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432.010

Ordinanza relativa alla legge sugli istituti di formazione in ambito sanitario e sociale

(OLISS)

del 14.12.2004 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 14 dicembre 2004

visto l'art. 19 della legge sugli istituti di formazione in ambito sanitario e sociale[1]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Riconoscimento di istituti di formazione

Il Governo può riconoscere un istituto di formazione e i cicli di studio da esso offerti se sono cumulativamente soddisfatti i seguenti presupposti:

  1. il bisogno del mercato del lavoro è comprovato;
  2. è garantito un insegnamento specifico con personale qualificato;
  3. le possibilità di ricorso sono disciplinate in un regolamento della scuola;
  4. la situazione finanziaria è dichiarata in modo completo e trasparente secondo principi commerciali riconosciuti e viene esaminata da un ufficio di revisione indipendente;
  5. al Cantone viene garantito un adeguato diritto di pronunciarsi all'interno dell'organo di direzione strategica dell'istituto di formazione.

Rimane valido il riconoscimento di un istituto di formazione pronunciato prima dell'entrata in vigore della legge sugli istituti di formazione in ambito sanitario e sociale.

Art. 2 Riconoscimento di cicli di studio 1. Principio

Il Governo può riconoscere singoli cicli di studio di un istituto di formazione riconosciuto o richiederne il riconoscimento alla Confederazione.

Per il riconoscimento di un ciclo di studio l'istituto di formazione deve fornire la comprova di un insegnamento specifico con personale qualificato e di un rispettivo fabbisogno del mercato del lavoro.

Art. 3 2. Riconoscimenti secondo il vecchio diritto

Conserva la propria validità il riconoscimento di un ciclo di studio secondo il vecchio diritto, che viene svolto secondo le disposizioni emanate prima dell'entrata in vigore della legge federale sulla formazione professionale.

Se un ciclo di studio subisce modifiche sostanziali oppure se un ciclo di studio che giunge a conclusione viene sostituito da un ciclo di studio secondo il nuovo diritto, deve essere svolta una rispettiva procedura di riconoscimento.

Art. 4 3. Revoca del riconoscimento

Se un presupposto di riconoscimento non è più soddisfatto oppure se non è più garantito il riconoscimento svizzero, il Governo può revocare il riconoscimento del ciclo di studio e interrompere il versamento dei sussidi.

Art. 5 Accordi di prestazioni

Gli istituti di formazione che ricevono sussidi dal Cantone devono stipulare un accordo di prestazioni con il Governo.

L'accordo di prestazioni deve contenere in particolare:

  1. il mandato base e gli obiettivi;
  2. il ciclo di studio rispettivamente i cicli di studio ed i diplomi;
  3. il numero dei posti di formazione;
  4. i criteri per la determinazione del sussidio cantonale e le indicazioni sulla procedura di preventivo, la stesura del rendiconto e l'utilizzo del sussidio cantonale;
  5. i requisiti per il resoconto.

Per quanto disponibili, nella determinazione del sussidio si devono tenere in considerazione dati comparativi per formazioni uguali o simili.

2. Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CFSS)

2.1. Consiglio scolastico e ufficio di revisione

Art. 6 Nomina del consiglio scolastico e dell'ufficio di revisione

Il rapporto di servizio quale membro del consiglio scolastico si conforma all'ordinanza per l'attuazione dei principi di public corporate governance nel Cantone dei Grigioni. *

L'ufficio di revisione può essere nominato e incaricato a tempo determinato o indeterminato.

2.2. Gestione aziendale e contabile

Art. 7 Preparazione di decisioni inerenti il diritto sul personale

Le disposizioni e le decisioni relative al diritto sul personale ai sensi dell'articolo 63 dell'ordinanza sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni[2] vengono preparate dal Centro di formazione.

Art. 8 Contabilità

Il Centro di formazione gestisce le finanze e la contabilità secondo principi commerciali riconosciuti. Il conto annuale deve fornire un'immagine della situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito corrispondente alle condizioni effettive. Il conto annuale è composto dal bilancio, dal conto economico e dall'appendice. Esso contiene i dati relativi all'anno precedente e al preventivo.

Tiene un conto dei costi.

Art. 9 Ammortamenti e iscrizioni nell'attivo

L'ammortamento dei beni materiali si conforma alle disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria concernenti l'ammortamento dei beni amministrativi.

… *

Iscrizioni all'attivo sono ammesse solo per spese d'investimento e solo nei limiti del preventivo autorizzato. Uscite per investimenti per investimenti materiali inferiori ai 200 000 franchi per unità non devono essere iscritte all'attivo. *

Art. 10 Accantonamenti e riserve *

Va costituito un accantonamento se i seguenti presupposti sono soddisfatti cumulativamente: *

  1. si tratta di un impegno attuale che trova origine in un evento precedente la data di chiusura del bilancio;
  2. il deflusso di mezzi per l'adempimento dell'impegno è probabile;
  3. l'ammontare dell'impegno può essere stimato in modo affidabile;
  4. l'importo è considerevole.

