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710.100

Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni

(LGF)

del 19.10.2011 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2], visto il messaggio del Governo del 21 giugno 2011[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente legge fa stato per le autorità cantonali e l'amministrazione, per i loro istituti non autonomi, i tribunali, nonché le autorità di conciliazione. *

Per gli istituti autonomi cantonali di diritto pubblico, nonché per la Cassa cantonale di disoccupazione le direttive sulla conduzione della gestione finanziaria fanno stato per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali.

Per i comuni politici la legge vale per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali.

Per le regioni e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali. *

Art. 2 Beni patrimoniali e amministrativi

I beni patrimoniali si compongono di quei valori patrimoniali che possono essere alienati senza pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici.

I beni amministrativi comprendono quei valori patrimoniali che servono direttamente e per un lungo periodo all'adempimento di compiti pubblici.

Se il bisogno di un valore patrimoniale per l'adempimento di un compito pubblico viene definitivamente meno, l'esecutivo, in via definitiva, trasferisce questo valore nei beni patrimoniali.

Art. 3 Entrate, uscite e investimenti

Le entrate sono pagamenti di terzi che incrementano i beni patrimoniali o che vengono prestati per il finanziamento dei beni amministrativi.

Un'uscita è un vincolo di beni patrimoniali per l'adempimento di compiti pubblici. *

Un investimento è una pratica finanziaria con la quale viene creato un valore liberamente realizzabile.

Art. 4 Uscite liberamente determinabili e vincolate

Un'uscita viene definita liberamente determinabile se per quanto riguarda il suo ammontare, il momento dell'esecuzione o altre modalità essenziali vi è una libertà d'azione relativamente grande.

Un'uscita viene considerata vincolata se non è liberamente determinabile.

2. Gestione delle finanze

Art. 5 Gestione finanziaria e allestimento del preventivo

La gestione finanziaria si conforma ai principi della legalità, dell'equilibrio della gestione finanziaria, della parsimonia, dell'urgenza, dell'economicità, della causalità, del compenso dei vantaggi, del divieto della destinazione vincolata di imposte principali e dell'orientamento ai risultati.

L'allestimento del preventivo si orienta ai principi dell'annualità, della specificazione, dell'universalità, dell'essenzialità, del confronto e dell'espressione al lordo.

Art. 6 Equilibrio della gestione finanziaria

A medio termine il risultato del conto economico deve essere equilibrato.

A medio termine l'aumento delle spese del Cantone non può essere percentualmente superiore rispetto all'incremento economico.

In tempi favorevoli dal profilo congiunturale si deve mirare a eccedenze dei ricavi nel conto economico, per quanto siano necessarie a coprire i disavanzi in tempi finanziariamente difficili.

Art. 7 Disavanzo di bilancio

Se il bilancio presenta un disavanzo di bilancio, questo va ammortizzato annualmente di almeno il 20 per cento del valore residuo. I relativi importi devono essere considerati nel preventivo.

Art. 8 Base legale per le spese

Ogni spesa presuppone che essa sia la conseguenza immediata o prevedibile di leggi, concordati, decisioni popolari, sentenze giudiziarie o di decreti di credito soggetti a referendum.

Art. 9 Piano finanziario

Il piano finanziario serve alla pianificazione e alla gestione a medio termine di prestazioni e finanze. Esso deve essere rielaborato ogni anno ai sensi di una pianificazione continua.

Art. 10 Preventivo

Il preventivo serve alla gestione a breve termine di prestazioni e finanze. Esso va approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Se il 1° gennaio non è stato presentato alcun preventivo o non ne è stato presentato uno approvato in ogni sua parte, nei settori non approvati possono essere effettuate solo le uscite indispensabili per l'attività statale ordinaria.

Art. 11 Conto annuale

Il conto annuale contiene i seguenti elementi:

  1. bilancio;
  2. conto economico;
  3. conto degli investimenti;
  4. conto dei flussi monetari;
  5. allegato.

Il bilancio, il conto economico e il conto degli investimenti sono strutturati secondo il piano contabile del modello contabile armonizzato 2 (MCA2).

