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215.010

Ordinanza relativa alla protezione dei minori e degli adulti

(OPMinA)

del 02.11.2021 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 2 novembre 2021

visto l'art. 66 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero[1] e l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2]

1. Autorità di protezione dei minori e degli adulti

1.1. Organizzazione

Art. 1 Sedi distaccate 1. Composizione

Le sedi distaccate dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti sono composte da autorità specializzate interdisciplinari, dai servizi di supporto e dal segretariato.

L'autorità specializzata dispone obbligatoriamente di conoscenze specialistiche nei settori diritto e lavoro sociale. Nel caso ideale dispone in aggiunta di conoscenze specialistiche nei settori pedagogia, psicologia, medicina o economia/finanze.

I servizi di supporto dispongono di norma di:

  1. un servizio giuridico e/o d'accertamento;
  2. un revisorato.

Le sedi distaccate dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti possono delegare in particolare i compiti seguenti ai servizi di supporto o al segretariato:

  1. accertamenti e consulenze;
  2. revisioni in relazione al rendiconto;
  3. compilazione di inventari;
  4. questioni amministrative.

Nei limiti dei compiti delegati, i servizi di supporto e il segretariato sono autorizzati ad agire per conto delle sedi distaccate dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 2 2. Competenza territoriale

Le sedi distaccate dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti sono competenti per le regioni seguenti:

  1. autorità di protezione dei minori e degli adulti Engadina/Valli meridionali: regioni Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair e Maloja;
  2. autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa: regioni Albula, Moesa e Viamala;
  3. autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni settentrionale: regioni Imboden, Landquart e Plessur;
  4. autorità di protezione dei minori e degli adulti Prettigovia/Davos: regione Prättigau/Davos;
  5. autorità di protezione dei minori e degli adulti Surselva: regione Surselva.

Art. 3 Autorità specializzata 1. Idoneità professionale

Quale comprova dell'idoneità professionale dei membri dell'autorità specializzata fa stato di norma un diploma riconosciuto di una formazione di livello terziario.

È considerato diploma riconosciuto un diploma a livello di bachelor conseguito presso un'università o un'alta scuola pedagogica, una scuola universitaria professionale o un istituto di formazione equivalente nei settori diritto, lavoro sociale, pedagogia, psicologia, medicina o economia/finanze.

Art. 4 2. Compenso per i membri a titolo accessorio dell'autorità

Per le sedute, lo studio degli atti o altre attività, i membri a titolo accessorio dell'autorità ricevono un compenso per giorno oppure, in caso sia stato stabilito un volume d'impiego fisso o minimo, una forfetaria mensile.

Il compenso per giorno si colloca tra 300 e 500 franchi. Il Dipartimento stabilisce l'importo concreto al momento della nomina, in considerazione del tempo richiesto e delle conoscenze specialistiche necessarie.

Per il resto fanno stato le norme dell'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni[3].

Art. 5 3. Incompatibilità

La carica di direttore dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti è incompatibile con la carica di curatore o tutore nel Cantone.

La carica di responsabile della sede distaccata o la carica di un altro membro della sede distaccata è incompatibile con la carica di curatore o tutore nel settore di competenza della propria sede distaccata.

L'assunzione di una curatela o di una tutela da parte di un membro dell'autorità richiede l'approvazione del Dipartimento.

Art. 6 Reperibilità

Il direttore dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti assicura la propria supplenza e la costante reperibilità dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 7 Direzione

Il direttore dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, il suo supplente nonché i responsabili delle sedi distaccate formano insieme la direzione.

La direzione sostiene il direttore dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti nell'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 40 capoverso 2 LICC.

In caso di questioni di ampia portata, il direttore dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti deve obbligatoriamente sentire in precedenza la direzione.

Il direttore dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti disciplina l'organizzazione della direzione in un regolamento interno.

Art. 8 Competenze di diritto del personale

Le facoltà spettanti al servizio secondo la legislazione sul personale cantonale vengono assunte dal direttore dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

1.2. Procedura

Art. 9 Audizione 1. di minori

I membri dell'autorità che svolgono audizioni di minori devono disporre delle necessarie qualifiche.

Se la situazione per il minore interessato diventa particolarmente gravosa, l'audizione deve essere svolta da uno specialista appositamente formato.

Si deve di norma prescindere dall'audizione da parte dell'autorità collegiale di minori di meno di 16 anni.

Art. 10 2. in caso di gravi ingerenze nei diritti della personalità

Si considera quale grave ingerenza nei diritti della personalità in particolare:

  1. la parziale o totale revoca dell'esercizio dei diritti civili;
  2. la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora;
  3. la revoca dell'autorità parentale.

