La presente legge persegue lo scopo di mettere disposizione a lungo termine, per una vasta utilizzazione, geodati aggiornati alle autorità di Confederazione, Cantone e comuni, nonché all'economia, alla società e alla scienza, in modo rapido semplice, nella qualità necessaria e a costi adeguati.
217.300
Legge cantonale sulla geoinformazione
(LCGI)
Preambolo
visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2],
visto il messaggio del Governo del 1° marzo 2011[3],
1. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Art. 2 Campo d'applicazione
La presente legge disciplina:
| 1. | la tenuta e la pubblicazione dei geodati di base di diritto federale e cantonale, nonché degli altri geodati del Cantone; | ||
| 2. | in via sussidiaria la competenza per il rilevamento e l'aggiornamento di questi dati; | ||
| 3. | il rilevamento, l'amministrazione e l'aggiornamento dei dati della misurazione ufficiale, nonché la tenuta del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà; | ||
| 4. | la tenuta del catasto delle condotte. | ||
Art. 3 Definizioni
Le definizioni contenute nella legislazione federale sulla geoinformazione valgono anche per la presente legge e per le relative disposizioni esecutive.
Inoltre, nella presente legge le seguenti espressioni significano:
- centro di geodati: infrastruttura per la pubblicazione o la fornitura elettronica di geodati.
- servizio specializzato: servizio cantonale competente per il rilevamento e l'aggiornamento di geodati.
Art. 4 Diritto d'accesso
Le persone incaricate del rilevamento di geodati di base di diritto cantonale sono autorizzate ad accedere a fondi privati e pubblici, nella misura in cui ciò sia necessario all'adempimento del loro incarico. Devono esercitare il loro diritto con il maggiore riguardo possibile. Le relative disposizioni della legge federale fanno stato per analogia.
2. Geodati e infrastruttura di geodati
2.1. Geodati e geoservizi
Art. 5 Geodati 1. Requisiti qualitativi e tecnici
I requisiti qualitativi e tecnici posti ai geodati di base di diritto cantonale, agli altri geodati del Cantone e ai relativi geometadati vanno fissati in modo tale che siano possibili uno scambio semplice e un'ampia utilizzazione.
Per quanto possibile e sensato, vanno considerate le norme per geodati e geometadati riconosciute a livello internazionale o nazionale.
Il Governo può autorizzare l'ufficio a emanare istruzioni concernenti i requisiti qualitativi e tecnici.
Art. 6 2. Catalogo dei geodati di base
Il Governo definisce i geodati di base di diritto cantonale e stabilisce i rispettivi diritti d'accesso.
In assenza di una regolamentazione corrispondente, esso stabilisce le competenze per il rilevamento, l'aggiornamento e l'amministrazione.
Art. 7 3. Prestazioni del Cantone
Il Governo può autorizzare servizi cantonali a fornire prestazioni nel settore della geoinformazione.
I servizi possono rendere pubblicamente accessibili altri geodati del Cantone
Le prestazioni e le pubblicazioni devono trovarsi in stretta relazione con il compito del servizio.
Art. 8 4. Garanzia della disponibilità
Il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e l'amministrazione dei dati garantisce la disponibilità a lungo termine dei geodati di base.
Esso deve provvedere affinché i dati vengano messi tempestivamente a disposizione del centro di geodati cantonale.
Il Governo disciplina l'archiviazione e la storicizzazione dei geodati di base di diritto cantonale, nonché le relative competenze.
Art. 9 Geoservizi
Il Governo emana prescrizioni concernenti i requisiti qualitativi e tecnici per i geoservizi.
Esso disciplina i geoservizi intersettoriali, in particolare per il servizio di ricerca e il servizio di metadati.
Esso stabilisce il numero minimo di geoservizi da offrire per i geodati di base di diritto cantonale.
2.2. Centro di geodati e servizi mittenti
Art. 10 Centro di geodati cantonale
Il Cantone gestisce un centro di geodati che mette a disposizione almeno i geodati di base di diritto federale e cantonale per il proprio territorio.
Il centro di geodati è servizio mittente centrale nel Cantone.
Art. 11 Esternalizzazione e collaborazione
Il Cantone può delegare del tutto o in parte a terzi la gestione del centro di geodati cantonale oppure collaborare con essi per quanto riguarda la pubblicazione e la fornitura di geodati.
A questo scopo, può costituire una persona giuridica di diritto pubblico o privato, anche insieme a privati o a enti di diritto pubblico, oppure partecipare a una tale persona giuridica.
Art. 12 Centri di geodati comunali
I comuni possono gestire o far gestire propri centri di geodati, che possono fornire dati relativi al rispettivo territorio.
Se contengono geodati di base di diritto federale e cantonale, questi geodati devono corrispondere, per quanto riguarda attualità e qualità, a quelli del centro di geodati cantonale. Il Governo può prevedere eccezioni a questo principio.
