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Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni

(Legge sull'istruzione complementare)

del 13.06.1976 (stato 31.12.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo il 13 giugno 1976[1]

1. Generalità

Art. 1 Scopo

Il Cantone appoggia quanto viene intrapreso per elevare la cultura popolare. Esso può concedere sussidi per manifestazioni e istituzioni che servono all'istruzione complementare degli adolescenti in età postscolastica e degli adulti.

Art. 2 * Organizzatori

Sono versati sussidi a comuni, corporazioni di comuni o regioni e a organizzazioni di utilità pubblica e culturali, quali le scuole per contadine e di economia domestica nonché le università popolari, purché gli enti interessati non conseguano alcun lucro e dipendano da sussidi. Per corsi di formazione complementare degli adolescenti in età postscolastica non si dovrebbero riscuotere rette o altre tasse oppure soltanto in misura modesta. *

Art. 3 Manifestazioni

Si versano sussidi:

  1. per un'istruzione complementare generica o d'economia domestica degli adolescenti, che approfondisca ed ampli l'insegnamento acquisito nella scuola popolare, prepari gli adolescenti alla vita pratica e promuova il loro sviluppo intellettuale e spirituale su base cristiana. Il Governo emana un programma quadro[2],
  2. per corsi e cicli di conferenze aperti a tutti gli adulti, che educhino e istruiscano i partecipanti in generale o in speciali rami della cultura, quali sarebbero corsi di lingue e di civica, temi scientifici, letteratura, arte, musica e folclore, problemi educativi e l'impiego del tempo libero; per corsi artigiani e d'economia domestica; per biblioteche aperte al pubblico;
  3. per offerte di perfezionamento professionale funzionali all'acquisizione di competenze professionali pratiche necessarie per l'attuazione di misure nel settore della protezione del clima nonché per l'impiego efficiente delle risorse e di interesse per l'economia pubblica grigionese.

2. Prestazioni del Cantone

Art. 4 Presupposti

Chi vuol ottenere sussidi cantonali in base alla presente legge deve presentare al Dipartimento dell'educazione, dopo la relativa pubblicazione di questo Dipartimento, un preventivo e il programma dell'insegnamento o della manifestazione comunicando il numero di partecipanti previsto. Il Governo può emanare disposizioni sul numero dei partecipanti.

Art. 5 * Istruzione complementare a) Degli adolescenti

Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adolescenti il Cantone può accordare nel quadro del preventivo sussidi pari a metà di tutte le spese computabili.

Art. 6 b) Degli adulti

Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adulti il Cantone può versare sussidi varianti dal 20 al 40 percento delle spese computabili. Il Governo stabilisce annualmente i singoli sussidi in base al credito concesso dal Gran Consiglio e alle richieste pervenute.

Art. 7 Conteggi

I conteggi vanno presentati semestralmente per esame al Dipartimento dell'educazione entro il 31 marzo e il 31 ottobre con tutte le fatture quietanzate e un rapporto sullo svolgimento delle manifestazioni o sull'attività svolta dalle biblioteche. Anche i versamenti si fanno ogni semestre.

Ove siano ottenibili sussidi federali, il Dipartimento dell'educazione trasmette i conteggi agli organi competenti.

3. Esecuzione e entrata in vigore

Art. 8 Esecuzione

Il Governo regola l'esecuzione della presente legge.[3]

Art. 9 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.[4]

A tal data sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti della legislazione cantonale, e specialmente:

  1. la legge concernente le scuole complementari e l'istruzione degli adulti nel Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole complementari), del 16 ottobre 1966[5],
  2. l'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti e direttori di scuole complementari nel Cantone dei Grigioni, del 27 maggio 1969[6],
  3. il programma per le scuole complementari del Cantone dei Grigioni, del 28 ottobre 1968.[7]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
13.06.1976 01.07.1976 atto normativo prima versione -
28.09.1997 01.01.1998 Art. 2 revisione totale -
19.10.2011 01.12.2012 Art. 5 revisione totale -
13.01.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1 modifica 2015-005
24.04.2025 31.12.2025 Art. 3 cpv. 1, b) modifica 2025-056
24.04.2025 31.12.2025 Art. 3 cpv. 1, c) introduzione 2025-056

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 13.06.1976 01.07.1976 prima versione -
Art. 2 28.09.1997 01.01.1998 revisione totale -
Art. 2 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 3 cpv. 1, b) 24.04.2025 31.12.2025 modifica 2025-056
Art. 3 cpv. 1, c) 24.04.2025 31.12.2025 introduzione 2025-056
Art. 5 19.10.2011 01.12.2012 revisione totale -