Un'autorità può disporre una disattivazione o una limitazione se sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 16 capoverso 2 della legge sull'amministrazione digitale.
Si è in presenza di un abuso dell'eConto tramite l'account di un utente in particolare se l'utente ha violato i diritti e i doveri o in caso di indizi di compromissione dell'eConto da parte di terzi.
La disattivazione o la limitazione deve essere comunicata all'utente all'indirizzo e-mail registrato nel sistema.
L'utente può chiedere all'autorità la riattivazione dell'account o la soppressione della limitazione. L'autorità può respingere la domanda se una persona ha violato in modo ripetuto o grave i diritti e i doveri o se il pericolo di una compromissione non è ancora stato eliminato.
La persona interessata può richiedere all'unità amministrativa competente conformemente all'articolo 5 l'emanazione di una decisione scritta relativa al rifiuto.