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432.000

Legge sugli istituti di formazione in ambito sanitario e sociale

(LISS)

del 22.09.2002 (stato 01.07.2024)

Preambolo

accettata dal Popolo il 22 settembre 2002[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Ambito normativo

La presente legge disciplina la direzione del centro cantonale di formazione in ambito sanitario e sociale e la stipulazione di concordati in questo settore dell'istruzione. *

Per materie non disciplinate in questa legge si applicano per analogia le disposizioni della legislazione cantonale sulla formazione professionale.

Art. 2 Compiti degli istituti di formazione

Gli istituti di formazione offrono formazioni specifiche in vista di attività professionali di tipo sanitario e sociale nei settori secondario e terziario e si concludono normalmente con un diploma riconosciuto in tutta la Svizzera.

Gli istituti di formazione possono offrire perfezionamenti.

Art. 4 2. Scuole universitarie professionali

… *

… *

Art. 5 Concordati

… *

… *

Rientra nelle competenze del Gran Consiglio decidere in merito a concordati e accordi riguardanti la corresponsabilità del Cantone in istituti per la formazione e il perfezionamento nei settori sanitario e sociale, compreso il loro finanziamento.

2. Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CFSS)

Art. 6 Forma giuridica, sede

Il "Centro di formazione in campo sanitario e sociale" è un istituto autonomo di diritto pubblico cantonale con sede a Coira.

Art. 7 Mandato di prestazioni

Il Governo affida un mandato di prestazioni al Centro di formazione. Quest'ultimo disciplina le singole componenti dell'offerta di prestazioni, in particolare sia per formazioni nel campo sanitario e sociale del settore secondario e terziario sia per perfezionamenti.

In caso di comprovata necessità, il mandato di prestazioni può essere esteso a formazioni e perfezionamenti in settori professionali affini.

Vanno tenuti adeguatamente in considerazione gli interessi delle tre lingue cantonali.

Art. 8 Organizzazione, gestione aziendabile e contabile

Il Centro di formazione è autonomo a livello di organizzazione e ha una gestione aziendale indipendente, per quanto compatibile con il mandato di prestazioni.

Tiene una contabilità propria. Il campo d'applicazione della legislazione sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni si limita ai principi della conformità alla legge, della parsimonia, dell'economicità e dell'efficacia così come al principio della conformità a un regolare rendiconto.

Art. 9 Organi

Gli organi del Centro di formazione sono:

  1. il consiglio scolastico;
  2. la direzione;
  3. l'ufficio di revisione.

Il Governo nomina l'ufficio di revisione e il consiglio scolastico, del quale designa anche la presidenza.

Art. 10 Consiglio scolastico

Il Consiglio scolastico è l'organo supremo. È composto al massimo di sette persone.

In particolare ha i seguenti compiti:

  1. deliberazione sull'orientamento strategico;
  2. determinazione di principi inerenti la gestione e il personale nonché definizione della struttura organizzativa;
  3. determinazione delle tasse scolastiche e di studio;
  4. approvazione degli obiettivi annuali;
  5. approvazione della pianificazione finanziaria;
  6. approvazione del bilancio;
  7. approvazione del rapporto annuale e del conto annuale;
  8. controlling e garanzia della qualità;
  9. nomina della direzione e vigilanza sulla gestione aziendale.

Art. 11 Direzione

La direzione è responsabile della gestione operativa e della direzione pedagogica del Centro di formazione.

Art. 12 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione esamina la contabilità e fa rapporto al Governo e al consiglio scolastico.

Art. 13 Personale

Le condizioni d'impiego si conformano all'ordinanza sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni[2].

Art. 14 Finanziamento

I mezzi finanziari necessari per l'adempimento dei compiti sono costituiti soprattutto da:

  1. rette scolastiche, tasse di iscrizione ai corsi e retribuzioni per prestazioni;
  2. sovvenzioni del Cantone e della Confederazione;
  3. sussidi e donazioni di terzi;
  4. contrazione di prestiti e crediti.