Se in caso di finanziamento mediante contributo di disavanzo mezzi preventivati e approvati per acquisti o progetti non vengono utilizzati entro il periodo contabile, possono essere costituite riserve vincolate. *

Gli accantonamenti e le riserve devono essere dichiarati in modo chiaro, essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e sciolti non appena sono venuti meno i presupposti. *

In caso di finanziamento mediante sussidio globale gli utili annuali devono essere attribuiti alle riserve generali a copertura di perdite future. *

Nell'insieme, le riserve generali non possono superare il dodici per cento della spesa lorda. Se le riserve generali raggiungono il valore massimo, deve essere restituito il contributo cantonale eccedente versato. *

Art. 11 Valutazione

La sostanza circolante viene valutata secondo principi commerciali. Le liquidità, i crediti e le delimitazioni contabili attive vengono valutate al valore nominale, i titoli al valore di borsa della data di chiusura del bilancio, i titoli senza valore di borsa al valore d'acquisto. *

La sostanza fissa deve essere iscritta a bilancio al massimo al suo valore d'acquisto o al costo di produzione, deducendo gli ammortamenti necessari.

Il capitale di terzi viene valutato al valore nominale.

Art. 12 Eccedenze di spesa ed attive

Un'eccedenza di spesa risultante da spese non riconosciute o da perdite di guadagno deve essere iscritta a bilancio nella misura in cui non possa essere coperta da capitale proprio.

Un'eccedenza attiva deve essere iscritta a bilancio e utilizzata per la copertura di eccedenze di spesa.

Art. 13 Assunzione e investimento di fondi in prestito

La gestione degli investimenti e dei debiti deve avvenire secondo criteri economici e orientati ai rischi. *

Per l'investimento di fondi e per l'assunzione di fondi di terzi, il Centro di formazione deve rispettare le prescrizioni del Governo per la gestione della tesoreria del Cantone. *

Il Cantone può concedere al Centro di formazione mutui per il finanziamento di beni materiali. I mutui devono essere soggetti a interessi secondo le condizioni di mercato ed essere rimborsati tenendo conto degli ammortamenti dei beni materiali.

2.3. Procedura di allestimento del preventivo

Art. 14 Direttive per l'allestimento del preventivo

Il preventivo deve essere allestito secondo le direttive formali e sostanziali del Dipartimento.

In riferimento all'impiego di personale e di mezzi materiali, le direttive per l'Amministrazione cantonale fanno stato esclusivamente per analogia e forfettariamente.

Art. 15 Approvazione del preventivo

Il Governo approva il preventivo del Centro di formazione dopo l'approvazione da parte del Gran Consiglio del necessario sussidio cantonale.

Il preventivo approvato è vincolante. Per notevoli divergenze rispetto al preventivo, rilevanti per il disavanzo, deve essere preventivamente richiesta l'approvazione del Dipartimento.

2.4. Sussidio cantonale e conto annuale

Art. 16 Calcolo del sussidio

Il calcolo del sussidio cantonale viene effettuato dall'Ufficio della formazione medio-superiore (Ufficio) entro metà aprile dell'anno seguente. *

Il sussidio cantonale copre al cento percento il disavanzo d'esercizio computabile.

Sono computabili esclusivamente le spese che si presentano con un'organizzazione adeguata ed economica dell'esercizio e che si trovano in relazione diretta con l'adempimento del mandato di prestazioni.

Art. 17 Registrazione del sussidio

Nel conto annuale del Cantone deve essere registrato possibilmente l'intero sussidio d'esercizio per l'anno in corso.

Se, sulla base delle esigenze di liquidità del Centro di formazione, fino alla fine dell'anno sono necessari versamenti parziali minori rispetto al sussidio d'esercizio presumibile, la differenza deve essere addebitata al conto annuale quale importo transitorio. *

Il Centro di formazione è tenuto a comunicare all'ufficio il presunto risultato contabile entro la fine di gennaio dell'anno seguente.

Art. 18 Versamenti parziali

Il Cantone effettua versamenti parziali a favore del Centro di formazione fino al 100 percento del sussidio d'esercizio presumibile per l'anno corrente.

I versamenti parziali devono essere adattati alle esigenze di liquidità del Centro di formazione.

Art. 19 Determinazione del sussidio

Il Governo fissa il sussidio cantonale per il Centro di formazione con l'approvazione del conto annuale.