Art. 13 Geometri revisori
I geometri revisori sono autorizzati a fornire dati della misurazione ufficiale dei comuni per i quali si occupano della tenuta a giorno.
2.3. Consultazione e fornitura di geodati
Art. 14 Scambio tra autorità
Le autorità del Cantone, delle regioni e dei comuni si garantiscono reciprocamente un accesso semplice e diretto ai geodati di base.
Art. 15 Consultazione
I geodati di base accessibili al pubblico possono essere consultati gratuitamente.
Art. 16 Ottenimento
I geodati di base accessibili al pubblico possono essere ottenuti gratuitamente.
3. Misurazione ufficiale
3.1. Competenze
Art. 17 Governo
Il Governo è competente per:
- stipulare accordi di programma pluriennali con la Confederazione;
- fissare programmi di misurazione a lungo termine;
- fissare i contributi cantonali ai lavori della misurazione ufficiale;
- approvare la misurazione ufficiale;
- determinare il sistema di riferimento planimetrico e il quadro di riferimento planimetrico;
- fissare e approvare i confini cantonali.
Le decisioni del Governo conformemente al capoverso 1 sono definitive.
Esso può ampliare il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale, se ciò è giustificato da un'esigenza generale e permanente.
Art. 18 Dipartimento
Il Dipartimento è competente per:
- la nomina dei membri della Commissione della nomenclatura;
- l'evasione di opposizioni nel quadro della demarcazione, della misurazione e della determinazione di aree soggette a spostamenti di terreno permanenti;
- altri compiti attribuitigli dal Governo.
Art. 19 Ufficio
All'ufficio competente spetta l'esecuzione della misurazione ufficiale, se non ne è competente un altro servizio.
Esso è competente in particolare per:
- la vigilanza sulla misurazione ufficiale, nonché per la direzione e la verifica tecnica della misurazione ufficiale;
- il rinnovo e l'aggiornamento periodico degli operati di misurazione, nonché il primo rilevamento degli indirizzi degli edifici e la seconda misurazione a seguito di ricomposizioni particellari;
- gli adeguamenti particolari degli operati di misurazione di straordinario interesse cantonale o nazionale;
- il rilevamento, l'aggiornamento e l'amministrazione dei punti fissi planimetrici della categoria 2;
- l'allestimento e l'aggiornamento del piano di base della misurazione ufficiale;
- la stipulazione degli accordi di prestazioni con la Confederazione;
- l'emanazione di istruzioni tecniche e amministrative;
- il coordinamento di altri progetti di misurazione con la misurazione ufficiale;
- l'approvazione di contratti dei comuni con ingegneri geometri che vengono incaricati di svolgere lavori della misurazione ufficiale.
Art. 20 Comune
I comuni sono competenti per:
- l'accertamento dei confini e la demarcazione;
- il primo rilevamento;
- le misurazioni effettuate a seguito di eventi naturali ed equivalenti a un primo rilevamento;
- la tenuta a giorno permanente e la manutenzione della misurazione ufficiale;
- la nomina di un ingegnere geometra per l'amministrazione e la tenuta a giorno permanente della misurazione ufficiale;
- la nomina della commissione di terminazione;
- la definizione e la delimitazione delle aree con spostamenti di terreno permanenti;
- la determinazione dei nomi delle vie e dei numeri delle case;
- la denominazione e la delimitazione delle località postali, dopo aver sentito la Posta Svizzera;
- la realizzazione di progetti assegnati dal Governo ai comuni;
- la fornitura al Cantone dei dati della misurazione ufficiale.
3.2. Demarcazione
Art. 21 Esposizione pubblica e procedura di opposizione
Se sono stati fissati i confini per un lotto di misurazione o per un settore di terminazione, la commissione di terminazione rende nota sul Foglio ufficiale e sugli organi di pubblicazione usuali del luogo la conclusione dei lavori di terminazione ed espone pubblicamente gli schizzi di terminazione.
Chiunque dimostri un interesse tutelato dalla legge può presentare opposizione scritta alla commissione di terminazione entro 30 giorni dalla pubblicazione. L'opposizione deve contenere una richiesta, la fattispecie e una motivazione.
Con il coinvolgimento dell'ingegnere geometra, la commissione di terminazione cerca di mettere d'accordo il più rapidamente possibile i proprietari fondiari interessati. Se è impossibile raggiungere un accordo, trasmette l'opposizione unitamente al verbale dell'udienza di conciliazione e ai relativi atti al Dipartimento, affinché prenda una decisione.
Se il Dipartimento non può decidere la causa, fissa all'opponente un termine di 30 giorni per presentare un'eventuale azione per via civile.
