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500.010

Ordinanza relativa alla legge sanitaria

(OLSan)

del 20.06.2017 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 20 giugno 2017

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

1. Competenze e compiti

Art. 1 Cantone

La competenza per i compiti che la legge sanitaria ha attribuito al Cantone spetta all'Ufficio dell'igiene pubblica, nella misura in cui tali compiti non sono stati attribuiti a un altro ufficio. L'Ufficio dell'igiene pubblica è altresì competente per la comunicazione dei dati previsti dal diritto federale al registro delle professioni mediche, al registro delle professioni psicologiche e al registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG).

Il Governo può attribuire a terzi i compiti conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera a, lettera b e lettera h della legge sanitaria[2]*

La promozione della salute e la prevenzione in ambito scolastico competono:

  1. nella scuola dell'infanzia e nella scuola popolare all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport;
  2. nella scuola media e nelle scuole universitarie all'Ufficio della formazione medio-superiore;
  3. nelle scuole professionali all'Ufficio della formazione professionale.

La prevenzione secondaria e terziaria delle dipendenze compete all'Ufficio del servizio sociale.

La protezione della salute ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni compete all'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro, nella misura in cui concerne il Cantone.

Art. 2 Comuni

I comuni devono:

  1. designare un ufficio competente per la promozione della salute e la prevenzione a livello comunale e scolastico;
  2. tenere conto di soluzioni compatibili con la salute nell'adempimento dei compiti loro spettanti.

I piani per il servizio sanitario in caso di manifestazioni che presentano un elevato rischio per l'incolumità e per la vita devono essere allestiti in conformità alle direttive dell'Interassociazione di salvataggio (IAS) e devono essere coordinati con il servizio ambulanza della corrispondente regione ospedaliera. I piani devono essere inoltrati per conoscenza alla Centrale per chiamate d'emergenza sanitaria 144 almeno due mesi prima dello svolgimento della manifestazione.

2. Autorizzazioni di polizia sanitaria

Art. 3 Presentazione della domanda

La domanda completa per il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio della professione deve essere presentata al più tardi due settimane prima dell'inizio dell'attività, la corrispondente domanda per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'attività.

3. Professioni del settore sanitario

Art. 4 Esercizio della professione sotto la responsabilità professionale di terzi

I professionisti della salute privi dell'autorizzazione all'esercizio della professione possono esercitare attività soggette all'obbligo di autorizzazione se la responsabilità per l'attività da loro svolta viene assunta da un terzo:

  1. presso centri di perfezionamento professionale medico riconosciuti, da una persona in possesso di un titolo di medico specialista nella disciplina in cui essa si assume la responsabilità per l'attività di un medico. La supervisione dei medici in perfezionamento deve essere garantita da parte del corrispondente medico specialista. I medici con studi privati possono assumere al massimo un medico che svolge l'assistenza in studio medico per ciascuna sede. Inoltre il medico insegnante deve essere presente in studio per almeno il 75% dell'orario di lavoro del medico che svolge l'assistenza in studio medico;
  2. nel caso di psicoterapeuti attivi presso aziende del settore sanitario da un medico in possesso di un titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia;
  3. nel caso di altri professionisti della salute da una persona che esercita la stessa professione.

La persona che si assume la responsabilità deve inoltre disporre di un'autorizzazione all'esercizio della professione nel Cantone.

Art. 5 Cura di familiari

La persona bisognosa di cure decide autonomamente se una persona le è vicina.

Art. 6 Attività ammesse senza autorizzazione

L'atlaslogia e la terapia craniosacrale non sono considerate manipolazioni della colonna vertebrale e sono quindi attività ammesse senza autorizzazione.

Art. 7 Attività non ammesse senza autorizzazione

Sono considerate operazioni ai denti o al cavo orale e quindi attività non ammesse senza autorizzazione tutte le fasi di trattamento che interessano il cavo orale, quindi anche la realizzazione e l'adeguamento di ricostruzioni funzionali-protetiche nonché la pulizia dentale professionale.

