Lexipedia

425.080

Ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni

(OCESMS)

del 02.07.2019 (stato 01.08.2024)

Preambolo

emanata dal Governo il 2 luglio 2019

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza fissa la tassa scolastica nonché gli emolumenti per frequentare una scuola media superiore e disciplina il conferimento dei mandati di prestazioni nonché il pagamento di contributi cantonali alle scuole medie superiori private.

Art. 2 Diritto a contributi 1. Principio

Gli allievi grigionesi che frequentano una scuola media superiore privata sono considerati allievi aventi diritto a contributi ai sensi della legge concernente le scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole medie superiori).

Art. 3 2. Cambiamento di domicilio

Gli allievi grigionesi i cui genitori, prima dell'inizio del penultimo anno di formazione, eleggono domicilio civile al di fuori del Cantone dei Grigioni nel corso di un anno scolastico sono considerati quali allievi grigionesi ai sensi della legge sulle scuole medie superiori fino alla fine dell'anno scolastico.

Gli allievi grigionesi i cui genitori, nel corso del penultimo o dell'ultimo anno di formazione, eleggono domicilio civile al di fuori del Cantone dei Grigioni sono considerati quali allievi grigionesi ai sensi della legge sulle scuole medie superiori fino alla fine della formazione.

La regolamentazione di cui al capoverso 1 e al capoverso 2 può essere fatta valere una volta nel corso dell'intera durata della formazione.

Art. 4 3. Obbligo di notifica

I genitori o l'allievo maggiorenne devono notificare il cambiamento di domicilio alla scuola e all'Ufficio entro dieci giorni.

Art. 5 Periodo scolastico annuale

Le 39 settimane di scuola sono composte da 38 settimane di lezioni e da una settimana di esami.

Il contributo cantonale pagato si basa su 38 settimane di lezioni. L'indennizzo della settimana di esami è compreso nella forfetaria di base conformemente all'articolo 25 della legge sulle scuole medie superiori.

Le scuole medie superiori devono notificare entro dieci giorni all'Ufficio, secondo le direttive di quest'ultimo, le entrate, i passaggi, le uscite nonché le assenze dovute a malattia o a infortunio e i congedi autorizzati dalla direzione scolastica a partire da cinque giornate di lezione.

Art. 6 Unità allievo computabili

L'unità allievo computabile per allievo avente diritto a contributi si basa sul numero di settimane di lezioni frequentate; sono computabili al massimo 38 settimane di lezioni.

Entro il 15 luglio le scuole medie superiori private devono comunicare all'Ufficio, secondo le direttive di quest'ultimo, i dati necessari per determinare le unità allievo computabili relative all'anno scolastico che volge al termine.

Il Dipartimento emana disposizioni per il calcolo dei contributi cantonali pro rata temporis.

Art. 7 Sviluppo della qualità e garanzia della qualità *

Le scuole medie superiori gestiscono un sistema di sviluppo della qualità e garanzia della qualità secondo le direttive del Governo e lo fanno valutare a cadenza regolare da un servizio specializzato esterno definito dal Governo. *

Il Cantone può farsi carico dei costi per le valutazioni esterne. *

L'Ufficio emana direttive relative allo svolgimento delle valutazioni esterne. *

Art. 8 Costi per frequentare la scuola

I costi associati alla frequenza di una scuola media superiore sono a carico dell'allievo o dei titolari dell'autorità parentale. Si tratta in particolare dei costi per il materiale didattico, le escursioni, le gite scolastiche, gli esami esterni per il conseguimento di certificati linguistici e di informatica nonché per le offerte complementari.

Per gli allievi aventi diritto a contributi, i costi per gli esami per l'ottenimento di un certificato linguistico conformemente all'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza sul liceo sono a carico del Cantone. Le scuole medie superiori private notificano i costi corrispondenti all'Ufficio entro il 15 luglio.

