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177.100

Legge sull'amministrazione digitale

(LADig)

del 16.10.2023 (stato 01.04.2024)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 23 maggio 2023[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

  1. i principi dell'attività amministrativa fondata sull'impiego di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  2. le basi per la collaborazione intracantonale e intercantonale nonché per la collaborazione con la Confederazione in questo settore;
  3. l'organizzazione, l'esercizio e l'utilizzo del portale cantonale di e-government nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle autorità amministrative cantonali.

Per le autorità regionali e comunali, i tribunali e gli istituti autonomi di diritto pubblico nonché altri enti incaricati di compiti di diritto pubblico fanno stato le disposizioni relative ai servizi di base e al portale di e-government, nella misura in cui utilizzino questi ultimi per la fornitura digitale di servizi.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

  1. utente: una persona fisica che dispone di un eConto;
  2. eConto: account per il ricorso a servizi di autorità ed enti pubblici;
  3. servizio: un'attività fornita o un risultato fornito da un'autorità specializzata in seguito a una procedura avviata dall'autorità specializzata o dall'utente;
  4. servizio di base: un servizio basato su tecnologie dell'informazione e della comunicazione che costituisce una base comune e trasversale per altri servizi che si fondano su di esso;
  5. applicazione specifica: applicazione informatica nella quale vengono elaborati dati specifici;
  6. dati specifici: informazioni in forma digitale pertinenti a un affare che vengono elaborate in relazione a servizi;
  7. dati dell'account: dati salvati nell'eConto.

2. Principi

Art. 4 Fornitura digitale di prestazioni

Per quanto opportuno e possibile, le autorità soggette alla presente legge utilizzano mezzi di comunicazione digitali per interagire con persone fisiche e giuridiche nonché con altre autorità.

Esse provvedono affinché sia possibile utilizzare in modo semplice e senza barriere i servizi in forma digitale. Limitazioni proporzionate sono ammesse, in particolare per motivi di redditività, di fattibilità tecnica o di sicurezza dei dati.

Si tiene adeguatamente conto degli interessi delle persone che non utilizzano il canale digitale.

Art. 5 Collaborazione

Il Cantone può stipulare con altri enti pubblici e organizzazioni create da enti pubblici convenzioni in materia di collaborazione nel settore della digitalizzazione, in particolare per:

  1. garantire l'interoperabilità tra gli enti pubblici e le organizzazioni coinvolte;
  2. permettere l'acquisto comune e l'esercizio comune di mezzi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Per adempiere i compiti attribuitigli dalla legge, il Cantone può costituire organizzazioni con personalità giuridica propria attive nel settore di cui al capoverso 1 oppure partecipare a tali organizzazioni.

Esso può affidare a organizzazioni conformemente al capoverso 1 e al capoverso 2 compiti in relazione all'acquisto e all'esercizio comuni di mezzi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 6 Dati pubblici aperti

Per quanto opportuno e possibile, le autorità amministrative cantonali mettono a disposizione per il libero utilizzo, sotto forma di dati pubblici aperti, dati non riferiti alle persone che rilevano o creano nel quadro dell'adempimento dei compiti loro attribuiti dalla legge e che sono stati salvati in forma digitale e sono disponibili in modo strutturato sotto forma di collezioni.

Non è ammesso rendere accessibili al pubblico in questo modo dati che in virtù di altri atti normativi non vengono pubblicati o vengono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative alla protezione dei dati, ai diritti d'autore, al segreto statistico, al segreto fiscale, alla protezione delle informazioni, agli emolumenti e ai registri ufficiali.

I dati sono messi a disposizione su reti accessibili al pubblico gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile da una macchina e in formato aperto.

Il Governo può definire condizioni di utilizzo per i dati pubblici aperti.

Le autorità amministrative cantonali non sono tenute a verificare l'esattezza, la completezza e la plausibilità dei dati solo in vista della pubblicazione sotto forma di dati amministrativi accessibili a tutti o a verificarne altri aspetti.

Art. 7 Delega di compiti

Se un'autorità amministrativa cantonale affida l'elaborazione di dati o la gestione di soluzioni informatiche a terzi tramite convenzione, condizioni o in altro modo essa deve garantire che:

  1. il mandatario rispetti almeno i medesimi requisiti rispettati da essa stessa per quanto riguarda la protezione dei dati nonché la sicurezza dei dati e d'esercizio;
  2. l'adempimento dei compiti statali venga il meno possibile pregiudicato nel caso in cui il mandatario non rispetti gli accordi stipulati o cessi la propria attività.

