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630.010

Ordinanza relativa alla legge sulla protezione della popolazione

(OLCPP)

del 01.12.2015 (stato 01.01.2026)

Preambolo

emanata dal Governo il 1° dicembre 2015

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

1. In generale

Art. 1 Oggetto

L'ordinanza disciplina le competenze e i compiti all'interno dell'amministrazione, la composizione e i compiti degli Stati maggiori e comprende inoltre le disposizioni esecutive per prevenire e per far fronte a situazioni particolari e straordinarie secondo gli scopi della gestione integrale dei rischi.

Art. 2 Concetti

Fase di prevenzione: la fase di prevenzione comprende la pianificazione e la preparazione di misure per la gestione di un evento legato a una situazione particolare o straordinaria.

Fase acuta: è considerata fase acuta la gestione immediata di un evento legato a una situazione particolare o straordinaria.

Fase di ripristino: durante la fase di ripristino immediatamente successiva alla fase acuta vengono ripristinate le basi vitali pregiudicate o distrutte dall'evento.

Art. 3 Governo

Il Governo è competente per:

  1. la vigilanza sull'attuazione della legislazione in materia di protezione della popolazione;
  2. la decisione in merito all'inizio e alla fine della fase acuta e della fase di ripristino;
  3. le decisioni strategiche in situazioni straordinarie ai sensi dell'articolo 16 della legge;
  4. la stipula di accordi con i Cantoni confinanti e gli Stati esteri confinanti;
  5. l'imposizione dell'obbligo per gli ospedali di acquistare e di gestire i medicamenti e i dispositivi medici stabiliti dalla Confederazione o dal Cantone;
  6. la richiesta di aiuto ad altri Cantoni, alla Confederazione o agli Stati confinanti;
  7. la decisione in merito all'assegnazione di risorse e beni presenti in misura limitata;
  8. la decisione in merito a domande dei comuni relative a mezzi del Cantone per la gestione di situazioni particolari o straordinarie;
  9. l'emanazione del diritto d'emergenza;
  10. la designazione dei comuni che devono garantire l'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni d'emergenza in una determinata zona d'approvvigionamento, da soli o insieme ad altri comuni;
  11. l'imposizione dell'obbligo per i professionisti del settore sanitario di intervenire in ospedali, servizi di salvataggio o di effettuare altri interventi di cura e di assistenza;
  12. l'imposizione dell'obbligo per i professionisti del settore veterinario di intervenire per la lotta alle epizoozie o di effettuare altri interventi di medicina veterinaria;
  13. l'assegnazione ai comuni di persone in cerca di protezione da ospitare e da assistere;
  14. l'imposizione dell'obbligo per la popolazione di prestare aiuto a favore di autorità o privati coinvolti in situazioni particolari;
  15. la designazione dell'organo competente per la comunicazione con i media e la popolazione in situazioni straordinarie.

Art. 4 Dipartimento

Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (Dipartimento) è competente per:

  1. la definizione dell'organizzazione dello Stato maggiore di condotta cantonale;
  2. il conferimento di incarichi specifici allo Stato maggiore di condotta cantonale;
  3. le decisioni strategiche in situazioni particolari ai sensi dell'articolo 12 della legge.

Se esso vi è impossibilitato o è necessario agire immediatamente, il diritto di convocare lo Stato maggiore di condotta cantonale spetta anche ai membri di quest'ultimo.

Art. 5 Ufficio del militare e della protezione civile

L'Ufficio del militare e della protezione civile (Ufficio) esegue gli atti normativi in materia di protezione della popolazione e prende le misure e le decisioni necessarie, se tali compiti non sono espressamente assegnati al Governo, al Dipartimento, ad altri servizi o ai comuni dalla presente ordinanza o dalla legislazione speciale.

Inoltre, esso è competente in particolare per:

  1. la formazione dello Stato maggiore di condotta cantonale e dei rappresentanti dei servizi o delle aziende a cui lo Stato maggiore di condotta cantonale si rivolge per la gestione di eventi legati a situazioni particolari o straordinarie;
  2. la formazione e il perfezionamento professionale degli Stati maggiori di condotta comunali;
  3. la gestione e il coordinamento dei mezzi offerti direttamente ai comuni dai partner della protezione della popolazione e da terzi;
  4. l'elaborazione di raccomandazioni generali a destinazione del Dipartimento per l'allerta e l'allarme dei comuni e della popolazione nonché l'elaborazione di raccomandazioni di comportamento per la popolazione;
  5. l'istruzione agli ospedali di garantire l'efficienza operativa dei loro ospedali sotterranei protetti;
  6. l'organizzazione della formazione dei consulenti locali specializzati in pericoli naturali.

Su istruzione del capo dello Stato maggiore di condotta cantonale esso dispone in particolare:

  1. l'assegnazione ai comuni colpiti di mezzi e del personale ausiliario propri e di quelli messi a disposizione del Cantone dai partner della protezione della popolazione e da terzi;
  2. l'obbligo degli specialisti di effettuare interventi in situazioni straordinarie;
  3. la requisizione di mezzi materiali.