Art. 12 Affari straordinari

Spese e ricavi, nonché uscite ed entrate per investimenti sono considerati straordinari se non sono prevedibili e se si sottraggono a possibilità d'influsso e di controllo oppure se non rientrano nel settore operativo.

Si considerano spese straordinarie anche:

  1. ammortamenti supplementari sui beni amministrativi;
  2. finanziamenti anticipati;
  3. la riduzione di un disavanzo di bilancio.

Art. 13 Allegato

L'allegato contiene:

  1. i principi della presentazione dei conti, compresi i principi essenziali per l'iscrizione a bilancio e la valutazione;
  2. la documentazione del capitale proprio;
  3. lo specchietto degli accantonamenti;
  4. lo specchietto delle partecipazioni e delle garanzie, nonché un elenco dei grandi beneficiari di sussidi;
  5. lo specchietto degli investimenti;
  6. ulteriori indicazioni importanti per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e dei ricavi, degli impegni e dei rischi finanziari.

Nello specchietto delle partecipazioni vanno elencati tutti gli istituti di diritto pubblico il cui ente responsabile è l'ente pubblico. Vanno inoltre indicate tutte le organizzazioni nelle quali esiste una partecipazione determinante o che possono essere influenzate in modo determinante.

Nello specchietto delle garanzie vanno indicate tutte le organizzazioni nei confronti delle quali vi sono considerevoli impegni dell'ente pubblico.

3. Diritto in materia creditizia

Art. 14 Crediti

Un credito è l'autorizzazione a contrarre impegni finanziari per un determinato scopo fino a un determinato importo.

I crediti vanno richiesti prima di contrarre nuovi impegni e vanno fissati sulla base di stime accurate del bisogno previsto.

I crediti vanno decisi sotto forma di crediti d'impegno, crediti aggiuntivi, crediti di preventivo o crediti suppletivi.

Art. 15 Credito d'impegno

Il credito d'impegno deve essere deciso quale credito d'opera o credito quadro.

Le prestazioni annue si conformano ai crediti individuali.

Il credito d'impegno viene meno se non viene utilizzato oppure se il suo scopo è raggiunto.

Il credito d'impegno può contenere una clausola del livello dei prezzi.

Art. 16 Credito lordo e credito netto

Un credito d'impegno deve di regola essere deciso sotto forma di importo lordo. Può essere deciso un importo netto, se l'ammontare dei contributi di terzi è stato garantito in modo giuridicamente valido oppure se il credito viene deciso con riserva di determinate prestazioni da parte di terzi.

Art. 17 Credito aggiuntivo

Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d'impegno non sufficiente.

Se prima oppure durante l'esecuzione di un progetto risulta che il credito d'impegno deciso non è sufficiente, prima di contrarre nuovi impegni va richiesto senza indugio un credito aggiuntivo.

Un credito aggiuntivo non è necessario per la realizzazione del progetto approvato:

  1. per uscite supplementari non prevedibili il cui scopo, entità e momento sono fissati a livello legislativo o in base a una decisione giudiziaria, oppure
  2. se con il differimento di un'uscita supplementare non prevedibile fino all'approvazione del credito vi è da attendersi un danno.

Art. 18 Credito di preventivo

I crediti di preventivo possono essere decisi quali crediti individuali e nelle unità amministrative con mandato di prestazioni quali preventivi globali.

L'esecutivo decide in merito all'utilizzo dei crediti di preventivo decisi.

I crediti di preventivo non utilizzati decadono alla fine dell'anno d'esercizio.

Art. 19 Blocco temporaneo

Spese o uscite prevedibili per le quali al momento della deliberazione sul preventivo manca ancora l'approvazione giuridicamente vincolante, vanno inserite nel preventivo con un blocco temporaneo. Esse rimangono bloccate fino al momento dell'entrata in vigore della base giuridica.

Art. 20 Credito suppletivo

Il credito suppletivo è il complemento di un credito di preventivo non sufficiente.

Se un compito deve essere svolto ancora nell'anno in corso, ma manca un credito di preventivo oppure esso non è sufficiente, prima di contrarre ogni nuovo impegno deve essere richiesto un credito suppletivo.

