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427.010

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

Preambolo

6.0

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie

svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

del 20 giugno 2013

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visto l'articolo 63a capoversi 3 e 4 della Costituzione federale (Cost.), decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

Scopo L'accordo regola la collaborazione dei Cantoni concordatari tra di loro e con la Con- federazione per il coordinamento esercitato nel settore universitario svizzero. In particolare esso crea le basi necessarie per realizzare assieme alla Confederazione i compiti comuni definiti dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LPSU)1 , per:

  1. assicurare il coordinamento, la qualità e la competitività del settore universitario svizzero, segnatamente creando degli organi comuni;
  2. regolamentare la garanzia della qualità e l'accreditamento;
  3. garantire la ripartizione dei compiti in settori con costi particolarmente onerosi;
  4. attuare gli obiettivi definiti all'articolo 3 LPSU.

Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore uni- versitario (LPSU)

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Art. 2 Cantoni concordatari

I Cantoni concordatari sono membri della Conferenza svizzera delle scuole univer- sitarie e partecipano, insieme alla Confederazione, al coordinamento del settore universitario.

È considerato Cantone universitario un Cantone che è responsabile di una scuola universitaria riconosciuta o di un istituto definito dall'articolo 3 lettera d.

Art. 3

Campo di applicazione L'accordo si applica a

  1. università cantonali e intercantonali,
  2. scuole universitarie professionali (SUP) cantonali e intercantonali,
  3. alte scuole pedagogiche (ASP) cantonali e intercantonali, e
  4. istituti cantonali con un insegnamento di livello universitario, attivi nell'ambito della formazione di base e riconosciuti dalla Confederazione come aventi diritto ai contributi.

Art. 4 Collaborazione con la Confederazione

Per adempiere ai loro compiti, i Cantoni concordatari concludono con la Confede- razione una convenzione sulla cooperazione, conformemente all'articolo 6 LPSU.

La Conferenza dei Cantoni concordatari può stipulare con la Confederazione altre convenzioni per raggiungere gli obiettivi descritti all'articolo 1.

Nel caso di mancata conclusione o di abrogazione della convenzione sulla coopera- zione, i Cantoni concordatari attuano le misure necessarie per coordinare la loro politica universitaria.

.010 II. Organi comuni

Art. 5 Principio

Per il tramite della convenzione sulla cooperazione, i Cantoni concordatari e la Confederazione creano gli organi previsti dalla LPSU per il coordinamento congiun- to nel settore delle scuole universitarie.

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo comune tra la Confede- razione e i Cantoni.

Gli altri organi comuni sono i seguenti:

  1. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
  2. il Consiglio svizzero di accreditamento e l'Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità.

Le competenze, l'organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinate dalla LPSU e dalla convenzione sulla cooperazione.

Art. 6 Conferenza svizzera delle scuole universitarie

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo superiore in materia di politica universitaria. Sia come Assemblea plenaria sia come Consiglio delle scuole universitarie vigila al coordinamento delle attività della Confederazione e dei Can- toni nel settore universitario nei limiti delle competenze e delle procedure definite dalla LPSU.

Le direttrici e i direttori della pubblica educazione dei Cantoni concordatari sono membri dell'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Le direttrici e i direttori cantonali della pubblica educazione dei dieci Cantoni uni- versitari che hanno aderito al concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria siedono nel Consiglio delle scuole universitarie. La Con- ferenza dei Cantoni concordatari designa ogni quattro anni le direttrici e i direttori della pubblica educazione di quattro Cantoni responsabili di una scuola universitaria che entrano a fare parte del Consiglio delle scuole universitarie. Le scuole universi- tarie rappresentate per il tramite dei membri del Consiglio ed i punti per la pondera- zione dei voti sono specificati nell'allegato.

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Le direttrici e i direttori della pubblica educazione esercitano personalmente il loro mandato. Nell'impossibilità di partecipare essi possono farsi sostituire, in casi moti- vati, da una persona con diritto di voto.

Art. 7

Ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio delle scuole univer- sitarie Nell'intento di ponderare i voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universita- rie, conformemente all'articolo 17 LPSU, a ogni membro cantonale del Consiglio delle scuole universitarie è attribuito un numero di punti proporzionale al numero di studenti immatricolati che seguono gli studi sul territorio del Cantone in scuole uni- versitarie cantonali, in scuole universitarie intercantonali o in un loro istituto mem- bro. I membri del Consiglio ottengono come minimo un punto. L'attribuzione dei punti è precisata nell'allegato.