Art. 6 Ufficio per la natura e l'ambiente

In relazione all'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza, secondo quanto previsto dalla legislazione federale sull'approvvigionamento economico del Paese, l'Ufficio per la natura e l'ambiente è competente per:

  1. il coordinamento della pianificazione dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni particolari e straordinarie tra i servizi cantonali e i proprietari di impianti di approvvigionamento idrico;
  2. la consulenza a proprietari di impianti di approvvigionamento idrico in sede di allestimento delle pianificazioni regionali per l'approvvigionamento idrico;
  3. la gestione di un atlante dell'approvvigionamento idrico secondo le direttive della Confederazione.

2. Stati maggiori

Art. 7 Stato maggiore di condotta cantonale 1. Composizione

Lo Stato maggiore di condotta cantonale è composto dal comandante della Polizia cantonale, dai capi della Sezione pompieri dell'Assicurazione fabbricati, dell'Ufficio dell'igiene pubblica, dell'Ufficio tecnico, dell'Ufficio foreste e pericoli naturali, dell'Ufficio per la natura e l'ambiente, dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali, dell'Ufficio d'informatica, dell'Ufficio del personale e dell'Ufficio del militare e della protezione civile nonché da un rappresentante della Cancelleria dello Stato. *

Per la prevenzione e la gestione di eventi legati a situazioni particolari o straordinarie lo Stato maggiore di condotta cantonale può rivolgersi ai rappresentanti di servizi, comuni o aziende. *

Art. 8 2. Sostituto del capo di Stato maggiore di condotta cantonale *

Nella fase acuta, in situazioni particolari e straordinarie il ruolo di sostituto del capo di Stato maggiore di condotta cantonale viene assunto dal capoufficio del servizio o del servizio specializzato maggiormente interessato. *

Durante la fase di prevenzione e la fase di ripristino il capo dell'Ufficio del militare e della protezione civile funge da capo dello Stato maggiore di condotta cantonale e il capo dell'Ufficio foreste e pericoli naturali funge da suo sostituto.

Art. 9 3. Compiti

Durante la fase di prevenzione lo Stato maggiore di condotta cantonale è competente per:

  1. l'elaborazione di basi per la preparazione a situazioni particolari e straordinarie e per la gestione di situazioni particolari e straordinarie a destinazione del Dipartimento rispettivamente del Governo;
  2. la pianificazione di evacuazioni sovracomunali;
  3. la pianificazione della distribuzione di beni importanti per l'approvvigionamento della popolazione.

Durante la fase acuta lo Stato maggiore di condotta cantonale è competente per:

  1. il coordinamento di mezzi e del personale ausiliario propri e di quelli messi a disposizione del Cantone dai partner della protezione della popolazione e da terzi;
  2. il coordinamento dei mezzi offerti direttamente ai comuni dai partner della protezione della popolazione e da terzi;
  3. la garanzia di collegamenti di comunicazione;
  4. l'attuazione di evacuazioni sovracomunali;
  5. l'attuazione della distribuzione di beni importanti per l'approvvigionamento della popolazione.

Durante la fase di ripristino lo Stato maggiore di condotta cantonale è competente per:

  1. il coordinamento di mezzi e del personale ausiliario propri e di quelli messi a disposizione del Cantone dai partner della protezione della popolazione e da terzi;
  2. il coordinamento dei mezzi offerti direttamente ai comuni dai partner della protezione della popolazione e da terzi.

Il Dipartimento può trasferire altri compiti allo Stato maggiore di condotta cantonale.

Art. 10 4. Competenze

Il capo dello Stato maggiore di condotta cantonale decide in merito a:

  1. la gestione operativa;
  2. la presentazione di richieste al Dipartimento rispettivamente al Governo in caso di decisioni strategiche;
  3. il ricorso a rappresentanti di servizi e aziende in relazione a eventi;
  4. la presentazione di richieste concernenti l'inizio della fase acuta in caso di eventi che si stanno delineando, la fine della fase acuta nonché l'inizio e la fine della fase di ripristino;
  5. la fornitura di raccomandazioni di carattere generale ai comuni e alla popolazione in caso di pericoli che si stanno delineando nonché la fornitura di raccomandazioni di comportamento alla popolazione;
  6. l'assegnazione ai comuni di persone in cerca di protezione;
  7. l'informazione dei comuni e della popolazione in accordo con la Cancelleria dello Stato.

Il Dipartimento può trasferire ulteriori competenze al capo dello Stato maggiore.

Art. 11 Stato maggiore di condotta comunale 1. Composizione

I comuni devono indicare la composizione dei loro Stati maggiori di condotta sulla piattaforma messa a disposizione dall'Ufficio e devono aggiornare costantemente le modifiche. *

Art. 12 2. Strumenti di comunicazione

I comuni fanno in modo di disporre di almeno due apparecchi radio POLYCOM funzionanti.