Art. 8 Conoscenze linguistiche

Se la formazione e il perfezionamento professionali non sono stati svolti in misura prevalente in una lingua ufficiale del Cantone, il richiedente deve presentare un diploma di lingue riconosciuto a livello internazionale del livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue in una lingua cantonale ufficiale.

Art. 9 Farmacisti

I farmacisti possono procedere a vaccinazioni in assenza di una prescrizione medica, se:

  1. dispongono di un'autorizzazione all'esercizio della professione;
  2. hanno seguito una formazione specifica per l'esecuzione di vaccinazioni riconosciuta a livello nazionale;
  3. le persone da vaccinare hanno almeno 16 anni; e
  4. le persone da vaccinare non presentano un particolare rischio derivante dalla vaccinazione.

Essi possono procedere alle vaccinazioni seguenti:

  1. vaccinazione contro l'influenza;
  2. vaccinazione contro la meningoencefalite verno-estiva (MEVE);
  3. tutti i richiami dei vaccini conformemente al calendario vaccinale svizzero;
  4. vaccinazione contro la COVID-19;
  5. vaccinazione contro l'herpes zoster nel caso di persone immunocompetenti, se non vengono utilizzati vaccini vivi.

I farmacisti che desiderano effettuare vaccinazioni devono previamente annunciarsi al farmacista cantonale utilizzando il modulo previsto a tale scopo.

4. Aziende del settore sanitario

4.1. Condizioni generali

Art. 10 Cure infermieristiche

Le cure infermieristiche possono essere prestate soltanto da infermieri diplomati e da ausiliari di cure del settore cura e assistenza.

L'Ufficio dell'igiene pubblica tiene un elenco delle professioni del settore cura e assistenza. L'elenco comprende le professioni del personale diplomato e del personale ausiliario.

Per praticare cure infermieristiche, le persone in possesso di un diploma estero devono farlo riconoscere dalla Croce Rossa Svizzera.

4.2. Ospedali, cliniche e case per partorienti

Art. 11 Requisiti quantitativi

Gli ospedali, le cliniche e le case per partorienti soddisfano i requisiti quantitativi relativi al personale, se è disponibile l'effettivo di personale necessario per il trattamento e la cura adeguati dei pazienti, per garantire la qualità e per seguire gli apprendisti.

Gli ospedali pubblici e le cliniche pubbliche sono tenuti a fornire per ogni impiego a tempo pieno in cura e assistenza 15,5 settimane di formazione e perfezionamento professionale per professioni di cura e di assistenza. Di queste, 8 settimane devono essere fornite per operatori sociosanitari AFC e 5,8 settimane per infermieri diplomati SSS o SUP. *

Il grado di adempimento di questa direttiva è pari a: *

  1. nell'anno civile 2025 75%
  2. nell'anno civile 2026 80%
  3. nell'anno civile 2027 85%
  4. nell'anno civile 2028 90%
  5. nell'anno civile 2029 95%
  6. a partire dall'anno civile 2030 100%

In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni.

In rapporto alla loro dimensione, gli ospedali e le cliniche mettono a disposizione un adeguato numero di posti di perfezionamento professionale per medici assistenti a norma del regolamento per il perfezionamento professionale della Federazione dei medici svizzeri (FMH). Il numero di posti di perfezionamento professionale viene concordato tra gli ospedali, rispettivamente le cliniche, e il Cantone.

Art. 12 Requisiti qualitativi

Le persone che sostituiscono una persona responsabile di attività mediche, di cure od ostetriche devono disporre della corrispondente autorizzazione all'esercizio della professione nel Cantone.

Il perfezionamento professionale dei medici specialisti attivi nell'ospedale deve essere conforme al regolamento concernente la formazione continua dell'Istituto svizzero per la formazione medica.

