Il Governo vigila sull'esecuzione della legge federale sugli stupefacenti.[2]
Esso designa gli uffici competenti per l'informazione e la consulenza, per il trattamento nonché per l'assistenza e la reintegrazione dei tossicomani.
Per il trattamento, l'assistenza e la reintegrazione dei tossicomani si deve tendere possibilmente a soluzioni intercantonali. Il Governo può delegare determinati compiti e facoltà anche a organizzazioni private (art. 15a LF sugli stupefacenti) e a commissioni.