3.3. Misurazione
Art. 22 Esposizione pubblica
Dopo l'esame dell'operato di misurazione da parte dell'ufficio, il comune espone pubblicamente per 30 giorni le componenti della misurazione ufficiale. Esso rende nota la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sugli organi di pubblicazione usuali del luogo.
I proprietari fondiari il cui indirizzo è conosciuto vengono inoltre informati tramite invio postale semplice in merito all'esposizione, con l'indicazione dei numeri delle parcelle interessate, le relative superfici e i rimedi giuridici a loro disposizione.
Su richiesta, ai proprietari fondiari va inviata dietro pagamento di una tassa una copia dell'estratto del piano per il registro fondiario.
Art. 23 Procedura di opposizione
Chiunque dimostri un interesse tutelato dalla legge, durante l'esposizione può presentare opposizione scritta alla commissione di terminazione. L'opposizione deve contenere una richiesta, la fattispecie e una motivazione.
Ciò che è già stato oggetto della procedura di terminazione non può più essere oggetto dell'opposizione.
Con il coinvolgimento dell'ingegnere geometra, la commissione di terminazione cerca di mettere d'accordo il più rapidamente possibile i proprietari fondiari interessati. Se è impossibile raggiungere un accordo, trasmette l'opposizione unitamente al verbale dell'udienza di conciliazione e ai relativi atti al Dipartimento competente, affinché prenda una decisione.
Se il Dipartimento non può decidere la causa, fissa all'opponente un termine di 30 giorni per presentare un'eventuale azione per via civile.
Art. 24 Assunzione dei costi per correzioni a posteriori
Se la misurazione ufficiale va modificata a posteriori a seguito di un accordo o di una sentenza e se i motivi di questa modifica avrebbero potuto essere presentati già nel quadro dell'esposizione dell'operato di misurazione, le spese sono a carico del proprietario fondiario beneficiario.
Art. 25 Spostamenti di terreno permanenti
Il comune deve definire e delimitare su un apposito piano le aree con spostamenti di terreno permanenti. Questo piano deve essere esposto pubblicamente per 30 giorni.
La procedura si conforma alla procedura d'esposizione e d'opposizione della misurazione.
Il comune notifica l'appartenenza di fondi a un'area con spostamenti di terreno permanenti per la menzione nel registro fondiario. Per la menzione non vengono prelevati emolumenti.
Art. 26 Aggiornamento permanente
L'amministrazione e l'aggiornamento permanente delle componenti originali e determinanti della misurazione ufficiale competono al geometra revisore.
Il comune presenta al geometra revisore tutte le notifiche necessarie per l'aggiornamento permanente della misurazione ufficiale.
Art. 27 Preparazione dei dati per il centro di geodati
Una raccolta aggiornata di dati della misurazione ufficiale deve sempre essere a disposizione presso il centro di geodati per la presa in visione e la consegna.
Dopo ogni modifica, il geometra revisore mette a disposizione del Cantone in forma elettronica i dati definiti dal Governo, entro il termine stabilito da quest'ultimo. Gli altri dati della misurazione ufficiale vanno trasmessi, in caso di modifiche, almeno mensilmente al Cantone.
Il geometra revisore è responsabile per la correttezza e l'attualità dei dati forniti al Cantone.
Art. 28 Nomi geografici
I comuni sono tenuti a comunicare al geometra revisore e all'ufficio le determinazioni e le modifiche dei nomi geografici stabiliti dal Governo.
3.4. Ripartizione dei costi
Art. 29 Demarcazione
I costi per l'accertamento dei confini e la demarcazione di fondi rimanenti dopo la deduzione del contributo della Confederazione sono a carico dei comuni.
Art. 30 Misurazione
Il Cantone versa contributi per il primo rilevamento, nonché per provvedimenti adottati a seguito di eventi naturali ed equivalenti a un primo rilevamento. I contributi ammontano al 60 percento delle spese computabili rimanenti dopo deduzione dei contributi federali.
Il Cantone si assume i costi delle misurazioni per le quali è competente rimanenti dopo deduzione di eventuali contributi di terzi.
I costi per esigenze supplementari vengono di principio sostenuti dall'ente pubblico che le decide. Se queste esigenze sono sia di interesse cantonale sia di interesse comunale, i costi possono essere suddivisi proporzionalmente. L'ente pubblico che decide l'esigenza supplementare si assume almeno il 50 percento dei costi.
Art. 31 Punti fissi della categoria 2 e piano di base
Il Cantone si assume i costi di aggiornamento dei punti fissi della categoria 2 e del piano di base, nella misura in cui non vengano assunti dalla Confederazione.
Art. 32 Comuni e interessenza privata
I comuni si assumono i costi residui per i lavori di terminazione e di misurazione di loro competenza rimanenti dopo deduzione dei contributi federali e cantonali.