Art. 13 Requisiti operativi

Oltre alle direttive previste dal diritto federale, le aziende devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. l'infrastruttura necessaria al primo trattamento di stati potenzialmente letali è sempre pronta all'uso;
  2. l'accesso alle ambulanze è sempre garantito;
  3. l'accesso al pronto soccorso, all'ambulatorio e all'accettazione pazienti è segnalato in modo chiaro;
  4. la supplenza per la direzione del settore medico, del settore delle cure e del settore terapeutico è disciplinata per iscritto;
  5. in ogni divisione ospedaliera o reparto occupato da pazienti è presente 24 ore su 24 un infermiere diplomato o un operatore sociosanitario.

Negli ospedali, il servizio di pronto soccorso deve inoltre essere raggiungibile 24 ore su 24.

Art. 14 Rapporto sulla qualità

Gli ospedali e le cliniche devono inoltrare all'Ufficio dell'igiene pubblica un rapporto sulla qualità secondo le direttive di H+ Gli Ospedali Svizzeri.

Art. 15 Sistema anonimo di segnalazione degli errori

Gli ospedali e le cliniche devono aderire al sistema di segnalazione degli errori Critical Incident Reporting & Reacting Network (CIRRNET).

4.3. Case di cura, unità di cura, appartamenti protetti, strutture di assistenza per malati terminali e altre offerte di cura stazionarie nonché strutture diurne e notturne per persone bisognose di cure e assistenza

Art. 16 Requisiti posti agli spazi

Le aziende soddisfano i requisiti dal punto di vista degli spazi, se la struttura degli spazi corrisponde alla norma SIA 500 "Costruzioni senza ostacoli", ai promemoria 7/10 e 5/98 del Centro svizzero per la costruzione adatta agli andicappati, come pure ai requisiti posti dall'Ufficio dell'igiene pubblica agli spazi, agli impianti all'aperto, nonché ai reparti per persone affette da demenza di case di cura.

In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni.

Art. 17 Requisiti operativi

Le aziende soddisfano i requisiti dal punto di vista operativo, se:

  1. dispongono di un concetto d'esercizio, nonché di un concetto di cura e assistenza per la cura e l'assistenza adeguate delle diverse categorie di ospiti della struttura;
  2. dispongono di un proprio medico e di un proprio medico dentista;
  3. garantiscono l'assistenza medica agli ospiti nel rispetto della libera scelta del medico;
  4. garantiscono l'assistenza psichiatrica degli ospiti e dispongono di un servizio di consulenza psichiatrica;
  5. dispongono di un farmacista consulente;
  6. impiegano 24 ore su 24 personale di cura e di assistenza specializzato;
  7. dispongono delle infrastrutture, degli apparecchi e degli strumenti necessari per la cura e l'assistenza degli ospiti;
  8. adottano un sistema di gestione della qualità orientato ai processi e sono certificati.

In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni. *

Art. 18 Requisiti relativi al personale

Le aziende soddisfano i requisiti qualitativi relativi al personale, se:

  1. il responsabile dell'offerta dispone di una formazione specifica riconosciuta dall'Ufficio dell'igiene pubblica;
  2. il responsabile del settore cura e assistenza dispone di un perfezionamento professionale nel settore direttivo e in gerontologia riconosciuto dall'Ufficio dell'igiene pubblica;
  3. la quota di personale di cura specializzato ammonta al 40 per cento del personale minimo necessario nel settore cura e assistenza;
  4. il 15 per cento del personale minimo necessario nel settore cura e assistenza dispone di un diploma di infermiere diplomato SUP oppure di infermiere diplomato SSS.

Le aziende soddisfano i requisiti quantitativi dal punto di vista del personale, se è soddisfatto l'organico ideale previsto dall'Ufficio dell'igiene pubblica per una cura e un'assistenza adeguate degli ospiti.

