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Legge sulla protezione civile del Cantone dei Grigioni *

(Legge sulla protezione civile, LCPCi)

del 17.06.2015 (stato 01.01.2026)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile[2], nonché l'art. 79 della Costituzione cantonale[3],

visto il messaggio del Governo del 17 febbraio 2015[4],

decide:

1. In generale

Art. 1 Oggetto

A complemento del diritto federale, la presente legge disciplina:

  1. l'organizzazione del servizio di protezione civile;
  2. la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rinnovamento e il controllo delle costruzioni di protezione;
  3. il finanziamento.

Art. 2 Ripartizione dei compiti

Il Cantone è il responsabile principale della protezione civile.

I comuni sostengono il Cantone assumendo i compiti delegati loro dalla legislazione federale e dalla presente legge.

2. Servizio di protezione civile

Art. 3 Competenze 1. Cantone

Il Cantone è competente in particolare per:

  1. la determinazione dell'organizzazione, degli effettivi e dei mezzi materiali del servizio di protezione civile;
  2. la costruzione o l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di un centro d'istruzione della protezione civile;
  3. l'acquisizione, lo stoccaggio, la gestione e la manutenzione di mezzi materiali del servizio di protezione civile;
  4. la tenuta e il controllo dei dati dei militi della protezione civile;
  5. l'attribuzione dei militi della protezione civile alle unità stabilite nell'organizzazione e al personale di riserva, nonché la determinazione della funzione e della promozione dei militi della protezione civile;
  6. l'istruzione dei militi della protezione civile;
  7. l'ammissione di persone nel servizio di protezione volontario;
  8. la determinazione degli interventi e delle aree d'intervento delle unità;
  9. l'autorizzazione di lavori di pubblica utilità durante i corsi di ripetizione;
  10. l'autorizzazione di interventi a favore della collettività;
  11. la chiamata in servizio di militi della protezione civile;
  12. il proscioglimento dei militi della protezione civile dall'obbligo di prestare servizio.

Art. 4 2. Comuni

I comuni mettono gratuitamente a disposizione del Cantone i locali, gli edifici o i terreni per l'istruzione dei militi della protezione civile, per gli interventi in situazioni particolari e straordinarie, nonché per gli interventi di ripristino, nella misura in cui non vi siano altre utilizzazioni prioritarie.

Essi comunicano ai servizi cantonali competenti i dati relativi ai militi della protezione civile necessari per l'adempimento dei compiti che spettano al Cantone.

Art. 5 Chiamate in servizio

Le date dei servizi d'istruzione vanno di regola comunicate ai militi della protezione civile con sei mesi di anticipo tramite preavvisi di servizio.

I militi della protezione civile incorporati con il loro consenso in formazioni speciali possono essere chiamati in servizio a breve scadenza per interventi.

Per interventi in situazioni particolari e straordinarie, nonché per lavori di ripristino possono essere chiamati in servizio:

  1. militi della protezione civile con funzione di quadro e di specialista con un anticipo di un giorno;
  2. militi della protezione civile senza funzione di quadro o di specialista con un anticipo di due giorni.

I militi della protezione civile che non sono stati dispensati o congedati dall'imminente servizio devono dare seguito alla chiamata in servizio.

Art. 6 Prestazioni lavorative durante i corsi di ripetizione

Durante i corsi di ripetizione, i militi della protezione civile possono essere impiegati per servizi lavorativi di pubblica utilità a favore dei comuni, se l'intervento:

  1. è conforme allo scopo e ai compiti della protezione civile;
  2. non rappresenta una concorrenza eccessiva nei confronti di imprese private; e
  3. serve all'applicazione del sapere e delle capacità acquisite durante la formazione.

I comuni devono mettere a disposizione i mezzi materiali necessari per l'intervento e una direzione dell'intervento.

Art. 7 Interventi a favore della collettività

I militi della protezione civile possono essere impiegati per interventi a favore della collettività se si tratta di un evento di importanza sovraregionale o cantonale.

Il richiedente deve mettere a disposizione i mezzi materiali necessari all'intervento lavorativo e una direzione dell'intervento, nonché assumersi i costi non coperti dal Cantone.

3. Costruzioni di protezione

Art. 8 Competenze 1. Cantone

Il Cantone è competente per:

  1. la determinazione delle zone determinanti per la gestione della costruzione dei rifugi (zone di valutazione);
  2. la determinazione dei posti protetti necessari per ciascuna zona di valutazione;
  3. l'elaborazione del piano di attribuzione per l'occupazione dei rifugi a destinazione dei comuni;
  4. la determinazione della necessità di impianti di protezione e delle ubicazioni degli impianti di protezione;
  5. la decisione in merito all'obbligo di costruire un rifugio nell'ambito dei progetti di costruzione;
  6. l'approvazione di progetti di costruzione di rifugi, compresa la determinazione del numero di posti protetti;
  7. la determinazione dell'ammontare del contributo sostitutivo per ogni posto protetto non realizzato;
  8. la decisione in merito all'ammontare del contributo sostitutivo riferito al progetto di costruzione;
  9. la riscossione, il via libera e l'amministrazione dei contributi sostitutivi;
  10. l'autorizzazione alla soppressione di rifugi e l'ordine per il loro ripristino;
  11. il controllo dei lavori di costruzione di rifugi pubblici e di impianti di protezione;
  12. i controlli finali di rifugi;
  13. i controlli dell'efficienza operativa e della manutenzione delle opere di protezione, nonché l'ordine di esecuzioni sostitutive per garantire l'efficienza operativa;
  14. l'impiego dei contributi sostitutivi riscossi conformemente alle condizioni quadro del diritto federale.