3. Servizi di base

Art. 8 Servizi di base

Il Cantone provvede ai servizi di base e li mette a disposizione di terzi conformemente all'articolo 9 capoverso 2. I servizi di base vengono introdotti gradualmente.

Art. 9 Utilizzo

Le autorità amministrative cantonali utilizzano i servizi di base per offrire servizi tramite internet.

Le autorità regionali e comunali, i tribunali e gli istituti autonomi di diritto pubblico nonché altri enti incaricati di compiti di diritto pubblico possono utilizzare i servizi di base per offrire servizi in forma digitale.

Il Governo può limitare l'obbligo o il diritto di utilizzo.

Art. 10 Assunzione dei costi

Il Cantone si assume i costi per lo sviluppo e l'esercizio dei servizi di base.

Le autorità che utilizzano i servizi di base conformemente all'articolo 9 capoverso 2 per la fornitura di servizi devono partecipare ai costi. L'ammontare della partecipazione ai costi si calcola in base al tipo e all'entità dei servizi di base utilizzati.

4. Portale di e-government

4.1. Portale

Art. 11 Scopo e sviluppo

Il portale di e-government permette l'evasione delle pratiche con l'amministrazione tramite internet.

Per l'esercizio del portale di e-government occorre assicurare che:

  1. gli utenti vengano autenticati e autorizzati in base ai requisiti posti alle pratiche da evadere;
  2. sia garantita l'infrastruttura tecnica di sicurezza, inclusa la comunicazione criptata tra autorità e utenti;
  3. l'accesso alle pratiche sia concesso esclusivamente agli utenti autorizzati e alle persone designate dall'autorità competente.

Art. 12 Costi di utilizzo

Per gli utenti l'utilizzo del portale di e-government è gratuito.

I costi per i mezzi di identificazione elettronica riconosciuti sono a carico degli utenti. Il Governo può prevedere eccezioni.

Per prestazioni od oneri che vanno oltre l'utilizzo ordinario del portale di e-government, in particolare diritti d'accesso supplementari o particolari interventi tecnici, il Governo può prevedere un emolumento.

4.2. eConto

Art. 13 eConto

L'eConto consente di usufruire di servizi con i medesimi dati dell'account. Esso garantisce una sufficiente identificazione e autenticazione degli utenti.

Per la legittimazione sono previsti livelli di fiducia differenti, a seconda del bisogno di protezione dei dati elaborati in relazione al servizio richiesto.

Il Governo disciplina i dettagli relativi alla procedura di autenticazione e ai livelli di fiducia.

Art. 14 Rappresentanza di persone fisiche

Tramite il portale di e-government le persone fisiche possono autorizzare altre persone che dispongono di un eConto a rappresentarle per usufruire di servizi a loro nome e per loro conto.

Il Governo disciplina le modalità di comprova del potere di rappresentanza.

Art. 15 Atti di persone giuridiche

Le persone giuridiche possono delegare utenti a usufruire di servizi.

Esse devono designare almeno un utente che le rappresenti nei confronti del sistema (rappresentante dell'impresa). Il rappresentante dell'impresa può delegare altri utenti.

Il Governo disciplina la registrazione della persona giuridica e la delega del rappresentante dell'impresa nonché di altri utenti.

Art. 16 Disattivazione, limitazione e chiusura

L'utente può disporre in qualsiasi momento la disattivazione dell'eConto.

Previa comunicazione il Cantone può disattivare l'eConto oppure limitare l'accesso al portale di e-government o a singoli servizi disponibili tramite il portale di e-government se:

  1. vi sono indizi concreti relativi a un abuso da parte dell'utente;
  2. l'utente da almeno due anni non ha più effettuato l'accesso all'eConto.

L'utente può chiedere all'unità amministrativa competente la riattivazione dell'eConto o la soppressione della limitazione.

La chiusura di un eConto e la cancellazione dei dati in esso registrati avvengono:

  1. su richiesta dell'utente, se l'eConto non è stato bloccato o limitato in virtù del capoverso 2 lettera a; oppure
  2. se un eConto è rimasto disattivato per due anni.

4.3. Protezione dei dati

Art. 17 Dati dell'account

L'eConto contiene almeno i seguenti dati dell'utente:

  1. nome ufficiale;
  2. indirizzo e-mail;
  3. data di nascita;
  4. nome utente e password;
  5. numero di cellulare;
  6. un numero d'identificazione (ID dell'account) generato automaticamente in sede di allestimento, non modificabile e non significante.

L'unità amministrativa competente può utilizzare il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti[4] segnatamente in relazione alla procedura di identificazione e all'associazione all'applicazione specifica.