Art. 13 Formazione e perfezionamento professionale

I membri degli Stati maggiori di condotta devono seguire la formazione di base della durata di una giornata proposta dall'Ufficio e ogni cinque anni un perfezionamento professionale di una giornata. *

Il perfezionamento professionale di una giornata può essere svolto anche nel quadro di un'esercitazione con lo Stato maggiore di condotta comunale proposta dall'Ufficio. *

3. Prevenzione di situazioni particolari e straordinarie

Art. 14 Analisi dei pericoli

Le analisi dei pericoli devono essere aggiornate almeno ogni dieci anni.

Art. 15 Azionamento manuale delle sirene

I comuni devono garantire quanto segue:

  1. l'azionamento manuale delle sirene per l'allarme generale;
  2. l'accesso senza intralci agli impianti di sirene per le persone responsabili dell'azionamento manuale.

Essi devono comunicare all'Ufficio una persona competente per l'azionamento manuale per ciascuna sirena e il suo sostituto. I dati di contatto devono essere tenuti costantemente aggiornati sulla piattaforma messa a disposizione dall'Ufficio. *

Art. 16 Piani d'emergenza 1. In generale

I partner della protezione della popolazione e tutti i servizi devono allestire un piano d'emergenza al fine di garantire la propria capacità di agire in situazioni particolari e straordinarie.

L'Ufficio del personale sostiene i servizi cantonali nell'attuazione della gestione della continuità operativa (BCM). *

Art. 17 2. Ospedali

Con organizzazioni d'emergenza adeguate, gli ospedali pubblici devono fare in modo di essere in grado di aumentare la loro capacità di accoglienza nella misura prescritta dall'Ufficio dell'igiene pubblica ed entro il termine di tempo prescritto. A tal fine è necessario allestire un piano che disciplini le procedure, le competenze e gli schemi di comunicazione previsti in caso di evento.

La competenza per l'obbligo relativo allo stoccaggio e alla gestione di medicamenti e di dispositivi medici in ambito umano spetta al medico cantonale, mentre in ambito veterinario spetta al veterinario cantonale.

Art. 18 3. Comuni

I comuni elaborano un piano d'emergenza in cui è definita la procedura per la gestione di pericoli in situazioni particolari e straordinarie che possono manifestarsi sul territorio comunale.

4. Gestione di situazioni particolari e straordinarie

Art. 19 Indennizzo per proprietari di impianti di approvvigionamento

Il prezzo adeguato per la fornitura di elettricità, gas, calore e acqua in determinati luoghi e lo smaltimento di rifiuti e acque di scarico è stabilito in base alle aliquote vigenti prima del verificarsi dell'evento legato alla situazione particolare o straordinaria più un supplemento per l'onere aggiuntivo comprovato.

5. Donazioni

Art. 20 Utilizzo e ripartizione di donazioni

L'Ufficio per i comuni è competente per l'accettazione, la gestione contabile e la distribuzione delle donazioni ricevute.

Egress

2015-037

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
01.12.2015 01.01.2016 atto normativo prima versione 2015-037
16.12.2025 01.01.2026 Art. 3 cpv. 1, n) modifica 2025-068
16.12.2025 01.01.2026 Art. 3 cpv. 1, o) introduzione 2025-068
16.12.2025 01.01.2026 Art. 5 cpv. 2, b) modifica 2025-068
16.12.2025 01.01.2026 Art. 7 cpv. 1 modifica 2025-068
16.12.2025 01.01.2026 Art. 7 cpv. 2 modifica 2025-068
16.12.2025 01.01.2026 Art. 8 modifica titolo 2025-068
16.12.2025 01.01.2026 Art. 8 cpv. 1 modifica 2025-068
16.12.2025 01.01.2026 Art. 11 cpv. 1 modifica 2025-068
16.12.2025 01.01.2026 Art. 13 cpv. 1 modifica 2025-068
16.12.2025 01.01.2026 Art. 13 cpv. 2 introduzione 2025-068
16.12.2025 01.01.2026 Art. 15 cpv. 2 modifica 2025-068
16.12.2025 01.01.2026 Art. 16 cpv. 2 introduzione 2025-068

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 01.12.2015 01.01.2016 prima versione 2015-037
Art. 3 cpv. 1, n) 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-068
Art. 3 cpv. 1, o) 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-068
Art. 5 cpv. 2, b) 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-068
Art. 7 cpv. 1 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-068
Art. 7 cpv. 2 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-068
Art. 8 16.12.2025 01.01.2026 modifica titolo 2025-068
Art. 8 cpv. 1 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-068
Art. 11 cpv. 1 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-068
Art. 13 cpv. 1 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-068
Art. 13 cpv. 2 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-068
Art. 15 cpv. 2 16.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-068
Art. 16 cpv. 2 16.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-068