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Legge concernente le scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni

(Legge sulle scuole medie superiori, LSMS)

del 23.10.2018 (stato 01.08.2019)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 89 cpv. 3 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 19 giugno 2018[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la gestione e il finanziamento delle scuole medie superiori nonché il riconoscimento dei loro diplomi secondo le direttive della Confederazione e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Art. 2 Definizioni

Le scuole medie superiori ai sensi della presente legge gestiscono almeno una delle seguenti sezioni:

  1. liceo;
  2. scuola specializzata;
  3. scuola media di commercio;
  4. scuola media di informatica.

Si distingue tra scuole medie superiori con ente responsabile cantonale (scuole medie superiori cantonali) e scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale con mandato di prestazioni cantonale (scuole medie superiori private).

Gli allievi grigionesi sono persone in formazione che frequentano una scuola media superiore, che dimorano nel Cantone dei Grigioni con il consenso del rappresentante legale e hanno almeno un genitore il cui domicilio civile si trova nel Cantone. Al posto del domicilio civile dei genitori, in caso di loro decesso fa stato il domicilio civile del figlio.

Art. 3 Offerta decentralizzata di scuole medie superiori

Tenendo conto di considerazioni di politica linguistica, regionale ed economica, il Cantone bada a un'offerta decentralizzata di scuole medie superiori per allievi grigionesi attraverso le seguenti misure:

  1. gestendo scuole medie superiori cantonali in una o più sedi;
  2. erogando a scuole medie superiori private contributi per allievi grigionesi;
  3. garantendo pari opportunità di accesso a una formazione di scuola media superiore ad allievi di lingua madre tedesca, romancia e italiana.

Sulla base di considerazioni di politica linguistica, regionale ed economica, il Gran Consiglio decide in merito alla fondazione e alla soppressione di scuole medie superiori cantonali o di sedi distaccate di scuole medie superiori cantonali esistenti. Esso disciplina il finanziamento di nuove scuole medie superiori cantonali.

Il Gran Consiglio decide in merito all'introduzione di ulteriori sezioni o alla soppressione di sezioni esistenti conformemente all'articolo 2 capoverso 1.

Art. 4 Mandato e coordinamento

Le scuole medie superiori garantiscono un'offerta formativa strutturata secondo le prescrizioni federali e cantonali, la quale:

  1. prepari gli allievi a formazioni universitarie e ad altre formazioni superiori e trasmetta loro una cultura generale vasta e approfondita;
  2. prepari gli allievi a compiti impegnativi nella società e nel mondo del lavoro.

Le scuole medie superiori garantiscono la collaborazione nei punti di sovrapposizione con la scuola popolare e tengono conto delle formazioni bilingui nelle lingue cantonali nella scuola popolare.

Il compito di coordinamento tra le scuole medie superiori spetta all'Ufficio.

Art. 5 Periodo scolastico annuale, vacanze, durata delle lezioni

Il periodo scolastico annuale è di 39 settimane. La procedura di ammissione e gli esami finali vengono svolti entro questo periodo scolastico.

Il Dipartimento stabilisce le vacanze per le scuole medie superiori cantonali.

Una lezione dura almeno 40 minuti. Si devono evitare cancellazioni di lezioni.

Art. 6 Vigilanza

La vigilanza sulle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni spetta:

  1. alla Commissione di vigilanza sulle scuole medie superiori;
  2. all'Ufficio;
  3. al Dipartimento;
  4. al Governo.

Il Governo nomina i membri della Commissione di vigilanza e ne disciplina i compiti.

Il Dipartimento e l'Ufficio fungono da autorità di vigilanza.

Art. 7 Garanzia della qualità

Il Governo emana disposizioni atte a garantire la qualità della formazione. Esso può disporre misure per confrontare le prestazioni scolastiche degli allievi.

Il Governo disciplina la procedura di ammissione alle scuole medie superiori.

Gli esami finali si tengono nelle scuole medie superiori. L'Ufficio designa gli esperti per questi esami.

Art. 8 Riconoscimento a livello nazionale

Il Governo può richiedere presso le istanze competenti il riconoscimento a livello nazionale dei diplomi riconosciuti dal Cantone.

Art. 9 Dati statistici

Le scuole medie superiori sono tenute a fornire alle autorità di vigilanza i dati necessari per l'adempimento del mandato e per la garanzia della qualità.

Il Dipartimento può pubblicare i dati rilevati dalle autorità di vigilanza tenendo conto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 10 Mandato di prestazioni 1. Principio

Le scuole medie superiori necessitano di un mandato di prestazioni.

Il mandato di prestazioni a scuole medie superiori private viene conferito dal Governo, di norma per quattro anni.

Il mandato di prestazioni a scuole medie superiori cantonali viene conferito annualmente dall'Ufficio.

Art. 11 2. Contenuto

Il mandato di prestazioni stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei diplomi finali, disciplina in particolare il preventivo nonché la presentazione dei conti e stabilisce la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Il Governo può stabilire l'obbligo per scuole medie superiori di promuovere in maniera particolare la lingua romancia o italiana.

