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350.345

Disposizioni di attuazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni *

(DA della Larm)

del 27.04.1999 (stato 01.06.2020)

Preambolo

emanate dal Governo il 27 aprile 1999

ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] *

Art. 1 * Vigilanza

Il Dipartimento competente per l'esercizio della vigilanza sull'esecuzione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni[2] e dell'ordinanza sulle armi[3] è il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità. *

La Polizia cantonale presenta ogni anno al Dipartimento un rapporto relativo alla sua attività quale autorità esecutiva in materia di diritto sulle armi. Essa informa senza indugio il Dipartimento in merito ad avvenimenti particolari. *

Art. 3 Esecuzione *

La Polizia cantonale è competente per l'esecuzione della legge sulle armi e dell'ordinanza sulle armi nonché per l'effettuazione di controlli. *

Essa gestisce un sistema elettronico d'informazione sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco in conformità all'articolo 32a capoverso 2 della legge sulle armi[4] e registra le autorizzazioni rilasciate nel Cantone. *

Per l'assolvimento della parte pratica dell'esame di armaiolo la Polizia cantonale può consultare esperti privati.

Il comandante della polizia è competente per il rilascio e il ritiro della patente di commercio di armi. Per il resto il Servizio armi della Polizia cantonale è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione. *

Art. 3a * Obbligo di comunicazione

I titolari di una patente di commercio di armi comunicano per via elettronica alla polizia cantonale i dati secondo l'articolo 21 capoverso 1bis e il capoverso 1ter della legge sulle armi [5] nonché le copie di contratti, di permessi d'acquisto di armi e di autorizzazioni eccezionali.

Art. 3b * Collezionismo

È considerato collezionista ai sensi del diritto federale chi:

  1. possiede armi da fuoco da almeno cinque anni;
  2. è in possesso di almeno dieci armi da fuoco; e
  3. si occupa della collezione e della conservazione di armi da fuoco a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, relativi all'istruzione o legati al patrimonio culturale.

Art. 4 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni di attuazione entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.04.1999 01.01.1999 atto normativo prima versione -
24.10.2006 01.01.2007 Art. 1 revisione totale 2006, 4284
21.12.2010 01.01.2011 titolo dell'atto normativo modifica 2010, 4815
21.12.2010 01.01.2011 ingresso modifica 2010, 4815
26.05.2020 01.06.2020 Art. 1 cpv. 1 modifica 2020-032
26.05.2020 01.06.2020 Art. 1 cpv. 2 introduzione 2020-032
26.05.2020 01.06.2020 Art. 2 abrogazione 2020-032
26.05.2020 01.06.2020 Art. 3 modifica titolo 2020-032
26.05.2020 01.06.2020 Art. 3 cpv. 1 modifica 2020-032
26.05.2020 01.06.2020 Art. 3 cpv. 1bis introduzione 2020-032
26.05.2020 01.06.2020 Art. 3 cpv. 3 introduzione 2020-032
26.05.2020 01.06.2020 Art. 3a introduzione 2020-032
26.05.2020 01.06.2020 Art. 3b introduzione 2020-032

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.04.1999 01.01.1999 prima versione -
titolo dell'atto normativo 21.12.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4815
ingresso 21.12.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4815
Art. 1 24.10.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 4284
Art. 1 cpv. 1 26.05.2020 01.06.2020 modifica 2020-032
Art. 1 cpv. 2 26.05.2020 01.06.2020 introduzione 2020-032
Art. 2 26.05.2020 01.06.2020 abrogazione 2020-032
Art. 3 26.05.2020 01.06.2020 modifica titolo 2020-032
Art. 3 cpv. 1 26.05.2020 01.06.2020 modifica 2020-032
Art. 3 cpv. 1bis 26.05.2020 01.06.2020 introduzione 2020-032
Art. 3 cpv. 3 26.05.2020 01.06.2020 introduzione 2020-032
Art. 3a 26.05.2020 01.06.2020 introduzione 2020-032
Art. 3b 26.05.2020 01.06.2020 introduzione 2020-032