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Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni

(LEG)

del 27.08.2009 (stato 01.01.2026)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[2]; visto il messaggio del Governo del 26 maggio 2009[3],

decide:

1. In generale

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente legge disciplina l'esecuzione di sanzioni penali, l'assistenza riabilitativa e l'assistenza sociale nonché altri compiti che vengono delegati agli uffici competenti per l'esecuzione giudiziaria. In assenza di disposizioni particolari, la legge è applicabile anche alle forme di privazione della libertà menzionate all'articolo 13 che non interessano l'esecuzione di sanzioni penali. *

Le direttive decise e dichiarate vincolanti dalla Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene sono direttamente applicabili a complemento della presente legge.

Art. 2 Obiettivo dell'esecuzione

L'obiettivo dell'esecuzione di sanzioni penali è la prevenzione di recidive. I condannati vengono per quanto possibile sostenuti nel miglioramento delle loro capacità di vivere esenti da pene.

L'esecuzione di sanzioni privative della libertà è orientata a un ritorno graduale alla vita in libertà. Il condannato deve collaborare attivamente al raggiungimento dell'obiettivo dell'esecuzione.

Sono fatte salve misure volte alla protezione della collettività, del personale e degli altri detenuti.

Art. 3 Ordinanza

Il Governo disciplina i dettagli in particolare riguardo:

  1. alle procedure per la preparazione, lo svolgimento e la conclusione delle pene detentive e delle misure, nonché dell'espiazione anticipata delle pene detentive e delle misure;
  2. all'esecuzione di sanzioni privative della libertà in istituzioni statali, segnatamente i diritti e i doveri dei condannati nella vita quotidiana del penitenziario, nonché le misure di sicurezza e disciplinari;
  3. allo svolgimento dell'assistenza riabilitativa, delle misure sostitutive, del controllo delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria;
  4. al carcere preventivo e di sicurezza e al fermo preventivo di polizia;
  5. alla collaborazione, relativa alle norme di condotta, dell'Ufficio competente nella procedura penale minorile;
  6. ai dettagli sull'obbligo dei condannati ad assumersi una parte delle spese conformemente all'articolo 380 CP[4].

2. Esecuzione delle pene e delle misure

2.1. Esecuzione delle sentenze

Art. 4 Pene detentive e misure 1. Competenza e procedura *

Nei casi in cui il CP[5] conferisce a un tribunale la competenza per ordinare atti d'esecuzione, la competenza spetta al tribunale che ha emesso la sentenza di prima istanza. Su richiesta dell'Ufficio tale tribunale decide anche in merito alla soppressione di misure conformemente all'articolo 59, all'articolo 60, all'articolo 61 e all'articolo 63 CP, se contestualmente in un procedimento giudiziario occorre decidere in merito alle conseguenze giuridiche. *

Inoltre il Governo designa gli uffici competenti per l'esecuzione di pene detentive e misure, nella misura in cui il CP, il diritto penale minorile[6] o altri atti normativi non dispongano diversamente. *

Se un tribunale esercita la funzione di autorità d'esecuzione, alla procedura si applica il Codice di diritto processuale penale svizzero[7]. La procedura dinanzi ad altre autorità d'esecuzione penale si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa [8], per quanto la presente legge non preveda nulla di diverso. *

Art. 4a * 2. Coinvolgimento di terzi

Per adempiere a singoli compiti, gli uffici competenti per l'esecuzione di pene e misure possono coinvolgere istituzioni e strutture statali e private riconosciute nonché specialisti ufficiali e privati, in particolare per l'assistenza sanitaria, l'assistenza e la garanzia della sicurezza.

Le parti coinvolte devono disporre delle conoscenze specifiche necessarie e devono garantire l'adempimento impeccabile dei compiti. La Polizia cantonale può sottoporle a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Le parti coinvolte alle quali vengono delegati compiti di sicurezza sono autorizzate ad applicare la coercizione diretta e a utilizzare ausili adatti, nella misura in cui ciò risulti necessario per adempiere ai compiti legati all'esecuzione loro delegati.

Gli uffici competenti definiscono i requisiti necessari per l'adempimento dei compiti. Essi possono stipulare un accordo di prestazioni con le parti coinvolte.

Art. 5 Pene pecuniarie e multe

Le pene pecuniarie e le multe spettano alla cassa delle autorità giudiziarie o amministrative di prima istanza, a meno che non vengano destinate a un uso particolare. Alle autorità amministrative compete la riscossione delle pene pecuniarie e delle multe da esse inflitte. *

Se al posto di una pena pecuniaria o di una multa è subentrata una pena detentiva sostitutiva, in caso di successivo pagamento la pena pecuniaria o la multa spetta all'Ufficio. *

La Procura pubblica, su proposta dell'Ufficio, decide la commutazione di multe inflitte da un'autorità amministrativa in una pena sostitutiva. *

La commutazione è esclusa per multe inflitte da autorità comunali in virtù di disposizioni penali del Cantone o del comune. *

Art. 6 Competenza sugli oggetti confiscati e devoluti allo Stato

Se il tribunale non decide altrimenti, la Procura pubblica stabilisce cosa si debba fare degli oggetti confiscati giudizialmente. Il ricavo di un'utilizzazione spetta al Cantone.

2.2. Spese di esecuzione

Art. 7 * Assunzione delle spese

Le spese dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure penali sono a carico del Cantone, per quanto non siano gli interessati o terzi ad assumersi le spese. *

… *

… *

Art. 8 Partecipazione alle spese

Le prestazioni assicurative per trattamenti, nonché altre prestazioni delle assicurazioni sociali spettanti al condannato o al collocato vengono impiegate per coprire le spese. *

Il condannato o il collocato: *

  1. copre spese personali, in particolare tabacchi, generi voluttuari, articoli da toilette e abbonamenti a giornali, spese per congedi, nonché le tasse per l'utilizzazione di apparecchi radio, televisivi e telefonici;
  2. deve partecipare in misura adeguata alle spese di semiprigionia, di lavoro in esternato, di alloggio e lavoro in esternato nonché della sorveglianza elettronica;
  3. deve partecipare in misura adeguata alle spese sanitarie, in caso non sia assicurato;
  4. si assume le spese per particolari misure di perfezionamento e di rimpatrio, per quanto possibile ed esigibile;
  5. deve partecipare in misura adeguata alle spese di trattamenti ambulatoriali disposti, qualora non se ne facciano carico terzi;
  6. negli altri casi deve partecipare in misura adeguata alle spese d'esecuzione, nei limiti delle proprie possibilità finanziarie.

