La presente ordinanza contiene le disposizioni esecutive relative alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)[2].
613.190
Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
(OdLMSI)
Preambolo
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Diritto di richiesta
Il diritto di richiesta ai sensi dell'articolo 23i LMSI spetta alla Polizia cantonale.
Art. 3 Diritto di essere consultato
Il diritto di essere consultato ai sensi dell'articolo 23j LMSI spetta alla Polizia cantonale.
Art. 4 Esecuzione
Per l'esecuzione e il controllo delle misure conformemente all'articolo 23k fino all'articolo 23q LMSI è competente la Polizia cantonale, nella misura in cui non sia competente l'Ufficio federale di polizia.
Art. 5 Sorveglianza elettronica
I dati personali rilevati mediante sorveglianza elettronica ai sensi dell'articolo 23q LMSI vengono elaborati secondo le regole valide per la sorveglianza dei divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate previsti dal diritto penale, nella misura in cui il diritto federale non preveda nulla di diverso.
L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria esegue la sorveglianza elettronica su incarico della Polizia cantonale.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2022 | 01.06.2022 | atto normativo | prima versione | 2022-023 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 24.05.2022 | 01.06.2022 | prima versione | 2022-023 |