L'idoneità personale dell'ufficiale esecutore e dei fallimenti nonché del supplente sussiste se questi ultimi:
- sono di cittadinanza svizzera o vivono legalmente in Svizzera;
- godono dell'esercizio dei diritti civili;
- non hanno subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione di ufficiale esecutore e dei fallimenti, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati;
- non sono gravati da attestati di carenza di beni.