Un credito suppletivo non è necessario:

  1. per le uscite il cui scopo, entità e momento sono fissati in base a diritto federale, decisione popolare, legge, ordinanza o decisione del Gran Consiglio;
  2. per le uscite a seguito di una decisione giudiziaria;
  3. se a seguito del differimento di un'uscita fino all'approvazione del credito vi è da attendersi un danno;
  4. nell'ambito delle spese per il personale per trasferimenti di crediti tra le unità amministrative;
  5. per uscite su cui l'esecutivo può decidere di propria competenza.

Art. 21 Esenzione dalla richiesta di crediti suppletivi per il Cantone

In caso di crediti individuali del Cantone non è inoltre necessario un credito suppletivo:

  1. per le uscite supplementari fino a 50 000 franchi oppure, se superano tale importo, fino al 2 per cento per ciascun credito individuale;
  2. per le uscite supplementari annue fino al 20 per cento di un credito d'impegno;
  3. per le uscite supplementari, per quanto esse vengano compensate nello stesso anno d'esercizio con entrate supplementari o minori spese riferite allo stesso oggetto;
  4. per trasferimenti di crediti all'interno dei crediti di sviluppo delle singole categorie di strade nonché tra voci di sussidio identiche del conto economico e del conto degli investimenti;
  5. per uscite indispensabili delle autorità giudiziarie e prossime alla giustizia in relazione diretta alla giurisprudenza.

Art. 22 Finanziamenti speciali

Sono possibili finanziamenti speciali se dei mezzi sono vincolati per legge all'adempimento di determinati compiti pubblici.

Spese e ricavi dei finanziamenti speciali vengono registrati nel conto economico, le uscite e le entrate per investimenti nel conto degli investimenti. I saldi dei finanziamenti speciali vengono inseriti a bilancio.

Gli anticipi per finanziamenti speciali sono consentiti solo provvisoriamente, se la legge non dispone altrimenti.

Art. 23 Fondazioni

L'esecutivo accetta fondazioni dipendenti quali lasciti, legati e fondi di terzi.

Se la loro destinazione viene meno, non può più essere perseguita in modo adeguato o se una fondazione dipendente dispone solo di scarsi mezzi, l'esecutivo le raggruppa con altri lasciti o fondazioni dipendenti oppure le scioglie.

Il Cantone può costituire una fondazione collettiva indipendente. Esso può trasferire fondazioni dipendenti che dispongono di scarsi mezzi in questa fondazione collettiva.

Le fondazioni dipendenti vengono gestite nel bilancio.

4. Presentazione dei conti

Art. 24 Scopo e standard

La presentazione dei conti trasmette un'immagine della gestione finanziaria che corrisponde alla situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito effettiva.

Per le istituzioni che ricevono considerevoli sussidi d'esercizio, l'esecutivo può fissare i principi generalmente riconosciuti della presentazione dei conti validi per esse.

Art. 25 Principi

La presentazione dei conti si orienta ai principi dell'espressione al lordo, della limitazione del periodo, della continuità, dell'essenzialità, della chiarezza, dell'affidabilità, della possibilità di confronto e della costanza.

Tutti gli averi e gli impegni vanno registrati correntemente secondo il principio della scadenza.

… *

Art. 26 Valutazione dei beni patrimoniali e del capitale di terzi

I beni patrimoniali vengono valutati secondo principi commerciali.

Gli investimenti nei beni patrimoniali vengono iscritti a bilancio al valore di mercato. I fondi e gli edifici vengono valutati almeno ogni 10 anni al valore di mercato nel giorno di riferimento dell'iscrizione a bilancio.

I trasferimenti dai beni patrimoniali ai beni amministrativi avvengono al valore di mercato.

Il capitale di terzi viene valutato al valore nominale.

Art. 27 Valutazione e ammortamento dei beni amministrativi

I beni amministrativi vengono iscritti a bilancio ai costi di acquisto o di produzione. Se non sono risultati costi, vengono iscritti a bilancio al valore di mercato.

I beni amministrativi esposti a una svalutazione in seguito all'utilizzo vengono regolarmente ammortizzati in modo lineare per categoria d'investimento secondo la durata di utilizzo ipotizzata. Va tenuta una contabilità degli investimenti.

