Nella determinazione del volume di impiego complessivo della cancelleria del tribunale regionale viene considerato l'onere di lavoro associato all'evasione dei lavori di cancelleria delle autorità di conciliazione.
Se i lavori di cancelleria delle autorità di conciliazione non vengono evasi dalla cancelleria del tribunale regionale, il tribunale regionale può autorizzare il giudice di pace ad assumere un proprio collaboratore per il corrispondente impiego a tempo parziale o può delegare la gestione della cancelleria al giudice di pace.
Se per l'evasione dei lavori di cancelleria delle autorità di conciliazione è prevista l'assunzione di un collaboratore proprio, il giudice di pace decide in merito all'occupazione dell'impiego. Gli compete l'esercizio degli altri diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro di diritto pubblico. È fatto salvo il consenso del tribunale regionale per decisioni conformemente all'articolo 18 capoverso 2 e capoverso 3 dell'ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia.
Se il giudice di pace si fa carico personalmente dell'esecuzione dei lavori di cancelleria, gli viene corrisposto lo stesso stipendio che verrebbe versato in caso di assunzione di un collaboratore.
Se oltre all'attività ufficiale il giudice di pace esercita un'attività lucrativa indipendente, la gestione della cancelleria delle autorità di conciliazione gli può essere delegata in rapporto di mandato. L'onorario viene calcolato secondo le aliquote di compensazione per servizi dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi stabilita dal Dipartimento delle finanze e dei comuni nella classe di funzione determinante per l'impiego in cancelleria.