Dopo deduzione del contributo dal finanziamento speciale per i contributi sostitutivi della protezione civile, il Cantone si assume il 15 per cento dei costi per:
- l'istruzione dei militi della protezione civile;
- gli interventi dei militi della protezione civile in situazioni particolari e straordinarie, nonché per gli interventi dei militi della protezione civile in caso di lavori di ripristino;
- il soldo dei militi della protezione civile in caso di interventi a favore della collettività sul territorio cantonale;
- il personale e i mezzi materiali per lo svolgimento delle istruzioni e degli interventi conformemente alle lettere a-c;
- il risarcimento degli ufficiali, dei sottoufficiali superiori e dei membri del Care Team;
- l'esercizio e la manutenzione di un centro d'istruzione della protezione civile;
- i danni causati illecitamente a terzi durante i servizi d'istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale insegnante o dei militi della protezione civile.
Eccezionalmente, in caso di interventi a favore della collettività il Cantone può assumere anche i costi del vitto, del trasporto e dell'alloggio dei militi della protezione civile.
Esso si assume i costi per la costruzione o l'acquisto di un centro d'istruzione della protezione civile.
Ai comuni senza contributi sostitutivi o con contributi sostitutivi insufficienti esso versa un contributo del 75 per cento ai costi supplementari riconosciuti per la realizzazione di rifugi pubblici fino a colmare il deficit di posti protetti, se sono disponibili contributi sostitutivi riscossi dal Cantone a questo scopo.
Ai comuni senza contributi sostitutivi esso versa un contributo del 75 per cento ai costi riconosciuti per il rinnovo di rifugi privati e pubblici, se sono disponibili contributi sostitutivi riscossi dal Cantone a questo scopo.