Ogni regione forma un circondario d'esecuzione e dei fallimenti.
Due o più regioni possono unire la gestione e l'amministrazione dei loro uffici d'esecuzione e dei fallimenti. Una tale convenzione richiede l'approvazione dell'autorità di vigilanza.
Se non è garantita la gestione professionale, regolare o adeguata di un ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, l'autorità di vigilanza può ordinare l'unificazione della gestione e dell'amministrazione con quelle di un altro ufficio d'esecuzione e dei fallimenti.