In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni. *

Art. 19 Formazione

Per ogni anno di tirocinio, le aziende sono tenute a:

  1. formare apprendisti del ciclo di formazione per operatori sociosanitari (OSS) AFC in misura di 2,3 settimane per ogni impiego a tempo pieno dell'effettivo di personale necessario per una cura e un'assistenza adeguate;
  2. formare studenti della scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSS cure) nonché delle scuole universitarie professionali in cure infermieristiche (SUP cure) in misura di 0,4 settimane per ogni impiego a tempo pieno dell'effettivo di personale necessario per una cura e un'assistenza adeguate.

Il grado di adempimento di questa direttiva è pari a: *

  1. nell'anno civile 2025 75%
  2. nell'anno civile 2026 80%
  3. nell'anno civile 2027 85%
  4. nell'anno civile 2028 90%
  5. nell'anno civile 2029 95%
  6. a partire dall'anno civile 2030 100%

In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni.

4.4. Servizi di cura e assistenza a domicilio

Art. 20 Requisiti operativi

I servizi di cura e assistenza a domicilio soddisfano i requisiti dal punto di vista dell'esercizio se:

  1. dispongono di un concetto d'esercizio, nonché di un concetto di cura e assistenza;
  2. nei giorni lavorativi, durante gli orari d'ufficio, l'amministrazione è reperibile telefonicamente per almeno cinque ore;
  3. per gli utenti per i quali vi è da attendersi il sopravvenire di una situazione di crisi può essere messo a disposizione in tempi brevi un servizio di picchetto 24 ore su 24 da parte di un infermiere diplomato SUP o SSS;
  4. durante gli orari di cura ordinari, il personale impiegato per la cura ha a disposizione un infermiere diplomato SUP o SSS che lo istruisce e lo segue.

In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni. *

Art. 21 Requisiti relativi al personale

I servizi di cura e assistenza a domicilio soddisfano i requisiti dal punto di vista del personale se:

  1. il responsabile del settore cura e assistenza dispone di un perfezionamento professionale riconosciuto dall'Ufficio dell'igiene pubblica.

L'Ufficio dell'igiene pubblica può concedere eccezioni limitate nel tempo per quanto riguarda i requisiti concernenti il perfezionamento professionale.

Art. 22 Formazione

Per ogni anno di tirocinio, i servizi di cura e assistenza a domicilio sono tenuti a:

  1. formare apprendisti del ciclo di formazione per operatori sociosanitari (OSS) AFC in misura di 2,3 settimane per ogni impiego a tempo pieno dell'effettivo di personale di cura e assistenza;
  2. formare studenti della scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSS cure) nonché delle scuole universitarie professionali in cure infermieristiche (SUP cure) in misura di 0,4 settimane per ogni impiego a tempo pieno dell'effettivo di personale di cura e assistenza.

Il grado di adempimento di questa direttiva è pari a: *

  1. nell'anno civile 2025 75%
  2. nell'anno civile 2026 80%
  3. nell'anno civile 2027 85%
  4. nell'anno civile 2028 90%
  5. nell'anno civile 2029 95%
  6. a partire dall'anno civile 2030 100%

In singoli casi, l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare eccezioni.

4.5. Trasporto a scopo professionale di malati e infortunati

Art. 23 Definizioni

È considerato trasporto di malati e infortunati il trasporto di persone malate o infortunate che necessitano di assistenza medica durante il trasporto o che devono essere trasportate in barella.

Il trasporto di persone malate o infortunate è considerato a scopo professionale se viene svolto per professione e dietro compenso.

La libera scelta del medico e dell'ospedale è considerata osservata, se la persona malata o infortunata viene affidata a un'altra organizzazione, la quale procede al trasporto dal medico o all'ospedale desiderati.

Art. 24 Condizioni d'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata se l'azienda dispone del riconoscimento dell'Interassociazione di salvataggio o se soddisfa le seguenti condizioni corrispondenti allo scopo dell'azienda:

  1. sono soddisfatti i requisiti posti a un salvataggio di persone qualificato ed è disponibile il necessario equipaggiamento di salvataggio;
  2. è garantita la prontezza operativa;
  3. il personale dispone della formazione, dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale necessari.

