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546.250

Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno *

(Legge cantonale sull'assistenza, LCAss)

del 03.12.1978 (stato 01.01.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo il 3 dicembre 1978[1]

1. Generalità

Art. 1 Principio/ concetto

È persona nel bisogno chi non possa provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al suo sostentamento e a quello dei membri della sua famiglia che ne condividono il domicilio.

Sono prestazioni assistenziali le prestazioni in denaro o in natura concesse alle persone nel bisogno e i provvedimenti atti ad evitare l'indigenza incombente o ad eliminarla qualora fosse già subentrata. *

Non sono prestazioni assistenziali:

  1. le prestazioni sociali a cui ha diritto l'interessato,
  2. i contributi comunali disciplinati con legge o regolamento,
  3. i contributi con carattere di sovvenzione,
  4. i contributi prelevati da speciali fondi di soccorso comunali,
  5. le spese per l'esecuzione di pene privative della libertà,
  6. le spese di un ente pubblico per il patrocinio gratuito,
  7. l'assunzione delle spese di sepoltura,
  8. l'anticipazione di alimenti ai sensi dell'articolo 293 capoverso 2 CC.[2]

Art. 2 Prestazioni assistenziali

La competente autorità sociale decide sul modo e sulla misura della prestazione assistenziale secondo la necessità di aiuto comprovata avendo riguardo alle condizioni personali e locali. Essa tiene conto degli obblighi legali familiari delle persone nel bisogno, di eventuali casi di malattia e delle spese di formazione professionale di adolescenti a carico della persona nel bisogno. *

Nel valutare la necessità di aiuto la competente autorità sociale tiene conto delle prestazioni di assicurazioni, di altri contributi sociali nonché delle assegnazioni di terzi.

Le persone nel bisogno hanno diritto alla stessa tariffa che gli indigeni negli ospedali, negli ospizi e in altri istituti di assistenza. *

Per il risarcimento di tali spese da parte dello stato d'origine in caso di stranieri nel bisogno valgono le norme di eventuali trattati internazionali.

Nel caso di stranieri ammessi provvisoriamente che vengono sostenuti finanziariamente secondo la presente legge, per la determinazione delle prestazioni assistenziali vengono applicati gli stessi principi applicati per il sostegno a richiedenti l'asilo. *

Nel caso di stranieri che senza un valido motivo non adempiono ai loro obblighi d'integrazione economica, sociale e culturale, le prestazioni assistenziali devono venire ridotte. In casi gravi queste possono venire limitate all'aiuto d'urgenza. *

Agli stranieri privi di diritto di soggiorno o che si trovano in Svizzera per un soggiorno che non richiede un permesso va garantito unicamente l'aiuto d'urgenza. *

Art. 3 * Altri provvedimenti

L'autorità sociale indaga sulle cause del bisogno e, se del caso, propone all'autorità di protezione degli adulti i necessari provvedimenti per evitare l'indigenza incombente o eliminarla qualora fosse già subentrata. Tali proposte possono essere presentate anche dall'Ufficio cantonale del servizio sociale.

Art. 4 Obblighi delle persone assistite *

La persona da assistere o assistita è obbligata a dare ogni informazione utile, a produrre i documenti necessari e ad osservare le condizioni poste delle autorità sociali per la prestazione assistenziale.

Per dieci anni dopo l'ultimo versamento di una prestazione essa è inoltre tenuta a notificare cambiamenti rilevanti nelle sue condizioni di reddito e di sostanza all'autorità che ha fornito per ultima l'assistenza. *

Art. 4a * Garanzia dei contributi

I contributi ai sensi della presente legge non sono cedibili. Ogni cessione di diritti a contributi è nulla.

2. Prestazioni del comune di domicilio *

Art. 5 * Competenza assistenziale

L'obbligo d'assistenza spetta al comune politico in cui ha domicilio la persona nel bisogno. *

La persona nel bisogno ha il proprio domicilio nel comune nel quale dimora con l'intenzione di stabilirsi. *

In caso di sola dimora la prestazione assistenziale per persone di cittadinanza svizzera spetta al comune nel quale dimora la persona nel bisogno, nella misura in cui giusta la legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno[3] esista un obbligo d'assistenza nel Cantone. *

Per l'assistenza di persone di cittadinanza straniera con domicilio o dimora nel Cantone fanno stato per analogia le disposizioni della legge federale[4]*

… *

Art. 5a * Minori non accompagnati

Il Cantone assiste e sostiene minori non accompagnati fino alla conclusione di una prima formazione idonea, al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.

Per queste persone esso si fa carico anche delle spese risultanti ai comuni di domicilio in relazione a misure delle autorità di protezione dei minori e degli adulti, nonché delle spese risultanti a seguito della gestione di una curatela.