Essi hanno il diritto di coinvolgere nell'assunzione dei costi i proprietari fondiari, i titolari di diritti di superficie per sé stanti, nonché terzi che traggono direttamente o indirettamente vantaggio dalla misurazione. Nella ripartizione dei costi possono anche essere considerate spese del comune per la demarcazione e la misurazione non aventi diritto a contributi.
I costi per lavori in relazione al ripristino di punti di misurazione e di confine o dovuti a controversie su confini sono a carico di chi li ha causati.
Art. 33 Ripartizione dei costi
La ripartizione dei costi residui sull'interessenza privata deve basarsi sul beneficio che essa ne ha tratto. I principi per la ripartizione dei costi vanno decisi dal comune.
I possibili criteri sono:
- la superficie e il numero di parcelle misurate;
- il numero dei punti di confine;
- il valore di stima degli immobili misurati.
Art. 34 Costi computabili
Dal calcolo dei costi computabili della Confederazione e del Cantone sono esclusi segnatamente:
- i costi della manutenzione;
- i costi dovuti a esigenze supplementari comunali;
- le spese amministrative comunali;
- le indennità versate a organi comunali per la loro cooperazione nella demarcazione e nella misurazione;
- i costi dell'esposizione pubblica e dell'evasione di opposizioni;
- i risarcimenti per danni alle colture provocati dai lavori di demarcazione e misurazione;
- gli interessi per anticipi versati per lavori di terminazione e misurazione;
- i costi supplementari causati da un comportamento delle parti contraenti contrario al contratto o alle disposizioni;
- i lavori eseguiti senza contratto o mandato;
- i costi per la correzione di contraddizioni secondo l'articolo 14a OMU[4];
- i costi per la posa dei cartelli con i nomi delle vie e i numeri delle case.
Art. 35 Aggiornamento permanente
I costi per l'aggiornamento permanente sono a carico della persona fisica o giuridica che li causa.
Se non possono essere addebitati a chi li ha causati, i costi vengono sostenuti dal comune.
Art. 36 Salvaguardia dell'operato di misurazione
I comuni si assumono i costi per la salvaguardia e l'assicurazione delle componenti della misurazione ufficiale.
Art. 37 Progetti pilota e sviluppo della misurazione ufficiale
Il Cantone può versare contributi a progetti pilota e ad altri lavori per sviluppare la misurazione ufficiale.
Art. 38 Spese del registro fondiario
L'ufficio può far menzionare gratuitamente nel registro fondiario i punti fissi planimetrici e i punti fissi altimetrici.
4. Catasto delle condotte
Art. 39 * Catasto comunale delle condotte
I comuni creano un catasto digitale delle condotte secondo le direttive tecniche del Governo e lo aggiornano.
Il catasto delle condotte riporta almeno:
- la posizione geografica delle linee e delle condotte permanenti con i rispettivi impianti edilizi in superficie e nel sottosuolo per l'approvvigionamento e lo smaltimento;
- il mezzo trasportato;
- il proprietario.
I proprietari delle linee, delle condotte o delle infrastrutture mettono a disposizione del comune o del Cantone, gratuitamente e in forma adeguata, i dati relativi alle linee e alle condotte.
Il Governo stabilisce i diritti d'accesso.
Art. 40 * Piano corografico cantonale delle condotte
Il Cantone può tenere un piano corografico digitale delle condotte industriali che indica la posizione geografica delle condotte permanenti con i rispettivi impianti edilizi in superficie e nel sottosuolo per l'approvvigionamento e lo smaltimento, nonché il mezzo trasportato.
I comuni mettono a disposizione del Cantone, gratuitamente e in forma adeguata, i dati relativi alle condotte.
5. Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Art. 41 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Il Cantone tiene un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà secondo le direttive del diritto federale.
Il Governo stabilisce quali restrizioni della proprietà di diritto cantonale e comunale vengono inserite nel catasto.
Art. 42 Esternalizzazione
Il Cantone può delegare del tutto o in parte a terzi la tenuta del catasto.
A questo scopo, può costituire una persona giuridica di diritto pubblico o privato, anche insieme a privati o a enti di diritto pubblico, oppure partecipare a una tale persona giuridica.
6. Disposizioni finali
Art. 43 Referendum, entrata in vigore
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[5] della presente legge.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2011 | 01.01.2012 | atto normativo | prima versione | - |
| 17.05.2016 | 01.06.2016 | Art. 39 | introduzione | 2016-007 |
| 17.05.2016 | 01.06.2016 | Art. 40 | introduzione | 2016-007 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 17.06.2011 | 01.01.2012 | prima versione | - |
| Art. 39 | 17.05.2016 | 01.06.2016 | introduzione | 2016-007 |
| Art. 40 | 17.05.2016 | 01.06.2016 | introduzione | 2016-007 |