Art. 25 Autorizzazione

Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare la zona di intervento e i tipi di intervento ammessi.

I servizi ambulanza in possesso di un'autorizzazione equivalente della Confederazione o di un altro Cantone non necessitano di un'autorizzazione cantonale.

5. Obblighi dei professionisti della salute e delle aziende del settore sanitario

5.1. Obblighi generali

Art. 26 Interessi del paziente

L'obbligo di salvaguardare gli interessi dei pazienti è riferito all'aspetto sanitario.

Art. 27 Obbligo di notifica in caso di decessi

Sono soggetti all'obbligo di notifica quali decessi dovuti a cause sospette o ignote in particolare:

  1. tutti i decessi avvenuti per cause non naturali, in particolare in presenza di indizi secondo i quali la causa del decesso potrebbe essere riconducibile a un incidente, a un errore di trattamento o all'intervento di terzi, incluse le conseguenze a lungo termine, oppure a un suicidio;
  2. tutti i decessi avvenuti per cause non chiare, per i quali non si può concludere con sufficiente sicurezza che la causa del decesso sia esclusivamente dovuta a malattia;
  3. cadaveri di identità ignota o non certa.

5.2. Professionisti della salute

Art. 28 Durata ed entità dell'aggiornamento nelle professioni assoggettate ad autorizzazione *

La durata minima e l'entità minima dell'aggiornamento nelle professioni assoggettate all'obbligo di autorizzazione secondo la legge sanitaria si conformano alle regolamentazioni in materia della corrispondente organizzazione di categoria o della corrispondente associazione professionale, nella misura in cui queste mirino a garantire un'assistenza di elevata qualità e affidabile alla popolazione. *

L'Ufficio dell'igiene pubblica può incaricare le organizzazioni di categoria e le associazioni professionali di controllare che i requisiti relativi all'aggiornamento specifici per la professione siano rispettati per quanto riguarda durata ed entità.

Art. 29 Assicurazione di responsabilità civile professionale

La somma di copertura minima dell'assicurazione di responsabilità civile professionale ammonta:

  1. a cinque milioni di franchi per le persone che esercitano una professione medica;
  2. a tre milioni di franchi per gli altri professionisti della salute.

Art. 30 Servizio di picchetto 1. Servizio di picchetto medico regionale *

Durante gli orari di apertura effettivi dello studio medico, ogni medico è di principio responsabile per il trattamento d'urgenza dei propri pazienti. *

Il servizio di picchetto medico regionale ha il compito di garantire l'assistenza medica alla popolazione al di fuori degli orari di apertura degli studi medici in caso di malattie e infortuni. Il trattamento deve limitarsi alle urgenze. *

Durante il servizio di picchetto medico regionale, il medico in servizio deve scegliere il luogo in cui si trattiene in modo tale che la reperibilità telefonica sia costantemente garantita e che l'intervento d'urgenza possa essere prestato in tempi brevi. *

Il medico in servizio deve definire le tempistiche del trattamento in funzione delle condizioni cliniche della persona che si rivolge al servizio di picchetto medico. Se la persona che si rivolge al servizio di picchetto medico non può recarsi presso lo studio medico, il trattamento medico d'urgenza deve essere fornito mediante una visita a domicilio nel luogo in cui si trova la persona in questione. *

Il medico in servizio deve informare il medico curante del paziente per iscritto in merito alla diagnosi e al trattamento. *

I medici attivi in diverse regioni del Cantone sono tenuti a prestare servizio di picchetto in ciascuna regione in funzione del loro volume di lavoro presso il rispettivo luogo di lavoro. *

In accordo con l'Ufficio dell'igiene pubblica, al fine di garantire la sicurezza dell'assistenza l'obbligo di prestare servizio di picchetto può essere adempiuto anche al di fuori della propria regione di picchetto. *

I medici attivi anche in altri Cantoni sono tenuti a prestare servizio di picchetto nel Cantone in funzione del loro volume di lavoro. *

Art. 30a * 2. Servizio di picchetto dentistico

Durante gli orari di apertura effettivi dello studio dentistico, ogni dentista è di principio responsabile per il trattamento d'urgenza dei propri pazienti.

