La presente ordinanza disciplina l'esecuzione di sanzioni penali, nella misura in cui la competenza spetti al Cantone dei Grigioni e non trovi applicazione l'ordinanza sulle istituzioni d'esecuzione nel Cantone dei Grigioni[3].
350.510
Ordinanza sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni
(Ordinanza sull'esecuzione giudiziaria, OEG)
Preambolo
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Coinvolgimento di terzi
Gli uffici competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure stipulano un accordo di prestazioni con le istituzioni e i penitenziari statali e privati nonché con specialisti ufficiali e privati coinvolti per l'adempimento di singoli compiti d'esecuzione, se essi autorizzano i terzi coinvolti a disporre misure di sicurezza, coercitive o disciplinari.
Nell'accordo di prestazioni essi disciplinano il tipo e l'entità del trasferimento dei compiti, le facoltà delegate nonché gli ulteriori diritti e doveri.
2. Competenza
Art. 3 Governo
Il Governo è competente in particolare per:
- la stipulazione di accordi con altri Cantoni relativi alla creazione e alla gestione di istituzioni d'esecuzione comuni;
- la richiesta di introdurre in via sperimentale nuove forme d'esecuzione (art. 387 cpv. 4 lett. a CP[4]);
- la richiesta di permettere in via sperimentale che l'esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati (art. 387 cpv. 4 lett. b CP).
Art. 4 Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità
Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è il Dipartimento competente per l'esecuzione giudiziaria.
Esso esercita la vigilanza sull'esecuzione giudiziaria, nella misura in cui il diritto federale o il diritto cantonale non deleghi questo compito a un'autorità giudiziaria.
Art. 5 Ufficio per l'esecuzione giudiziaria 1. Compito
L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria (Ufficio) è competente per l'esecuzione e lo svolgimento di pene e misure, nonché per l'esecuzione della carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione, della carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri nonché dell'arresto da scontare fuori del servizio, nella misura in cui non sia previsto nulla di diverso.
Per il resto l'Ufficio è competente per l'assistenza riabilitativa, per il controllo delle norme di condotta e per l'assistenza sociale a persone che hanno commesso reati nel Cantone dei Grigioni, per la consulenza a persone che esercitano violenza e per altri compiti assegnatigli per legge, ordinanza o direttiva.
Art. 6 2. Esecuzione di decisioni penali
L'Ufficio:
- esegue le pene detentive pronunciate da tribunali e autorità di perseguimento penale grigionesi, le misure sostitutive della carcerazione preventiva o di sicurezza, le misure ambulatoriali e stazionarie, le altre misure, l'internamento nonché le pene detentive e le misure la cui espiazione è iniziata anticipatamente;
- si occupa dell'assistenza riabilitativa e controlla le norme di condotta imposte;
- su incarico della Procura dei minorenni, esegue tutte le misure protettive e le pene, salvo le multe;
- su incarico della Procura dei minorenni accompagna i minori condannati con la condizionale o rilasciati con la condizionale durante il periodo di prova e vigila sul rispetto delle norme di condotta imposte;
- esegue le pene detentive e le misure pronunciate da tribunali militari, se il Cantone dei Grigioni è designato quale Cantone di esecuzione;
- rileva l'esecuzione di sentenze extracantonali nell'ambito dell'ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare[5] o delega l'esecuzione di sentenze e di decisioni penali grigionesi ad altri Cantoni;
- rileva l'esecuzione di sentenze straniere secondo le regolamentazioni della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale[6] e delle convenzioni internazionali determinanti.
Art. 7 3. Esecuzione di altri tipi di carcerazione
L'Ufficio esegue la carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista di estradizione, la carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri nonché l'arresto da scontare fuori del servizio, se non è competente un'altra autorità.