Per forme d'esecuzione particolari e altre spese particolari sostenute nell'interesse del condannato o del collocato, può essere richiesto un adeguato anticipo o possono essere concordati pagamenti rateali. *

2.3. 2.3. … *

2.4. Esecuzione di sanzioni di diritto penale minorile

Art. 10 Minori

Per l'esecuzione delle pene e delle misure protettive nei confronti di minori ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 PPMin[9] è competente la Procura dei minorenni. *

Su incarico della Procura dei minorenni, l'Ufficio esegue tutte le misure protettive e le pene pronunciate nei confronti di minori. Tra queste rientrano anche le misure protettive provvisionali disposte durante il procedimento penale in corso, la sorveglianza elettronica per far rispettare l'interdizione di esercitare un'attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate, l'impiego della sorveglianza elettronica quale misura sostitutiva e quale garanzia della liberazione condizionale. *

Per la collaborazione nell'esecuzione di pene e misure protettive, la Procura dei minorenni può ricorrere anche ai servizi sociali del Cantone o dei comuni.

Le multe spettano alla Cassa di Stato. La riscossione delle multe e delle spese addebitate è compito del Cantone.

Le spese dell'esecuzione delle pene e delle misure protettive nei confronti di minori sono a carico del Cantone, per quanto non siano i genitori, i minori, un altro Cantone o terzi ad assumersi le spese. *

Art. 11 Disposizioni generali

Per il resto si applicano per analogia l'articolo 42 e l'articolo 45 PPMin[10] e le disposizioni della presente legge concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. *

3. Istituzioni d'esecuzione

Art. 12 Istituzioni per l'esecuzione di pene e misure

Il Cantone gestisce le istituzioni necessarie per l'esecuzione di pene detentive e di misure. Il Gran Consiglio cura la costruzione e la manutenzione di questi stabilimenti secondo le norme del codice penale svizzero e delle convenzioni internazionali.

Il Governo stipula gli accordi necessari con altri Cantoni, nell'ambito della pianificazione intercantonale dei penitenziari, circa l'accoglimento di persone di altri Cantoni nei propri stabilimenti e l'esecuzione di proprie sentenze in stabilimenti fuori Cantone.

Art. 13 Compiti *

Le istituzioni d'esecuzione gestite nel Cantone servono all'esecuzione: *

  1. di pene e misure privative della libertà;
  2. della carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione;
  3. di pene detentive sotto forma di semiprigionia e di lavoro in esternato;
  4. di provvedimenti coercitivi privativi della libertà in materia di diritto degli stranieri;
  5. di misure protettive applicate e pene inflitte a minori;
  6. di pene e misure che per motivi di sicurezza, disciplinari o di spazio non possono temporaneamente essere eseguite altrove;
  7. della carcerazione di persone che vengono trasferite;
  8. del fermo di polizia;
  9. del ricovero a scopo di assistenza;
  10. dell'arresto da scontare fuori del servizio conformemente al Codice penale militare[11].

Art. 13a * Penitenziari

Il Cantone gestisce penitenziari cantonali.

Questi servono principalmente all'esecuzione di pene detentive e di provvedimenti privativi della libertà.

Art. 13b * Servizi psichiatrici dei Grigioni 1. Mandato di prestazioni

I Servizi psichiatrici dei Grigioni gestiscono un'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche.

Per la gestione dell'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche i Servizi psichiatrici dei Grigioni hanno a disposizione misure di sicurezza, coercitive e disciplinari secondo la presente legge.

Art. 13c * 2. Vigilanza

Nell'ambito dell'esecuzione delle misure i Servizi psichiatrici dei Grigioni sono soggetti alla vigilanza del Dipartimento.

Nella misura in cui è necessario per l'assunzione di questo compito, salvaguardando le disposizioni in materia di protezione dei dati, essi devono fornire informazioni al Dipartimento e concedergli l'accesso ai propri locali e strutture nonché a registrazioni.

Per adempiere al compito di vigilanza il Dipartimento può coinvolgere specialisti. È autorizzato a impartire gli ordini necessari per ristabilire la regolare attività dell'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche.

Il Dipartimento approva il regolamento interno dell'istituzione d'esecuzione di misure terapeutiche.

Art. 13d * Istituzioni private 1. Ammissione

Istituzioni private sono autorizzate a occuparsi dell'esecuzione di pene sotto forma di semiprigionia e di lavoro in esternato nonché di misure secondo l'articolo 59 - articolo 61 e l'articolo 63 CP[12]  se esse:

  1. rispettano i principi in materia d'esecuzione penale;
  2. si impegnano a rispettare le direttive e i promemoria della Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene;
  3. dispongono di un'autorizzazione per la gestione di un'istituzione secondo la legislazione sanitaria, sui disabili o sulla scuola.

Alle istituzioni private vengono conferite le competenze di cui necessitano per adempiere il compito legato all'esecuzione assunto. Il diritto di disporre alimentazioni forzate e trattamenti coatti può essere conferito solo a ospedali e cliniche con offerta stazionaria. Le istituzioni private non possono decidere in merito al trasferimento.

Art. 13e * 2. Procedura di autorizzazione

Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione e conferisce le competenze necessarie per l'assunzione del compito legato all'esecuzione per una durata di quattro anni.

L'autorizzazione è revocata se le condizioni d'autorizzazione non sono più soddisfatte o se a posteriori vengono accertati fatti a seguito dei quali avrebbe dovuto essere rifiutata.

