Per quanto opportuno e possibile, le autorità amministrative cantonali mettono a disposizione per il libero utilizzo, sotto forma di dati pubblici aperti, dati non riferiti alle persone che rilevano o creano nel quadro dell'adempimento dei compiti loro attribuiti dalla legge e che sono stati salvati in forma digitale e sono disponibili in modo strutturato sotto forma di collezioni.
Non è ammesso rendere accessibili al pubblico in questo modo dati che in virtù di altri atti normativi non vengono pubblicati o vengono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative alla protezione dei dati, ai diritti d'autore, al segreto statistico, al segreto fiscale, alla protezione delle informazioni, agli emolumenti e ai registri ufficiali.
I dati sono messi a disposizione su reti accessibili al pubblico gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile da una macchina e in formato aperto.
Il Governo può definire condizioni di utilizzo per i dati pubblici aperti.
Le autorità amministrative cantonali non sono tenute a verificare l'esattezza, la completezza e la plausibilità dei dati solo in vista della pubblicazione sotto forma di dati amministrativi accessibili a tutti o a verificarne altri aspetti.