Art. 8 4. Decisioni di esecuzione
L'Ufficio è in particolare competente per le seguenti decisioni di esecuzione:
- determinazione del luogo dell'esecuzione (art. 16 e art. 18 LEG[7]) o del servizio d'esecuzione;
- concessione della liberazione condizionale e definitiva da una misura terapeutica stazionaria secondo l'articolo 59 fino all'articolo 61 del Codice penale[8] (art. 62 e art. 62b CP);
- soppressione di misure stazionarie (art. 62c CP), se contestualmente in un procedimento giudiziario non occorre decidere in merito alle conseguenze giuridiche;
- disposizione del trattamento stazionario per dare inizio al trattamento ambulatoriale (art. 63 cpv. 3 CP);
- soppressione del trattamento ambulatoriale (art. 63a CP), se contestualmente in un procedimento giudiziario non occorre decidere in merito alle conseguenze giuridiche;
- concessione della liberazione condizionale e definitiva dall'internamento (art. 64a CP);
- esecuzione della pena detentiva in forma di semiprigionia, di lavoro di pubblica utilità o di sorveglianza elettronica (art. 77b, art. 79a e art. 79 cpv. 2 CP);
- concessione della liberazione condizionale dall'esecuzione della pena (art. 86 CP);
- determinazione del periodo di prova e di norme di condotta in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena e dall'esecuzione di misure stazionarie (art. 87 CP);
- interruzione dell'esecuzione (art. 90 e art. 92 CP nonché art. 19 LEG);
- sospensione della pena a favore di una misura stazionaria (art. 9 OCP-CPM[9]);
- sospensione della pena a seguito di mancata idoneità alla carcerazione (art. 17 LEG);
- proroga del periodo di prova, soppressione o disposizione dell'assistenza riabilitativa nonché modifica di norme di condotta per liberati condizionalmente (art. 95 cpv. 4 CP);
- concessione di allentamenti del regime di esecuzione, se questa competenza non è stata delegata all'istituzione d'esecuzione;
- determinazione della partecipazione alle spese d'esecuzione (art. 8 LEG);
- allentamenti del regime di esecuzione durante l'esecuzione anticipata della pena e durante l'esecuzione stazionaria anticipata di misure, a condizione che la direzione del procedimento competente acconsenta.
Art. 9 5. Proposte d'esecuzione
L'Ufficio inoltra ai tribunali e alle autorità di perseguimento penale competenti delle proposte in particolare per le decisioni seguenti:
- protrazione della misura stazionaria (art. 59 cpv. 4 e art. 60 cpv. 4 CP[10]);
- ripristino dell'esecuzione di liberati condizionalmente da misure stazionarie e dall'internamento (art. 62a cpv. 3 e art. 64a cpv. 3 CP);
- soppressione di misure stazionarie, se contestualmente in un procedimento giudiziario occorre decidere in merito alle conseguenze giuridiche. nonché decisione successiva (art. 62c cpv. 1 - cpv. 5 CP);
- modifica della misura terapeutica stazionaria (art. 62c cpv. 6 CP);
- protrazione del trattamento ambulatoriale (art. 63 cpv. 4 CP);
- soppressione di misure ambulatoriali, se contestualmente in un procedimento giudiziario occorre decidere in merito alle conseguenze giuridiche, nonché decisione successiva per mancanza di prospettive di successo o raggiungimento della durata massima (art. 63a, art. 63b cpv. 2 - cpv. 5 CP);
- protrazione del periodo di prova, dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta per internati liberati condizionalmente, per evitare reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 CP (art. 64a cpv. 2 CP);
- modifica della sanzione (art. 65 CP);
- protrazione del periodo di prova, dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta per liberati condizionalmente dall'esecuzione della pena che hanno commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 CP (art. 87 cpv. 3 CP);
- ripristino dell'esecuzione della pena di liberati condizionalmente (art. 95 cpv. 5 CP);
- protrazione del periodo di prova, soppressione o disposizione dell'assistenza riabilitativa nonché modifica di norme di condotta per condannati con la condizionale (art. 95 cpv. 4 CP);
- fine e modifica delle misure protettive (art. 12 segg. DPMin[11]);
- liberazione condizionale (art. 27 segg. DPMin);
- disposizione della carcerazione di sicurezza (art. 364a LGP[12]).