Art. 11 3. dell'ente pubblico

Prima di una decisione in merito a una misura di protezione dei minori o degli adulti onerosa in termini di costi occorre dare all'ente pubblico competente per l'assunzione dei costi la possibilità di prendere posizione. In caso di pericolo nel ritardo, gli va concessa la possibilità di prendere posizione a posteriori.

Art. 12 Comunicazioni ufficiali

Il dispositivo delle decisioni o un suo estratto va comunicato in particolare:

  1. agli enti pubblici competenti per l'assistenza di diritto pubblico, se le decisioni hanno o potrebbero comportare per loro dei costi;
  2. agli uffici controllo abitanti, se è necessario un aggiornamento dei dati nel registro degli abitanti o nel catalogo elettorale;
  3. alle autorità scolastiche, se vi è stata una privazione del diritto di determinare il luogo di dimora o se è interessata l'autorità parentale;
  4. agli uffici del registro fondiario, se viene limitato l'esercizio dei diritti civili di un proprietario fondiario;
  5. all'Amministrazione delle imposte, se è stata concessa assistenza giudiziaria gratuita.

Art. 13 Termine di conservazione

Dopo la conclusione di una misura, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti deve conservare gli atti per almeno dieci anni.

Documenti di valore archivistico adatti a documentare a lungo termine l'attività dello Stato e che consentono l'elaborazione di temi della scienza e della ricerca devono essere archiviati per almeno 50 anni.

2. Uffici dei curatori professionali

2.1. Organizzazione

Art. 14 Diploma riconosciuto

Vale quale diploma riconosciuto un diploma, di norma a livello di bachelor, conseguito presso un'università o un'alta scuola pedagogica, una scuola universitaria professionale o un istituto di formazione equivalente.

Le regioni devono presentare al direttore dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti una domanda motivata per il consenso all'assunzione di persone idonee che non dispongono di un diploma riconosciuto.

Il consenso può essere rilasciato a termine e vincolato alla frequenza di una formazione o di un perfezionamento professionale idonei oppure all'adozione di misure organizzative.

La decisione può essere impugnata dinanzi al Dipartimento. La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa.

Art. 15 Nomina da parte dell'autorità di vigilanza

Se l'ufficio dei curatori professionali non dispone del personale necessario o di un'organizzazione adeguata per il corretto svolgimento dei compiti, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti cerca un'intesa con le competenti autorità regionali.

Se non si giunge a un'intesa, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può presentare al Dipartimento una domanda motivata di nomina di un curatore professionale, qualora vi sia una sproporzione tra il personale effettivo e quello necessario.

2.2. Gestione delle curatele e delle tutele

Art. 16 Facoltà di impartire istruzioni

La sede distaccata impartisce le istruzioni necessarie alla gestione delle curatele e delle tutele, in particolare riguardo alla compilazione dell'inventario, al tipo e all'estensione della gestione contabile e del rendiconto.

Art. 17 Compilazione dell'inventario 1. In generale

L'inventario contiene gli attivi e i passivi da amministrare. Questi vanno definiti in modo esatto e, se necessario, stimati.

In collaborazione con il curatore, il membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione può delegare la compilazione dell'inventario al servizio di supporto. In seguito deve esaminare e approvare l'inventario.

Art. 18 2. Inventario per atto pubblico

Se il membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione ordina un inventario per atto pubblico, può incaricare della sua compilazione un notaio.

Di norma, l'inventario va compilato in collaborazione con il curatore.

Art. 19 Preventivo

Se la curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni comprende anche il reddito, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può richiedere la presentazione di un preventivo.

Art. 20 Rendiconto 1. Contenuto

Il rendiconto comprende il rapporto ed eventualmente il conto.

Il conto comprende:

  1. una panoramica sullo stato attuale del patrimonio;
  2. le variazioni del patrimonio per quanto riguarda stato e investimenti;
  3. tutte le entrate e le uscite nel periodo contabile.

Le entrate e le uscite devono essere dimostrate con giustificativi.

All'atto di presentare i conti vanno esibiti tutti i giustificativi e le attestazioni riguardanti il patrimonio.

La chiusura dei conti deve essere firmata dal titolare del mandato.

Alla persona sottoposta a curatela va concessa, su domanda, visione dei conti e dei giustificativi.

Art. 21 2. Termine

Il conto e il rapporto devono essere presentati alla sede distaccata entro due mesi dalla conclusione del periodo contabile e di rapporto. La sede distaccata può accorciare o allungare il termine.

Se il conto e il rapporto non vengono presentati entro il termine, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può fissare un adeguato termine suppletorio. Se anche questo termine rimane inutilizzato, l'autorità può, a spese del curatore, far allestire il conto da un terzo dotato di competenze specialistiche nonché procedere ad altre azioni esecutive. Lo stesso vale in caso di presentazione dei conti lacunosa.