Art. 8 Finanziamento degli organi comuni

I Cantoni concordatari partecipano al massimo al 50% dei costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LPSU.

La partecipazione prevista al capoverso 1 è finanziata dai Cantoni concordatari secondo la seguente ripartizione:

  1. una metà in proporzione alla loro popolazione;
  2. l'altra metà dagli enti responsabili di una scuola universitaria, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano.

Gli enti responsabili di una scuola universitaria partecipano al massimo al 50%, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano,

  1. ai costi della Conferenza dei rettori che derivano dall'assunzione dei compiti previsti dalla LPSU,
  2. e ai costi del Consiglio svizzero di accreditamento e dell'Agenzia d'accredita- mento, solo se i costi non sono coperti dagli emolumenti previsti dall'articolo 35 capoverso 1 LPSU.

Enti responsabili con diversi Cantoni regolano liberamente come ripartire questi costi tra i Cantoni interessati.

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I principi in base ai quali la Conferenza svizzera delle scuole universitarie regola l'assunzione dei costi della Conferenza dei rettori, sono indicati nella convenzione sulla cooperazione. III. Conferenza dei Cantoni concordatari

Art. 9 Composizione e organizzazione

La Conferenza dei Cantoni concordatari è composta dai direttori e dalle direttrici della pubblica educazione dei Cantoni che hanno aderito all'accordo. Essa si costi- tuisce in modo autonomo.

Essa prende le decisioni di sua competenza con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Art. 10 Compiti e competenze

La Conferenza dei Cantoni concordatari è responsabile dell'esecuzione dell'accordo. Essa ha, in particolare, la competenza di concludere delle convenzioni in base all'ar- ticolo 4 capoversi 1 e 2, di decidere sulle misure in base all'articolo 4 capoverso 3 e di fissare ogni due anni i punti di ponderazione dei voti in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all'articolo 7.

Per l'elezione alla vicepresidenza essa propone all'Assemblea plenaria della Confe- renza svizzera delle scuole universitarie due direttori o direttrici della pubblica edu- cazione. IV. Finanziamento intercantonale delle scuole universitarie

Art. 11

Contributi intercantonali alle scuole universitarie

.010 I contributi intercantonali alle scuole universitarie sono versati sulla base dell'accor- do intercantonale del 20 febbraio 19971 sulle università (AIU) e dell'accordo inter- cantonale del 12 giugno 20032 sulle scuole universitarie professionali (ASUP).

  1. Protezione dei titoli

Art. 12 Protezione delle denominazioni e dei titoli

La protezione della denominazione di scuola universitaria è assicurata conforme- mente all'articolo 62 LPSU.

Chiunque porti un titolo protetto dal diritto cantonale o intercantonale senza posse- dere i diplomi riconosciuti che conferiscono tale titolo o chiunque si serva di un titolo, lasciando supporre di aver ottenuto un diploma riconosciuto, è punito con una multa. La negligenza è punibile. Il perseguimento penale è di competenza dei Can- toni. VI. Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

La gestione degli affari relativi all'esecuzione dell'accordo è di competenza del Segretariato generale della CDPE. Esso cura, in collaborazione con i responsabili dei servizi cantonali coinvolti, gli affari correnti della Conferenza dei Cantoni concorda- tari, come pure gli altri oggetti della politica universitaria della CDPE, fintanto la competenza non spetti ad altri, e collabora con l'ufficio federale competente.

La collaborazione con il citato ufficio federale per la gestione degli affari del Con- siglio delle scuole universitarie è assicurata dai responsabili dei servizi cantonali rappresentati nel Consiglio e da una persona del Segretariato generale della CDPE.

Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.1

Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.3

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I costi generati dall'attuazione dell'accordo sono ripartiti tra i Cantoni concordatari in funzione della loro popolazione con riserva dell'articolo 8.

Art. 14 Risoluzione delle controversie

Le controversie generate dal presente accordo vengono affrontate seguendo la pro- cedura prevista dalla convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI).

Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide in applicazio- ne dell'articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale1 .