I contributi per investimenti e gli investimenti netti del Cantone effettuati nel quadro di finanziamenti speciali vengono ammortizzati nella misura del 100 per cento.

Se per una voce dei beni amministrativi si prevede una perdita di valore duratura e che supera l'utilizzo ordinario, il suo valore contabile viene rettificato.

I trasferimenti dai beni amministrativi ai beni patrimoniali avvengono al valore contabile.

Art. 28 Ulteriori ammortamenti per i comuni

I comuni possono impiegare le eccedenze dei ricavi nel conto economico per effettuare ulteriori ammortamenti.

5. Gestione contabile e amministrativa

Art. 29 Principi di contabilità

La contabilità è retta dai principi dell'integralità, dell'essenzialità, dell'esattezza, della tempestività e della verificabilità.

Art. 30 Costi e calcolo delle prestazioni per l'Amministrazione cantonale

I servizi del Cantone devono tenere un adeguato calcolo dei costi e delle prestazioni.

Art. 31 Sistema di controllo interno

Tenendo conto della situazione di rischio e del rapporto costi/utilità, le autorità responsabili per le unità amministrative adottano le misure necessarie ed emanano le rispettive istruzioni per:

  1. proteggere il patrimonio;
  2. assicurare l'impiego appropriato dei fondi;
  3. evitare o scoprire errori e irregolarità nella tenuta dei conti, e per
  4. garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti e l'affidabilità del rendiconto.

Il sistema di controllo interno comprende misure regolatorie, organizzative e tecniche.

Le direzioni delle unità amministrative sono responsabili per l'introduzione e l'impiego adeguato del sistema di controllo nella loro sfera di competenza.

6. Statistica finanziaria

Art. 32 Risultati della statistica finanziaria

Il conto annuale contiene i risultati della statistica finanziaria. Essi rappresentano il confronto di una serie temporale e devono essere coordinati alle prescrizioni della statistica finanziaria federale, nonché essere paragonabili tra enti pubblici dello stesso livello ed enti pubblici di diversi livelli.

I comuni politici, le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni, nonché i comuni patriziali sono tenuti a fornire al Cantone i dati necessari per allestire una statistica finanziaria adeguata.

7. Competenze cantonali

Art. 33 Competenze di spesa del Gran Consiglio

Senza base giuridica il Gran Consiglio può:

  1. decidere spese ricorrenti fino a 50 000 franchi per unità e anno e spese una tantum fino a 100 000 franchi, qualora servano all'adempimento di un compito costituzionale;
  2. decidere spese nell'ambito della collaborazione e del coordinamento intercantonali, se collabora almeno la metà dei Cantoni interessati;
  3. decidere spese nell'ambito della collaborazione e del coordinamento internazionali.

Le spese vincolate vengono approvate dal Gran Consiglio attraverso il preventivo, indipendentemente dalla loro entità. Esso può anche decidere in via preliminare su crediti d'impegno.

Riguardo alla competenza per l'approvazione di spese liberamente determinabili fanno stato le disposizioni sul referendum finanziario. Se vengono raggiunti i limiti del referendum finanziario facoltativo, deve essere allestito un messaggio a destinazione del Gran Consiglio.

Art. 34 Competenza concernente i beni patrimoniali e il capitale di terzi

Il Governo decide in via definitiva in merito all'investimento e all'alienazione di beni patrimoniali, nonché alla raccolta di capitale di terzi.

Art. 35 Programma di Governo e piano finanziario

Il piano finanziario va allestito ogni quattro anni con il programma di Governo.

Il Gran Consiglio fissa ogni quattro anni valori indicativi di politica finanziaria per l'allestimento del preventivo, tenendo conto dei principi della gestione finanziaria. In caso di modifiche importanti, il Gran Consiglio adegua i valori indicativi di politica finanziaria per i relativi anni del piano finanziario.

I risultati dell'elaborazione annuale vanno comunicati al Gran Consiglio.

