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173.190

Ordinanza concernente l'organizzazione e la gestione delle autorità di conciliazione

(Ordinanza sulle autorità di conciliazione, OAConc)

del 31.10.2024 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Tribunale d'appello il 31 ottobre 2024

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale[1] nonché l'art. 85 cpv. 5 e l'art. 88 cpv. 5 della legge sull'organizzazione giudiziaria[2]

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'organizzazione e la gestione delle autorità di conciliazione annesse dal punto di vista amministrativo ai tribunali regionali.

È fatta salva la regolamentazione della contabilità, la quale è oggetto dell'ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia[3].

Art. 2 Grado di occupazione dei giudici di pace

Prima di ogni nomina per il rinnovo, il Tribunale d'appello stabilisce, su richiesta dei tribunali regionali, il grado di occupazione dei giudici di pace per il periodo di carica successivo. I tribunali regionali sentono previamente i giudici di pace in carica.

Il grado di occupazione dei giudici di pace comprende anche il tempo impiegato per l'attività di presidente dell'autorità di conciliazione in materia di locazione.

Il grado di occupazione viene determinato sulla base del carico di lavoro medio del quadriennio precedente e in considerazione dell'onere indipendente dalle pratiche, segnatamente per l'amministrazione della giustizia e per i contatti informali con i soggetti di diritto. È possibile tenere conto di altre particolarità nell'organizzazione delle giudicature di pace.

In caso di variazioni straordinarie del carico di lavoro, il Tribunale d'appello può autorizzare un adeguamento del grado di occupazione anche durante il periodo di carica.

Art. 3 Supplenza

I supplenti intervengono in caso di ricusa o di impedimento dei giudici di pace.

Inoltre possono essere impiegati in presenza di altri motivi importanti, segnatamente per far fronte a un carico di lavoro superiore alla media.

Art. 4 Regolamentazione dell'annessione amministrativa 1. Principio

Il tribunale regionale decide in merito alla struttura organizzativa fondamentale delle autorità di conciliazione a esso annesse, segnatamente in merito all'organizzazione dei lavori di cancelleria e alla messa a disposizione dell'infrastruttura necessaria.

A tale proposito esso sente previamente il giudice di pace e disciplina i dettagli dell'annessione in una convenzione che deve essere sottoposta al Tribunale d'appello per approvazione.

La convenzione viene stipulata per la durata di un periodo di carica. Se durante un periodo di carica in corso si giunge a una nomina sostitutiva, va stipulata una nuova convenzione.

Art. 5 2. Cancelleria

Nella determinazione del volume di impiego complessivo della cancelleria del tribunale regionale viene considerato l'onere di lavoro associato all'evasione dei lavori di cancelleria delle autorità di conciliazione.

Se i lavori di cancelleria delle autorità di conciliazione non vengono evasi dalla cancelleria del tribunale regionale, il tribunale regionale può autorizzare il giudice di pace ad assumere un proprio collaboratore per il corrispondente impiego a tempo parziale o può delegare la gestione della cancelleria al giudice di pace.

Se per l'evasione dei lavori di cancelleria delle autorità di conciliazione è prevista l'assunzione di un collaboratore proprio, il giudice di pace decide in merito all'occupazione dell'impiego. Gli compete l'esercizio degli altri diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro di diritto pubblico. È fatto salvo il consenso del tribunale regionale per decisioni conformemente all'articolo 18 capoverso 2 e capoverso 3 dell'ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia[4].

Se il giudice di pace si fa carico personalmente dell'esecuzione dei lavori di cancelleria, gli viene corrisposto lo stesso stipendio che verrebbe versato in caso di assunzione di un collaboratore.

Se oltre all'attività ufficiale il giudice di pace esercita un'attività lucrativa indipendente, la gestione della cancelleria delle autorità di conciliazione gli può essere delegata in rapporto di mandato. L'onorario viene calcolato secondo le aliquote di compensazione per servizi dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi stabilita dal Dipartimento delle finanze e dei comuni nella classe di funzione determinante per l'impiego in cancelleria.

Art. 6 3. Infrastruttura

Se per udienze e sedute nonché per la loro altra attività ufficiale le autorità di conciliazione utilizzano infrastrutture proprie, in linea di principio i costi per la loro messa a disposizione non possono superare quelli risultanti dall'utilizzo dell'infrastruttura del tribunale regionale.

Se al giudice di pace non viene messa a disposizione una postazione lavorativa negli spazi del tribunale regionale, può essergli versato un indennizzo adeguato per l'utilizzo dell'infrastruttura privata. Lo stesso vale in caso di utilizzo dell'infrastruttura privata da parte dei collaboratori delle autorità di conciliazione.

Se al giudice di pace viene versato un onorario conformemente all'articolo 5 capoverso 5 per la gestione della cancelleria delle autorità di conciliazione, con ciò è considerato indennizzato l'utilizzo dell'infrastruttura privata.