Art. 10 6. Autorità di ricorso
L'Ufficio è l'autorità di ricorso ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 della legge sull'esecuzione giudiziaria[13].
Art. 11 7. Altri compiti
L'Ufficio stipula accordi con terzi coinvolti per l'esecuzione di pene e misure, nella misura in cui non sia previsto nulla di diverso.
L'Ufficio esamina l'esecutorietà e la questione relativa a sanzioni pendenti in altri Cantoni. Esso disciplina l'assunzione nonché la cessione dell'esecuzione.
L'Ufficio prende posizione in merito a domande di uno Stato estero concernenti l'assunzione dell'esecuzione di sanzioni penali e presenta domande per il trasferimento dell'esecuzione della pena a uno Stato estero.
Nell'ambito dell'assistenza sociale, l'Ufficio è competente per il reclutamento e l'accompagnamento di aiutanti. Essi assistono le persone loro affidate a titolo volontario. Le spese in contanti possono essere indennizzate.
L'Ufficio assume la consulenza a persone che esercitano violenza.
Art. 12 Tribunale regionale
Per la dichiarazione d'esecutorietà di sentenze penali pronunciate all'estero è competente il tribunale regionale che avrebbe giudicato il fatto se il reato fosse stato commesso in Svizzera.
Esso decide su richiesta dell'Ufficio.
Art. 13 Ufficio della migrazione e del diritto civile
L'Ufficio della migrazione e del diritto civile è competente per l'esecuzione dell'espulsione.
3. Procedura d'esecuzione
3.1. Pene e internamento
3.1.1. Forme di esecuzione particolari
Art. 14 Lavoro di pubblica utilità
Su richiesta, l'Ufficio può disporre l'esecuzione di una pena in forma di lavoro di pubblica utilità, se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 79a capoverso 1 e capoverso 2 del Codice penale[14].
L'Ufficio può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.
Art. 15 Semiprigionia
Su richiesta, l'Ufficio può disporre l'esecuzione di una pena detentiva in forma di semiprigionia, se i requisiti di cui all'articolo 77b del Codice penale[15] sono soddisfatti.
L'Ufficio può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.
Art. 16 Sorveglianza elettronica
Su richiesta, l'Ufficio può disporre l'esecuzione di una pena in forma di sorveglianza elettronica, se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 79b capoverso 1 e capoverso 2 del Codice penale[16].
L'Ufficio può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.
3.1.2. Esecuzione ordinaria
Art. 17 Esecuzione ordinaria in regime chiuso e aperto
I condannati che non soddisfano i presupposti per l'ammissione al lavoro di pubblica utilità, alla semiprigionia o alla sorveglianza elettronica o che non fanno uso di queste possibilità di esecuzione, vengono chiamati a scontare la pena detentiva in regime aperto o chiuso.
Il condannato è collocato in un'istituzione d'esecuzione in regime chiuso o in un reparto chiuso di un'istituzione d'esecuzione in regime aperto se vi è il pericolo che evada o vi è da attendersi che commetta altri reati. Sono considerate di regime chiuso le istituzioni d'esecuzione o sezioni di istituzioni d'esecuzione che per via della loro struttura e della loro gestione sono idonee a evitare fughe o pericoli per terzi.
L'Ufficio stabilisce la data d'inizio dell'esecuzione della pena in modo tale che al condannato rimanga tempo a sufficienza per regolare i propri affari professionali e privati.
Su richiesta, l'Ufficio può posticipare l'inizio dell'esecuzione della pena se in questo modo:
- possono essere evitati notevoli rischi per la salute o altri notevoli svantaggi irreparabili; e
- non viene né messa in dubbio l'esecuzione della pena, né scaturiscono rischi elevati per terzi.
3.1.3. Avvio dell'esecuzione
Art. 18 Condannati detenuti
Se un condannato si trova già in carcere, il passaggio a un altro tipo di detenzione in base alla sentenza nel frattempo passata in giudicato viene registrato negli atti.