Art. 15

Adesione L'adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Art. 16 Revoca

La revoca dell'adesione all'accordo deve essere dichiarata al Comitato della CDPE. Essa entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione ufficiale.

In concomitanza con l'entrata in vigore della revoca, anche tutte le convenzioni in base all'articolo 4 sono revocate.

Art. 17 Entrata in vigore

Il Comitato della CDPE decide sull'entrata in vigore del presente accordo quando almeno 14 Cantoni vi avranno aderito, fra cui almeno 8 Cantoni firmatari del con- cordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla collaborazione universitaria. La messa in vigore può comunque subentrare al più presto al momento dell'entrata in vigore della LPSU.

L'entrata in vigore viene comunicata alla Confederazione.

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110

.010 Berna, il 20 giugno 2013 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione La Presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl

.010 Allegato Rappresentanza in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all'articolo 6, e attribuzione dei punti per la ponderazione dei voti per le decisioni del citato Consiglio, conformemente all'articolo 7 I punti sono calcolati ogni due anni in base alla media degli anni precedenti. La Con- ferenza dei Cantoni concordatari pubblica il risultato del calcolo attualizzando quest'allegato dell'accordo. I punti indicati qui di seguito sono basati sulla media degli studenti effettivi 2010/2011 e 2011/2012 (fonte: Ufficio federale di statistica) e sulle indicazioni fornite dai Cantoni. Rappresentanza nel Consiglio delle scuole universitarie e attribuzione dei punti

. Rappresentanza dei Cantoni universitari nel Consiglio delle scuole universitarie Punti Zurigo: Università di Zurigo, Scuola universitaria professionale zurighe- se, Alta scuola pedagogica di Zurigo, Scuola universitaria intercantonale di pedagogia speciale

Berna: Università di Berna, Scuola universitaria professionale bernese, Alta scuola pedagogica di Berna (tedesco), istituti membri dell'Alta scuo- la pedagogica BEJUNE situati nel Cantone di Berna

Vaud: Università di Losanna e Alta scuola pedagogica del Cantone di Vaud, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Sviz- zera occidentale situati nel Cantone di Vaud

Ginevra: Università di Ginevra, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Ginevra

Basilea-Città: Università di Basilea, istituti membri della Scuola univer- sitaria professionale della Svizzera nord-occidentale situati nel Cantone di

.010 Basilea-Città Friborgo: Università di Friborgo, Alta scuola pedagogica friborghese e istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Friborgo

San Gallo: Università di San Gallo, Alta scuola pedagogica del Cantone di San Gallo, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale situati nel Cantone di San Gallo

Lucerna: Università di Lucerna, istituti membri della Scuola universita- ria professionale della Svizzera centrale situati nel Cantone di Lucerna (Alta scuola di Lucerna), Alta scuola pedagogica di Lucerna (a partire dal 2013)

Neuchâtel: Università di Neuchâtel, istituti membri della Scuola univer- sitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Neuchâtel, istituti membri dell'Alta scuola pedagogica BEJUNE situati nel Cantone di Neuchâtel

Ticino: Università della Svizzera italiana, Scuola universitaria professio- nale della Svizzera italiana

. Ulteriori rappresentanze nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l'articolo 6 capoverso 3 Secondo l'articolo 6 capoverso 3 la Conferenza dei Cantoni concordatari elegge ogni quattro anni quattro Cantoni titolari di scuole universitarie che siedono nel Consiglio delle scuole universitarie. Sono tenuti in considerazione i direttori e le direttrici della pubblica educazione dei Cantoni titolari delle seguenti scuole: • Alta scuola pedagogica Vallese • Alta scuola pedagogica Grigioni • Alta scuola pedagogica Turgovia • Alta scuola pedagogica Sciaffusa • Alta scuola pedagogica Svitto (dal 2013) • Alta scuola pedagogica Zugo (dal 2013)

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• Istituti membri dell'alta scuola pedagogica BEJUNE situati nel Cantone del Giura • Istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale situati nei Cantoni diArgovia, Basilea-Campagna e Soletta • Istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nei Cantoni del Vallese e del Giura • Istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale situati nel Cantone dei Grigioni Il numero di studenti di tutte le scuole universitarie corrisponde ad un totale di 170 punti. Di questi ne vengono assegnati 11 alle scuole menzionate alla cifra 2 dell'alle- gato.