Art. 7 Servizio di consulenza in materia di locazione 1. Condizioni quadro generali

Nell'organizzazione del servizio di consulenza vanno sostanzialmente rispettate le seguenti condizioni quadro:

  1. reperibilità telefonica per almeno due giorni alla settimana, sempre per tre ore;
  2. possibilità di trasmissione elettronica di documenti rilevanti per l'attività di consulenza;
  3. possibilità per i soggetti di diritto di presentarsi personalmente in casi motivati (previo accordo);
  4. regolamentazione della supplenza in caso di malattia o di vacanze;
  5. conoscenze sufficienti delle lingue ufficiali della rispettiva autorità di conciliazione.

Art. 8 2. Assunzione da parte del presidente di un'altra autorità di conciliazione

Se il servizio di consulenza viene assunto dal presidente di un'altra autorità di conciliazione, in linea di principio egli riceve per questa attività un indennizzo in misura dell'onere di tempo registrato. La tariffa oraria, che include un supplemento per l'utilizzo dell'infrastruttura privata e per le spese telefoniche, ammonta a:

  1. 112 franchi IVA inclusa in caso di conteggio come attività lucrativa indipendente;
  2. 95 franchi lordi in caso di conteggio come attività lucrativa dipendente.

Invece di un indennizzo dipendente dall'onere, per il servizio di consulenza da parte del presidente di un'altra autorità di conciliazione può essere concordata una forfetaria. In questo caso, dopo aver sentito il proprio giudice di pace e il presidente dell'altra autorità di conciliazione, il tribunale regionale stabilisce il volume di impiego che viene posto alla base del calcolo dell'indennizzo a norma delle aliquote orarie conformemente al capoverso 1.

La convenzione relativa alla delega del servizio di consulenza deve essere previamente sottoposta per approvazione al Tribunale d'appello.

Art. 9 3. Mandato o assunzione di un'altra persona

Se il servizio di consulenza non può essere delegato al presidente di un'altra autorità di conciliazione in materia di locazione, dopo aver sentito il giudice di pace il tribunale regionale decide se l'attività di consulenza venga affidata quale mandato per la durata del periodo di carica o se a tale scopo venga assunto qualcuno.

In entrambi i casi deve essere garantita l'idoneità professionale delle persone responsabili del servizio di consulenza. La fornitura del servizio di consulenza da parte di giudici o collaboratori del tribunale regionale è esclusa.

Le modalità di aggiudicazione dell'incarico o di assunzione devono essere previamente sottoposte al Tribunale d'appello per approvazione. In caso di assunzione fa inoltre stato per analogia l'articolo 5 capoverso 3.

Art. 10 Gestione

Il giudice di pace dirige la giudicatura di pace e l'autorità di conciliazione in materia di locazione, ne controlla l'attività e rappresenta entrambe le autorità di conciliazione verso l'esterno.

Egli è responsabile della celere evasione degli affari.

Gli competono inoltre tutti i compiti di amministrazione della giustizia che per legge, ordinanza o convenzione concernente l'annessione amministrativa rientrano nella competenza delle autorità di conciliazione. Fatta salva una regolamentazione divergente, segnatamente nell'ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia[5], egli ha diritto di firma individuale in questioni inerenti l'amministrazione della giustizia.

Se il giudice di pace è impossibilitato, i compiti di cui sopra vengono assunti dal supplente. È fatta salva la designazione di un supplente straordinario conformemente all'articolo 87 capoverso 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria[6] in caso di impedimento presumibilmente prolungato.

Art. 11 Rapporto

Le autorità di conciliazione in materia di locazione presentano al Tribunale d'appello, a destinazione dell'Ufficio federale delle abitazioni e secondo le direttive di quest'ultimo, un rapporto semestrale relativo alla loro attività (art. 23 cpv. 1 OLAL[7]).

Per il resto il rapporto delle giudicature di pace e delle autorità di conciliazione in materia di locazione viene presentato al rispettivo tribunale regionale a norma dell'articolo 110 della legge sull'organizzazione giudiziaria[8]; il Tribunale d'appello può emanare istruzioni al riguardo.

Art. 12 Segreto d'ufficio

Le persone a cui fa capo un giudice di pace per l'evasione dei lavori di cancelleria, il servizio di consulenza o l'adempimento di eventuali altri compiti sono soggette al segreto d'ufficio conformemente all'articolo 15 della legge sull'organizzazione giudiziaria, indipendentemente dalla configurazione giuridica del rapporto contrattuale.

Il giudice di pace deve richiamare l'attenzione delle persone in questione riguardo all'obbligo di serbare il segreto e alle conseguenze in caso di violazione dello stesso. Se necessario, deve adottare ulteriori misure per garantire la salvaguardia del segreto d'ufficio in caso di utilizzo dell'infrastruttura privata.

Art. 13 Diritto transitorio

Le autorità di conciliazione presso le quali al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è assunto un consulente possono proseguire il rapporto di lavoro fino alla sua cessazione ordinaria, al massimo però fino al 31 dicembre 2028, senza fornire comprova della condizione di cui all'articolo 91 capoverso 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria[9].

Egress

2024-033

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
31.10.2024 01.01.2025 atto normativo prima versione 2024-033

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 31.10.2024 01.01.2025 prima versione 2024-033