La presente ordinanza disciplina la retribuzione dei membri dell'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali e del tribunale arbitrale secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali.
370.310
Ordinanza concernente la retribuzione di autorità di conciliazione e tribunale arbitrale secondo la LAPCA (ORACTA)
del 02.01.2025 (stato 01.01.2025)
Preambolo
visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 7 cpv. 3 della legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali[2]
Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Retribuzione 1. Autorità di conciliazione
Sedute, studio degli atti, corrispondenza, compilazione di decisioni, rapporti e simili delle autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali vengono indennizzati secondo l'onere di tempo giustificato conformemente all'aliquota definita nell'articolo 7 capoverso 1 della legge d'applicazione relativa alla procedura di conciliazione e di arbitrato secondo il diritto federale in materia di assicurazioni sociali[3].
La competenza per la determinazione della retribuzione e del rimborso spese spetta alla commissione amministrativa del Tribunale d'appello.
Art. 3 2. Tribunale arbitrale
La retribuzione dei membri designati del tribunale arbitrale consiste in:
- un'indennità giornaliera, se la loro attività giudiziaria è associata a una seduta;
- una rimunerazione di partecipazione per affare, se prendono parte a una decisione per circolazione degli atti.
I membri designati del tribunale arbitrale ricevono per sedute un'indennità giornaliera corrispondente a 1/21 dello stipendio mensile di un giudice d'appello conformemente all'articolo 21 capoverso 1 lettera c della legge sull'organizzazione giudiziaria[4]. Se l'intervento, compreso il tempo di trasferta, dura meno di quattro ore al giorno, viene versata metà dell'indennità giornaliera. Per lo studio di atti, rapporti e bozze di sentenze in altri giorni ricevono un'indennità giornaliera in ragione dell'onere di tempo giustificato tenendo conto dell'importanza e della portata della controversia.
La rimunerazione di partecipazione per affare conformemente al capoverso 1 lettera b si conforma a sua volta all'onere di tempo giustificato tenendo conto dell'importanza e della portata della controversia. La sua aliquota corrisponde a quella di un'indennità giornaliera conformemente al capoverso 2. In essa è inclusa la retribuzione per lo studio degli atti, dei rapporti e della bozza della sentenza.
La competenza per la determinazione degli importi conformemente al capoverso 2 e al capoverso 3 della presente disposizione spetta al presidente del tribunale arbitrale.
Art. 4 Rimborso spese
Le spese di viaggio, vitto e pernottamento si conformano alle disposizioni del diritto cantonale sul personale.
Egress
2025-005
Tabella modifiche - Secondo decisione
Decisione |
Entrata in vigore |
Elemento |
Cambiamento |
Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
02.01.2025 |
01.01.2025 |
atto normativo |
prima versione |
2025-005 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
Elemento |
Decisione |
Entrata in vigore |
Cambiamento |
Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
atto normativo |
02.01.2025 |
01.01.2025 |
prima versione |
2025-005 |