Art. 13f * 3. Vigilanza

Nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure le istituzioni private sono soggette alla vigilanza del Dipartimento.

Nella misura in cui è necessario per l'assunzione di questo compito, salvaguardando le disposizioni in materia di protezione dei dati, essi devono fornire informazioni al Dipartimento e concedergli l'accesso ai propri locali e strutture nonché a registrazioni.

Per adempiere al compito di vigilanza il Dipartimento può coinvolgere specialisti. È autorizzato a impartire gli ordini necessari per ristabilire la regolare attività delle istituzioni private.

Il Dipartimento approva il regolamento interno delle istituzioni private.

Art. 13g * Prescrizioni relative alla separazione

Nelle istituzioni d'esecuzione gestite nel Cantone devono essere collocati separatamente:

  1. i collocati che si trovano in regime di carcerazione preventiva e di sicurezza e i collocati che si trovano in regime di esecuzione delle pene e delle misure;
  2. i collocati oggetto di provvedimenti coercitivi privativi della libertà di diritto degli stranieri e altri collocati;
  3. i collocati posti in arresto da scontare fuori del servizio conformemente al Codice penale militare[13] e altri collocati;
  4. i collocati che stanno scontando pene di diritto civile e di diritto penale, eccetto negli istituti per adolescenti;
  5. i collocati minorenni e adulti;
  6. le donne e gli uomini che stanno scontando una pena. Per quanto possibile si tiene conto dell'identità di genere delle persone collocate.

In via eccezionale, con il consenso dell'autorità collocante, i penitenziari, le istituzioni d'esecuzione di misure terapeutiche e le istituzioni private dell'esecuzione delle pene e delle misure possono scostarsi dalle prescrizioni relative alla separazione, in presenza di interessi preponderanti degli interessati e se non vi si oppongono disposizioni particolari.

4. Esecuzione di sanzioni penali

4.1. In generale

Art. 14 Diritti dei collocati

I collocati hanno diritto al rispetto della loro personalità e della loro dignità umana.

I loro diritti costituzionali e legali possono essere limitati solo per quanto ciò sia richiesto dalla privazione della libertà e dalla convivenza nell'istituzione d'esecuzione.

I collocati sono soggetti alle limitazioni della loro libertà previste dalla presente legge e dagli atti esecutivi. Per mantenere la sicurezza o per prevenire turbamenti nell'esercizio, la direzione dell'istituzione d'esecuzione può disporre ulteriori limitazioni o misure.

Art. 15 Obblighi dei collocati

Al fine di accertare eventuali pregiudizi alla salute, i nuovi collocati devono sottoporsi a una visita personale effettuata da personale medico specializzato.

I collocati sono tenuti a sottoporsi a una perizia psichiatrica, se l'autorità di collocamento e d'esecuzione lo ritiene necessario per la pianificazione dell'esecuzione.

I collocati devono rispettare le prescrizioni concernenti l'esecuzione e devono dare seguito alle disposizioni dell'istituzione d'esecuzione, nonché dell'autorità collocante. Essi si astengono da qualsiasi azione che comprometta lo svolgimento ordinato dell'esecuzione, il raggiungimento degli obiettivi dell'esecuzione, nonché il mantenimento della sicurezza e dell'ordine. *

4.2. Collocamento, trasferimento e interruzione *

Art. 16 * Principio

Non vi è alcun diritto al collocamento in una determinata istituzione d'esecuzione.

Art. 17 Differimento *

In caso di inidoneità alla carcerazione l'esecuzione viene sospesa.

In merito all'idoneità alla carcerazione decide l'autorità collocante. *

Essa deve richiedere una valutazione effettuata da un medico, qualora non vi siano a disposizione documenti medici sufficienti. *

All'autorità collocante spetta la competenza di disporre misure provvisionali necessarie per motivi di sicurezza pubblica. In caso di necessità, essa informa l'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Entrambe decidono di comune accordo le misure necessarie. *

Art. 18 * Trasferimento

L'autorità collocante può trasferire i collocati in un'altra istituzione d'esecuzione per la continuazione dell'esecuzione se: *

  1. il loro stato, il loro comportamento o la sicurezza lo rendono necessario;
  2. lo richiede il loro trattamento;
  3. in questo modo migliorano le loro possibilità di inserimento;
  4. vi sono problemi di occupazione.

In casi urgenti le istituzioni d'esecuzione possono trasferire i collocati in un'altra istituzione d'esecuzione per la continuazione dell'esecuzione per i motivi di cui al capoverso 1 lettera a o lettera b. L'istituzione d'esecuzione informa senza indugio l'autorità collocante in merito al trasferimento. *

L'autorità collocante decide entro 30 giorni in merito al mantenimento, alla modifica o alla soppressione del trasferimento ordinato dall'istituzione d'esecuzione. *

Art. 19 Interruzione di pene e misure *

L'autorità collocante può vincolare l'autorizzazione dell'interruzione di pene e misure secondo l'articolo 92 CP[14] a condizioni sul comportamento, sull'occupazione, sul luogo di dimora, sull'obbligo di notifica, nonché alla disposizione di una sorveglianza o di un'assistenza. *

4.3. Sicurezza e ordine

Art. 21 Principio

Il collocato è corresponsabile della convivenza ordinata all'interno del penitenziario.

I dettagli vengono disciplinati nel regolamento interno e nelle rispettive istruzioni.

Art. 22 Misure di identificazione

Per garantire l'esecuzione, quale misura di identificazione è permesso in particolare:

  1. riprendere immagini;
  2. effettuare misurazioni e determinare segni fisici particolari;
  3. rilevare impronte digitali;
  4. prelevare un campione di saliva o uno striscio della mucosa orale.

