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500.920

Ordinanza relativa alla legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni

(OSPGR)

del 10.06.2013 (stato 01.01.2019)

Preambolo

emanata dal Governo il 10 giugno 2013

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale del 18 maggio/14 settembre 2003[1]

1. In generale

Art. 1 Competenze

I Dipartimenti competenti sono:

  1. il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità per i sussidi conformemente alla legislazione sull'assicurazione malattia e sulla cura degli ammalati;
  2. il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità per i sussidi conformemente alla legislazione sull'integrazione dei disabili;
  3. il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente per i sussidi conformemente alla legislazione sulla scuola.

Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è inoltre competente per la vigilanza e per i sussidi del Cantone in qualità di ente responsabile dei Servizi psichiatrici dei Grigioni.

Art. 2 Strategia immobiliare

Ogni quattro anni, i Servizi psichiatrici dei Grigioni devono sottoporre per approvazione la loro strategia immobiliare al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, che decide d'intesa con il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.

2. Contabilità

Art. 3 Settori contabili *

I Servizi psichiatrici dei Grigioni devono tenere conti economici separati per il settore contabile sanità e scuola speciale e per il settore contabile disabilità. *

Art. 4 Risultati annuali *

I risultati annuali devono essere presentati separatamente per i settori sanità, scuola speciale e disabilità. *

Art. 5 Assunzione di capitale di terzi, investimento di fondi

La gestione degli investimenti e dei debiti deve avvenire secondo criteri economici e orientati ai rischi.

Per l'investimento di fondi e per l'assunzione di capitale di terzi, i Servizi psichiatrici dei Grigioni devono rispettare il regolamento del Governo sulla tesoreria.

Sulle particelle originarie del diritto di superficie non possono essere iscritti diritti di pegno immobiliare.

Art. 6 Assicurazioni

I Servizi psichiatrici dei Grigioni devono stipulare assicurazioni adeguate al tipo e all'entità dei rischi.

Art. 7 Revisione

La revisione del conto annuale deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno seguente.

Art. 8 Rapporto e conto annuali

Il rapporto annuale e il conto annuale vanno trasmessi al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità entro il 15 maggio dell'anno seguente, insieme alla decisione di approvazione del consiglio d'amministrazione. Il rapporto al Gran Consiglio viene presentato per la sessione di giugno.

Il rapporto annuale deve comprendere i principali dati d'uso nel settore relativi alle prestazioni e alle finanze. La costituzione e lo scioglimento di accantonamenti e riserve, nonché il finanziamento dei costi di utilizzazione delle infrastrutture vanno dichiarati apertamente nel conto annuale.

3. Finanziamento

Art. 9 Preventivo *

I Servizi psichiatrici dei Grigioni devono inoltrare all'Ufficio dell'igiene pubblica entro il 31 ottobre il preventivo per i due settori contabili approvato dal consiglio d'amministrazione. *

I sussidi del Cantone quale ente responsabile vanno richiesti dai Servizi psichiatrici dei Grigioni all'Ufficio dell'igiene pubblica entro il 31 luglio dell'anno precedente, con una motivazione dettagliata.

Art. 10 Calcolo dei sussidi

Il sussidio cantonale viene calcolato dall'Ufficio dell'igiene pubblica per le cliniche, dall'Ufficio del servizio sociale per i posti abitativi, lavorativi e in strutture diurne protetti e dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport per la scuola speciale, entro il 15 giugno dell'anno seguente. *

… *

Art. 11 Sussidio dell'ente responsabile

Il Governo stabilisce il sussidio dell'ente responsabile ai Servizi psichia¬trici dei Grigioni sulla base del preventivo del Cantone.

4. Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza relativa alla legge sull'organizzazione della psichiatria del 10 dicembre 2002 è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2013.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
10.06.2013 01.07.2013 atto normativo prima versione -
12.11.2019 01.01.2019 Art. 1 cpv. 1, b) modifica 2019-024
12.11.2019 01.01.2019 Art. 1 cpv. 1, c) introduzione 2019-024
12.11.2019 01.01.2019 Art. 3 modifica titolo 2019-024
12.11.2019 01.01.2019 Art. 3 cpv. 1 modifica 2019-024
12.11.2019 01.01.2019 Art. 4 modifica titolo 2019-024
12.11.2019 01.01.2019 Art. 4 cpv. 1 modifica 2019-024
12.11.2019 01.01.2019 Art. 9 modifica titolo 2019-024
12.11.2019 01.01.2019 Art. 9 cpv. 1 modifica 2019-024
12.11.2019 01.01.2019 Art. 10 cpv. 1 modifica 2019-024
12.11.2019 01.01.2019 Art. 10 cpv. 2 abrogazione 2019-024

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 10.06.2013 01.07.2013 prima versione -
Art. 1 cpv. 1, b) 12.11.2019 01.01.2019 modifica 2019-024
Art. 1 cpv. 1, c) 12.11.2019 01.01.2019 introduzione 2019-024
Art. 3 12.11.2019 01.01.2019 modifica titolo 2019-024
Art. 3 cpv. 1 12.11.2019 01.01.2019 modifica 2019-024
Art. 4 12.11.2019 01.01.2019 modifica titolo 2019-024
Art. 4 cpv. 1 12.11.2019 01.01.2019 modifica 2019-024
Art. 9 12.11.2019 01.01.2019 modifica titolo 2019-024
Art. 9 cpv. 1 12.11.2019 01.01.2019 modifica 2019-024
Art. 10 cpv. 1 12.11.2019 01.01.2019 modifica 2019-024
Art. 10 cpv. 2 12.11.2019 01.01.2019 abrogazione 2019-024