Le spese conformemente ai capoversi 1 e 2 non coperte da contributi federali vengono ripartite tra i comuni in rapporto alla popolazione residente permanente. La base per la fatturazione annua delle spese nette è costituita dalla contabilità analitica, riferita all'anno precedente, tenuta dal Cantone.

Art. 6 * Domicilio

Per la costituzione e la fine del domicilio fanno stato i principi validi nei rapporti intercantonali secondo la legge federale.

Se la persona nel bisogno trasferisce il suo domicilio restando nei Grigioni, l'obbligo assistenziale passa con effetto immediato al nuovo comune di domicilio. *

Non si costituisce domicilio assistenziale con la dimora in un ospizio, ospedale o altro istituto o con il collocamento in una famiglia ordinato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti. *

Art. 11 Obbligo di restituzione 1. Principi *

… *

Prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo devono essere restituite senza interessi, se le condizioni finanziarie della persona assistita migliorano. Fanno stato gli articoli da 11a fino a 11c. *

Prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo devono essere restituite con gli interessi. *

L'autorità assistente ha diritto alla successione della persona assistita in misura delle prestazioni erogate. *

Il diritto alla restituzione cade in prescrizione: *

  1. in caso di prestazioni assistenziali percepite in modo legittimo: 10 anni dopo l'ultimo versamento di una prestazione;
  2. in caso di prestazioni assistenziali percepite in modo illegittimo o in caso di violazione dell'obbligo di notifica conformemente all'articolo 4 capoverso 2: 20 anni dopo l'ultimo versamento di una prestazione;
  3. nei confronti degli eredi della persona assistita, se nei confronti di quest'ultima il diritto non era ancora prescritto: un anno dopo la devoluzione dell'eredità.

I comuni e il Cantone sono autorizzati a scambiarsi le informazioni necessarie per la restituzione indipendentemente da un eventuale obbligo di mantenere il segreto. *

… *

Art. 11a * 2. Restituzione tramite il reddito

Se le condizioni di reddito della persona assistita migliorano, essa diviene soggetta all'obbligo di restituzione, purché ciò non comporti una nuova situazione di bisogno.

Il Governo definisce le basi di calcolo per definire il reddito determinante ai fini della restituzione. Nel fare questo si orienta alle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS).

L'obbligo di restituzione inizia un anno dopo la cessazione dell'assistenza e dura quattro anni.

Art. 11b * 3. Restituzione in caso di incremento patrimoniale

Se le condizioni di sostanza della persona assistita migliorano a seguito di incremento patrimoniale, essa diviene soggetta all'obbligo di restituzione in tale misura, tenendo conto delle franchigie.

Il Governo stabilisce l'ammontare delle franchigie. Nel fare questo si orienta alle linee guida della CSIAS.

Se la persona soggetta all'obbligo di restituzione dispone di altra sostanza, la franchigia si riduce in misura di tale sostanza.

Art. 11c * 4. Eccezioni

Non sono soggette all'obbligo di restituzione le prestazioni assistenziali le quali:

  1. sono state erogate a una persona che non aveva ancora compiuto 25 anni e che svolgeva una prima formazione;
  2. si trovano in relazione all'integrazione professionale e sociale;
  3. sono state erogate in considerazione di una disabilità, a complemento dell'assistenza sanitaria inclusa nella copertura dei bisogni primari;
  4. riguardano premi per l'assicurazione malattie obbligatoria che non sono stati coperti integralmente tramite la riduzione individuale dei premi.

Il Governo può prevedere altre eccezioni. Nel fare questo si orienta alle linee guida della CSIAS.

Art. 13 Controversie

… *

Il Tribunale d'appello decide controversie risultanti dall'applicazione della presente legge. *

Nell'applicazione della legge fanno stato per analogia i principi della legge federale,[5] ove la presente legge non contenga norme.

3. Prestazioni del Cantone

Art. 14 * Compiti del Cantone *

Al Cantone spetta l'obbligo assistenziale per: *

  1. indigenti di passaggio;
  2. persone con procedura d'asilo pendente, nonché stranieri ammessi provvisoriamente;
  3. persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con una decisione passata in giudicato o persone senza diritto di soggiorno;
  4. casi straordinari;
  5. persone di cittadinanza svizzera con stile di vita nomade che utilizzano tutto l'anno o temporaneamente un'area di transito o di sosta messa a disposizione in modo permanente.