Art. 12 3. Condizioni

A una scuola media superiore senza ente responsabile cantonale può essere conferito un mandato di prestazioni se essa dimostra che:

  1. l'attività è garantita per la durata del mandato di prestazioni;
  2. la formazione trasmessa soddisfa i requisiti posti dalla legge e le disposizioni di promozione nonché i piani di studio corrispondono in sostanza alle disposizioni valide per le scuole medie superiori cantonali;
  3. è data garanzia della qualità della formazione;
  4. la sede si trova nel Cantone dei Grigioni;
  5. esistono o possono essere costituite entro quattro anni dal conferimento del mandato di prestazioni riserve a destinazione vincolata nella misura del 15 per cento delle spese salariali annue, comprese le prestazioni sociali, a copertura di spese correnti in caso di difficoltà finanziarie.

A integrazione del capoverso 1, per nuove scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale deve essere fornita prova della sussistenza del bisogno motivato da ragioni di politica linguistica, regionale ed economica.

Art. 13 4. Revoca

Il Governo revoca il mandato di prestazioni a una scuola media superiore privata se non è più soddisfatta una condizione di cui all'articolo 12.

Art. 14 Bisogni educativi speciali

Gli allievi con bisogni educativi speciali hanno diritto a misure di sostegno conformemente all'articolo 43 capoverso 2 lettere a - c della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni[4].

Art. 15 Talenti particolari

Le scuole medie superiori possono sostenere allievi dotati di particolari talenti, in particolare nei settori sport, musica, arti figurative nonché matematica e scienze naturali. Il programma di sostegno va inoltrato al Governo per approvazione.

Art. 16 Servizio medico scolastico

Il servizio medico scolastico viene svolto nelle scuole medie superiori secondo le disposizioni della Confederazione e del Cantone. Le visite di controllo sono obbligatorie.

Le scuole medie superiori si assumono i costi delle visite di controllo.

Le scuole medie superiori designano il medico scolastico e ogni anno comunicano l'avvenuta designazione all'Ufficio.

Art. 17 Collaborazione

Nel campo d'applicazione della presente legge, il Governo decide in merito alla stipulazione di accordi di diritto amministrativo, in particolare in merito ad accordi sulle tasse scolastiche, nonché ad accordi sulla collaborazione e sul coordinamento con altri Cantoni e con l'estero, incluso il relativo finanziamento.

Art. 18 Divieto di insegnare

Se manca l'idoneità all'insegnamento, il Dipartimento può vietare a insegnanti di impartire lezioni nelle scuole medie superiori del Cantone. In caso di sostanziale cambiamento della situazione, esso può revocare il divieto.

Esso notifica il divieto e la sua revoca alle autorità scolastiche competenti per le assunzioni all'interno del Cantone e all'autorità competente a livello nazionale.

2. Scuole medie superiori cantonali

Art. 19 Offerta di formazione di scuole medie superiori cantonali

Le scuole medie superiori cantonali possono proporre le seguenti formazioni:

  1. il liceo della durata di sei rispettivamente quattro anni;
  2. la scuola media di commercio con maturità professionale;
  3. la scuola specializzata con maturità specializzata;
  4. la scuola media di informatica con maturità professionale.

Il Governo determina l'offerta di formazione delle scuole medie superiori cantonali. Nel fare ciò esso tiene conto delle esigenze della formazione nelle lingue cantonali.

Art. 20 Piani di studio e organizzazione

I piani di studio nonché le strutture organizzative di scuole medie superiori cantonali vengono emanati dal Governo.

Art. 21 Pensionato cantonale

Nella sede di Coira il Cantone gestisce un pensionato in cui gli allievi grigionesi ricevono vitto e alloggio a prezzi adeguati all'interno di una comunità domestica.

3. Scuole medie superiori private

Art. 22 Riconoscimento

I diplomi sono riconosciuti dal Cantone.

I piani di studio e le disposizioni di promozione richiedono l'approvazione del Governo.

Art. 23 Situazione di difficoltà finanziaria

In caso di difficoltà finanziarie, la direzione strategica di una scuola media superiore privata è tenuta a informare senza indugio il Dipartimento.

In caso di difficoltà finanziarie comprovate, il Governo può sostenere una scuola media superiore privata con contributi particolari.

Per una scuola media superiore privata che si trova in difficoltà finanziarie, in conformità alle disposizioni della presente legge sulla base di considerazioni di politica linguistica, regionale ed economica il Gran Consiglio decide in via definitiva in merito al mantenimento della sede scolastica come parte dell'offerta decentralizzata di scuole medie superiori.

4. Finanziamento

Art. 24 Tassa scolastica degli allievi grigionesi

Il Governo stabilisce l'ammontare della tassa scolastica.

Per la frequenza della prima e della seconda classe del liceo della durata di sei anni non va versata alcuna tassa scolastica.