Per il conto e il rapporto finali, il capoverso 1 e il capoverso 2 fanno stato per analogia.

3. Ricovero a scopo di assistenza

Art. 22 Medici dell'assistenza di base

Sono considerati medici dell'assistenza di base i medici con i seguenti titoli di medico specialista e di perfezionamento:

  1. medicina interna generale;
  2. medico pratico;
  3. pediatria.

Art. 23 Competenze all'interno dell'istituto

In istituti con direzione medica, i primari in servizio o i loro sostituti sono competenti per:

  1. la permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente (art. 427 cpv. 1 CC);
  2. la dimissione (art. 428 cpv. 2 CC, art. 429 cpv. 3 CC e art. 53 cpv. 1 LICC);
  3. la richiesta di continuazione della misura (art. 51a LICC);
  4. la richiesta di dimissione (art. 53 cpv. 2 LICC);
  5. la disposizione di misure restrittive della libertà di movimento (art. 438 CC).

In istituti senza direzione medica, le competenze conformemente al capoverso 1 spettano al responsabile del settore di cura o di assistenza oppure al suo sostituto. Deve essere coinvolto il medico curante.

Art. 24 Persona di fiducia

Nella decisione di ricovero, l'interessato va reso attento al diritto di designare una persona di fiducia ai sensi dell'articolo 432 del Codice civile svizzero.

4. Costi procedurali e della misura

4.1. Costi procedurali

Art. 25 Composizione

I costi procedurali consistono in:

  1. tassa di decisione;
  2. eventuali costi di terzi quali costi per perizie, incarichi di accertamento esterni, rappresentanza del figlio;
  3. tasse per la compilazione e la comunicazione della decisione;
  4. esborsi in contanti.

Art. 26 Tassa di decisione

La tassa di decisione si calcola in base ai costi generati e alla difficoltà della causa, nonché in base all'interesse e alle condizioni economiche di chi deve farsi carico dei costi.

La tassa di decisione in procedimenti dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti ammonta a:

  1. per decisioni dell'autorità collegiale da fr. 500.– a fr. 30 000.–
  2. per decisioni che rientrano nella competenza unica di un membro dell'autorità da fr. 100.– a fr. 10 000.–

In procedimenti che causano un onere particolarmente elevato può essere prelevata una tassa di decisione fino a 100 000 franchi.

Art. 27 Assunzione dei costi

In procedimenti di protezione dei minori e in procedimenti concernenti le relazioni personali, l'autorità parentale o il mantenimento, i costi vanno di norma a carico dei genitori, in ragione della metà ciascuno. In presenza di particolari circostanze si può decidere una diversa ripartizione dei costi.

Art. 28 Rinuncia alla riscossione dei costi

Particolari circostanze tali da giustificare la rinuncia parziale o totale alla riscossione dei costi procedurali possono sussistere in particolare in caso di:

  1. rinuncia a disporre una misura;
  2. misure di protezione dei minori, se la sostanza netta fiscale dei genitori si colloca al di sotto dell'importo esente pari a 50 000 franchi rispettivamente, per le persone sole, al di sotto dell'importo esente pari a 30 000 franchi;
  3. persone per le quali è dimostrata la dipendenza dall'assistenza sociale pubblica;
  4. misure di protezione degli adulti, se a seguito della riscossione di costi procedurali si scenderebbe al di sotto della quota di sostanza lasciata a libera disposizione prevista dalle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza.

L'interessato, i genitori oppure il genitore che detiene l'autorità parentale o è tenuto al mantenimento devono rendere nota la situazione patrimoniale all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

4.2. Costi delle misure

Art. 29 Composizione

Rientrano tra i costi dell'esecuzione delle misure:

  1. il compenso e le spese dei curatori;
  2. i costi del ricovero a scopo di assistenza e del ricovero o del collocamento nella protezione dei minori;
  3. i costi della riconduzione in istituto durante il ricovero a scopo di assistenza;
  4. i costi del ricovero o del collocamento durante la perizia;
  5. i costi di misure ambulatoriali di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 30 Compenso e rimborso spese 1. In generale

Il compenso per la gestione di curatele e tutele si calcola in base all'onere di tempo necessario per adempiere i compiti in modo appropriato nonché in base alla situazione personale dell'interessato.

La sede distaccata può prevedere un tetto dei costi nella sua decisione.

La sede distaccata stabilisce il compenso concreto e il rimborso spese del curatore, di norma su richiesta, con l'accettazione del rapporto di rendiconto.