Sono fatte salve le disposizioni della legge sui profili del DNA.[15]

Art. 23 Controlli, perquisizioni

L'istituzione d'esecuzione può ordinare la perquisizione dei collocati, dei loro effetti personali e della loro cella, nonché disporre prove delle urine, prove dell'alito, prelievi di sangue, prelievi di un campione di capelli o il controllo esterno di aperture del corpo (esame corporale superficiale). *

I collocati sospettati di nascondere nel oppure sul loro corpo o in un'apertura del loro corpo degli oggetti non autorizzati possono essere perquisiti corporalmente (esame corporale intimo).

Gli esami corporali superficiali devono essere effettuati da persone dello stesso sesso.

Gli esami corporali intimi devono essere affidati a un medico.

Art. 23a * Sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini

Tramite apparecchi riconoscibili di trasmissione e di registrazione di immagini allo scopo di identificare persone, per motivi di protezione della sicurezza e dell'ordine è permesso sorvegliare le seguenti aree:

  1. l'abitacolo di veicoli che servono al trasporto di collocati da e verso le istituzioni d'esecuzione; e
  2. l'interno di istituzioni d'esecuzione.

Non è consentito sorvegliare mediante acquisizione di immagini le celle, le camere per i pazienti e gli impianti sanitari.

L'area esterna delle istituzioni d'esecuzione può essere sorvegliata con dispositivi riconoscibili di acquisizione di immagini allo scopo di identificare persone, se sussiste una minaccia concreta alla sicurezza e all'ordine. La decisione generale emanata a questo scopo dall'Ufficio su richiesta dell'istituzione d'esecuzione ha validità illimitata.

Le immagini registrate devono essere eliminate dopo l'analisi, al più tardi 90 giorni dopo la registrazione, nella misura in cui non siano necessarie nel quadro di un procedimento d'esecuzione penale, di un procedimento penale o per la difesa da pericoli.

Art. 23b * Controlli di accesso e di uscita

Per i controlli di accesso e di uscita le istituzioni d'esecuzione possono impiegare procedimenti biometrici al fine di verificare l'identità delle persone.

Per le persone la cui identità non può essere verificata mediante i procedimenti biometrici impiegati, esistono controlli di accesso e di uscita alternativi. Alle altre persone l'accesso alle istituzioni d'esecuzione viene negato se esse non si sottopongono al procedimento biometrico per i controlli di accesso e di uscita.

I dati biometrici rilevati possono essere utilizzati esclusivamente per i controlli di accesso e di uscita.

Devono essere eliminati su richiesta dell'interessato e al più tardi entro 90 giorni da quando è venuta meno la ragione per l'elaborazione dei dati, a meno che l'interessato acconsenta espressamente a un'elaborazione dei dati più lunga.

Art. 24 Speciali misure di sicurezza

L'istituzione d'esecuzione può disporre speciali misure di sicurezza contro un collocato, se a causa del suo comportamento oppure per via del suo stato psichico sussiste un elevato pericolo di fuga, di minaccia contro se stesso o contro terzi o il pericolo di danneggiamenti. *

Le speciali misure di sicurezza consentono di:

  1. sottrargli o negargli determinati oggetti;
  2. osservarlo di giorno e/o di notte;
  3. isolarlo da altri detenuti;
  4. negare o limitare la permanenza all'aperto;
  5. collocarlo in un locale particolarmente sicuro e privo di oggetti pericolosi;
  6. ammanettarlo.

Le misure di cui al capoverso 2 lettere a, c ed e sono consentite anche se il pericolo di fuga o un notevole turbamento dell'ordine dell'istituzione d'esecuzione non possono essere evitati in altro modo.

È consentito ammanettare un collocato su ordine dell'istituzione d'esecuzione per farlo uscire, accompagnarlo o trasportarlo, anche se l'elevato pericolo di fuga sussiste per motivi diversi da quelli di cui al capoverso 1. *

Le speciali misure di sicurezza possono essere mantenute soltanto fino a quando il loro scopo lo richiede e tanto a lungo quanto necessario.

Art. 25 Segnalazione, accompagnamento e arresto *

Se un collocato è fuggito oppure si trattiene fuori dell'istituzione d'esecuzione senza autorizzazione, l'istituzione d'esecuzione può chiedere alla Polizia cantonale che lo segnali o lo accompagni per scoprire il luogo in cui si trattiene o per arrestarlo. *

Nei casi menzionati nel capoverso 1 il personale stesso dell'istituzione d'esecuzione può arrestare i collocati e ricondurli al penitenziario. *

L'autorità collocante deve essere informata senza indugio. *

4.4. Misure coercitive *

Art. 26 Coercizione diretta *

L'applicazione della coercizione diretta e l'utilizzo di ausili idonei sono possibili nei confronti di collocati renitenti o violenti, al fine di evitare la loro fuga o per il loro nuovo arresto. *

Contro altre persone che si trovano illegalmente nell'area dell'istituzione d'esecuzione, che cercano di penetrarvi o di liberare dei collocati, l'applicazione della coercizione diretta e l'utilizzo di ausili idonei sono permessi se lo scopo prefissato non può essere raggiunto in alcun altro modo. *

Art. 27 Alimentazione forzata

Nel caso di uno sciopero della fame, l'istituzione d'esecuzione può ordinare un'alimentazione forzata, che deve essere effettuata sotto direzione e partecipazione medica, qualora sussista un pericolo di vita o un grave pericolo per l'interessato. Tale decisione può essere impugnata mediante ricorso amministrativo presso l'Ufficio. *

Fintanto che è data una libera volontà della persona interessata, l'istituzione d'esecuzione non interviene.