Art. 9 Tassa scolastica

Gli allievi aventi diritto a contributi che frequentano dal primo al quarto anno di formazione del liceo quadriennale nonché dal primo al terzo anno di formazione della scuola media di commercio, della scuola media di informatica o della scuola specializzata devono corrispondere ogni anno una tassa scolastica di 640 franchi. *

Per allievi delle scuole medie superiori private per i quali non vengono pagati contributi fanno stato le aliquote specifiche della scuola.

Art. 10 Riduzione della tassa scolastica

Agli allievi aventi diritto a contributi che abbandonano una scuola media superiore entro la fine del primo semestre viene condonato il 50 per cento della tassa scolastica.

Agli allievi aventi diritto a contributi che accedono a una scuola media superiore a partire dall'inizio del secondo semestre viene fatturato il 50 per cento della tassa scolastica.

Art. 11 Condono della tassa scolastica

Agli allievi aventi diritto a contributi in congedo viene condonato il 50 per cento della tassa scolastica per ciascun semestre di congedo.

La direzione della scuola può condonare la tassa scolastica agli allievi che frequentano una scuola media superiore nel Cantone nel quadro di un programma di scambio tra allievi.

Art. 12 Emolumenti

Per sostenere l'esame d'ammissione cantonale deve essere corrisposto un emolumento di 100 franchi.

Per il conseguimento della maturità specializzata in seguito alla conclusione positiva della scuola specializzata deve essere corrisposto un emolumento di 460 franchi.

Nel quarto anno della scuola media di commercio e della scuola media di informatica, durante il quale viene svolto il periodo di pratica di lunga durata, deve essere corrisposto un emolumento di 460 franchi. *

Gli allievi aventi diritto a contributi i quali dopo un esame finale non superato si ripresentano all'esame senza aver ripetuto la classe finale devono corrispondere per l'esame un emolumento di 200 franchi.

Art. 13 Termini di pagamento e competenza

La tassa scolastica deve essere pagata entro il 31 gennaio. La fatturazione viene effettuata da parte delle scuole medie superiori. L'emolumento per il conseguimento della maturità specializzata, per il periodo di pratica di lunga durata della scuola media di commercio e della scuola media di informatica nonché per l'esame in caso di ripetizione dell'esame finale senza ripetizione della classe finale è dovuto dopo la fatturazione da parte delle scuole medie superiori. *

L'emolumento per sostenere l'esame d'ammissione cantonale viene fatturato dall'Ufficio dopo l'iscrizione.

2. Contributo comunale per il liceo inferiore

Art. 14 Fatturazione ai comuni

L'Ufficio comunica alle scuole medie superiori entro il 15 settembre le unità allievo computabili per l'anno scolastico trascorso e il contributo comunale, che viene adeguato periodicamente al rincaro.

Per gli allievi del liceo inferiore aventi diritto a contributi, le scuole medie superiori, secondo le direttive dell'Ufficio, fatturano ai comuni di domicilio dei genitori il contributo comunale per unità allievo computabile.

Entro il 15 ottobre le scuole medie superiori informano i comuni di domicilio dei genitori degli allievi aventi diritto a contributi che frequentano il liceo inferiore presso la scuola media superiore. Al termine del primo semestre fatturano a questi comuni di domicilio un acconto dell'ammontare di 7000 franchi per allievo.

3. Mandati di prestazioni e forfetarie per scuole medie superiori private

Art. 15 Mandati di prestazioni 1. Condizioni

Ai fini dell'allestimento o della proroga di un mandato di prestazioni, le scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale presentano una domanda scritta all'Ufficio entro il 31 luglio dell'anno precedente, allegando le prove relative all'adempimento delle condizioni ai sensi dell'articolo 12 della legge sulle scuole medie superiori consistenti in:

  1. conto annuale, preventivo, piano finanziario per quattro anni nonché indicatori finanziari;
  2. griglie orarie, piani di studio e disposizioni di promozione;
  3. certificati di qualità attuali e tabella concernente le qualifiche degli insegnanti della scuola;
  4. estratto del registro di commercio;
  5. giornale del conto "Riserve vincolate per situazioni di difficoltà" conformemente all'articolo 27 della presente ordinanza nonché estratto del corrispondente conto bancario negli attivi oppure una garanzia scritta equivalente del comune o della regione di ubicazione.

