La presente legge fa stato per le autorità cantonali e l'amministrazione, per i loro istituti non autonomi, i tribunali, nonché le autorità di conciliazione. *
Per gli istituti autonomi cantonali di diritto pubblico, nonché per la Cassa cantonale di disoccupazione le direttive sulla conduzione della gestione finanziaria fanno stato per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali.
Per i comuni politici la legge vale per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali.
Per le regioni e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali. *