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544.050

Regolamento concernente l'organizzazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni

del 12.04.1994 (stato 01.12.1997)

Preambolo

emanato dal Governo il 12 aprile 1994

visto l'art. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge d'introduzione alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sull'assicurazione per l'invalidità[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Articolazione

L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IASG) si articola nei seguenti settori:

1. affari amministrativi
2. cassa di compensazione AVS
3. ufficio AI

Art. 2 * Organizzazione

L'organizzazione dei singoli settori viene disciplinata dalla commissione amministrativa.

Art. 3 Attribuzione delle materie e degli affari

Per quanto leggi e ordinanze a livello federale e cantonale non dispongano diversamente, la commissione amministrativa assegna ai settori le singole materie, competenze e singoli affari tramite direttive.

Art. 4 Parità dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nel presente regolamento si riferiscono ad entrambi i sessi.

Art. 5 Ricusa

Un membro di un organo dell'IASG deve ricusarsi se le circostanze lo fanno apparire prevenuto.

In merito a questioni di ricusa decide l'organo ad esclusione del membro interessato.

2. Organi

2.1. Commissione amministrativa

Art. 6 Facoltà della commissione amministrativa

Oltre alle facoltà fissate nella legge[2] e nell'ordinanza d'esecuzione[3], la commissione amministrativa ha in particolare le competenze seguenti:

1. l'approvazione del preventivo;
2. la concessione di crediti aggiuntivi.

Art. 7 Sedute

La commissione amministrativa si riunisce in seduta ogniqualvolta gli affari lo richiedano.

Sulla base delle richieste dei membri della commissione amministrativa e della direzione, il direttore stila l'elenco delle trattande.

Sulla base delle trattande, il direttore ordina la partecipazione alle sedute di altri membri della direzione e di altri collaboratori allo scopo di fornire informazioni.

Art. 8 Decisioni e verbale

Viene tenuto un verbale relativo alle decisioni della commissione amministrativa. Nel verbale devono essere inserite le prese di posizione di singoli membri, su richiesta di quest'ultimi. Il verbale viene recapitato ai membri e nella seduta seguente viene sottoposto ad approvazione.

Nel verbale devono essere inserite anche le decisioni prese tramite circolazione degli atti dopo l'ultima seduta.

Le decisioni della commissione amministrativa vengono firmate dal presidente o dal suo vice e dal verbalista.

2.2. Direzione

Art. 9 Direzione

La direzione è competente per tutti gli affari che, secondo la legge ed i relativi ulteriori atti normativi, non rientrano esplicitamente nella competenza di altri organi.

Art. 10 Competenze e obblighi

La direzione ha in particolare le seguenti competenze ed i seguenti obblighi:

1. decidere in merito all'utilizzazione dei crediti approvati nell'ambito del preventivo; può delegare questa competenza nella misura da essa stabilita ai membri della direzione;
2. chiedere un credito aggiuntivo; fanno stato per analogia le disposizioni della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni[4].

Art. 11 Deliberazione

La direzione delibera validamente se sono presenti almeno tre membri aventi diritto di voto. Ogni membro è tenuto a partecipare alle sedute e alle votazioni se non deve ricusarsi o se non è impedito causa malattia, assenza o altri motivi importanti.

Se la direzione non può deliberare validamente, per raggiungere il numero legale fa capo al sostituto del membro della direzione assente.

Art. 12 Sedute

La direzione si riunisce in seduta ogniqualvolta gli affari lo richiedano.

Sulla base delle richieste dei membri della direzione, il direttore stila l'elenco delle trattande.

Art. 13 Decisioni e verbale

La direzione prende le sue decisioni a maggioranza semplice. Vota anche il presidente. In caso di parità di voti viene accolta la proposta a favore della quale ha votato il presidente.

Viene tenuto un verbale relativo alle decisioni della direzione. Nel verbale devono essere inserite le prese di posizione di singoli membri, su richiesta di quest'ultimi. Il verbale viene recapitato ai membri e nella seduta seguente viene sottoposto ad approvazione.

Le decisioni vengono firmate dal presidente o dal suo vice e dal verbalista.

Art. 14 Direttore

Il direttore dell'ISAG dirige l'attività della direzione. Gestisce la presidenza, provvede ad un disbrigo adeguato e tempestivo degli affari nel quadro delle disposizioni legali e vigila sulla collaborazione tra i settori.

Il direttore rappresenta l'IASG verso l'esterno, per quanto nel singolo caso non venga disposto diversamente.

Se un affare è improrogabile, il direttore può decidere da solo al posto della direzione. Deve comunicare la sua decisione a quest'ultima in occasione della prossima seduta.

Sottopone per approvazione alla commissione amministrativa il preventivo, richieste di crediti aggiuntivi, il conto annuale ed i rapporti di revisione prescritti dalla legge.

Sottopone alla commissione amministrativa ed al dipartimento preposto proposte relative ad affari del personale.

Il direttore invita l'Ufficio del personale e dell'organizzazione a prendere posizione in merito a classificazioni e creazioni di impieghi.

2.3. Ufficio di revisione

Art. 15 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione deve svolgere i controlli prescritti dalla legge sulla contabilità e la gestione aziendale dell'IASG e presentare rapporto.

3. Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa, segnatamente:

1. Regolamento sull'organizzazione della cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni del 9 marzo 1981[6];
2. Ordinanza provvisoria sull'assicurazione invalidità per il Cantone dei Grigioni del 29 dicembre 1959[7];
3. Costituzione di un ufficio regionale cantonale dell'assicurazione invalidità per il Cantone dei Grigioni del 2 maggio 1960[8].

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore[9] unitamente alla legge d'introduzione alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sull'assicurazione per l'invalidità, dopo l'approvazione da parte della Confederazione.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
12.04.1994 01.01.1995 atto normativo prima versione -
02.12.1997 01.12.1997 Art. 2 revisione totale -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 12.04.1994 01.01.1995 prima versione -
Art. 2 02.12.1997 01.12.1997 revisione totale -