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535.250

Contratto normale di lavoro per il personale impiegato sugli alpeggi e nel settore della pastorizia

(CNL alpe)

del 01.02.2022 (stato 01.03.2022)

Preambolo

emanato dal Governo il 1° febbraio 2022

visti l'art. 359, l'art. 359a e l'art. 360 del Codice svizzero delle obbligazioni[1] nonché l'art. 10 della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni[2]

Art. 1 Campo d'applicazione

Nel Cantone dei Grigioni il rapporto di lavoro tra lavoratori dipendenti impiegati quali pastori sull'alpeggio o presso l'azienda a valle e i loro datori di lavoro viene disciplinato con il presente contratto normale di lavoro.

Sono esclusi dal campo d'applicazione i rapporti di lavoro seguenti:

  1. tra coniugi o persone in unione domestica registrata;
  2. con parenti in linea ascendente e discendente nonché i rispettivi coniugi o partner registrati;
  3. con nuore o generi, qualora questi intendano rilevare l'azienda per gestirla in proprio.

Fanno eccezione rapporti di lavoro e fattispecie alle quali è applicabile un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale oppure un altro contratto normale di lavoro.

Art. 2 Accordi divergenti e diritto sussidiario

Per essere validi, accordi divergenti dal presente contratto normale di lavoro necessitano della forma scritta.

Per quanto il presente contratto normale di lavoro o accordi scritti divergenti da esso non prevedano alcuna prescrizione, fanno stato a titolo integrativo le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni[3].

Art. 3 Durata del lavoro normale

La durata del lavoro si conforma alle esigenze dell'azienda. Per quanto possibile, nel primo mese di alpeggio non andrebbero superate le 14 ore al giorno e in seguito le 11 ore.

Per i giovani fanno stato le durate del lavoro e del riposo quotidiane seguenti:

Età Durata del lavoro massima Durata minima del riposo continuativo
16-18 anni 10 ore 10 ore
13-15 anni 8 ore 12 ore

Art. 4 Straordinari

Se si rendono necessari degli straordinari, i lavoratori sono tenuti a prestarli soltanto se sono in grado di farlo e se lo si può pretendere da loro in buona fede.

I giovani che hanno meno di 18 anni possono prestare straordinari solo in casi eccezionali urgenti.

Art. 5 Vacanze, tempo libero e giorni festivi

I lavoratori hanno diritto a vacanze, tempo libero e a giorni festivi riconosciuti non lavorativi. Questo diritto deve essere compensato con supplementi salariali, qualora per motivi aziendali non sia possibile usufruirne.

Art. 6 Competenze

I datori di lavoro sono tenuti a indicare per iscritto ai lavoratori le persone che li rappresentano e che sono le uniche autorizzate a impartire disposizioni e a dare loro ordini riguardo ai compiti e ai lavori.

I datori di lavoro stabiliscono per iscritto le responsabilità dei lavoratori. Inoltre i rapporti di subordinazione e di responsabilità in seno a un gruppo di lavoratori devono essere disciplinati in modo inequivocabile.

Art. 7 Salario

Il salario viene corrisposto alle fine dell'alpeggio o dell'attività di pastore, al più tardi comunque 14 giorni dopo. I lavoratori possono richiedere un acconto alla fine di ogni mese.

All'inizio del rapporto di lavoro i datori di lavoro devono consegnare ai lavoratori una conferma scritta relativa al salario oppure l'eventuale contratto di lavoro scritto nonché un esemplare del presente contratto normale di lavoro.

Art. 8 Salario in caso di impedimento al lavoro

Nei casi di impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore previsti dalla legge, il lavoratore ha diritto alla continuazione del versamento del salario come segue:

  1. dalla prima alla quinta estate di alpeggio o di attività quale pastore: 4 settimane
  2. dalla sesta alla decima estate di alpeggio o di attività quale pastore: 5 settimane
  3. a partire dall'undicesima estate di alpeggio o di attività quale pastore: 6 settimane

Con la conclusione del rapporto di lavoro cessa anche la continuazione del versamento del salario.

Prima di stipulare il contratto di lavoro i lavoratori devono informare i datori di lavoro in merito a eventuali doveri di servizio quali militare, protezione civile, pompieri, cariche politiche ecc. che coincidono con il periodo del rapporto di lavoro.

Art. 9 Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro nell'economia alpestre è a tempo determinato. La durata si conforma alla stagione d'alpeggio e comprende anche il tempo necessario per i lavori preparatori e conclusivi.

Art. 10 Alloggio

I lavoratori hanno diritto a un alloggio quantitativamente e qualitativamente sufficiente.

Art. 11 Assicurazione malattia e contro gli infortuni

I datori di lavoro devono accertarsi che i lavoratori dispongano di un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Se necessario devono stipulare una tale assicurazione per i lavoratori. I premi sono a carico dei lavoratori.

I datori di lavoro devono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia a favore dei lavoratori per un importo pari all'80 per cento del salario con una durata delle prestazioni pari almeno a 720 giorni. Non è consentita una limitazione delle prestazioni per rapporti di lavoro a tempo determinato. I premi sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori in ragione della metà ciascuno.

I datori di lavoro devono assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali conformemente alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni[4]. Devono essere assicurati contro gli infortuni non professionali soltanto i lavoratori che in media prestano almeno otto ore di lavoro a settimana. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico dei datori di lavoro, mentre quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei lavoratori.

Egress

2022-007

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
01.02.2022 01.03.2022 atto normativo prima versione 2022-007

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 01.02.2022 01.03.2022 prima versione 2022-007