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Legge cantonale sulle collezioni delle leggi e sul Foglio ufficiale

(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LCPubl)

del 19.10.2011 (stato 01.01.2012)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 28 giugno 2011[3],

decide:

1. Organi di pubblicazione ufficiali

Art. 1 Organi di pubblicazione ufficiali

Gli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone sono:

  1. la Collezione ufficiale delle leggi cantonali (AGS);
  2. la Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese (CSC);
  3. il Foglio ufficiale cantonale.

2. Collezioni delle leggi cantonali

2.1. Collezione ufficiale delle leggi cantonali

Art. 2 Contenuto

L'AGS è una collezione cronologica del diritto cantonale che viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale.

In essa vengono pubblicati:

  1. la Costituzione cantonale;
  2. le leggi cantonali;
  3. le ordinanze del Gran Consiglio;
  4. le ordinanze del Governo, nonché altri atti che contengono norme di diritto emanati da autorità cantonali e istituti indipendenti di diritto pubblico;
  5. accordi intercantonali di carattere obbligatorio generale che contengono norme di diritto;
  6. atti che contengono norme di diritto emanati da organi intercantonali.

Art. 3 Pubblicazione mediante rimando

In casi motivati, la pubblicazione può avvenire soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti i testi.

2.2. Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese

Art. 4 Contenuto

La CSC è una collezione, messa a punto e ordinata per materie, del diritto pubblicato nell'AGS.

Essa viene costantemente aggiornata.

2.3. Disposizioni comuni

Art. 5 Pubblicazione ordinaria

La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantonali avviene nell'AGS.

Art. 6 Pubblicazione straordinaria

In caso di particolare urgenza, per assicurarne l'efficacia o a causa di circostanze straordinarie, una pubblicazione può avvenire in via straordinaria:

  1. tramite internet;
  2. tramite stampa, radio e televisione;
  3. tramite altri mezzi idonei.

La pubblicazione ordinaria deve seguire il più presto possibile.

Art. 7 Pubblicazione nelle lingue ufficiali

La pubblicazione avviene nelle tre lingue ufficiali tedesco, romancio e italiano. Le tre versioni sono ugualmente vincolanti.

Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione

Gli atti normativi e gli accordi creano obblighi giuridicamente vincolanti per le singole persone unicamente se sono stati pubblicati secondo la presente legge.

Art. 9 Versione determinante

È determinante la versione degli atti normativi pubblicata nell'AGS. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda.

La versione determinante di accordi intercantonali e di atti che contengono norme di diritto emanati da organi intercantonali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

Art. 10 Forme di pubblicazione

L'AGS viene pubblicata in forma stampata ed elettronica. Il Governo può decidere la rinuncia alla forma stampata[4].

La CSC viene pubblicata in forma elettronica.

Art. 11 Rettifiche formali

La Cancelleria dello Stato rettifica nell'AGS gli errori e le formulazioni che ne modificano il senso, che non corrispondono alla decisione dell'autorità che li ha emanati.

Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali

La Cancelleria dello Stato rettifica in modo informale nella CSC gli errori che non modificano il senso del testo.

Essa adegua in modo informale nella CSC le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.

3. Foglio ufficiale

Art. 13 Pubblicazione e contenuto

Il Cantone pubblica il Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Esso contiene l'AGS, nonché le pubblicazioni ufficiali segnatamente del Cantone e dei comuni, come pure annunci privati.

Il Governo stabilisce la forma di pubblicazione[5].

Il Governo può affidare all'esterno la redazione, la produzione e la distribuzione.

4. Disposizione finale

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[6].

Essa viene posta in vigore dal Governo[7].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
19.10.2011 01.01.2012 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 19.10.2011 01.01.2012 prima versione -