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Ordinanza sul servizio medico scolastico

del 14.12.2004 (stato 01.01.2016)

Preambolo

emanata dal Governo il 14 dicembre 2004

visti l'art. 51 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012[1] e l'art. 3 della legge sulle scuole medie del 7 ottobre 1962[2] *

1. In generale

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

L'ordinanza disciplina il servizio medico scolastico nelle scuole popolari, nelle scuole medie e nelle scuole speciali. *

… *

Art. 2 Scopo

Il servizio medico scolastico ha come scopo quello di preservare e promuovere la salute fisica e psichica degli alunni, nonché di rilevare per tempo disturbi della salute e malattie e di evitarne la propagazione. *

Esso viene assunto dai medici scolastici da un lato e dai medici di famiglia e dai pediatri dall'altro.

2. Medico scolastico

Art. 3 Compiti

Il medico scolastico

  1. controlla sulla base dei certificati di vaccinazione lo stato delle vaccinazioni e lo notifica al medico cantonale per mezzo del foglio di statistica;
  2. si accerta, tramite il controllo delle notifiche di esecuzione delle visite mediche degli alunni, che le visite mediche vengano effettuate dai medici di famiglia o dai pediatri;
  3. in casi particolari può recuperare la visita medica;
  4. è il medico di fiducia degli organi competenti della scuola;
  5. fornisce consulenza agli enti scolastici, al corpo insegnanti, alle persone esercitanti l'autorità parentale, agli alunni nelle questioni concernenti il servizio medico scolastico, la promozione della salute, l'educazione sanitaria e la prevenzione e collabora a eventi e progetti al riguardo;
  6. partecipa a corsi di perfezionamento professionale.

3. Medico di famiglia o pediatra

Art. 4 Compiti

Il medico di famiglia o pediatra

  1. effettua le vaccinazioni secondo il piano delle vaccinazioni e le direttive del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, le riporta nel certificato di vaccinazione e consegna quest'ultimo alle persone esercitanti l'autorità parentale;
  2. effettua le visite mediche sulla base del foglio delle visite, riporta i risultati nel foglio delle visite e conserva quest'ultimo nella cartella clinica;
  3. notifica l'esecuzione delle visite mediche al medico scolastico competente e su richiesta lascia a quest'ultimo i fogli delle visite per prenderne visione;
  4. in caso di cambiamento di scuola, di domicilio o di medico trasmette i fogli delle visite e altri atti medici in relazione alla visita medica al nuovo medico competente.

Tutte le vaccinazioni sono volontarie e vengono effettuate d'intesa con i detentori dell'autorità parentale. *

Art. 5 Momento della visita medica

Sono soggetti a visita medica:

  1. tutti gli alunni dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia prima del passaggio al grado elementare;
  2. tutti gli alunni del primo anno scolastico, a meno che non siano già stati visitati nella scuola dell'infanzia;
  3. tutti gli alunni alla fine dell'obbligo scolastico;
  4. tutti i nuovi alunni ammessi a scuola, a meno che non forniscano la comprova di una visita medica effettuata nel loro precedente domicilio.

4. Scuola dell'infanzia e scuola

Art. 6 Nomina

L'ente scolastico nomina almeno un medico scolastico. *

Esso notifica il nome del medico scolastico designato al competente medico delegato e all'Ufficio dell'igiene pubblica. *

Più comuni possono nominare un medico scolastico comune.

Art. 7 Compiti

L'ente scolastico provvede affinché *

  1. vengano recapitati alle persone esercitanti l'autorità parentale le lettere per i genitori, i fogli di rilevamento sullo stato di salute degli alunni, i fogli delle visite per la visita medica e altri moduli o circolari dei medici scolastici;
  2. i certificati di vaccinazione e le notifiche di esecuzione delle visite mediche siano messi a disposizione dei medici scolastici per la verifica.

5. Finanziamento

Art. 8 Indennità dei medici scolastici

L'ente scolastico indennizza i medici scolastici *

  1. per il controllo dei certificati di vaccinazione e delle notifiche di esecuzione delle visite mediche con un importo forfettario di 16 franchi per alunno;
  2. per la visita medica secondo l'articolo 3 lettera c prima del passaggio alla scuola elementare con un importo forfettario di 110 franchi e al termine dell'obbligo scolastico con un importo forfettario di 140 franchi per alunno;
  3. per le attività secondo l'articolo 3 lettere d ed e con un'aliquota oraria di 170 franchi;
  4. per l'utilizzo del proprio veicolo per attività svolte nell'ambito dell'articolo 3 lettera d ed e secondo le aliquote dell'ordinanza sul personale.

Art. 9 Indennità del medico di famiglia o del pediatra

L'ente scolastico indennizza i medici di famiglia e i pediatri per le visite mediche dopo il 6° anno d'età non riconosciute dalle casse malati (art. 5 lett. b e d) con un importo forfettario di 110 franchi per bambino e per la visita medica secondo l'articolo 5 lettera c con un importo fofettario di 140 franchi. *

6. Disposizione finale

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005 e trova applicazione la prima volta per l'anno di scuola dell'infanzia rispettivamente l'anno scolastico 2005/06.

A questa data vengono abrogate l'ordinanza sul servizio medico scolastico del 22 agosto 1995[3] e la tariffa sulle indennità dei medici scolastici del 22 agosto 1995[4].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
14.12.2004 01.08.2005 atto normativo prima versione -
09.11.2006 01.01.2007 Art. 4 cpv. 1, a) modifica 2006, 4285
09.11.2006 01.01.2007 Art. 6 cpv. 2 modifica 2006, 4285
13.12.2012 01.01.2013 Art. 4 cpv. 2 modifica -
05.05.2015 01.08.2015 ingresso modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 1 cpv. 1 modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 1 cpv. 2 abrogazione 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 2 cpv. 1 modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 3 cpv. 1, d) modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 3 cpv. 1, e) modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 5 cpv. 1, a) modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 6 cpv. 1 modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 7 cpv. 1 modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 7 cpv. 1, a) modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 8 cpv. 1 modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 8 cpv. 1, a) modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 8 cpv. 1, b) modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 8 cpv. 1, c) modifica 2015-017
05.05.2015 01.08.2015 Art. 9 cpv. 1 modifica 2015-017
23.06.2015 01.01.2016 Art. 6 cpv. 2 modifica 2015-019

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 14.12.2004 01.08.2005 prima versione -
ingresso 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 1 cpv. 1 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 1 cpv. 2 05.05.2015 01.08.2015 abrogazione 2015-017
Art. 2 cpv. 1 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 3 cpv. 1, d) 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 3 cpv. 1, e) 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 4 cpv. 1, a) 09.11.2006 01.01.2007 modifica 2006, 4285
Art. 4 cpv. 2 13.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 5 cpv. 1, a) 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 6 cpv. 1 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 6 cpv. 2 09.11.2006 01.01.2007 modifica 2006, 4285
Art. 6 cpv. 2 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 7 cpv. 1 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 7 cpv. 1, a) 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 8 cpv. 1 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 8 cpv. 1, a) 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 8 cpv. 1, b) 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 8 cpv. 1, c) 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017
Art. 9 cpv. 1 05.05.2015 01.08.2015 modifica 2015-017