Art. 9 2. Comuni

I comuni sono competenti per:

  1. i controlli dei lavori di costruzione di rifugi privati;
  2. la comunicazione al servizio cantonale competente dei dati del registro degli abitanti e degli oggetti necessari per l'elaborazione del piano di attribuzione per l'occupazione dei rifugi;
  3. l'attribuzione degli abitanti ai rifugi se viene ordinata l'occupazione dei rifugi;
  4. la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il rinnovamento di rifugi e impianti di protezione pubblici.

Essi devono comunicare al competente servizio cantonale tutti i dati e i piani necessari per l'esecuzione dell'edilizia di protezione civile.

Art. 10 Rimborso di contributi

Se un rifugio o un impianto di protezione pubblico viene destinato ad altro scopo con il consenso del Cantone, il proprietario per ogni anno che manca al raggiungimento dei 25 anni dalla garanzia del sussidio deve rimborsare al Cantone il quattro per cento del sussidio erogato.

Se un rifugio o un impianto di protezione pubblico viene destinato ad altro scopo senza il consenso del Cantone, il proprietario deve ripristinare il rifugio o l'impianto di protezione pubblico. Se il ripristino non può più essere realizzato per motivi tecnico-costruttivi, il proprietario deve rimborsare al Cantone i costi per la realizzazione di un rifugio o di un impianto di protezione pubblico delle stesse dimensioni.

In caso di soppressione di impianti di protezione, il Cantone rinuncia di norma a un risarcimento se la soppressione è da ricondurre a nuove strutture organizzative della protezione civile.

Art. 11 Complemento al diritto federale

In comuni o nelle zone di valutazione con meno di 1000 abitanti vanno realizzati rifugi anche nelle case d'abitazione con meno di 38 locali.

Nelle case d'abitazione in cui vanno realizzati meno di cinque posti protetti, il proprietario può scegliere se realizzare il rifugio o versare il contributo sostitutivo.

Art. 12 Progetto di costruzione di un rifugio

Il committente o il proprietario devono realizzare ed equipaggiare il rifugio conformemente al progetto di costruzione approvato.

Art. 13 Controlli dei rifugi

Il committente o i proprietari di rifugi devono permettere alle persone incaricate del controllo del rifugio di accedere allo stesso.

Art. 14 Utilizzazione estranea alla protezione civile

L'utilizzazione di rifugi e impianti di protezione per altri scopi è ammessa se sono garantite a corto termine l'utilizzazione ordinaria dei rifugi e degli impianti di protezione pubblici, nonché l'utilizzazione per la formazione e l'alloggio dei militi della protezione civile.

Il proprietario dei rifugi e degli impianti di protezione pubblici è responsabile per la sicurezza degli utenti.

4. Finanziamento

Art. 15 Finanziamento speciale

Per la riscossione e l'impiego dei contributi sostitutivi viene tenuto un finanziamento speciale secondo le disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria.

Il finanziamento speciale viene alimentato con i contributi sostitutivi riscossi dal Cantone.

Al patrimonio del finanziamento speciale vanno applicati interessi conformi al mercato.

Se il finanziamento dei contributi versati dal Cantone ai costi supplementari riconosciuti per la realizzazione di rifugi pubblici allo scopo di colmare la carenza di posti protetti e ai costi riconosciuti per il rinnovamento di rifugi privati è garantito, i costi annuali risultati conformemente all'articolo 16 capoverso 1 possono essere addebitati fino ad al massimo un terzo al finanziamento speciale.

Art. 16 Cantone

Dopo deduzione del contributo dal finanziamento speciale per i contributi sostitutivi della protezione civile, il Cantone si assume il 15 per cento dei costi per:

  1. l'istruzione dei militi della protezione civile;
  2. gli interventi dei militi della protezione civile in situazioni particolari e straordinarie, nonché per gli interventi dei militi della protezione civile in caso di lavori di ripristino;
  3. il soldo dei militi della protezione civile in caso di interventi a favore della collettività sul territorio cantonale;
  4. il personale e i mezzi materiali per lo svolgimento delle istruzioni e degli interventi conformemente alle lettere a-c;
  5. il risarcimento degli ufficiali, dei sottoufficiali superiori e dei membri del Care Team;
  6. l'esercizio e la manutenzione di un centro d'istruzione della protezione civile;
  7. i danni causati illecitamente a terzi durante i servizi d'istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale insegnante o dei militi della protezione civile.