… *

Esso si occupa dei contatti con servizi extracantonali. *

4. Autorità

Art. 15 Autorità comunali, organizzazione

L'organizzazione dell'aiuto assistenziale è compito dei comuni politici. *

Restano riservati ordinamenti interni tra il comune politico e il relativo comune patriziale, ove il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità abbia permesso allo stesso comune patriziale su domanda di svolgere tali compiti per i propri attinenti al posto del comune politico. La domanda deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali.[6]

Art. 16 Pubblicazioni ufficiali

È proibito citare il nome dei beneficiari di prestazioni assistenziali nelle pubblicazioni ufficiali.

Art. 17 Autorità cantonali

Al Servizio sociale cantonale incombe la cura dei rapporti con gli uffici- extracantonali e con i comuni. Esso deve verificare anche i conteggi dei comuni. *

Il Dipartimento competente[7] dà le necessarie istruzioni alle autorità sociali comunali per l'esecuzione della presente legge.

Art. 18 Vigilanza governativa

Il Governo vigila sull'applicazione della presente legge.

Per un periodo di tempo adeguato esso può negare del tutto o in parte i contributi previsti in questa legge a quei comuni che non obbediscono alle istruzioni ricevute, previa comminatoria.

Art. 19 Consulenza

Il competente Organo cantonale di assistenza pubblica è a disposizione delle autorità comunali per consigli.

5. Disposizioni penali *

Art. 19a * Punibilità

Se per l'atto non è comminata una pena più grave secondo altre disposizioni, è punito con la multa chi:

  1. abusa delle prestazioni assistenziali di istituzioni pubbliche o di pubblica utilità;
  2. quale persona bisognosa di assistenza non rispetta le istruzioni che le vengono impartite in virtù della presente legge.

Infrazioni alla presente disposizione sono giudicate dalle autorità penali ordinarie.

Il diritto di presentare denuncia penale si conforma al Codice di procedura penale[8] e alla legislazione d'applicazione cantonale[9].

6. Disposizioni finali *

Art. 20a * Disposizione transitoria

La prescrizione dell'obbligo di restituzione conformemente all'articolo 11 vale anche retroattivamente per l'aiuto del quale si è già beneficiato.

Art. 21 Entrata in vigore, abrogazioni e modifiche legislative

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il fondo pauperile è da sopprimere assegnando i mezzi al conto amministrativo.

Alla data dell'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla pubblica assistenza nel Cantone dei Grigioni del 24 aprile 1955[10].

Contemporaneamente l'articolo 31bis capoverso 1 della legge del 16 ottobre 1966 sulle professioni ambulanti e la polizia dei giochi e dei film[11] viene così nuovamente formulato:[12]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
03.12.1978 01.01.1979 atto normativo prima versione -
12.06.1994 01.10.1994 Art. 5 revisione totale -
12.06.1994 01.10.1994 Art. 6 revisione totale -
12.06.1994 01.10.1994 Art. 7 abrogazione -
12.06.1994 01.10.1994 Art. 8 abrogazione -
12.06.1994 01.10.1994 Art. 10 revisione totale -
12.06.1994 01.10.1994 Art. 11 cpv. 1 modifica -
12.06.1994 01.10.1994 Art. 14 revisione totale -
12.06.1994 01.10.1994 Art. 15 cpv. 1 modifica -
12.06.1994 01.10.1994 Art. 17 cpv. 1 modifica -
10.12.2008 01.08.2009 Art. 2 cpv. 5 introduzione -
10.12.2008 01.08.2009 Art. 2 cpv. 6 introduzione -
10.12.2008 01.08.2009 Art. 2 cpv. 7 introduzione -
16.06.2010 01.01.2011 Titolo 5. modifica 2010, 2406
16.06.2010 01.01.2011 Art. 19a introduzione 2010, 2406
16.06.2010 01.01.2011 Titolo 6. introduzione 2010, 2406
07.12.2011 01.01.2013 Art. 2 cpv. 3 modifica -
07.12.2011 01.01.2013 Art. 3 revisione totale -
07.12.2011 01.01.2013 Art. 6 cpv. 3 modifica -
18.11.2014 01.01.2016 Art. 4a introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 5 cpv. 5 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 9 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 10 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 11 cpv. 2 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 11 cpv. 5 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 11 cpv. 5, a) introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 11 cpv. 5, b) introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 11 cpv. 7 introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 13 cpv. 1 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 14 modifica titolo 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1, a) introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1, b) introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1, c) introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1, d) introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 2 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 3 introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 20a introduzione 2014-031
01.09.2016 01.01.2017 Art. 5a introduzione 2016-030
14.06.2022 01.01.2025 Art. 13 cpv. 2 modifica 2023-008
21.10.2024 01.01.2025 titolo dell'atto normativo modifica 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 1 cpv. 2 modifica 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 2 cpv. 1 modifica 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 4 modifica titolo 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 5 cpv. 1 modifica 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2 modifica 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 5 cpv. 3 modifica 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 5 cpv. 4 modifica 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2 modifica 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 1 modifica 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 2 modifica 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 12 abrogazione 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 14 cpv. 1, d) modifica 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 14 cpv. 1, e) introduzione 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 14 cpv. 2 abrogazione 2025-018
21.10.2024 01.01.2025 Art. 20 abrogazione 2025-018
22.10.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 2 introduzione 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Titolo 2. modifica 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11 modifica titolo 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 1 abrogazione 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 2 modifica 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 3 modifica 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 4 modifica 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 5, a) modifica 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 5, b) modifica 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 5, c) introduzione 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 6 modifica 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11 cpv. 7 abrogazione 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11a introduzione 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11b introduzione 2025-020
22.10.2024 01.01.2025 Art. 11c introduzione 2025-020

