La presente legge ha lo scopo di tutelare e di promuovere la salute della popolazione tramite misure di polizia sanitaria e misure di promozione della salute e di prevenzione.
A tale scopo disciplina segnatamente:
- le competenze e i compiti del Cantone e dei comuni;
- le misure di promozione della salute e di prevenzione;
- le attività e le aziende soggette ad autorizzazione nel settore sanitario;
- le attività nel settore sanitario non ammesse senza autorizzazione;
- i diritti e gli obblighi dei professionisti della salute e delle aziende del settore sanitario;
- il servizio di picchetto dei medici e dei dentisti;
- i diritti e i doveri dei pazienti;
- la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano;
- le sepolture;
- le misure di polizia sanitaria e l'amministrazione della giustizia.