È persona nel bisogno chi non possa provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al suo sostentamento e a quello dei membri della sua famiglia che ne condividono il domicilio.
Sono prestazioni assistenziali le prestazioni in denaro o in natura concesse alle persone nel bisogno e i provvedimenti atti ad evitare l'indigenza incombente o ad eliminarla qualora fosse già subentrata. *
Non sono prestazioni assistenziali:
- le prestazioni sociali a cui ha diritto l'interessato,
- i contributi comunali disciplinati con legge o regolamento,
- i contributi con carattere di sovvenzione,
- i contributi prelevati da speciali fondi di soccorso comunali,
- le spese per l'esecuzione di pene privative della libertà,
- le spese di un ente pubblico per il patrocinio gratuito,
- l'assunzione delle spese di sepoltura,
- l'anticipazione di alimenti ai sensi dell'articolo 293 capoverso 2 CC.[2]