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 03.12.1978 01.01.1979 prima versione -
titolo dell'atto normativo 21.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-018
Art. 1 cpv. 2 21.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-018
Art. 2 cpv. 1 21.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-018
Art. 2 cpv. 3 07.12.2011 01.01.2013 modifica -
Art. 2 cpv. 5 10.12.2008 01.08.2009 introduzione -
Art. 2 cpv. 6 10.12.2008 01.08.2009 introduzione -
Art. 2 cpv. 7 10.12.2008 01.08.2009 introduzione -
Art. 3 07.12.2011 01.01.2013 revisione totale -
Art. 4 21.10.2024 01.01.2025 modifica titolo 2025-018
Art. 4 cpv. 2 22.10.2024 01.01.2025 introduzione 2025-020
Art. 4a 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Titolo 2. 22.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-020
Art. 5 12.06.1994 01.10.1994 revisione totale -
Art. 5 cpv. 1 21.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-018
Art. 5 cpv. 2 21.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-018
Art. 5 cpv. 3 21.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-018
Art. 5 cpv. 4 21.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-018
Art. 5 cpv. 5 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 5a 01.09.2016 01.01.2017 introduzione 2016-030
Art. 6 12.06.1994 01.10.1994 revisione totale -
Art. 6 cpv. 2 21.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-018
Art. 6 cpv. 3 07.12.2011 01.01.2013 modifica -
Art. 7 12.06.1994 01.10.1994 abrogazione -
Art. 8 12.06.1994 01.10.1994 abrogazione -
Art. 9 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 10 12.06.1994 01.10.1994 revisione totale -
Art. 10 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 11 22.10.2024 01.01.2025 modifica titolo 2025-020
Art. 11 cpv. 1 12.06.1994 01.10.1994 modifica -
Art. 11 cpv. 1 21.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-018
Art. 11 cpv. 1 22.10.2024 01.01.2025 abrogazione 2025-020
Art. 11 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 11 cpv. 2 21.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-018
Art. 11 cpv. 2 22.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-020
Art. 11 cpv. 3 22.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-020
Art. 11 cpv. 4 22.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-020
Art. 11 cpv. 5 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 11 cpv. 5, a) 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 11 cpv. 5, a) 22.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-020
Art. 11 cpv. 5, b) 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 11 cpv. 5, b) 22.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-020
Art. 11 cpv. 5, c) 22.10.2024 01.01.2025 introduzione 2025-020
Art. 11 cpv. 6 22.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-020
Art. 11 cpv. 7 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 11 cpv. 7 22.10.2024 01.01.2025 abrogazione 2025-020
Art. 11a 22.10.2024 01.01.2025 introduzione 2025-020
Art. 11b 22.10.2024 01.01.2025 introduzione 2025-020
Art. 11c 22.10.2024 01.01.2025 introduzione 2025-020
Art. 12 21.10.2024 01.01.2025 abrogazione 2025-018
Art. 13 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 13 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 14 12.06.1994 01.10.1994 revisione totale -
Art. 14 18.11.2014 01.01.2016 modifica titolo 2014-031
Art. 14 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 14 cpv. 1, a) 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 14 cpv. 1, b) 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 14 cpv. 1, c) 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 14 cpv. 1, d) 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 14 cpv. 1, d) 21.10.2024 01.01.2025 modifica 2025-018
Art. 14 cpv. 1, e) 21.10.2024 01.01.2025 introduzione 2025-018
Art. 14 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 14 cpv. 2 21.10.2024 01.01.2025 abrogazione 2025-018
Art. 14 cpv. 3 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 15 cpv. 1 12.06.1994 01.10.1994 modifica -
Art. 17 cpv. 1 12.06.1994 01.10.1994 modifica -
Titolo 5. 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2406
Art. 19a 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2406
Titolo 6. 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2406
Art. 20 21.10.2024 01.01.2025 abrogazione 2025-018
Art. 20a 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031