Art. 20 Resoconto e conto annuali

Il resoconto annuale e il conto annuale riveduto devono essere presentati al Governo entro metà maggio dell'anno seguente.

Essi vengono portati a conoscenza del Gran Consiglio nella sessione di giugno dell'anno seguente.

2.4.a Altri sussidi *

Art. 20a * Procedura e indennizzo

Il CFSS sottopone all'Ufficio proposte per misure volte a promuovere la formazione di personale attivo nel settore della medicina umana. Esso presenta annualmente all'Ufficio un rapporto relativo alla loro attuazione.

I sussidi concessi dal Cantone a favore del CFSS per misure volte a promuovere la formazione sono inclusi nel contributo globale.

2.5. Acquisizione degli spazi

Art. 21 Affitto di locali

Per tutte le sezioni il Centro di formazione può insediarsi se possibile in un'unica sede e concludere un contratto d'affitto a lungo termine.

Può assumersi interamente le spese per l'ampliamento di un oggetto locato e iscriverle all'attivo quali spese d'investimento.

3. Sussidi ad altri istituti di formazione nel Cantone

Art. 22 Sussidi versati finora

Gli istituti di formazione ai quali il Cantone versa già ora sussidi verranno sovvenzionati dal Cantone secondo la regolamentazione precedente fino all'entrata in vigore delle disposizioni di finanziamento della riveduta legislazione in materia di formazione professionale o fino a quando un accordo di prestazioni disciplinerà il versamento di sussidi.

Gli istituti di formazione che ricevevano sussidi cantonali prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono concludere un accordo di prestazioni entro la fine del 2006.

3a. Contributi a favore di persone in formazione della scuola specializzata superiore (SSS) e di studenti della scuola universitaria professionale (SUP) *

Art. 22a * Diritto a contributi

Ha diritto a contributi chi:

  1. è iscritto a un ciclo di formazione in cure infermieristiche SSS o a un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche SUP; e
  2. all'inizio dell'anno di formazione o di studi ha il proprio domicilio civile nel Cantone oppure quale cittadino di uno Stato membro dell'UE/AELS dispone di un punto di collegamento nel Cantone (frontaliere).

Non ha diritto a contributi chi ha già concluso un ciclo di formazione in cure infermieristiche SSS, un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche SUP o una formazione estera riconosciuta come equivalente.

Art. 22b * Composizione e ammontare dei contributi

Il contributo da versare si compone del contributo di sostegno conformemente al capoverso 2 e se del caso della forfetaria per l'obbligo di mantenimento parentale conformemente al capoverso 3.

L'ammontare del contributo di sostegno è stabilito nell'allegato 1.

Per ogni figlio per il cui mantenimento la persona in formazione o in corso di studi è soggetta a un obbligo di assistenza o di sostegno viene versata una forfetaria annua di 2760 franchi.

Art. 22c * Durata del diritto a contributi

La durata del diritto a contributi si conforma alla durata ordinaria del ciclo di formazione o degli studi scelti prevista dal diritto federale.

In caso di interruzione della formazione o degli studi, in caso di sospensione e trasferimento o se viene meno il punto di collegamento secondo l'articolo 22a capoverso 1 lettera b, il diritto a contributi si estingue con l'inizio del mese successivo.

Art. 22d * Domanda di contributo e modalità

La domanda di contributo, corredata delle indicazioni e della documentazione necessarie, deve essere presentata all'Ufficio dopo l'inizio della formazione o degli studi. Il termine di inoltro è il 15 febbraio in caso di inizio nel semestre primaverile e il 15 ottobre in caso di inizio nel semestre autunnale.

Il contributo viene concesso per anno di formazione o di studi. Al termine dell'anno di formazione o di studi deve essere presentata una nuova domanda.

In caso di presentazione tardiva della domanda, il contributo viene versato soltanto a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda fino al termine dell'anno di formazione o di studi.

Un versamento di contributi con effetto retroattivo è escluso.

Art. 22e * Notifica di modifiche

Un beneficiario di contributi deve notificare all'Ufficio entro 14 giorni una partenza, la perdita del permesso per l'esercizio dell'attività lucrativa quale frontaliere nonché l'interruzione della formazione o degli studi.

Ogni ulteriore modifica delle condizioni rilevante per il versamento del contributo deve essere notificata all'Ufficio entro 30 giorni.

Art. 22f * Modalità di versamento

Il contributo secondo l'articolo 22b viene versato semestralmente e solo in Svizzera.