L'istituzione d'esecuzione informa l'interessato in merito alla misura coercitiva prevista e gli concede la possibilità di essere sentito, se non vi è pericolo nel ritardo. Essa ordina il patrocinio da parte di una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati o che gode della libera circolazione secondo la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati[16]*

Art. 29 Trattamento coatto 1. Trattamento coatto con indicazione medica *

La disposizione e il procedimento di prima istanza in caso di trattamento coatto con indicazione medica si conformano alle disposizioni del Codice civile svizzero[17], le quali disciplinano il trattamento medico coatto e le misure coercitive restrittive della libertà di movimento nel quadro del ricovero a scopo di assistenza. *

Le decisioni riguardo a trattamenti coatti con indicazione medica possono essere impugnate dall'interessato con ricorso amministrativo presso l'Ufficio entro dieci giorni dalla comunicazione. *

Art. 30 2. Medicazione coatta indicata a seguito di una misura *

Durante l'esecuzione di una misura terapeutica l'autorità collocante può disporre una medicazione coatta se ciò è indispensabile per attuare la misura in modo promettente dal punto di vista della psichiatria forense. *

La medicazione coatta indicata a seguito di una misura è ammissibile solo se è raccomandata e controllata da un medico specialista in psichiatria. *

L'autorità collocante informa l'interessato in merito alla prevista medicazione coatta indicata a seguito di una misura e gli dà la possibilità di esprimersi al riguardo. Essa ordina il patrocinio da parte di una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati o che gode della libera circolazione secondo la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati[18]*

L'autorità collocante deve verificare a intervalli regolari se continuano a sussistere i presupposti per una medicazione coatta indicata a seguito di una misura. *

4.5. Salute e assistenza

Art. 33 Medicamenti e generi voluttuari

Sono vietati il consumo e il possesso di alcol, medicamenti non prescritti e di stupefacenti o sostanze dagli effetti simili, nonché il loro commercio.

L'istituzione d'esecuzione provvede ai controlli necessari (quali analisi delle urine, del sangue, della saliva, dei capelli, striscio della mucosa orale, test del palloncino). In caso di risultato positivo le spese per il test sono a carico del collocato.

Art. 34 Spese di trattamento

Qualora le spese per trattamenti non siano coperte dalle spese d'esecuzione, dalle assicurazioni malattia, da altre assicurazioni o dalla partecipazione alle spese del collocato esse sono a carico del Cantone collocante. *

Le spese per la permanenza in ospedale o il trattamento in relazione a malattie o infortuni, che esistevano, rispettivamente sono stati subiti già prima del collocamento nell'istituzione d'esecuzione, devono essere assunte dalla persona collocata o dal Cantone collocante. Lo stesso vale, salvo in casi d'emergenza, per ferite o malattie causate intenzionalmente nell'istituzione d'esecuzione.

Prima di ogni trattamento non urgente, con l'ufficio collocante è necessario stabilire chi si assumerà le spese. Se la copertura delle spese non è garantita, il collocato deve versare un anticipo o dei pagamenti rateali. *

Le spese per il trattamento di ferite o malattie che il collocato subisce durante la permanenza non autorizzata al di fuori dell'istituzione d'esecuzione devono essere assunte dal collocato stesso.

4.6. Contatti all'interno delle istituzioni d'esecuzione e con l'esterno

Art. 35 Contatto tra i collocati

Se non sono stabilite norme diverse per motivi disciplinari o per altri motivi, i contatti verbali e per iscritto tra i collocati non vengono limitati.

Art. 36 Contatti con l'esterno

Nella misura in cui ciò sia compatibile con la gestione dell'istituzione d'esecuzione, i collocati hanno diritto di ricevere visite, di telefonare nonché di inviare lettere e pacchi a proprie spese come pure di riceverli. *

I contatti con le autorità di vigilanza non sono sottoposti a restrizioni. I contatti con il difensore possono essere limitati o vietati alle condizioni menzionate nell'articolo 84 capoverso 4 CP[19]*

I contatti con altre persone possono essere limitati o vietati ai fini della tutela della sicurezza e dell'ordine. Simili disposizioni possono essere pronunciate nei confronti di avvocati e di assistenti spirituali nonché di medici solo in caso di sospetto di abuso o in caso vi sia un pericolo per la sicurezza e l'ordine. *

Le persone interessate devono essere informate in merito alle misure di sicurezza. La documentazione ottenuta mediante misure di sicurezza deve essere distrutta o eliminata dopo l'analisi, al più tardi 90 giorni dopo l'acquisizione, nella misura in cui non sia necessaria nel quadro di un procedimento d'esecuzione penale, di un procedimento penale o per la difesa da pericoli. *

4.7. Regime disciplinare

Art. 37 Infrazioni disciplinari

Infrazioni contro la presente legge, le relative ordinanze, il regolamento interno e altre regolamentazioni delle istituzioni d'esecuzione, nonché contravvenzioni contro il piano d'esecuzione sono punite quali infrazioni disciplinari. *

In casi di lieve entità è possibile rinunciare a sanzioni disciplinari, se l'infrazione disciplinare può essere liquidata in altro modo.

Sono considerate gravi infrazioni disciplinari:

  1. atti di violenza, minacce o un comportamento sconveniente grave nei confronti del personale, di altri detenuti o di terzi;
  2. evasione, fuga, tentativo di fuga e complicità nella fuga;
  3. rifiuto del lavoro e istigazione a rifiutare il lavoro, nonché mancato ritorno dall'attività esterna, dall'uscita o dal congedo;
  4. ritorno da un'attività esterna, dall'uscita o dal congedo in stato di ebrietà o sotto l'effetto di droghe;
  5. grave danneggiamento intenzionale;
  6. introduzione, produzione, possesso e trasmissione a terzi di armi, nonché di oggetti simili ad armi o adatti all'uso quali armi pericolose;
  7. introduzione, possesso, produzione e consumo o commercio di droghe e alcol;
  8. introduzione, esportazione e consegna a terzi di oggetti, documenti e denaro contante, aggirando i controlli;
  9. contatti non consentiti con persone al di fuori dell'istituzione d'esecuzione;
  10. gravi disturbi dell'ordine e della sicurezza;
  11. delitti perseguibili solo su querela, per quanto si rinunci a una querela.

