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535.200

Contratto normale di lavoro per il personale domestico

del 26.11.2019 (stato 01.01.2020)

Preambolo

emanato dal Governo il 26 novembre 2019

visti l'art. 359, l'art. 359a e l'art. 360 del Codice svizzero delle obbligazioni[1] nonché l'art. 10 della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Nel Cantone dei Grigioni, per disciplinare il rapporto di lavoro tra lavoratori dipendenti che svolgono lavori di economia domestica in un'economia domestica privata (lavoratori domestici) e i loro datori di lavoro si applica il presente contratto normale di lavoro.

Il presente contratto normale di lavoro è applicabile in particolare anche a lavoratori domestici che, nel quadro di un'assistenza 24 ore su 24 o di un'assistenza in misura analoga, svolgono attività di economia domestica a favore di persone bisognose di aiuto e che perciò vivono di norma all'interno dell'economia domestica di queste ultime.

Prestazioni mediche o di cura nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie[3] non costituiscono simili prestazioni di economia domestica.

Fanno eccezione rapporti di lavoro e fattispecie alle quali è applicabile un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale oppure un altro contratto normale di lavoro.

Art. 2 Accordi divergenti e diritto sussidiario

Per essere validi, accordi divergenti dal presente contratto normale di lavoro necessitano della forma scritta.

Per quanto il presente contratto normale di lavoro o accordi scritti da esso divergenti non prevedano alcuna prescrizione, fanno stato a titolo integrativo le disposizioni del Codice delle obbligazioni[4].

2. Obblighi dei lavoratori domestici

Art. 3 Orario di lavoro settimanale

L'orario di lavoro ammonta a 44 ore a settimana. In linea di principio le ore di presenza e le pause non sono considerate quali ore di lavoro.

Sono considerate ore di presenza le ore durante le quali i lavoratori domestici devono essere reperibili.

Art. 4 Computo delle ore di presenza quali ore di lavoro

Se nello stesso giorno le ore di lavoro sono meno di sette e le ore di presenza sommate alle ore di lavoro superano le sette ore, almeno sette ore vengono computate quali ore di lavoro.

Le ore di presenza computate quali ore di lavoro non vengono più tenute in considerazione per la retribuzione delle ore di presenza.

Per il calcolo delle ore di lavoro settimanali vengono considerate soltanto le ore di lavoro prestate.

Art. 5 Straordinari

Se si rendono necessari degli straordinari, i lavoratori domestici sono tenuti a prestarli soltanto nella misura in cui siano in grado di farlo e lo si possa in buona fede pretendere da loro.

I lavoratori domestici che hanno meno di 18 anni possono prestare straordinari solo in casi di emergenza.

Con il consenso dei lavoratori domestici, gli straordinari possono essere compensati entro al massimo tre mesi mediante tempo libero di almeno pari durata. In assenza di una simile compensazione, per gli straordinari deve essere corrisposto il salario più un supplemento di almeno il 25 per cento.

3. Obblighi dei datori di lavoro

Art. 6 Vitto e alloggio

Se i lavoratori domestici vivono all'interno dell'economia domestica nella quale lavorano, hanno diritto a vitto e alloggio quantitativamente e qualitativamente sufficienti, in particolare hanno diritto:

  1. a una camera singola che possa essere chiusa a chiave e sia sufficientemente arredata e grande, con accesso illimitato a internet che garantisca la protezione dei dati;
  2. al co-utilizzo illimitato delle installazioni sanitarie;
  3. a preparare autonomamente i pasti e al co-utilizzo della cucina e delle sue installazioni;
  4. al co-utilizzo della lavanderia.

I datori di lavoro e le persone responsabili per l'economia domestica rispondono in solido per quanto riguarda il diritto dei lavoratori domestici ad alloggio e vitto sufficienti.

Art. 7 Salario per le ore di lavoro

I datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori domestici il salario convenuto per le ore di lavoro prestate e per quelle computate, almeno il salario minimo obbligatorio previsto dal diritto federale[5].

Per le ore di lavoro prestate di notte è dovuto un supplemento salariale del 25 per cento.

Art. 8 Salario per le ore di presenza

I datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori domestici il salario convenuto per le ore di presenza, almeno la quota seguente del salario minimo obbligatorio previsto dal diritto federale[6]:

  1. 25 per cento in caso di interventi lavorativi rari durante la notte;
  2. 35 per cento in caso di interventi lavorativi regolari durante la notte;
  3. 50 per cento in caso di interventi lavorativi frequenti durante la notte.

Nella media mensile sono considerati rari fino a tre interventi lavorativi a settimana durante la notte, regolari fino a un intervento lavorativo per notte e frequenti diversi interventi lavorativi per notte.

Art. 9 Salario in caso di impedimento al lavoro

L'obbligo di continuare a versare il salario in caso di impedimento al lavoro dei lavoratori domestici vale a partire dal primo giorno di validità del contratto di lavoro, indipendentemente dalla durata convenuta del rapporto di lavoro.

Art. 10 Versamento e conteggio

Il salario deve essere versato, corredato di un conteggio dettagliato, alla fine di ogni mese; in caso di periodi di lavoro più brevi o che terminano nel corso di un mese, il salario deve essere versato alla fine del periodo di lavoro.