Si esamina se il condannato possa essere trasferito in un'istituzione d'esecuzione aperta.
Art. 19 Mandato d'esecuzione e obbligo d'informazione
L'Ufficio stabilisce l'istituzione d'esecuzione in cui eseguire la pena o l'internamento.
Esso mette a disposizione dell'istituzione incaricata dell'esecuzione il mandato d'esecuzione provvisto dei principali dati dell'esecuzione, nonché una copia della sentenza motivata, perizie psichiatriche disponibili e le altre informazioni necessarie per lo svolgimento dell'esecuzione.
Art. 20 Ricerca del luogo di dimora, arresto e accompagnamento da parte della polizia
Se il condannato non contatta l'Ufficio entro il termine impostogli o se non inizia a scontare la pena o l'internamento, l'Ufficio può farlo ricercare allo scopo di scoprire la sua dimora o di arrestarlo nonché farlo arrestare e accompagnare dalla polizia dalla polizia.
In questi casi l'Ufficio decide subito dopo l'arresto se il condannato debba scontare la sua pena dapprima in regime chiuso o se possa essere collocato in un'istituzione d'esecuzione in regime aperto. Di regola non è più possibile l'esecuzione della pena nelle forme di semiprigionia e di sorveglianza elettronica.
3.1.4. Allentamenti del regime di esecuzione
Art. 21 Uscite e congedi
Su richiesta, l'Ufficio può autorizzare uscite e congedi, se i requisiti di cui all'articolo 84 capoverso 6 del Codice penale[17] sono soddisfatti.
L'Ufficio può delegare all'istituzione d'esecuzione la facoltà di autorizzare uscite o congedi.
Art. 22 Lavoro e alloggio in esternato
Su richiesta l'Ufficio può disporre il lavoro e l'alloggio in esternato quali fasi precedenti la liberazione, se i requisiti di cui all'articolo 77a del Codice penale[18] sono soddisfatti.
L'Ufficio può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.
Art. 23 Sorveglianza elettronica anziché lavoro e alloggio in esternato
Su richiesta, anziché il lavoro e l'alloggio in esternato l'Ufficio può disporre la sorveglianza elettronica, se i requisiti di cui all'articolo 79b capoverso 1 e capoverso 2 del Codice penale[19] sono soddisfatti.
L'Ufficio può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.
3.2. Misure terapeutiche
Art. 24 Misure ambulatoriali 1. Accordo terapeutico
L'Ufficio è competente per l'esecuzione del trattamento ambulatoriale. Esso designa il terapeuta curante e disciplina i dettagli in un accordo terapeutico.
L'accordo terapeutico disciplina in particolare l'incarico e gli obiettivi del trattamento.
L'Ufficio mette a disposizione del terapeuta curante una copia della sentenza, perizie psichiatriche esistenti e le ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione della misura ambulatoriale.
L'Ufficio consegna al condannato l'accordo terapeutico e chiede al condannato di firmarlo per confermarne la ricezione.
Art. 25 2. Contratto terapeutico
Il terapeuta stipula con il condannato un contratto terapeutico. Tale contratto disciplina in particolare il tipo, la forma e lo svolgimento del trattamento.
Il terapeuta fornisce all'Ufficio una copia del contratto terapeutico.
Art. 26 3. Misura ambulatoriale durante l'esecuzione
L'Ufficio informa l'istituzione d'esecuzione in merito all'accordo e al contratto terapeutico.
L'istituzione d'esecuzione prepara l'infrastruttura per le misure ambulatoriali durante l'esecuzione e coordina la terapia con la pianificazione dell'esecuzione.
Art. 27 Misure stazionarie 1. Esecuzione
L'Ufficio stabilisce le date per l'esecuzione della misura e decide in quale istituzione d'esecuzione debba essere eseguita la misura stazionaria.
Se ciò è giustificato da circostanze particolari, può essere autorizzato un rinvio.