Art. 36 Crediti di preventivo e crediti suppletivi

Il Gran Consiglio fissa dei preventivi globali per i servizi, in considerazione delle proprie direttive sui risultati. Non sono compresi i crediti individuali.

Esso decide quali crediti individuali in particolare:

  1. sussidi a istituzioni e contributi del conto degli investimenti;
  2. crediti voci relative a entrate e uscite al di fuori dei servizi;
  3. uscite per investimenti per edifici cantonali e per la costruzione di strade;
  4. mutui e partecipazioni.

In merito a richieste di crediti suppletivi decide di principio la Commissione della gestione del Gran Consiglio. Essa può sottoporre per decisione al Gran Consiglio delle proposte. Durante ogni sessione essa informa il Gran Consiglio sui crediti suppletivi da essa decisi.

Art. 37 Accordi di programma e di prestazioni con Confederazione, Cantoni e comuni

Il Governo è autorizzato a stipulare con la Confederazione accordi di programma con mandati di prestazioni annuali o pluriennali. A questo fine esso può adottare le misure necessarie, procedere ad azioni legali e contrarre impegni.

Se l'adempimento di un compito richiede la cooperazione di diversi Cantoni, il Governo è autorizzato a stipulare i relativi accordi o concordati.

Il Governo è autorizzato a stipulare accordi con i comuni, in via analoga e complementare agli accordi di programma secondo il capoverso 1. Esso trasmette ai comuni i sussidi federali ottenuti a questo scopo.

Il Gran Consiglio fissa di propria competenza i crediti per le spese del Cantone nei limiti degli accordi di programma conclusi con la Confederazione, nonché per gli accordi complementari conclusi con i comuni.

Art. 38 Mezzi della Lotteria intercantonale

Il 30 per cento dell'aliquota cantonale annua del provento netto della Lotteria intercantonale viene attribuito al finanziamento speciale sport. Sull'impiego dei mezzi del finanziamento speciale sport decide il Governo in via definitiva. *

Il 70 per cento dell'aliquota cantonale annua confluisce nel finanziamento speciale Lotteria intercantonale. Se necessario, l'aliquota cantonale è a disposizione per almeno il 30 per cento ciascuno per la promozione della cultura, nonché per la protezione della natura e del paesaggio. In merito all'ammontare di queste due quote, nonché in merito all'importo rimanente decide il Governo in via definitiva. *

Art. 39 Autorità giudiziarie *

Per quanto riguarda le competenze decisionali relative ai crediti, il Tribunale d'appello e il Tribunale della magistratura sono equiparati al Governo. *

… *

Per quanto necessario per il settore giudiziario, il Tribunale d'appello può, dopo aver sentito il Dipartimento delle finanze e dei comuni e il Controllo delle finanze, emanare tramite ordinanza disposizioni derogatorie di diritto finanziario. *

8. Sussidi cantonali

Art. 40 Forma giuridica della concessione di sussidi

Per quanto beneficiari e ammontare dei sussidi non siano prescritti dalla legge, i sussidi vengono in linea di massima accordati mediante decisione dell'autorità competente.

Per quanto opportuno, i sussidi possono essere accordati anche mediante un contratto di diritto pubblico e vincolati a un mandato di prestazioni. Simili contratti devono contenere una clausola di disdetta oppure essere a tempo determinato. *

Art. 41 Riduzioni lineari di sussidi

Quale misura supplementare per il risanamento delle finanze cantonali, il Gran Consiglio può decidere, sulla base di un'ordinanza, di ridurre fino a un massimo del 20 per cento per la durata massima di tre anni le aliquote di sussidio stabilite in atti normativi cantonali.

Esso designa i sussidi soggetti alla riduzione e fissa l'ammontare della stessa.

Art. 42 Principi di strutturazione

Le aliquote per i sussidi cantonali devono essere mantenute flessibili entro un determinato margine di oscillazione.

Per quanto sussista una libertà d'azione giuridica:

  1. nel calcolo del sussidio si deve tenere debitamente conto della capacità finanziaria e dell'interesse proprio del beneficiario del sussidio;
  2. devono essere garantite sufficienti prestazioni proprie del beneficiario del sussidio;
  3. devono essere limitate nel tempo le garanzie di sussidio o i mandati di prestazioni.