La prova della sussistenza del bisogno per nuove scuole medie superiori conformemente all'articolo 12 capoverso 2 della legge sulle scuole medie superiori comprende:

  1. richiesta della regione di ubicazione compresi una valutazione del bisogno per una scuola media superiore e il previsto numero di allievi aventi diritto a contributi;
  2. descrizione della strategia formativa e sulle lingue;
  3. previsione relativa al valore aggiunto.

Il rapporto all'Ufficio deve essere presentato conformemente alle direttive contenute nel mandato di prestazioni conferito per il corrispondente periodo di conteggio. *

Art. 16 2. Contenuto

A integrazione di quanto previsto dall'articolo 11 della legge sulle scuole medie superiori, il mandato di prestazioni comprende:

  1. l'indicazione delle parti contrattuali e del periodo di contratto;
  2. il mandato con indicazioni relative alla verifica dell'adempimento del mandato;
  3. in caso di scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale la firma dell'organo strategico supremo e di un membro del Governo;
  4. in caso di scuole medie superiori cantonali la firma del rettore e del capoufficio.

L'Ufficio può stabilire ulteriori contenuti.

Art. 17 Forfetaria d'esercizio

Per calcolare la forfetaria d'esercizio, i costi netti della scuola media superiore cantonale con sede a Coira secondo il conto annuale dell'anno contabile precedente vengono rettificati come segue:

  1. deduzione delle spese e dei ricavi che sono correlati alla maturità bilingue per quanto riguarda il primo fino al quarto anno di formazione del liceo quadriennale;
  2. deduzione delle spese che comporterebbero dei pagamenti doppi;
  3. deduzione delle spese che risultano all'Ufficio o a terzi;
  4. aumento pari ai contributi corrisposti dai comuni per gli allievi del liceo inferiore;
  5. aumento pari ai costi per la manutenzione degli immobili e per l'acquisto del mobilio;
  6. aumento pari a un decimo della spesa per l'acquisto di mobilio e materiale informatico risultata nel corso del risanamento della Scuola cantonale grigione Halde e Plessur, la prima volta per l'anno scolastico 2015/16 e l'ultima volta per l'anno scolastico 2024/25;
  7. aumento pari a un quinto della spesa per l'acquisto di mobilio e materiale informatico risultante nel corso della nuova costruzione della mensa/mediateca, la prima volta per l'anno scolastico successivo all'approvazione del conteggio finale.

Art. 18 Forfetaria per costi amministrativi

Riguardo ai costi netti rettificati viene concessa una forfetaria per costi amministrativi pari all'1,5 per cento a copertura delle prestazioni fornite dall'Amministrazione cantonale a favore della scuola media superiore cantonale con sede a Coira.

Art. 19 Forfetaria per le lingue

Una sezione per lingua che dà origine a una forfetaria per le lingue corrisponde a un livello d'insegnamento intersezionale di una classe di al massimo 24 allievi aventi diritto a contributi. Un insegnamento intersezionale o pluriclasse dà origine a un'unica forfetaria per le lingue per ciascun gruppo di studio intersezionale o pluriclasse.

La forfetaria per le lingue per ciascuna sezione viene originata da allievi aventi diritto a contributi del liceo o della scuola specializzata nel campo professionale della pedagogia. Essa si basa sullo svolgimento di quattro lezioni singole per 38 settimane all'anno nella prima lingua romancio o italiano e di due lezioni singole di insegnamento immersivo nella lingua corrispondente per 38 settimane all'anno in una delle materie biologia, storia o geografia. Le lezioni si tengono durante almeno quattro anni scolastici consecutivi a partire dalla prima classe del liceo quadriennale o durante due anni consecutivi di scuola specializzata nel campo professionale della pedagogia e vanno impartite da insegnanti la cui prima lingua è il romancio rispettivamente l'italiano.