Art. 28 2. Mandato d'esecuzione e obbligo d'informazione
L'Ufficio mette a disposizione dell'istituzione incaricata dell'esecuzione il mandato d'esecuzione provvisto dei principali dati dell'esecuzione, nonché una copia della sentenza, perizie psichiatriche disponibili e le altre informazioni necessarie per lo svolgimento dell'esecuzione.
Art. 29 Disposizioni comuni 1. Obbligo di notifica e di presentare rapporto
Il terapeuta deve informare immediatamente l'Ufficio o l'istituzione d'esecuzione circa eventi straordinari, come ad esempio la ripetuta inosservanza degli accordi o degli appuntamenti, il comportamento non cooperativo o la messa in pericolo di terzi.
Con la stipulazione dell'accordo terapeutico il terapeuta viene liberato dall'obbligo di mantenere il segreto nei confronti dell'Ufficio.
Il terapeuta presenta periodicamente o su richiesta rapporto all'Ufficio in merito al decorso del trattamento.
Art. 30 2. Obbligo di collaborazione
Il condannato è tenuto a cooperare per raggiungere gli obiettivi di trattamento stabiliti.
Deve in particolare rispettare gli appuntamenti di trattamento e gli accordi con il terapeuta, garantire la propria reperibilità nonché comunicare immediatamente un cambiamento di indirizzo.
Art. 31 3. Ricerca del luogo di dimora, arresto e accompagnamento da parte della polizia
Se il condannato non contatta l'Ufficio entro il termine impostogli, se non si presenta per il colloquio ordinato, non si presenta per l'esecuzione di una misura o se è di ignota dimora, l'Ufficio può farlo ricercare allo scopo di scoprire la sua dimora o di arrestarlo nonché farlo arrestare e accompagnare dalla polizia.
4. Procedura d'esecuzione nel diritto penale minorile
Art. 32 Commissione specialistica in materia di diritto penale minorile 1. Competenza
La commissione specialistica dell'autorità penale minorile del Cantone di Zurigo esercita la funzione di commissione specialistica in materia di diritto penale minorile nel Cantone dei Grigioni.
Essa assume i compiti ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 DPMin[20]. La Procura dei minorenni può sottoporre alla commissione specialistica in materia di diritto penale minorile ulteriori decisioni nelle procedure di esecuzione e di istruttoria in materia di diritto penale minorile fondamentali per la sicurezza pubblica.
La commissione specialistica in materia di diritto penale minorile formula raccomandazioni con carattere di consulenza a destinazione della Procura dei minorenni.
Art. 33 2. Procedura
Per i membri della commissione specialistica in materia di diritto penale minorile valgono i motivi di ricusazione conformemente all'articolo 56 CPP[21].
Se viene fatto valere un motivo di ricusazione contro un membro della commissione specialistica in materia di diritto penale minorile, la Procura dei minorenni decide in merito in via definitiva.
La Procura dei minorenni disciplina le ulteriori questioni procedurali in un'istruzione.
Art. 34 3. Finanziamento
Il Cantone dei Grigioni indennizza la commissione specialistica dell'autorità penale minorile del Cantone di Zurigo per il suo sostegno in qualità di commissione specialistica in materia di diritto penale minorile secondo le aliquote vigenti.
Art. 35 Regolamentazioni complementari
Qualora non sia previsto nulla di diverso, per l'esecuzione penale minorile valgono per analogia gli articolo 14 - articolo 33 dell'ordinanza.
5. Spese di esecuzione
Art. 36 Unità finale d'imputazione
Qualora non sia previsto nulla di diverso, l'Ufficio si assume le spese per l'esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di adulti, mentre la Procura pubblica si assume le spese dell'esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di minori.
L'Ufficio e la Procura pubblica sono autorizzati a effettuare spese necessarie per l'esecuzione extracantonale di sanzioni privative della libertà.
6. Disposizione finale
Art. 37 Disposizione transitoria
Le nuove regolamentazioni in materia di vigilanza finanziaria sono valide a partire dal primo anno contabile che inizia dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2021 | 01.01.2022 | atto normativo | prima versione | 2021-050 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 21.12.2021 | 01.01.2022 | prima versione | 2021-050 |