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520.200

Ordinanza concernente il mandato e la colletta della Festa federale di preghiera

del 24.02.1971 (stato 01.03.1971)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 24 febbraio 1971[1]

Art. 1 Mandato

Il Governo emana annualmente un mandato per la Festa federale di preghiera, di pentimento e di ringraziamento, in cui sottolinea l'importanza di questa festività.

Il mandato della Festa federale di preghiera viene letto nelle chiese.

Art. 2 Colletta

Nel giorno federale di preghiera, di pentimento e di ringraziamento si effettua in tutte le chiese del Cantone una colletta per scopi di utilità pubblica.

Il Governo decide l'impiego della colletta e informa della sua destinazione in annesso al mandato.

Art. 3 Organizzazione

La sovrastanza comunale organizza la colletta d'intesa con le autorità ecclesiastiche e spedisce il ricavo alla Ragioneria di Stato.

Art. 4 Esecuzione

Il Governo eseguisce la presente ordinanza ed emana istruzioni eventualmente necessarie.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1o marzo 1971 e sostituisce il decreto circa la pubblicazione di un mandato relativo alla Festa federale di ringraziamento, emanato dal Gran Consiglio il 27 giugno 1846[2], e l'ordinanza concernente la colletta in occasione della Festa federale di preghiera, emanata dal Gran Consiglio il 30 novembre 1916.[3]

Art. 6

L'articolo 19 del regolamento organico del Gran Consiglio, del 29 maggio 1956/30 novembre 1966[4], viene così nuovamente formulato:[5]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
24.02.1971 01.03.1971 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 24.02.1971 01.03.1971 prima versione -