato a coinvolgere anche gli altri giudici.

Egress

2025-015

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
02.01.2025 01.01.2025 atto normativo prima versione 2025-015

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 02.01.2025 01.01.2025 prima versione 2025-015