Art. 31 2. Compenso per curatori professionali

Il compenso viene versato sulla base di una tariffa oraria. Questa si colloca tra 90 e 120 franchi ed è fissata dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Il compenso nella protezione degli adulti si colloca di norma tra 500 e 10 000 franchi all'anno. In casi straordinari ci si può scostare dal limite superiore pari a 10 000 franchi.

Il compenso nella protezione dei minori avviene di norma tramite una forfetaria. Questa si colloca tra 500 e 5000 franchi all'anno e può essere adeguatamente aumentata, tuttavia al massimo raddoppiata, in caso di particolare sollecitazione.

Il compenso rappresenta un contributo ai costi d'esercizio dell'ufficio dei curatori professionali.

Art. 32 3. Compenso per curatori privati

I curatori privati vengono di norma indennizzati con una forfetaria.

Il compenso forfetario si colloca tra 500 e 5000 franchi all'anno. In caso di particolare sollecitazione, può essere adeguatamente aumentato, tuttavia al massimo raddoppiato.

Per provvedimenti straordinari può essere fissato un compenso dipendente dall'onere. La tariffa oraria ammonta a 30 franchi.

Se la curatela richiede la nomina di uno specialista, per i provvedimenti specialistici concreti questi può essere indennizzato secondo la tariffa oraria usuale per la rispettiva professione.

Art. 33 4. Rimborso spese

Le spese vengono rimborsate se vengono dimostrate e se erano necessarie.

Con la sede distaccata può essere convenuto in anticipo un rimborso spese forfetario.

Art. 34 Incasso a favore dell'ufficio dei curatori professionali

Per l'incasso del compenso e del rimborso spese dei curatori professionali è competente l'ente responsabile del rispettivo ufficio dei curatori professionali.

Art. 35 Assunzione provvisoria dei costi e incasso a favore di curatori privati

L'autorità di protezione dei minori e degli adulti di norma anticipa il compenso e il rimborso spese dei curatori privati.

Se l'autorità di protezione dei minori e degli adulti anticipa il compenso e il rimborso spese, il diritto al rimborso passa a questa autorità.

Per l'incasso del compenso e del rimborso spese dei curatori privati è competente l'Amministrazione delle finanze.

Art. 36 Mandati precauzionali

L'autorità di protezione dei minori e degli adulti tiene un elenco dei mandati precauzionali depositati e li conserva in un luogo idoneo.

I deponenti vengono informati in merito agli effetti di un deposito.

Art. 37 Compenso per la persona incaricata

Qualora il mandato precauzionale non disciplini il compenso, il compenso della persona incaricata si conforma al compenso e al rimborso spese dei curatori privati.

5. Tasse

Art. 38 Tasse

Per le azioni seguenti vengono riscosse tasse come segue:

  1. Rilascio di attestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili fr. 40.–
  2. Attestazione del passaggio in giudicato fr. 20.–
  3. Attestazioni concernenti poteri di rappresentanza legale fr. 40.–
  4. Ricezione della dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta presso la sede distaccata dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti fr. 30.–
  5. Attestazione concernente l'autorità parentale su richiesta di un genitore fr. 30.–
  6. Deposito di un mandato precauzionale fr. 100.–

6. Vigilanza

Art. 39 Competenza e compiti

Il Governo assume tramite il Dipartimento i compiti di diritto di vigilanza. Nella vigilanza generale sull'autorità di protezione dei minori e degli adulti dal punto di vista amministrativo, organizzativo e specialistico rientrano in particolare:

  1. il controllo di un'applicazione del diritto conforme allo stesso e uniforme;
  2. la verifica della formazione e del perfezionamento professionale dei membri dell'autorità.

Per esercitare l'attività di vigilanza sull'autorità di protezione dei minori e degli adulti, il Dipartimento ha a disposizione in particolare gli strumenti seguenti:

  1. svolgimento di ispezioni;
  2. esame di dossier.

in caso di situazioni illecite o in caso di irregolarità, il Dipartimento interviene d'ufficio o su reclamo. Esso può in particolare:

  1. intimare all'autorità di protezione dei minori e degli adulti di adempiere i propri doveri, se necessario fissando un termine;
  2. in caso di violazione colpevole dei doveri, disporre o avviare misure di diritto del personale nei confronti del membro dell'autorità responsabile.

Art. 40 Scambi professionali

Il Dipartimento cura regolari scambi professionali con il Tribunale d'appello. *

Egress

2021-034

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
02.11.2021 01.01.2022 atto normativo prima versione 2021-034
04.04.2023 01.01.2025 Art. 40 cpv. 1 modifica 2023-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 02.11.2021 01.01.2022 prima versione 2021-034
Art. 40 cpv. 1 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009