In caso di rappresentanza di persone giuridiche devono inoltre essere indicati il nome della ditta e, se disponibile, il numero d'identificazione delle imprese (numero IDI) conformemente alla legge federale sul numero d'identificazione delle imprese [5].

Altri dati personali possono essere registrati su base volontaria.

Art. 18 Dati specifici

I dati specifici vengono elaborati nell'applicazione specifica secondo il diritto applicabile nel caso concreto.

I dati specifici vengono salvati provvisoriamente sul portale di e-government affinché l'autorità e l'utente possano consultarli.

Art. 19 Associazione

Per poter usufruire di servizi l'eConto viene associato alle applicazioni specifiche. A tale scopo i dati dell'account vengono confrontati con i dati dell'applicazione specifica. L'associazione può rendere necessario l'inserimento di ulteriori dati.

Gli utenti che dispongono di un mezzo di identificazione elettronico riconosciuto possono associare quest'ultimo all'eConto.

Per l'associazione i dati possono essere salvati provvisoriamente nell'eConto.

Il Governo disciplina le modalità di attuazione tecnica e di riconoscimento di mezzi di identificazione elettronici nel rispetto delle direttive del diritto federale.

Art. 20 Procedura di identificazione

Per ottenere un livello di fiducia più elevato gli utenti devono sottoporsi a una procedura di identificazione ufficiale.

Per la procedura di identificazione l'unità amministrativa competente può confrontare il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti[6] con i registri della Confederazione.

Art. 21 Registrazione a protocollo

Gli accessi all'eConto vengono protocollati per garantire l'esercizio dell'eConto e per permettere all'utente di ottenere una panoramica delle operazioni effettuate.

Il Governo disciplina i dettagli della registrazione a protocollo, la presa in visione dei dati registrati e il periodo di conservazione.

4.4. Responsabilità

Art. 22 Esercizio del portale di e-government

L'unità amministrativa competente garantisce l'esercizio amministrativo del portale di e-government. Essa decide in particolare in merito al rifiuto o alla limitazione dell'accesso al portale di e-government o a singoli servizi nonché in merito alla disattivazione dell'eConto.

L'unità amministrativa competente per l'informatica è responsabile per l'esercizio tecnico, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo tecnico del portale di e-government. Essa adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per la protezione dei dati e per la protezione da accessi da parte di terzi non autorizzati.

Art. 23 Offerta di servizi tramite il portale di e-government

Le autorità che offrono servizi tramite il portale di e-government sono responsabili per l'elaborazione dei propri dati in conformità al diritto applicabile nel caso concreto e definiscono il bisogno di protezione sulla base delle direttive in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

Se nell'evasione della pratica sono coinvolte diverse autorità, deve essere designata un'autorità cui viene affidata la responsabilità principale.

Art. 24 Utenti

Durante l'utilizzo del portale di e-government gli utenti sono tenuti a:

  1. utilizzare i servizi in modo conforme alla loro destinazione;
  2. registrare i loro dati in modo veritiero e ad aggiornarli;
  3. conservare con cura i propri dati di accesso al portale per le autorità e ad adottare tutti i provvedimenti precauzionali per impedire l'accesso a terzi;
  4. adottare i provvedimenti tecnici necessari per la protezione dei propri sistemi informatici.

L'autorità amministrativa competente concretizza i diritti e i doveri degli utenti e li comunica a questi ultimi al momento dell'apertura dell'eConto e in caso di ogni modifica dei diritti e dei doveri.

Art. 25 Responsabilità in caso di danni

Il Cantone e le autorità che offrono servizi tramite il portale di e-government non rispondono di inoltri tardivi o di altre omissioni riconducibili alla mancata funzionalità del portale di e-government o a sistemi di trasmissione collegati con quest'ultimo.

Per il rispetto di termini in procedure sono fatte salve le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa relative al rispetto di termini in caso di inoltro elettronico.

4.5. Protezione giuridica

Art. 26 Protezione giuridica

Contro decisioni relative al rifiuto o alla limitazione dell'accesso al portale di e-government o a singoli servizi offerti tramite il portale di e-government nonché alla disattivazione dell'eConto è data facoltà di opposizione entro 30 giorni all'unità amministrativa competente.

Contro decisioni su opposizione è data facoltà di ricorso scritto al Tribunale d'appello entro 30 giorni dal recapito della decisione.

La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa[7].

Egress

2024-005

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
16.10.2023 01.04.2024 atto normativo prima versione 2024-005

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 16.10.2023 01.04.2024 prima versione 2024-005