Il servizio di picchetto dentistico ha il compito di garantire l'assistenza medico-dentistica alla popolazione al di fuori degli orari di apertura degli studi dentistici in caso di problemi di medicina dentaria. Il trattamento deve limitarsi alle urgenze.

Durante il servizio di picchetto dentistico, il dentista in servizio deve scegliere il luogo in cui si trattiene in modo tale che la reperibilità telefonica sia costantemente garantita e che l'intervento d'urgenza possa essere prestato in tempi brevi.

In caso di condizioni di pericolo di vita o di potenziale pericolo di vita, il trattamento deve avvenire entro un'ora, in caso di forti dolori o di emorragie entro sei ore e in casi di emergenza soggettiva entro dodici ore.

Il dentista in servizio deve informare il dentista curante del paziente per iscritto in merito alla diagnosi e al trattamento.

I dentisti che soddisfano le condizioni per l'esercizio della professione e che sono attivi nel Cantone dei Grigioni sono tenuti a partecipare al servizio di picchetto regionale dell'organizzazione di categoria cantonale in conformità alle regolamentazioni di quest'ultima, se sono stati attivi per tre anni presso un dentista in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione e se per tre anni hanno esercitato sotto la propria responsabilità professionale.

I dentisti attivi in diverse regioni del Cantone sono tenuti a prestare servizio di picchetto in ciascuna regione in funzione del loro volume di lavoro presso il rispettivo luogo di lavoro.

In accordo con l'Ufficio dell'igiene pubblica, al fine di garantire la sicurezza dell'assistenza l'obbligo di prestare servizio di picchetto può essere adempiuto anche al di fuori della propria regione di picchetto.

In linea di principio, i dentisti attivi anche in altri Cantoni sono pienamente soggetti all'obbligo di prestare servizio di picchetto nel Cantone.

Nei casi di cui al capoverso 9, in accordo con l'organizzazione di categoria cantonale l'Ufficio dell'igiene pubblica può autorizzare una riduzione dell'obbligo di prestare servizio di picchetto.

Art. 30b * Accordo di prestazioni con l'Ordine dei medici grigioni

L'accordo di prestazioni con l'Ordine dei medici grigioni disciplina le prestazioni che quest'ultimo deve fornire e il relativo indennizzo da parte del Cantone. Tra le prestazioni che l'Ordine dei medici grigioni deve fornire rientrano in particolare:

  1. l'organizzazione del servizio di picchetto medico regionale;
  2. l'allestimento dei piani di servizio dei medici attivi nel servizio di picchetto medico regionale;
  3. l'esercizio di un'app per le emergenze;
  4. la garanzia dell'aggiornamento regolare specifico per le urgenze dei medici che prestano servizio di picchetto;
  5. la concessione di contributi ai costi per l'acquisto e la manutenzione dell'equipaggiamento d'urgenza di base ai medici che prestano servizio di picchetto.

5.3. Aziende del settore sanitario

Art. 31 Ospedali pubblici

Sono considerati ospedali pubblici gli ospedali definiti come tali nella legge sulla cura degli ammalati.

Art. 32 Obblighi di custodia e di protezione

Per le aziende del settore sanitario gli obblighi di custodia e di protezione comportano l'impegno a proteggere i pazienti dai pericoli mediante misure idonee, adeguate al potenziale di rischio individuale.

6. Diritti dei pazienti

Art. 33 Assistenza spirituale

L'adeguata assistenza spirituale si conforma alle esigenze dei pazienti rispettivamente degli ospiti.