Art. 43 Spese computabili e sistema forfetario

Sono computabili soltanto le spese assolutamente necessarie per un adempimento dei compiti opportuno ed economico.

Il Cantone può versare sussidi sulla base di costi standard. I costi standard vanno fissati possibilmente in anticipo.

Al posto di sussidi alle spese computabili risultanti, il Cantone può versare sussidi forfetari che si orientano alla prestazione da fornire, qualora questa forma si riveli più efficace e più economica.

Per quanto attiene allo sviluppo dei costi, per le istituzioni, alle quali il Cantone versa considerevoli sussidi che in gran parte dipendono dalle spese o dai disavanzi, fanno stato criteri analoghi a quelli vigenti per l'Amministrazione cantonale.

Art. 44 Oneri e condizioni

I sussidi devono corrispondere allo scopo o al mandato di prestazioni ed essere impiegati nel rispetto degli oneri e delle condizioni.

Il Cantone può:

  1. vincolare i sussidi a condizioni e farli dipendere dall'osservanza dei termini;
  2. far dipendere i sussidi da un diritto adeguato di codecisione e da prestazioni dei beneficiari degli stessi e di terzi;
  3. chiedere ai beneficiari di sussidi ragione circa l'utilizzazione dei mezzi, il loro impiego parsimonioso ed economico e circa l'effetto conseguito.

Chi chiede diversi sussidi per il medesimo progetto, deve comunicarlo alle autorità competenti.

Art. 45 Perenzione

Il diritto al sussidio viene meno, se l'inizio dei lavori o della costruzione oppure l'ordinazione avvengono prima della garanzia del sussidio o prima dell'approvazione secondo i capoversi 2 e 3, oppure se modifiche essenziali con o senza conseguenze sui costi, effettuate durante la realizzazione, non sono state precedentemente approvate dall'autorità competente.

L'autorità competente per la concessione di sussidi può eccezionalmente rilasciare l'autorizzazione per un inizio dei lavori anticipato, se ciò è previsto in un atto normativo. Questa autorizzazione non dà diritto ad alcuna concessione di sussidi.

Se va effettuato un immediato acquisto sostitutivo non prevedibile, il servizio competente può autorizzare un'ordinazione su riserva della garanzia di sussidio.

Art. 46 Riduzione e rimborso

In caso di mancato adempimento o di adempimento insufficiente degli oneri e delle condizioni, i sussidi devono essere adeguatamente ridotti o ne deve essere chiesto il rimborso.

I sussidi percepiti ingiustamente, destinati ad altro scopo oppure non necessari, devono essere rimborsati con gli interessi.

Il rimborso può essere fatto valere entro un anno dall'accertamento. Il diritto al rimborso si prescrive 20 anni dopo il versamento dei sussidi. Restano riservati termini di prescrizione legali più lunghi.

Art. 47 Garanzia e pagamento

I sussidi possono essere garantiti soltanto se il loro versamento è assicurato nel quadro del preventivo e del piano finanziario. Al riguardo occorre tenere conto dell'urgenza e dell'importanza dei progetti. *

… *

Il Governo stabilisce l'ammontare minimo dei sussidi per beneficiario e settore e fissa le ulteriori modalità d'esecuzione.

Art. 48 Controllo dei sussidi

Il Governo provvede a un adeguato controllo dei sussidi. Il Gran Consiglio deve essere regolarmente informato sui risultati.

9. Disposizioni finali e transitorie

Art. 49 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del 30 agosto 2007.

Art. 51 Modifica del diritto previgente per adeguamenti terminologici

La modifica di leggi per la ripresa dei nuovi termini del MCA2 è disciplinata nell'appendice[5].

Se ordinanze del Gran Consiglio non corrispondono alle direttive dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale, il Gran Consiglio può adeguarle per quanto lo richieda la conformità con la terminologia del MCA2.

Art. 52 Trasferimento di voci di bilancio

I trasferimenti di valori patrimoniali dai beni patrimoniali ai beni amministrativi, necessari con l'entrata in vigore della presente legge, vengono effettuati senza ulteriori procedure di approvazione di uscita tramite il bilancio. Per il Cantone è fatto salvo l'articolo 16 numero 4 della Costituzione cantonale.