La forfetaria per le lingue secondo la legge sulle scuole medie superiori rimane invariata a prescindere dal numero di materie insegnate in modo immersivo.

Entro il 15 luglio le scuole medie superiori private comunicano all'Ufficio i dati necessari per calcolare le forfetarie per le lingue computabili per l'anno scolastico che volge al termine.

Art. 20 Forfetaria supplementare

La forfetaria supplementare viene calcolata quale supplemento alla forfetaria d'esercizio e d'investimento dipendente dalle unità allievo computabili.

Art. 21 Promozione dei talenti 1. Programmi di promozione

Le domande per lo svolgimento di programmi di promozione devono essere presentate al Governo, secondo le direttive dell'Ufficio, almeno un anno prima della prevista introduzione e contengono la descrizione del programma di promozione, i criteri per l'ammissione al programma di promozione, le indicazioni relative alla verifica annuale delle prestazioni e al rispetto degli standard di qualità, le condizioni per l'abbandono del programma di promozione, le indicazioni relative alle qualifiche del personale impiegato per il programma di promozione e le indicazioni relative all'infrastruttura necessaria per lo svolgimento del programma di promozione.

Possono essere svolti programmi di promozione nei settori sport, musica, arti visive, matematica e scienze naturali.

Per l'approvazione di un programma di promozione si presuppone per quanto riguarda il settore sport il marchio di qualità Swiss Olympic Sport School o Swiss Olympic Partner School oppure il partenariato con un istituto universitario nel settore disciplinare dello sport, per quanto riguarda i settori musica e arti visive il partenariato con un'alta scuola d'arte nonché per quanto riguarda i settori matematica e scienze naturali il partenariato con un'università o con un politecnico federale.

Art. 22 2. Forfetaria per talenti

Una forfetaria per talenti può essere chiesta all'Ufficio. Il pagamento alle scuole medie superiori private si basa sulle unità allievo computabili.

Le scuole medie superiori private comunicano all'Ufficio entro il 15 luglio gli allievi aventi diritto a contributi che nell'anno scolastico che volge al termine hanno soddisfatto le condizioni per essere ammessi al programma di promozione approvato dal Governo e che hanno partecipato a questo programma.

Art. 23 Comunicazione della forfetaria d'esercizio approssimativa

La forfetaria d'esercizio approssimativa per l'anno scolastico in corso viene comunicata a settembre e si basa su una proiezione dei costi netti della scuola media superiore cantonale con sede a Coira per l'anno contabile in corso.

Art. 24 Termini di pagamento

I pagamenti effettuati nel corso dell'anno si basano sulle forfetarie d'esercizio, d'investimento e supplementari calcolate approssimativamente a settembre dell'anno scolastico in corso nonché sulle unità allievo computabili annunciate dalle scuole medie superiori private. Vengono effettuati i seguenti pagamenti:

  1. 38 per cento del contributo complessivo previsto con valuta 20 ottobre;
  2. 24 per cento del contributo complessivo previsto con valuta 20 gennaio;
  3. 25 per cento del contributo complessivo previsto con valuta 20 aprile;
  4. pagamento individuale con valuta 20 luglio;
  5. pagamento a saldo con valuta 20 settembre.

Art. 25 Pagamento a saldo

Il pagamento a saldo per l'anno scolastico conclusosi a fine luglio si basa sulle unità allievo computabili nonché sulla forfetaria d'esercizio, amministrativa e d'investimento ricalcolata, integrata dalla forfetaria supplementare nonché dalla forfetaria per le lingue e dalla forfetaria per talenti.

Art. 26 Situazione di difficoltà finanziaria 1. Definizione

Per una società anonima è considerata situazione di difficoltà finanziaria la fattispecie della perdita di capitale conformemente all'articolo 725a capoverso 1 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni). *

Per una fondazione è considerata situazione di difficoltà finanziaria la fattispecie della constatazione di un'eccedenza di debiti da parte dell'ufficio di revisione conformemente all'articolo 84a capoverso 2 del Codice civile svizzero.