Al fine di garantire l'assistenza spirituale, gli ospedali e le case di cura devono stipulare un accordo con le Chiese riconosciute dallo Stato o con i comuni parrocchiali locali.

Art. 34 Cure palliative

L'assistenza globale include la considerazione completa di tutti gli aspetti della persona affetta da una malattia incurabile, nel rispetto delle sue condizioni di vita, della sua idea di malattia e salute nonché del suo desiderio di partecipare al processo terapeutico o di assumere in esso un atteggiamento passivo.

7. Prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano

Art. 35 Autorità esecutiva

L'Ufficio dell'igiene pubblica esegue i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano.

8. Protezione dalle radiazioni non ionizzanti nei solarium e nel settore estetico *

Art. 36 * Autorità esecutiva

L'Ufficio dell'igiene pubblica esegue i compiti assegnati al Cantone dalla legislazione federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori nel settore dell'utilizzo di solarium e di prodotti per scopi estetici.

Egress

2017-024

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
20.06.2017 01.01.2018 atto normativo prima versione 2017-024
10.02.2020 01.02.2020 Art. 1 cpv. 1bis introduzione 2020-002
10.02.2020 01.02.2020 Art. 4 cpv. 1, abis) introduzione 2020-002
10.02.2020 01.02.2020 Art. 9 cpv. 2, c) modifica 2020-002
10.02.2020 01.02.2020 Art. 17 cpv. 2 introduzione 2020-002
10.02.2020 01.02.2020 Art. 18 cpv. 3 introduzione 2020-002
10.02.2020 01.02.2020 Art. 20 cpv. 1, c) modifica 2020-002
10.02.2020 01.02.2020 Art. 20 cpv. 1, d) modifica 2020-002
10.02.2020 01.02.2020 Art. 20 cpv. 2 introduzione 2020-002
10.02.2020 01.02.2020 Art. 21 cpv. 1, a) modifica 2020-002
10.02.2020 01.02.2020 Art. 21 cpv. 1, b) abrogazione 2020-002
10.02.2020 01.02.2020 Art. 22 cpv. 2 modifica 2020-002
26.01.2021 01.02.2021 Art. 9 cpv. 2, c) modifica 2021-003
26.01.2021 01.02.2021 Art. 9 cpv. 2, d) introduzione 2021-003
27.04.2021 01.06.2021 Art. 28 modifica titolo 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 28 cpv. 1 modifica 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 30 modifica titolo 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 30 cpv. 1 modifica 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 30 cpv. 2 modifica 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 30 cpv. 3 introduzione 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 30 cpv. 4 introduzione 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 30 cpv. 5 introduzione 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 30 cpv. 6 introduzione 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 30 cpv. 7 introduzione 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 30 cpv. 8 introduzione 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 30a introduzione 2021-016
27.04.2021 01.06.2021 Art. 30b introduzione 2021-016
24.01.2023 01.02.2023 Art. 4 cpv. 1, a) modifica 2023-001
24.01.2023 01.02.2023 Titolo 8. introduzione 2023-001
24.01.2023 01.02.2023 Art. 36 introduzione 2023-001
19.12.2023 01.01.2024 Art. 9 cpv. 2, d) modifica 2023-039
19.12.2023 01.01.2024 Art. 9 cpv. 2, e) introduzione 2023-039
18.02.2025 01.01.2025 Art. 11 cpv. 2 modifica 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 11 cpv. 2bis introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 19 cpv. 1, a) modifica 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 19 cpv. 1, b) modifica 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2 modifica 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2, a) introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2, b) introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2, c) introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2, d) introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2, e) introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2, f) introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 22 cpv. 1, a) modifica 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 22 cpv. 1, b) modifica 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 22 cpv. 2 modifica 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 22 cpv. 2, a) introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 22 cpv. 2, b) introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 22 cpv. 2, c) introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 22 cpv. 2, d) introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 22 cpv. 2, e) introduzione 2025-024
18.02.2025 01.01.2025 Art. 22 cpv. 2, f) introduzione 2025-024