Art. 53 Nuova valutazione del bilancio

Con l'entrata in vigore della presente legge viene effettuata una nuova valutazione dei beni patrimoniali, degli accantonamenti, delle voci della limitazione contabile e dei beni amministrativi del Cantone ad eccezione dei contributi per investimenti e delle strade.

Utili di rivalutazione dei beni finanziari e amministrativi, nonché utili o perdite dovute alla nuova valutazione degli accantonamenti e della limitazione contabile vengono accreditati o addebitati direttamente al capitale proprio.

I comuni non procedono a una nuova valutazione dei beni amministrativi.

Art. 53a * Rinuncia al principio della limitazione d'imposta

Lo scioglimento della limitazione contabile attiva dovuta al principio della limitazione d'imposta viene addebitato direttamente al capitale proprio nell'anno dell'entrata in vigore dell'abrogazione dell'articolo 25 capoverso 3.

Art. 53b * Scioglimento di accantonamenti per sussidi

Lo scioglimento degli accantonamenti avvenuti a seguito di garanzie di sussidio viene accreditato direttamente al capitale proprio al momento dell'entrata in vigore della revisione parziale dell'articolo 47 capoverso 1.

Art. 54 Termine transitorio per i comuni

Ai comuni politici viene concesso un termine transitorio fino al 31 dicembre 2017 per adeguare la loro gestione finanziaria alla legge. Fino a questo adeguamento rimane valida la legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria nella versione del 30 agosto 2007.

Il trasferimento di voci di bilancio e la nuova valutazione del bilancio vengono effettuati per il rispettivo momento dell'adeguamento.

Nel corso di un progetto di aggregazione il Governo può prolungare il termine transitorio di un anno.

Art. 55 Termine transitorio per il Cantone

Il conto annuale corrente al momento dell'entrata in vigore della presente legge viene chiuso secondo la legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del 30 agosto 2007.

Art. 56 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[6].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge[7].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
19.10.2011 01.12.2012 atto normativo prima versione -
04.12.2012 01.01.2013 Art. 38 cpv. 1 modifica -
04.12.2012 01.01.2013 Art. 38 cpv. 2 modifica -
13.01.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 4 modifica 2015-005
15.12.2015 01.01.2016 Art. 3 cpv. 2 modifica 2015-049
15.12.2015 01.01.2016 Art. 21 cpv. 1, d) modifica 2015-049
15.12.2015 31.12.2015 Art. 25 cpv. 3 abrogazione 2015-049
15.12.2015 01.01.2016 Art. 40 cpv. 2 modifica 2015-049
15.12.2015 01.01.2016 Art. 47 cpv. 1 modifica 2015-049
15.12.2015 01.01.2016 Art. 47 cpv. 2 abrogazione 2015-049
15.12.2015 31.12.2015 Art. 53a introduzione 2015-049
15.12.2015 01.01.2016 Art. 53b introduzione 2015-049
02.02.2016 01.01.2017 Art. 1 cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 39a introduzione 2016-001
14.06.2022 01.01.2025 Art. 21 cpv. 1, d) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 21 cpv. 1, e) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 39 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 39 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 39 cpv. 2 abrogazione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 39 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 39a abrogazione 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 19.10.2011 01.12.2012 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 1 cpv. 4 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 3 cpv. 2 15.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-049
Art. 21 cpv. 1, d) 15.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-049
Art. 21 cpv. 1, d) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 21 cpv. 1, e) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 25 cpv. 3 15.12.2015 31.12.2015 abrogazione 2015-049
Art. 38 cpv. 1 04.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 38 cpv. 2 04.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 39 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 39 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 39 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008
Art. 39 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 39a 02.02.2016 01.01.2017 introduzione 2016-001
Art. 39a 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008
Art. 40 cpv. 2 15.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-049
Art. 47 cpv. 1 15.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-049
Art. 47 cpv. 2 15.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-049
Art. 53a 15.12.2015 31.12.2015 introduzione 2015-049
Art. 53b 15.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-049