Le spese per l'alloggio e il vitto dei lavoratori domestici conformemente all'articolo 6 fanno parte del salario (salario in natura). Il valore del salario in natura si conforma alle aliquote previste dal diritto federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti[7]. Nel conteggio del salario può essere dedotto un importo corrispondente. Quando alloggio e vitto non vengono sfruttati, segnatamente durante le vacanze o il tempo libero, non si può procedere a una deduzione, ovvero per il salario in natura non percepito si deve versare un indennizzo.

Art. 11 Spese di viaggio

Se i lavoratori domestici vivono all'interno dell'economia domestica nella quale lavorano, i datori di lavoro devono rimborsare le spese di viaggio con il mezzo di trasporto convenuto per la prima trasferta dal luogo di abitazione al luogo di lavoro.

Art. 12 Pause

Il lavoro deve essere interrotto da pause aventi la seguente durata minima:

  1. un quarto d'ora se le ore di lavoro quotidiane sono più di cinque e mezza;
  2. mezz'ora se le ore di lavoro quotidiane sono più di sette;
  3. un'ora se le ore di lavoro quotidiane sono più di nove.

Art. 13 Lavoro notturno

Non possono essere pianificate ore di lavoro durante la notte. È considerato notte il periodo tra le ore 23 e le ore 6.

I lavoratori domestici che hanno meno di 18 anni non possono essere impiegati durante la notte, nemmeno per le ore di presenza.

Art. 14 Tempo libero

Ogni settimana ai lavoratori domestici spettano una giornata intera nonché una mezza giornata quale tempo libero, indipendentemente dagli straordinari da prestare. In ogni caso si deve usufruire del tempo libero entro 14 giorni.

Una giornata intera libera comprende 24 ore, una mezza giornata otto ore al di fuori della notte.

Durante il tempo libero non si possono prestare ore di presenza.

Art. 15 Vacanze

I lavoratori domestici hanno diritto alle seguenti vacanze pagate:

  1. fino ai 20 anni compiuti: 5 settimane
  2. a partire da 50 anni dopo 5 anni di servizio: 5 settimane
  3. altrimenti: 4 settimane

Per un anno di servizio non terminato le vacanze devono essere concesse in proporzione alla durata dal rapporto di lavoro nel relativo anno di servizio.

Art. 16 Periodo e distribuzione delle vacanze

I datori di lavoro stabiliscono il periodo delle vacanze tenendo conto dei desideri dei lavoratori domestici, per quanto compatibili con gli interessi dell'economia domestica.

Di regola le vacanze devono essere concesse in blocchi e nel relativo anno di servizio, al più tardi comunque in quello successivo. Almeno due settimane di vacanze devono essere consecutive.

Art. 17 Documentazione

I datori di lavoro devono documentare le ore di lavoro prestate, l'orario di presenza, le ore di lavoro prestate durante l'orario di presenza, le ore di lavoro prestate durante la notte, gli straordinari, nonché le pause, il tempo libero e le vacanze. Ogni settimana i datori di lavoro e i lavoratori domestici devono apporre il visto alla documentazione. Una copia della stessa deve essere consegnata ai lavoratori domestici. I datori di lavoro devono conservare la documentazione per cinque anni.

All'inizio del rapporto di lavoro i datori di lavoro devono consegnare ai lavoratori domestici un esemplare del presente contratto normale di lavoro e dell'eventuale contratto di lavoro.

4. Assicurazione malattia e contro gli infortuni

Art. 18 Assicurazione malattia

I datori di lavoro devono accertarsi che i lavoratori domestici dispongano di un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Se necessario devono stipulare una tale assicurazione per i lavoratori domestici.

I premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono a carico dei lavoratori domestici, quelli di un'eventuale assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori domestici in ragione della metà ciascuno.

Art. 19 Assicurazione contro gli infortuni

I datori di lavoro devono assicurare i lavoratori domestici contro gli infortuni professionali conformemente al diritto federale sull'assicurazione contro gli infortuni[8]. Contro gli infortuni non professionali devono essere assicurati soltanto i lavoratori domestici che in media prestano almeno otto ore di lavoro a settimana.

I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico dei datori di lavoro, quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei lavoratori domestici.

5. Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 20 Periodo di prova

Le prime due settimane dall'entrata in servizio valgono quale periodo di prova.

Art. 21 Disdetta

Il rapporto di lavoro può essere disdetto come segue:

  1. durante il periodo di prova con un termine di disdetta di tre giorni per la fine di un giorno;
  2. dopo il periodo di prova, nel primo anno di servizio con un termine di disdetta di un mese, dal secondo al nono anno di servizio con un termine di due mesi e a partire dal decimo anno di servizio con un termine di tre mesi per la fine di un mese.

Art. 22 Indennità di partenza

In caso di scioglimento del rapporto di servizio, i lavoratori domestici che hanno più di 50 anni, che hanno prestato servizio per almeno 20 anni presso lo stesso datore di lavoro e che non sono soggetti alla previdenza professionale obbligatoria hanno diritto alla seguente indennità di partenza:

  1. da 20 a 25 anni di servizio: 2 mensilità
  2. da 26 a 30 anni di servizio: 3 mensilità
  3. da 31 a 35 anni di servizio: 4 mensilità
  4. da 36 a 40 anni di servizio: 5 mensilità
  5. oltre 40 anni di servizio: 6 mensilità

Egress

2019-028

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
26.11.2019 01.01.2020 atto normativo prima versione 2019-028

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 26.11.2019 01.01.2020 prima versione 2019-028