Art. 38 Sanzioni disciplinari

Sono consentite le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. ammonimento;
  2. limitazione o revoca del diritto di disporre di mezzi finanziari fino a tre mesi;
  3. esclusione dalla partecipazione alle attività in comune e del tempo libero, manifestazioni e corsi fino a tre mesi, in caso di recidiva fino a sei mesi;
  4. limitazione o privazione di media scritti ed elettronici, nonché del possesso di apparecchi per la riproduzione audio e video fino a due mesi, in caso di recidiva fino a sei mesi;
  5. limitazione o revoca del diritto di visita e di corrispondenza fino a tre mesi. Sono fatti salvi i contatti con le autorità di vigilanza, i difensori, gli avvocati, gli assistenti spirituali nonché i medici;
  6. sospensione delle uscite e dei congedi fino a sei mesi;
  7. multa fino a 200 franchi;
  8. isolamento in cella o in camera fino a 14 giorni;
  9. arresto fino a 14 giorni.

Si possono unire fra loro diverse sanzioni disciplinari. Non è permesso disporre contemporaneamente l'arresto e la multa, nonché l'isolamento in cella o in camera e l'arresto.

… *

L'arresto è consentito soltanto in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute.

Art. 39 Confisca e sequestro

Gli oggetti utilizzati per commettere infrazioni disciplinari vengono confiscati. Essi vengono messi tra gli effetti personali se può esserne accertata la proprietà.

Se ciò non è possibile o se gli oggetti sono adatti unicamente a un uso illegale, essi vengono venduti a favore di un fondo a sostegno di detenuti o ex detenuti oppure vengono distrutti, se la vendita non è possibile.

Art. 40 Restrizioni per particolari tipi di carcerazione

In caso di esecuzione in regime aperto, di semiprigionia e di lavoro in esternato, le sanzioni disciplinari conformemente all'articolo 38 lettere c, d ed e possono essere comminate per al massimo un mese.

In caso di semiprigionia e di lavoro in esternato, la sospensione delle uscite o dei congedi può essere comminata per al massimo un mese.

Per la carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri valgono le relative disposizioni della legislazione d'applicazione cantonale.

Art. 42 Competenza per decisioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari vengono disposte dall'istituzione d'esecuzione. *

Se l'oggetto dell'infrazione è il direttore di un penitenziario decide l'Ufficio. La procedura si conforma all'articolo 46. *

Le sanzioni disciplinari devono di regola essere eseguite nell'istituzione d'esecuzione che le ha disposte. *

Le sanzioni disciplinari disposte a carico di un collocato di un'altra istituzione d'esecuzione o durante la carcerazione vengono eseguite a seconda delle possibilità e su richiesta.

Art. 42a * Prescrizione

Le infrazioni disciplinari cadono in prescrizione dopo sei mesi dal momento in cui sono state commesse. Se una persona evade dall'istituzione d'esecuzione, il termine di prescrizione ammonta a un anno dall'evasione.

L'esecuzione di una sanzione disciplinare cade in prescrizione sei mesi dopo il passaggio in giudicato della disposizione.

Art. 43 Regolamentazione complementare *

Per valutare infrazioni disciplinari si applicano per analogia le disposizioni della parte generale del Codice penale[20].

Per il resto trovano applicazione le direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene concernenti il diritto disciplinare negli stabilimenti concordatari.

5. Trattamento di dati personali *

Art. 43a * Trattamento dei dati da parte delle autorità d'esecuzione

Le autorità d'esecuzione sono autorizzate a trattare i dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, e a svolgere attività di profilazione, se ciò è necessario per adempiere ai loro compiti ufficiali.

Art. 44 Comunicazione dei dati tra autorità *

Le autorità d'esecuzione possono scambiare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, tra di loro e con altre autorità, se ciò è necessario per adempiere ai loro compiti ufficiali. *

Le autorità d'esecuzione comunicano alla Polizia cantonale se un collocato in relazione al quale esistono particolari problemi di sicurezza: *

  1. inizia l'espiazione di una pena o di una misura, viene trasferito o rilasciato;
  2. beneficia del regime aperto;
  3. non si è presentato per l'espiazione di una pena o di una misura;
  4. è evaso nel corso dell'esecuzione della pena o della misura.

Le autorità d'esecuzione sono autorizzate a segnalare alle autorità d'esecuzione penale reati da perseguire d'ufficio, senza che gli autori della denuncia debbano essere preventivamente liberati dal segreto d'ufficio. *

Art. 44a * Scambio di dati con specialisti

L'autorità collocante mette a disposizione degli specialisti ufficiali e privati ai quali sono stati affidati compiti legati all'esecuzione la documentazione necessaria per l'adempimento dei loro compiti ufficiali o previsti dal contratto.

Gli specialisti ufficiali e privati ai quali è stata affidata l'esecuzione di una misura o di una terapia di diritto penale presentano rapporto all'autorità committente, periodicamente o su richiesta, in merito all'andamento dell'esecuzione.

A prescindere da obblighi di segretezza particolari, gli specialisti ufficiali e privati sono tenuti a informare l'autorità collocante e le autorità d'esecuzione in merito a pericoli seri per il collocato, per terzi o per l'istituzione d'esecuzione e in merito a preparativi di fuga.

Negli altri casi informano l'autorità collocante e le autorità d'esecuzione in merito a fatti rilevanti per l'esecuzione, se sono stati autorizzati a farlo o se sono stati liberati dal segreto d'ufficio o professionale.

Art. 45a * Conservazione, offerta, distruzione o eliminazione di dati personali

I dati personali riferiti a condannati o collocati per uno dei reati previsti dall'elencati nell'articolo 64 capoverso 1 CP[21] devono essere offerti all'Archivio di Stato 30 anni dopo il rilascio o il trasferimento.

I dati personali rimanenti devono essere offerti all'Archivio di Stato dieci anni dopo il rilascio o il trasferimento del condannato o del collocato.

I termini di conservazione conformemente al capoverso 1 e al capoverso 2 possono essere superati, qualora i dati personali siano necessari per i seguenti scopi:

  1. in un procedimento d'esecuzione penale, in un procedimento penale o per la difesa da pericoli;
  2. per scopi di ricerca, pianificazione e statistica;
  3. per scopi probatori o di sicurezza oppure per la tutela di interessi degni di protezione dell'interessato;
  4. per l'accertamento, l'attuazione o la prevenzione di diritti in relazione all'esecuzione della pena.

