Il Cantone appoggia quanto viene intrapreso per elevare la cultura popolare. Esso può concedere sussidi per manifestazioni e istituzioni che servono all'istruzione complementare degli adolescenti in età postscolastica e degli adulti.
433.100
Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni
(Legge sull'istruzione complementare)
Preambolo
1. Generalità
Art. 1 Scopo
Art. 2 * Organizzatori
Sono versati sussidi a comuni, corporazioni di comuni o regioni e a organizzazioni di utilità pubblica e culturali, quali le scuole per contadine e di economia domestica nonché le università popolari, purché gli enti interessati non conseguano alcun lucro e dipendano da sussidi. Per corsi di formazione complementare degli adolescenti in età postscolastica non si dovrebbero riscuotere rette o altre tasse oppure soltanto in misura modesta. *
Art. 3 Manifestazioni
Si versano sussidi:
- per un'istruzione complementare generica o d'economia domestica degli adolescenti, che approfondisca ed ampli l'insegnamento acquisito nella scuola popolare, prepari gli adolescenti alla vita pratica e promuova il loro sviluppo intellettuale e spirituale su base cristiana. Il Governo emana un programma quadro[2],
- per corsi e cicli di conferenze aperti a tutti gli adulti, che educhino e istruiscano i partecipanti in generale o in speciali rami della cultura, quali sarebbero corsi di lingue e di civica, temi scientifici, letteratura, arte, musica e folclore, problemi educativi e l'impiego del tempo libero; per corsi artigiani e d'economia domestica; per biblioteche aperte al pubblico;
- per offerte di perfezionamento professionale funzionali all'acquisizione di competenze professionali pratiche necessarie per l'attuazione di misure nel settore della protezione del clima nonché per l'impiego efficiente delle risorse e di interesse per l'economia pubblica grigionese.
2. Prestazioni del Cantone
Art. 4 Presupposti
Chi vuol ottenere sussidi cantonali in base alla presente legge deve presentare al Dipartimento dell'educazione, dopo la relativa pubblicazione di questo Dipartimento, un preventivo e il programma dell'insegnamento o della manifestazione comunicando il numero di partecipanti previsto. Il Governo può emanare disposizioni sul numero dei partecipanti.
Art. 5 * Istruzione complementare a) Degli adolescenti
Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adolescenti il Cantone può accordare nel quadro del preventivo sussidi pari a metà di tutte le spese computabili.
Art. 6 b) Degli adulti
Agli organizzatori dell'istruzione complementare degli adulti il Cantone può versare sussidi varianti dal 20 al 40 percento delle spese computabili. Il Governo stabilisce annualmente i singoli sussidi in base al credito concesso dal Gran Consiglio e alle richieste pervenute.
Art. 7 Conteggi
I conteggi vanno presentati semestralmente per esame al Dipartimento dell'educazione entro il 31 marzo e il 31 ottobre con tutte le fatture quietanzate e un rapporto sullo svolgimento delle manifestazioni o sull'attività svolta dalle biblioteche. Anche i versamenti si fanno ogni semestre.
Ove siano ottenibili sussidi federali, il Dipartimento dell'educazione trasmette i conteggi agli organi competenti.
3. Esecuzione e entrata in vigore
Art. 8 Esecuzione
Il Governo regola l'esecuzione della presente legge.[3]
Art. 9 Entrata in vigore
Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.[4]
A tal data sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti della legislazione cantonale, e specialmente:
- la legge concernente le scuole complementari e l'istruzione degli adulti nel Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole complementari), del 16 ottobre 1966[5],
- l'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti e direttori di scuole complementari nel Cantone dei Grigioni, del 27 maggio 1969[6],
- il programma per le scuole complementari del Cantone dei Grigioni, del 28 ottobre 1968.[7]
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.1976 | 01.07.1976 | atto normativo | prima versione | - |
| 28.09.1997 | 01.01.1998 | Art. 2 | revisione totale | - |
| 19.10.2011 | 01.12.2012 | Art. 5 | revisione totale | - |
| 13.01.2015 | 01.01.2016 | Art. 2 cpv. 1 | modifica | 2015-005 |
| 24.04.2025 | 31.12.2025 | Art. 3 cpv. 1, b) | modifica | 2025-056 |
| 24.04.2025 | 31.12.2025 | Art. 3 cpv. 1, c) | introduzione | 2025-056 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 13.06.1976 | 01.07.1976 | prima versione | - |
| Art. 2 | 28.09.1997 | 01.01.1998 | revisione totale | - |
| Art. 2 cpv. 1 | 13.01.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-005 |
| Art. 3 cpv. 1, b) | 24.04.2025 | 31.12.2025 | modifica | 2025-056 |
| Art. 3 cpv. 1, c) | 24.04.2025 | 31.12.2025 | introduzione | 2025-056 |
| Art. 5 | 19.10.2011 | 01.12.2012 | revisione totale | - |