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 20.06.2017 01.01.2018 prima versione 2017-024
Art. 1 cpv. 1bis 10.02.2020 01.02.2020 introduzione 2020-002
Art. 4 cpv. 1, a) 24.01.2023 01.02.2023 modifica 2023-001
Art. 4 cpv. 1, abis) 10.02.2020 01.02.2020 introduzione 2020-002
Art. 9 cpv. 2, c) 10.02.2020 01.02.2020 modifica 2020-002
Art. 9 cpv. 2, c) 26.01.2021 01.02.2021 modifica 2021-003
Art. 9 cpv. 2, d) 26.01.2021 01.02.2021 introduzione 2021-003
Art. 9 cpv. 2, d) 19.12.2023 01.01.2024 modifica 2023-039
Art. 9 cpv. 2, e) 19.12.2023 01.01.2024 introduzione 2023-039
Art. 11 cpv. 2 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-024
Art. 11 cpv. 2bis 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 17 cpv. 2 10.02.2020 01.02.2020 introduzione 2020-002
Art. 18 cpv. 3 10.02.2020 01.02.2020 introduzione 2020-002
Art. 19 cpv. 1, a) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-024
Art. 19 cpv. 1, b) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-024
Art. 19 cpv. 2 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-024
Art. 19 cpv. 2, a) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 19 cpv. 2, b) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 19 cpv. 2, c) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 19 cpv. 2, d) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 19 cpv. 2, e) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 19 cpv. 2, f) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 20 cpv. 1, c) 10.02.2020 01.02.2020 modifica 2020-002
Art. 20 cpv. 1, d) 10.02.2020 01.02.2020 modifica 2020-002
Art. 20 cpv. 2 10.02.2020 01.02.2020 introduzione 2020-002
Art. 21 cpv. 1, a) 10.02.2020 01.02.2020 modifica 2020-002
Art. 21 cpv. 1, b) 10.02.2020 01.02.2020 abrogazione 2020-002
Art. 22 cpv. 1, a) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-024
Art. 22 cpv. 1, b) 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-024
Art. 22 cpv. 2 10.02.2020 01.02.2020 modifica 2020-002
Art. 22 cpv. 2 18.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-024
Art. 22 cpv. 2, a) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 22 cpv. 2, b) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 22 cpv. 2, c) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 22 cpv. 2, d) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 22 cpv. 2, e) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 22 cpv. 2, f) 18.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-024
Art. 28 27.04.2021 01.06.2021 modifica titolo 2021-016
Art. 28 cpv. 1 27.04.2021 01.06.2021 modifica 2021-016
Art. 30 27.04.2021 01.06.2021 modifica titolo 2021-016
Art. 30 cpv. 1 27.04.2021 01.06.2021 modifica 2021-016
Art. 30 cpv. 2 27.04.2021 01.06.2021 modifica 2021-016
Art. 30 cpv. 3 27.04.2021 01.06.2021 introduzione 2021-016
Art. 30 cpv. 4 27.04.2021 01.06.2021 introduzione 2021-016
Art. 30 cpv. 5 27.04.2021 01.06.2021 introduzione 2021-016
Art. 30 cpv. 6 27.04.2021 01.06.2021 introduzione 2021-016
Art. 30 cpv. 7 27.04.2021 01.06.2021 introduzione 2021-016
Art. 30 cpv. 8 27.04.2021 01.06.2021 introduzione 2021-016
Art. 30a 27.04.2021 01.06.2021 introduzione 2021-016
Art. 30b 27.04.2021 01.06.2021 introduzione 2021-016
Titolo 8. 24.01.2023 01.02.2023 introduzione 2023-001
Art. 36 24.01.2023 01.02.2023 introduzione 2023-001