Art. 15 Sussidio cantonale

Al Centro di formazione il Cantone versa un sussidio al disavanzo d'esercizio. Il sussidio può essere concesso nel quadro di un bilancio preventivo globale.

Il Governo emana delle direttive sulle spese e sui ricavi computabili, sulla valutazione della sostanza, sull'impiego di eventuali eccedenze attive, sulla procedura d'allestimento del preventivo, nonché sulla concessione di acconti.

Art. 15a * Altri sussidi

Il Cantone può concedere al Centro di formazione in campo sanitario e sociale altri sussidi a favore della promozione della formazione di personale attivo nel settore della medicina umana i quali devono essere utilizzati in particolare per le prestazioni seguenti:

  1. per diversificare l'offerta di formazione;
  2. per misure di selezione e di accesso;
  3. per ottimizzare il contesto di apprendimento;
  4. per misure volte a contenere il più possibile l'interruzione della formazione;
  5. per progetti di marketing di cicli di formazione.

Art. 16 Vigilanza

Il bilancio preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale sono sottoposti al Governo per approvazione.

Il Gran Consiglio deve essere messo a conoscenza del rapporto annuale e del conto annuale.

3. Altri istituti di formazione nel Cantone

3a. Contributi di sostegno a favore di studenti nel settore delle cure *

Art. 18a * Presupposti e procedura

Il Cantone concede a studenti del ciclo di formazione in cure infermieristiche SSS o del ciclo di studi in cure infermieristiche SUP contributi a garanzia del loro sostentamento (contributi di sostegno), se tali studenti:

  1. hanno computo i 23 anni; oppure
  2. devono adempiere ad obblighi di mantenimento in qualità di genitori.

Art. 18b * Obbligo di collaborare al procedimento

Il richiedente è tenuto a comunicare in modo completo e veritiero all'organo esecutivo tutti i fatti rilevanti per la concessione dei contributi di sostegno e a inoltrare la documentazione necessaria.

Chi riceve o deve rimborsare contributi di sostegno comunica senza indugio all'organo esecutivo ogni modifica di fatti rilevanti ai fini della concessione o della richiesta di restituzione di contributi.

Art. 18c * Esclusione e richiesta di restituzione

Chi viola in modo grave o ripetuto l'obbligo di collaborare previsto dall'articolo 18b può essere escluso dall'ulteriore diritto a contributi.

La richiesta di restituzione di contributi di sostegno viene disposta se i contributi sono stati ottenuti fornendo indicazioni non veritiere oppure tacendo fatti rilevanti.

In casi di rigore è possibile rinunciare del tutto o in parte alla richiesta di restituzione.

4. Disposizioni finali

Art. 19 Esecuzione

Il Governo disciplina l'esecuzione della presente legge ed emana le relative disposizioni esecutive.

Art. 20 Formazioni già in corso

Le formazioni e i perfezionamenti che sono iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge si conformano al diritto previgente.

Art. 21 Allestimento del Centro di formazione

Al momento dell'entrata in vigore della legge, il Governo prende tutti i provvedimenti necessari affinché il Centro di formazione subentri alla scuola professionale infermieristico-sanitaria, alla scuola interconfessionale grigione per personale sanitario e infermieristico, alla scuola grigione per le cure in campo psicosociale e alle sezioni non magistrali della scuola femminile grigione. Il Governo è autorizzato a intraprendere tutte le azioni legali connesse a tale trasferimento.

Il laboratorio per l'apprendistato di sarto e sarta da donna è integrato in un ufficio pubblico.

Art. 22 Trasferimento degli attivi e dei passivi

Il Centro di formazione si assume gli attivi e i passivi così come i diritti e i doveri della scuola professionale infermieristico-sanitaria, nonché della scuola interconfessionale grigione per personale sanitario e infermieristico.