In questi casi i dati personali devono essere offerti all'Archivio di Stato quando non sono più necessari.

Se l'Archivio di Stato non valuta i dati personali quali dati di valore archivistico, essi devono essere distrutti o eliminati.

6. Rimedi giuridici

Art. 46 Procedura di opposizione interna al penitenziario *

… *

Il collocato può presentare opposizione scritta all'istituzione d'esecuzione contro decisioni di istituzioni d'esecuzione cantonali e di altre istituzioni d'esecuzione gestite nel Cantone, entro dieci giorni dalla comunicazione. L'interessato può essere sentito per la prima volta durante la procedura di opposizione. *

L'opposizione non ha effetto sospensivo. *

La procedura di opposizione è gratuita. *

Art. 47 Procedura di ricorso interna all'Amministrazione *

Le decisioni di istituzioni d'esecuzione cantonali nonché di altre istituzioni d'esecuzione gestite nel Cantone e di società di sicurezza coinvolte possono essere impugnate con ricorso amministrativo all'Ufficio entro 30 giorni dalla comunicazione. *

L'interessato e la Procura pubblica possono impugnare le decisioni dell'Ufficio dinanzi al Dipartimento preposto entro 30 giorni dalla comunicazione. *

L'Ufficio e il Dipartimento comunicano alla Procura pubblica le loro decisioni. *

Art. 48 Ricorso al Tribunale d'appello *

Gli interessati e la Procura pubblica possono presentare ricorso di diritto penale contro le decisioni del Dipartimento dinanzi al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione. *

Per la procedura di ricorso fanno stato le disposizioni del Codice di procedura penale[22]*

6a. Compito speciale *

Art. 48a * Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza *

L'Ufficio gestisce un ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza. Per adempiere questo compito l'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza è autorizzato a trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione. *

Dopo aver ricevuto una segnalazione conformemente all'articolo 16b capoverso 3 lettera b o all'articolo 16c capoverso 1 della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni[23], l'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza contatta immediatamente la persona segnalata e le propone una consulenza gratuita. *

Se la persona segnalata non desidera ricevere una consulenza, l'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza distrugge o elimina immediatamente la documentazione o le informazioni ricevute dalla Polizia cantonale. *

L'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza può rivelare a terzi fatti di cui è venuto a conoscenza attraverso la consulenza volontaria e trasmettere la documentazione relativa a una consulenza volontaria solo se la persona che ha ricevuto consulenza è d'accordo. *

7. Disposizioni finali

Art. 50 Diritto transitorio

Fino all'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, il presidente di circolo competente nel luogo decide la conversione di multe conformemente all'articolo 5 capoverso 3 della presente legge.

Fino all'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Cantone e comuni (NPC grigionese) le spese relative all'esecuzione di misure ai sensi dell'articolo 7 della presente legge vanno a carico del Comune nel quale gli interessati avevano l'ultimo domicilio o l'ultima dimora.

Art. 51 Coordinamento con la NPC grigionese

Se disposizioni della legge sulla giustizia penale dell'8 giugno 1958[25] vengono modificate dalla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Cantone e comuni (NPC grigionese) e della presente legge e se la NPC grigionese entra in vigore contemporaneamente alla presente legge o dopo di essa, il testo di queste disposizioni si conforma all'articolo 49 numero 2 della presente legge.

Se la NPC grigionese viene respinta, le disposizioni seguenti ricevono questo testo:

  1. articolo 7 capoverso 1: Le spese dell'esecuzione delle pene detentive sono a carico del Cantone. I condannati in buone condizioni finanziarie devono essere obbligati nella sentenza a versare contributi alle spese d'esecuzione.
  2. articolo 7 capoverso 2: Le spese d'esecuzione di misure sono a carico del comune nel quale gli interessati avevano l'ultimo domicilio o l'ultima dimora, per quanto non siano terzi ad assumersi le spese. Nella sentenza, i condannati in buone condizioni finanziarie possono venire obbligati a partecipare alle spese d'esecuzione.

Art. 51a * Disposizioni transitorie

L'autorizzazione di istituzioni private per la gestione di uno stabilimento per l'esecuzione di pene e misure rimane valida per due anni dopo l'entrata in vigore della procedura di autorizzazione.

Gli apparecchi riconoscibili di trasmissione e di registrazione di immagini di cui all'articolo 23a in esercizio al momento dell'entrata in vigore possono continuare a essere utilizzati sotto il nuovo diritto, se entro due anni sono soddisfatti i presupposti richiesti per la sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini.

