Lexipedia

498.200

Ordinanza per la protezione del Parco nazionale svizzero

(Ordinanza sul Parco nazionale svizzero)

del 23.02.1983 (stato 01.01.2011)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 23 febbraio 1983[1]

ai sensi dell'art. 7 della legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni[2], dell'art. 15 della costituzione cantonale e dell'art. 139 della legge d'introduzione al codice civile svizzero[3]

Art. 1 Ambito della protezione

Nel territorio stabilito contrattualmente del Parco nazionale svizzero, conforme ai contratti conclusi dalla Confederazione con i Comuni del Parco e con il Cantone dei Grigioni, la natura viene sottratta ad ogni influsso umano che esuli dagli intenti dell'istituzione del Parco e si lasciano la fauna e la flora svilupparsi in conformità alle loro leggi naturali. Sono autorizzati solo gli interventi che servono direttamente alla salvaguardia del Parco.

Il Parco nazionale è a disposizione della scienza per le sue ricerche.

Art. 2 Sentieri e strade

Il Parco nazionale può essere percorso solo lungo i seguenti sentieri e strada marcati:

  1. S-chanf-A. Purchèr-Val Muschauns-F. Vai Sassa-Chamanna Cluoza,
  2. Chamanna Cluoza-Valletta-P. Quattervals,
  3. Sentiero di God Purchèr,
  4. A. Purchèr-F. Trupchun,
  5. Muot sainza Bon da ovest,
  6. Sentiero di V. Tantermoza fino alla capanna dei guardiani (Chamanna 1773),
  7. Zernez-Il Pra per Murtaröl o per Kamm (2408) fino al P. 2579,
  8. Zernez-Il Pra-Chamanna Cluoza-E Murtèr (2545-Praspöl-Strada dal Fuorn (Vallun Chafuol),
  9. Praspol-Plan da l'Acqua-Punt Periv-Punt la Drossa o Punt dal Gal,
  10. Strada dal Fuorn-Zernez-Il Fuorn-Val Mustair,
  11. Ova Spin-Champlonch-Il Fuorn,
  12. Strada dal Fuorn P. 1805-Grimmels-Champlonch, o Vallun Chafuol P. 1766,
  13. Sentiero dalla Strada dal Fuorn P. 1805 per Margun Grimmels fino a P. 1776 sulla Strada dal Fuorn (Vallun Chafuol),
  14. Sentiero lungo la Strada dal Fuorn: Punt la Drossa-Il Fuorn Val Chavagl-Stradin Buffalora (Casa cantoniera),
  15. Il Fuorn o Punt la Drossa-La Schera-A. Buffalora, con variante per Munt La Schera,
  16. Il Fuorn-Stabelchod-P. 2186-attraverso il culmine 2308 (sosta Margunet)-P. 2328-V. dal Botsch,
  17. Il Fuorn-V dal Botsch-F. Val dal Botsch (Val Plavna)-II Foss-Val Mingèr-Val S-charl,
  18. Confine Parco nazionale Macun nord-est Lais d'Immez-biforcazione p. 2626-Fuorcletta da Barcli (P 2850) verso est sulla cresta verso il punto 2945 lungo il confine sud del Parco nazionale Macon,
  19. Confine Parco nazionale Macun nord-est Lais d'Immez-biforcazione p. 2616-riva est Lai Gond-confine Parco nazionale Macun presso la punta nord del Lai Grond.

Il Governo può modificare questo elenco d'intesa con la Commissione federale del Parco nazionale e i Comuni del Parco.

Art. 3 Entrata nel Parco di giovani e di società

Persone inferiori ai 15 anni non possono entrare nel Parco che in compagnia di adulti. Alle scuole e ai gruppi di giovani l'ingresso è accordato solo sotto la guida di un responsabile.

Società e scuole comprendenti più di 20 persone devono annunciarsi alla direzione del Parco nella Casa del Parco nazionale a Zernez prima di accedere all'areale del Parco.

Art. 4 Divieto di caccia e pesca

Nel territorio del Parco nazionale è vietato l'esercizio della caccia e della pesca.

Art. 5 Altri divieti

È inoltre vietato:

  1. fare fuochi e bivacchi, sostare tutta la notte in parcheggi, lasciare rifiuti, gettarli via, o sotterrarli,
  2. uccidere, ferire o catturare animali di ogni specie e spaventarli con rumori, grida, cadute di sassi ecc.,
  3. asportare o danneggiare nidi, uova e covate,
  4. estirpare, strappare o danneggiare piante e funghi, specialmente cogliere fiori e bacche, tagliare e raccogliere legna, portare via sassi,
  5. far pascolare il bestiame,
  6. portare con sé dispositivi per la cattura di animali, per erborizzare e per pressare vegetali o simili,
  7. portare con sé o portare in braccio cani,
  8. eseguire fotografie a scopo commerciale.

Art. 6 Eccezioni

La Commissione federale del Parco nazionale può concedere eccezioni ai divieti degli articoli 2, 3 e 5. Essa emana un regolamento per la casa di Cluozza.

Art. 7 Amministrazione del Parco

Il Parco nazionale è amministrato dalla Commissione federale del Parco nazionale, che esercita i diritti previsti. Si deve obbedire agli ordini degli organi di sorveglianza del Parco designati dalla Commissione federale del Parco nazionale.

La Commissione federale del Parco nazionale provvede a rendere note in maniera adeguata le prescrizioni relative al Parco nazionale. I divieti di caccia e di pesca vengono pubblicati nelle prescrizioni d'esercizio del Governo.

Art. 8 * Disposizioni penali

Le infrazioni all'articolo 2 capoverso 1, all'articolo 3 capoversi 1 e 2, all'articolo 4 e all'articolo 5 della presente ordinanza vengono punite con multa dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8 della legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni, se non sono applicabili altre disposizioni penali. In casi di poca importanza esso può pronunciare un ammonimento. *

Le contravvenzioni possono anche essere punite nella procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale. *

Gli organi di sorveglianza del Parco possono prelevare un deposito di multa ai sensi dell'articolo 268 LGP da persone che contravvengono all'ordinanza. Questo va trasmesso all'autorità competente insieme alla denuncia. *

Gli organi di sorveglianza ritirano gli oggetti di cui i visitatori del Parco si sono impossessati contrariamente all'ordinanza. Tali oggetti devono essere consegnati all'amministrazione del Parco.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1983 dopo l'approvazione del Consiglio federale.

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, viene abrogata l'ordinanza per la protezione del Parco nazionale svizzero del 30 novembre 1961.[4]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
23.02.1983 01.04.1983 atto normativo prima versione -
28.02.1995 01.01.1996 Art. 8 revisione totale -
04.07.2000 01.08.2000 Art. 2 cpv. 1, s) introduzione -
04.07.2000 01.08.2000 Art. 2 cpv. 1, t) introduzione -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 8 cpv. 1 modifica 2010, 4804
16.06.2010 01.01.2011 Art. 8 cpv. 2 modifica 2010, 4804
16.06.2010 01.01.2011 Art. 8 cpv. 3 modifica 2010, 4804

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 23.02.1983 01.04.1983 prima versione -
Art. 2 cpv. 1, s) 04.07.2000 01.08.2000 introduzione -
Art. 2 cpv. 1, t) 04.07.2000 01.08.2000 introduzione -
Art. 8 28.02.1995 01.01.1996 revisione totale -
Art. 8 cpv. 1 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4804
Art. 8 cpv. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4804
Art. 8 cpv. 3 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4804