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Regolamento di consultazione della Biblioteca cantonale dei Grigioni

del 19.05.2009 (stato 01.07.2023)

Preambolo

emanato dal Governo il 19 maggio 2009

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Cerchia di utenti

La Biblioteca cantonale è pubblica e accessibile a chiunque (utente, persona).

Nel caso di persone senza domicilio fisso, il prestito può essere limitato o può essere richiesta una garanzia.

Art. 2 Orari di apertura

Gli orari di apertura della Biblioteca cantonale vengono stabiliti dal Dipartimento competente su proposta della direzione della Biblioteca e resi noti pubblicamente.

Art. 3 Iscrizione

Al primo prestito, ogni persona viene iscritta e riceve una tessera della biblioteca. Il personale della Biblioteca verifica i dati personali.

La tessera della Biblioteca è personale e non trasmissibile. Cambiamenti di nome e di indirizzo, così come pure lo smarrimento della tessera vanno comunicati senza indugio alla Biblioteca cantonale. La sostituzione è soggetta a spese.

I dati degli utenti vengono utilizzati soltanto per scopi bibliotecari interni al sistema bibliotecario.

2. Consultazione e prestito di media

Art. 4 Consultazione

Tutti i servizi della Biblioteca cantonale sono soggetti a spese o presuppongono il possesso di una tessera della Biblioteca.

I media nell'area di libero accesso possono essere consultati sul posto senza bisogno della tessera della Biblioteca.

Art. 5 Termini di prestito

I termini di prestito per i singoli tipi di media sono fissati dalla direzione della biblioteca e resi noti pubblicamente.

Art. 6 Rispetto dei termini di prestito

La responsabilità per il rispetto dei termini di prestito spetta all'utente.

Per media non restituiti entro il termine, dopo la scadenza del termine di prestito vengono riscosse tasse di sollecito.

Art. 7 Disposizioni particolari

Il fondo di consultazione della Biblioteca cantonale può in linea di principio essere consultato solo negli spazi della Biblioteca. Gli esemplari unici e quelli rari sono accessibili in accordo con la direzione della Biblioteca.

Le fotocopie da giornali e da media di valore possono essere fatte solo dal personale della Biblioteca. L'osservanza e il rispetto dei diritti d'autore vigenti spettano agli utenti.

Nella Biblioteca cantonale sono a disposizione apparecchi per la riproduzione di supporti audiovisivi d'archivio che non possono essere dati in prestito per motivi legati ai diritti d'autore.

Art. 8 Cura

Gli utenti sono tenuti a trattare con cura gli oggetti di proprietà della Biblioteca e a restituire i media presi in prestito nello stato in cui li hanno ricevuti.

Si presuppone il buono stato del media prima del prestito.

Art. 9 Ausili tecnici

Ausili tecnici come computer, apparecchi di riproduzione, ecc., che la Biblioteca cantonale mette a disposizione dei propri utenti non possono venire manipolati. Eventuali spese di ripristino vengono fatturate all'utente.

Le infrazioni possono essere denunciate.

Art. 10 Regolamento interno

Ulteriori disposizioni concernenti il comportamento nella Biblioteca cantonale si trovano nel regolamento interno.

Vanno in ogni caso seguite le istruzioni del personale della Biblioteca per il rispetto del regolamento interno.

3. Tasse

Art. 11 Servizi soggetti a tassa

Per i servizi della Biblioteca cantonale vengono riscosse le tasse indicate in allegato.

Sono esentati dalla tassa di utilizzazione annuale e mensile le persone di meno di 20 anni e gli studenti immatricolati a una scuola universitaria cantonale o a una scuola specializzata superiore cantonale.

Per lo smarrimento di un media della biblioteca vengono fatturate le spese per il riacquisto, nonché ulteriori tasse amministrative.

4. Ulteriori disposizioni

Art. 12 Esclusione della responsabilità

La responsabilità della Biblioteca cantonale è esclusa per quanto ammesso dalla legge.

In particolare viene esclusa ogni responsabilità per danni dovuti a supporti audiovisivi dati in prestito.

Art. 13 Contravvenzioni

In caso di contravvenzioni al regolamento di consultazione, di disturbo dell'attività della Biblioteca, nonché di danneggiamento intenzionale della proprietà della Biblioteca, il diritto di utilizzazione può venire limitato, in caso di contravvenzioni gravi o ripetute può venire revocato temporaneamente.

5. Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione del diritto previgente

Il Regolamento di consultazione della Biblioteca cantonale dei Grigioni del 20 dicembre 1994[2] è abrogato.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2009.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
19.05.2009 01.06.2009 atto normativo prima versione -
09.05.2023 01.07.2023 Allegato 1 nome e contenuto modificati 2023-014

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 19.05.2009 01.06.2009 prima versione -
Allegato 1 09.05.2023 01.07.2023 nome e contenuto modificati 2023-014