Art. 25 Forfetaria di base

Per ciascun allievo grigionese, il Cantone eroga annualmente alle scuole medie superiori private una forfetaria di base composta dalla forfetaria d'esercizio e dalla forfetaria d'investimento.

La forfetaria d'esercizio corrisponde ai costi netti risultanti al Cantone per un allievo della scuola media superiore cantonale nella sede di Coira, in aggiunta a una forfetaria per costi amministrativi il cui ammontare è stabilito dal Governo.

La forfetaria d'investimento ammonta a 3487 franchi (indice svizzero dei prezzi delle costruzioni di 99,8 punti, indice base ottobre 2015).

Art. 26 Forfetaria supplementare

Le scuole medie superiori private ricevono una forfetaria supplementare che con l'aumento del numero di allievi si riduce in modo lineare da al massimo il 15 per cento della forfetaria di base in caso di 30 allievi grigionesi fino ad al massimo il 2 per cento della forfetaria di base in caso di 300 allievi grigionesi. Per scuole medie superiori private con oltre 300 allievi grigionesi, la forfetaria supplementare ammonta al massimo al 2 per cento della forfetaria di base.

Art. 27 Forfetaria per le lingue

Per l'insegnamento nella prima lingua romancio o italiano in combinazione con una materia immersiva nella corrispondente lingua, il Governo può versare alle scuole medie superiori private per allievi grigionesi una forfetaria per le lingue per ciascuna sezione pari al massimo a 39 000 franchi (stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,8 punti, indice base 2015).

Art. 28 Forfetaria per talenti

Il Governo può versare ogni anno alle scuole medie superiori private i cui programmi di sostegno sono stati approvati una forfetaria per talenti per ciascun allievo grigionese partecipante pari al massimo a 1000 franchi (stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,8 punti, indice base 2015).

Art. 29 Contributi comunali

Il comune di domicilio dei genitori o di un genitore di allievi grigionesi eroga un contributo comunale per allievi grigionesi che frequentano la prima o la seconda classe del liceo della durata di sei anni presso una scuola media superiore del Cantone. L'ammontare del contributo cantonale si conforma alle spese complessive per allievo del grado secondario I, dedotta la forfetaria cantonale per la scuola secondaria e ammonta a 14 550 franchi (stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,8 punti, indice base 2015).

Per allievi di prima o seconda classe che frequentano il liceo della durata di sei anni presso una scuola media superiore del Cantone dei Grigioni i cui genitori eleggono entrambi domicilio civile fuori Cantone nel corso dell'anno scolastico, i comuni versano il contributo comunale fino alla fine del corrispondente anno scolastico.

Per allievi grigionesi che danno origine a un contributo comunale, il totale della forfetaria di base e della forfetaria supplementare si riduce in misura di questo contributo comunale.

Art. 30 Contributi a pensionati di scuole medie superiori private

Per allievi grigionesi il Governo può versare contributi a scuole medie superiori private destinati alla costruzione, alla manutenzione, all'arredo e all'esercizio di pensionati, a condizione che la scuola media superiore privata dimostri che vi è bisogno del pensionato.

Art. 31 Indicizzazione

La forfetaria d'esercizio viene calcolata e stabilita ex novo ogni anno.

La forfetaria d'investimento viene adeguata ogni anno all'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni.

Il Governo può adeguare al rincaro gli importi per il contributo comunale, la forfetaria per le lingue nonché la forfetaria per talenti per l'anno di formazione seguente. Fa stato il livello dell'indice nazionale dei prezzi al consumo a fine novembre.

Art. 32 Contributi a scuole di maturità per adulti

Il Cantone può concedere contributi a scuole di maturità per adulti riconosciute a livello federale per persone in formazione con domicilio di diritto civile nel Cantone dei Grigioni.

Art. 33 Contributi a scuole medie superiori del Cantone Ticino

Il Cantone può concedere contributi a scuole medie superiori del Cantone Ticino per allievi grigionesi.

5. Rimedi giuridici

Art. 34 Vie legali

Nella procedura di ricorso il Dipartimento giudica:

  1. le decisioni concernenti il mancato superamento della procedura di ammissione cantonale alle scuole medie superiori;
  2. le decisioni concernenti la mancata promozione presso scuole medie superiori;
  3. le decisioni concernenti il mancato superamento dell'esame finale presso scuole medie superiori;
  4. le decisioni concernenti l'esclusione dalla scuola media superiore.

Il termine di ricorso è di dieci giorni.

6. Disposizione finale

Art. 35 Riconoscimenti esistenti

I diplomi della Scuola cantonale grigione, che viene gestita come scuola media superiore cantonale nella sede di Coira, sono riconosciuti dal Cantone.

I riconoscimenti cantonali rilasciati dal Governo per i diplomi delle scuole medie superiori private rimangono validi finché non sarà disponibile un mandato di prestazioni conformemente all'articolo 10, tuttavia al massimo per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Egress

2019-012

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
23.10.2018 01.08.2019 atto normativo prima versione 2019-012

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 23.10.2018 01.08.2019 prima versione 2019-012