Eccezionalmente, in caso di interventi a favore della collettività il Cantone può assumere anche i costi del vitto, del trasporto e dell'alloggio dei militi della protezione civile.

Esso si assume i costi per la costruzione o l'acquisto di un centro d'istruzione della protezione civile.

Ai comuni senza contributi sostitutivi o con contributi sostitutivi insufficienti esso versa un contributo del 75 per cento ai costi supplementari riconosciuti per la realizzazione di rifugi pubblici fino a colmare il deficit di posti protetti, se sono disponibili contributi sostitutivi riscossi dal Cantone a questo scopo.

Ai comuni senza contributi sostitutivi esso versa un contributo del 75 per cento ai costi riconosciuti per il rinnovo di rifugi privati e pubblici, se sono disponibili contributi sostitutivi riscossi dal Cantone a questo scopo.

Art. 17 Comuni

Sono a carico dei comuni:

  1. i costi non coperti da Confederazione e Cantone per la realizzazione, la manutenzione, il rinnovamento e l'esercizio di rifugi e impianti di protezione pubblici che si trovano sul loro territorio;
  2. i costi per mezzi materiali estranei alla protezione civile, in caso di interventi della protezione civile sul loro territorio per il ripristino dopo eventi della situazione particolare e straordinaria.

Essi si assumono l'85 per cento dei costi conformemente all'articolo 16 capoverso 1, dopo deduzione del contributo dal fondo del finanziamento speciale per i contributi sostitutivi della protezione civile. La suddivisione dei costi tra i singoli comuni avviene in ragione del loro numero di abitanti.

Essi si fanno carico dei costi non coperti dalla Confederazione per la realizzazione, la manutenzione, il rinnovamento e l'esercizio dei centri sanitari protetti e degli ospedali protetti della loro regione. La suddivisione dei costi tra i singoli comuni avviene in ragione del loro numero di abitanti.

I contributi sostitutivi riscossi dai comuni possono essere impiegati per altre misure di protezione civile se i costi per colmare la carenza di posti protetti e per il rinnovo di rifugi privati sono garantiti e se il Cantone ha dato il via libera.

Art. 18 Tasse

Il Governo stabilisce le tasse per la valutazione di progetti di costruzione di rifugi, per spese relative ai controlli degli impianti e dei rifugi, per procedure amministrative e penali, nonché per la fornitura di servizi.

5. Rimedi giuridici

Art. 19 Disposizioni penali

Il committente o il proprietario viene punito con la multa fino a 50 000 franchi se:

  1. non realizza o non equipaggia il rifugio conformemente al progetto di costruzione approvato;
  2. sopprime un rifugio o un impianto di protezione senza l'approvazione del Cantone;
  3. non permette alle persone incaricate del controllo del rifugio di accedere allo stesso.

Se l'autore si occupa del commercio di immobili a titolo professionale o in caso di recidiva, la multa può essere aumentata fino a 100 000 franchi.

Chi commette l'azione per negligenza viene punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Nei casi di lieve entità il procedimento può essere abbandonato, si può prescindere da ogni pena o può essere pronunciato un ammonimento.

In caso di un pena secondo il capoverso 1 lettere a e b, il committente o il proprietario deve versare, oltre alla multa, il contributo sostitutivo corrispondente al numero di posti protetti mancanti o sottratti alla destinazione d'uso.

Art. 20 Controversie in relazione alla protezione civile

Il dipartimento competente decide in qualità di ultima istanza cantonale in merito a controversie di diritto patrimoniale e non patrimoniale in relazione alla protezione civile.

6. 6. … *

Egress

2015-039

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
17.06.2015 01.01.2016 atto normativo prima versione 2015-039
08.12.2020 01.01.2021 Titolo 6. introduzione 2021-015
08.12.2020 01.01.2021 Art. 21 introduzione 2021-015
12.06.2025 01.01.2026 titolo dell'atto normativo modifica 2025-069
12.06.2025 01.01.2026 Art. 8 cpv. 1, i) modifica 2025-069
12.06.2025 01.01.2026 Art. 8 cpv. 1, o) modifica 2025-069
12.06.2025 01.01.2026 Art. 16 cpv. 1, e) modifica 2025-069
12.06.2025 01.01.2026 Titolo 6. abrogazione 2025-069
12.06.2025 01.01.2026 Art. 21 abrogazione 2025-069

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 17.06.2015 01.01.2016 prima versione 2015-039
titolo dell'atto normativo 12.06.2025 01.01.2026 modifica 2025-069
Art. 8 cpv. 1, i) 12.06.2025 01.01.2026 modifica 2025-069
Art. 8 cpv. 1, o) 12.06.2025 01.01.2026 modifica 2025-069
Art. 16 cpv. 1, e) 12.06.2025 01.01.2026 modifica 2025-069
Titolo 6. 08.12.2020 01.01.2021 introduzione 2021-015
Titolo 6. 12.06.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-069
Art. 21 08.12.2020 01.01.2021 introduzione 2021-015
Art. 21 12.06.2025 01.01.2026 abrogazione 2025-069