Il Centro di formazione rileva la mobilia e le scorte di materiale della scuola grigione per le cure in campo psicosociale e delle sezioni non magistrali della scuola femminile grigione.

Art. 23 Trasferimento e adeguamento di rapporti giuridici

Il Centro di formazione rileva i rapporti contrattuali concernenti le scuole da integrare.

Il Centro di formazione in qualità di datore di lavoro fa propri i rapporti d'impiego esistente nelle scuole da integrare. I rapporti d'impiego devono essere ridefiniti nella nuova forma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ad ordinanze emanate prima dell'entrata in vigore di questa legge così come a procedimenti e rimedi giuridici pendenti si applica per analogia il diritto previgente.

Art. 24 Nuovo edificio

Nell'esercizio delle sue competenze, il Gran Consiglio delibera sul progetto edilizio e sul credito per la nuova costruzione del Centro di formazione. Il progetto edilizio è sottoposto al Gran Consiglio con messaggio separato.

Anche dopo la costruzione del nuovo edificio, il fondo rimane di proprietà del Cantone e viene messo a disposizione dell'istituto con contratto obbligatorio.

Nel quadro delle sue possibilità, l'istituto partecipa al finanziamento del nuovo edificio.

Art. 26 Abrogazione del diritto previgente

La legge per l'incremento dell'istruzione femminile nel Cantone dei Grigioni (Legge per l'istruzione femminile)[4] viene abrogata.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente legge è posta in vigore[5] dal Governo dopo l'accettazione da parte del Popolo.

Art. 28 * Disposizioni a tempo determinato

L'articolo 18a fino all'articolo 18c sono limitati alla validità della legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche[6].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
22.09.2002 01.01.2003 atto normativo prima versione -
05.12.2006 01.05.2007 Art. 17 abrogazione -
17.04.2007 01.01.2008 Art. 1 cpv. 1 modifica -
17.04.2007 01.01.2008 Art. 3 abrogazione -
17.04.2007 01.01.2008 Art. 4 cpv. 1 abrogazione -
17.04.2007 01.01.2008 Art. 5 cpv. 1 abrogazione -
17.04.2007 01.01.2008 Art. 5 cpv. 2 abrogazione -
17.04.2007 01.01.2008 Art. 18 abrogazione -
24.10.2012 01.08.2014 Art. 4 cpv. 2 abrogazione -
14.02.2024 01.07.2024 Art. 15a introduzione 2024-019
14.02.2024 01.07.2024 Titolo 3a. introduzione 2024-019
14.02.2024 01.07.2024 Art. 18a introduzione 2024-019
14.02.2024 01.07.2024 Art. 18b introduzione 2024-019
14.02.2024 01.07.2024 Art. 18c introduzione 2024-019
14.02.2024 01.07.2024 Art. 28 introduzione 2024-019

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 22.09.2002 01.01.2003 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 17.04.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 3 17.04.2007 01.01.2008 abrogazione -
Art. 4 cpv. 1 17.04.2007 01.01.2008 abrogazione -
Art. 4 cpv. 2 24.10.2012 01.08.2014 abrogazione -
Art. 5 cpv. 1 17.04.2007 01.01.2008 abrogazione -
Art. 5 cpv. 2 17.04.2007 01.01.2008 abrogazione -
Art. 15a 14.02.2024 01.07.2024 introduzione 2024-019
Art. 17 05.12.2006 01.05.2007 abrogazione -
Art. 18 17.04.2007 01.01.2008 abrogazione -
Titolo 3a. 14.02.2024 01.07.2024 introduzione 2024-019
Art. 18a 14.02.2024 01.07.2024 introduzione 2024-019
Art. 18b 14.02.2024 01.07.2024 introduzione 2024-019
Art. 18c 14.02.2024 01.07.2024 introduzione 2024-019
Art. 28 14.02.2024 01.07.2024 introduzione 2024-019