Art. 52 Referendum, entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[26].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[27].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.08.2009 01.01.2010 atto normativo prima versione -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 5 cpv. 3 modifica 2010, 2403
16.06.2010 01.01.2011 Art. 5 cpv. 4 introduzione 2010, 2403
16.06.2010 01.01.2011 Art. 7 revisione totale 2010, 2403
16.06.2010 01.01.2011 Art. 13 cpv. 1, c) modifica 2010, 2403
16.06.2010 01.01.2011 Art. 16 revisione totale 2010, 2403
16.06.2010 01.01.2011 Art. 17 cpv. 2 modifica -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 17 cpv. 3 modifica 2010, 2403
16.06.2010 01.01.2011 Art. 18 revisione totale 2010, 2403
16.06.2010 01.01.2011 Art. 20 cpv. 2 modifica 2010, 2403
07.12.2011 01.01.2013 Art. 13 cpv. 1, i) modifica -
07.12.2011 01.01.2013 Art. 17 cpv. 4 modifica -
18.11.2014 01.01.2016 Art. 7 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 7 cpv. 2 abrogazione 2014-031
02.02.2016 01.01.2017 Art. 5 cpv. 1 modifica 2016-001
27.08.2021 01.01.2022 Art. 1 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 3 cpv. 1, a) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 3 cpv. 1, c) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 4 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 4 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 4 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 4 cpv. 3 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 4a introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 5 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 5 cpv. 3 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 7 cpv. 3 abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 2, a) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 2, b) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 2, c) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 2, e) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 2, f) introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 8 cpv. 3 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Titolo 2.3. abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 9 abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 10 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 10 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 10 cpv. 5 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 11 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13 cpv. 1, c) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13 cpv. 1, d) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13 cpv. 1, i) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13 cpv. 1, j) introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13a introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13b introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13c introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13d introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13e introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13f introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 13g introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 15 cpv. 3 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Titolo 4.2. modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 17 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 17 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 17 cpv. 3 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 17 cpv. 4 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 18 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 18 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 18 cpv. 3 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 19 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 19 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 20 abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 22 cpv. 1, a) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 23 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 23a introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 23b introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 24 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 24 cpv. 4 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 25 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 25 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 25 cpv. 2 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 25 cpv. 3 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Titolo 4.4. modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 26 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 26 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 26 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 27 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 27 cpv. 3 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 28 abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 29 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 29 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 29 cpv. 1, a) abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 29 cpv. 1, b) abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 29 cpv. 1, c) abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 29 cpv. 2 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 30 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 30 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 30 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 30 cpv. 3 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 30 cpv. 4 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 31 abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 32 abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 34 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 34 cpv. 3 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 36 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 36 cpv. 2 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 36 cpv. 3 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 36 cpv. 4 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 37 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 38 cpv. 1, e) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 38 cpv. 1, i) modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 38 cpv. 3 abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 41 abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 42 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 42 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 42 cpv. 3 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 42a introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 43 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Titolo 5. modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 43a introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 44 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 2, a) introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 2, b) introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 2, c) introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 2, d) introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 44 cpv. 3 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 44a introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 45 abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 45a introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 46 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 46 cpv. 1 abrogazione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 46 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 46 cpv. 3 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 46 cpv. 4 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 47 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 47 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 47 cpv. 2 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 47 cpv. 3 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 48 modifica titolo 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 48 cpv. 1 modifica 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 48 cpv. 2 introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Titolo 6a. introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 48a introduzione 2021-049
27.08.2021 01.01.2022 Art. 51a introduzione 2021-049
14.06.2022 01.01.2025 Art. 48 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 48 cpv. 1 modifica 2023-008
27.08.2025 01.01.2026 Art. 48a modifica titolo 2025-071
27.08.2025 01.01.2026 Art. 48a cpv. 1 modifica 2025-071
27.08.2025 01.01.2026 Art. 48a cpv. 2 modifica 2025-071
27.08.2025 01.01.2026 Art. 48a cpv. 3 modifica 2025-071
27.08.2025 01.01.2026 Art. 48a cpv. 4 modifica 2025-071

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.08.2009 01.01.2010 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 3 cpv. 1, a) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 3 cpv. 1, c) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 4 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 4 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 4 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 4 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 4a 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 5 cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 5 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 5 cpv. 3 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2403
Art. 5 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 5 cpv. 4 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2403
Art. 7 16.06.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 2403
Art. 7 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 7 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 7 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 8 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 8 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 8 cpv. 2, a) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 8 cpv. 2, b) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 8 cpv. 2, c) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 8 cpv. 2, e) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 8 cpv. 2, f) 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 8 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Titolo 2.3. 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 9 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 10 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 10 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 10 cpv. 5 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 11 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 13 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 13 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 13 cpv. 1, c) 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2403
Art. 13 cpv. 1, c) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 13 cpv. 1, d) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 13 cpv. 1, i) 07.12.2011 01.01.2013 modifica -
Art. 13 cpv. 1, i) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 13 cpv. 1, j) 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 13a 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 13b 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 13c 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 13d 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 13e 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 13f 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 13g 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 15 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Titolo 4.2. 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 16 16.06.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 2403
Art. 17 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 17 cpv. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 17 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 17 cpv. 3 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2403
Art. 17 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 17 cpv. 4 07.12.2011 01.01.2013 modifica -
Art. 17 cpv. 4 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 18 16.06.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 2403
Art. 18 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 18 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 18 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 19 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 19 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 20 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 20 cpv. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2403
Art. 22 cpv. 1, a) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 23 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 23a 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 23b 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 24 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 24 cpv. 4 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 25 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 25 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 25 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 25 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Titolo 4.4. 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 26 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 26 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 26 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 27 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 27 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 28 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 29 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 29 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 29 cpv. 1, a) 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 29 cpv. 1, b) 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 29 cpv. 1, c) 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 29 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 30 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 30 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 30 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 30 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 30 cpv. 4 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 31 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 32 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 34 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 34 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 36 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 36 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 36 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 36 cpv. 4 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 37 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 38 cpv. 1, e) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 38 cpv. 1, i) 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 38 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 41 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 42 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 42 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 42 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 42a 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 43 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Titolo 5. 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 43a 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 44 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 44 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 44 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 44 cpv. 2, a) 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 44 cpv. 2, b) 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 44 cpv. 2, c) 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 44 cpv. 2, d) 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 44 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 44a 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 45 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 45a 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 46 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 46 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 abrogazione 2021-049
Art. 46 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 46 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 46 cpv. 4 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 47 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 47 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 47 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 47 cpv. 3 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 48 27.08.2021 01.01.2022 modifica titolo 2021-049
Art. 48 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 48 cpv. 1 27.08.2021 01.01.2022 modifica 2021-049
Art. 48 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 48 cpv. 2 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Titolo 6a. 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 48a 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 48a 27.08.2025 01.01.2026 modifica titolo 2025-071
Art. 48a cpv. 1 27.08.2025 01.01.2026 modifica 2025-071
Art. 48a cpv. 2 27.08.2025 01.01.2026 modifica 2025-071
Art. 48a cpv. 3 27.08.2025 01.01.2026 modifica 2025-071
Art. 48a cpv. 4 27.08.2025 01.01.2026 modifica 2025-071
Art. 51a 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049