La presente legge disciplina l'esecuzione di sanzioni penali, l'assistenza riabilitativa e l'assistenza sociale nonché altri compiti che vengono delegati agli uffici competenti per l'esecuzione giudiziaria. In assenza di disposizioni particolari, la legge è applicabile anche alle forme di privazione della libertà menzionate all'articolo 13 che non interessano l'esecuzione di sanzioni penali. *
Le direttive decise e dichiarate vincolanti dalla Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene sono direttamente applicabili a complemento della presente legge.