Per scuole con altre forme giuridiche la definizione di situazione di difficoltà finanziaria viene stabilita nell'accordo di prestazioni.

Art. 27 2. Riserve vincolate per situazioni di difficoltà

A copertura delle spese correnti in caso di situazioni di difficoltà finanziaria, le scuole medie superiori private tengono il conto "Riserve vincolate per situazioni di difficoltà" nella misura prevista dalla legge sulle scuole medie superiori. Il controvalore del conto di riserva deve essere coperto da un conto bancario separato negli attivi. Il saldo del conto bancario deve essere comprovato ogni anno e deve essere pareggiato con il saldo del conto di riserva.

Il saldo del conto "Riserve vincolate per situazioni di difficoltà" è a disposizione della direzione strategica di una scuola media superiore privata dopo la notifica al Dipartimento riguardo a una situazione di difficoltà finanziaria conformemente all'articolo 26.

Qualora la scuola media superiore privata sia in grado di presentare una garanzia scritta del comune o della regione di ubicazione nella misura prevista dalla legge sulle scuole medie superiori, tale garanzia sostituisce la tenuta del conto di riserva e del conto bancario con la corrispondente copertura.

4. Maturità specializzata

Art. 28 Accompagnamento durante il lavoro di maturità specializzata

L'accompagnamento durante il lavoro di maturità specializzata da parte di insegnanti delle scuole di maturità specializzata viene indennizzato per ciascun lavoro.

Art. 29 Esperti di materia per la maturità specializzata

L'onere degli esperti di materia per la valutazione dei lavori di maturità specializzata nei settori sanitario e sociale nonché per l'esecuzione dell'esame di maturità specializzata nel settore pedagogia viene indennizzato in conformità alle disposizioni dell'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni.

Art. 30 Maturità specializzata sanitaria

Il corso di introduzione e di approfondimento presso il Centro di formazione in campo sanitario e sociale è parte integrante della maturità specializzata sanitaria e viene finanziato dal Cantone.

I lavori di coordinamento del centro di formazione Surselva per il conseguimento della maturità specializzata sanitaria vengono indennizzati con una forfetaria di 200 franchi per allievo avente diritto a contributi.

5. Disposizioni finali

Art. 31 Esecuzione

L'esecuzione compete all'Ufficio.

Egress

2019-013

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
02.07.2019 01.08.2019 atto normativo prima versione 2019-013
29.04.2024 01.08.2024 Art. 9 cpv. 1 modifica 2024-009
29.04.2024 01.08.2024 Art. 12 cpv. 3 modifica 2024-009
29.04.2024 01.08.2024 Art. 13 cpv. 1 modifica 2024-009
03.09.2024 01.08.2024 Art. 7 modifica titolo 2024-025
03.09.2024 01.08.2024 Art. 7 cpv. 1 modifica 2024-025
03.09.2024 01.08.2024 Art. 7 cpv. 2 modifica 2024-025
03.09.2024 01.08.2024 Art. 7 cpv. 3 modifica 2024-025
03.09.2024 01.08.2024 Art. 15 cpv. 3 modifica 2024-025
03.09.2024 01.08.2024 Art. 26 cpv. 1 modifica 2024-025

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 02.07.2019 01.08.2019 prima versione 2019-013
Art. 7 03.09.2024 01.08.2024 modifica titolo 2024-025
Art. 7 cpv. 1 03.09.2024 01.08.2024 modifica 2024-025
Art. 7 cpv. 2 03.09.2024 01.08.2024 modifica 2024-025
Art. 7 cpv. 3 03.09.2024 01.08.2024 modifica 2024-025
Art. 9 cpv. 1 29.04.2024 01.08.2024 modifica 2024-009
Art. 12 cpv. 3 29.04.2024 01.08.2024 modifica 2024-009
Art. 13 cpv. 1 29.04.2024 01.08.2024 modifica 2024-009
Art. 15 cpv. 3 03.09.2024 01.08.2024 modifica 2024-025
Art. 26 cpv. 1 03.09.2024 01.08.2024 modifica 2024-025