Art. 22g * Restituzione e rimborso di contributi

Il contributo secondo l'articolo 22b deve essere restituito del tutto o in parte:

  1. se gli obblighi di collaborare vengono violati in modo grave o ripetuto;
  2. se è stato ottenuto fornendo dichiarazioni non veritiere oppure tacendo fatti rilevanti;
  3. in caso di esclusione dalla formazione o dagli studi per motivi disciplinari;
  4. in caso di interruzione della formazione o degli studi.

È possibile rinunciare del tutto o in parte al rimborso:

  1. in caso di interruzione della formazione o degli studi per motivi di salute;
  2. in caso di mancato superamento definitivo della formazione o degli studi.

4. Disposizioni finali

Art. 23a * Prima presentazione della domanda e versamento

La domanda di contributo conformemente all'articolo 22d per l'anno di formazione o di studi 2024/2025 con inizio nel semestre autunnale 2024 deve essere presentata all'Ufficio entro il 31 marzo 2025.

Il versamento complessivo per l'anno di formazione o di studi 2024/2025 sarà effettuato entro la fine dell'anno scolastico 2024/2025.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° dicembre 2004.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
14.12.2004 01.12.2004 atto normativo prima versione -
21.12.2006 01.01.2007 Art. 1 cpv. 1, c) modifica 2006, 5027
25.09.2012 01.12.2012 Art. 9 cpv. 2 abrogazione -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 9 cpv. 3 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 10 modifica titolo -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 10 cpv. 2 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 10 cpv. 3 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 11 cpv. 1 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 13 cpv. 1 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 13 cpv. 2 modifica -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 17 cpv. 2 modifica -
10.12.2013 01.01.2014 Art. 6 cpv. 1 modifica -
18.08.2020 01.09.2020 Art. 10 modifica titolo 2020-039
18.08.2020 01.09.2020 Art. 10 cpv. 1 modifica 2020-039
18.08.2020 01.09.2020 Art. 10 cpv. 1, a) introduzione 2020-039
18.08.2020 01.09.2020 Art. 10 cpv. 1, b) introduzione 2020-039
18.08.2020 01.09.2020 Art. 10 cpv. 1, c) introduzione 2020-039
18.08.2020 01.09.2020 Art. 10 cpv. 1, d) introduzione 2020-039
18.08.2020 01.09.2020 Art. 10 cpv. 2 modifica 2020-039
18.08.2020 01.09.2020 Art. 10 cpv. 3 modifica 2020-039
18.08.2020 01.09.2020 Art. 10 cpv. 4 introduzione 2020-039
18.08.2020 01.09.2020 Art. 10 cpv. 5 introduzione 2020-039
25.02.2025 01.01.2025 Art. 16 cpv. 1 modifica 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Titolo 2.4.a introduzione 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Art. 20a introduzione 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Titolo 3a. introduzione 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Art. 22a introduzione 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Art. 22b introduzione 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Art. 22c introduzione 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Art. 22d introduzione 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Art. 22e introduzione 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Art. 22f introduzione 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Art. 22g introduzione 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Art. 23a introduzione 2025-026
25.02.2025 01.01.2025 Allegato 1 introduzione 2025-026

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 14.12.2004 01.12.2004 prima versione -
Art. 1 cpv. 1, c) 21.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5027
Art. 6 cpv. 1 10.12.2013 01.01.2014 modifica -
Art. 9 cpv. 2 25.09.2012 01.12.2012 abrogazione -
Art. 9 cpv. 3 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 10 25.09.2012 01.12.2012 modifica titolo -
Art. 10 18.08.2020 01.09.2020 modifica titolo 2020-039
Art. 10 cpv. 1 18.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-039
Art. 10 cpv. 1, a) 18.08.2020 01.09.2020 introduzione 2020-039
Art. 10 cpv. 1, b) 18.08.2020 01.09.2020 introduzione 2020-039
Art. 10 cpv. 1, c) 18.08.2020 01.09.2020 introduzione 2020-039
Art. 10 cpv. 1, d) 18.08.2020 01.09.2020 introduzione 2020-039
Art. 10 cpv. 2 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 10 cpv. 2 18.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-039
Art. 10 cpv. 3 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 10 cpv. 3 18.08.2020 01.09.2020 modifica 2020-039
Art. 10 cpv. 4 18.08.2020 01.09.2020 introduzione 2020-039
Art. 10 cpv. 5 18.08.2020 01.09.2020 introduzione 2020-039
Art. 11 cpv. 1 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 13 cpv. 1 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 13 cpv. 2 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 16 cpv. 1 25.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-026
Art. 17 cpv. 2 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Titolo 2.4.a 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026
Art. 20a 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026
Titolo 3a. 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026
Art. 22a 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026
Art. 22b 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026
Art. 22c 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026
Art. 22d 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026
Art. 22e 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026
Art. 22f 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026
Art. 22g 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026
Art. 23a 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026
Allegato 1 25.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-026